Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro Presidente dr. Stefania Basso Consigliere rel. dr. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 08/04/2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1825/2021 r.g. sez. lav., vertente
TRA
Parte_1
in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui ope legis domiciliano in alla Via Diaz n.11 Pt_1 Pt_1
Appellanti
E in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Controparte_1
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente Controparte_2 dall'Avv. Fabio Preziosi e dall'Avv. Federica Sandulli, elettivamente domiciliati presso gli indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1
Email_2
appellati
Con ricorso ritualmente notificato, proponevano CP_1 Controparte_2
opposizione avverso il Decreto Ministeriale n. 734154/A con il quale il
[...]
– R.T.S. dello di Napoli sanzionava la Parte_1 Pt_1
violazione della normativa antiriciclaggio (art. 51, comma 1 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231) per aver omesso di comunicare al
[...]
l'operazione finanziaria effettuata da Parte_1 Persona_1
n.q. di delegato della Pollo Carolina S.r.l. in violazione dell'art. 49 comma 5 del citato decreto legislativo.
Esponevano in fatto che:
- in data 2.10.2017 , nella predetta qualità, negoziava l'assegno Persona_1
bancario n. 9200821098-01 di euro 2.583,91 presso la , non munito della CP_1
clausola di non trasferibilità;
- la banca accettava l'assegno in pari data;
CP_1
- in data 4.10.2017 la banca UBI, trattaria dell'assegno, provvedeva ad estinguere l'assegno ed effettuava la segnalazione di cui all'art. 51, II comma, d.lgs. cit.; Parte
- a seguito della segnalazione della in data 18.12.2017 la di Pt_3 Pt_1
richiedeva alla informazioni suppletive per poter elevare la sanzione nei CP_1
confronti del soggetto trasgressore e, non risultando la segnalazione da parte della
, chiedeva alla stessa se avesse fatto la comunicazione ovvero, in mancanza CP_1
di comunicazione, di fornire la prova di essere già a conoscenza della segnalazione effettuata dall'altro istituto UBI;
- con nota del 4.1.2018, la forniva le ulteriori informazioni richieste;
CP_1
- in data 31.1.2018, veniva contestata alla e al la violazione dell'art. CP_1 CP_2
51, comma 2, del d.lgs. 231/2007;
- venivano prodotte memorie difensive dalla e all'esito del procedimento CP_1
veniva notificato il decreto sanzionatorio impugnato, confermativo della violazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano il e Parte_1 la che chiedevano il rigetto dell'avversa Parte_1
opposizione, perché destituita di fondamento.
Il Tribunale di Benevento, rigettata l'istanza di sospensione, così decideva:
“accoglie l'opposizione, e per l'effetto annulla n. 734154/A emesso nei loro confronti dal Parte_1 notificato in data 28.01.2020; compensa tra le parti le spese di
[...] lite”.
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 22.04.2021, le amministrazioni in epigrafe impugnavano tale decisione (sent. n. 624/2021 del Tribunale di
Benevento emessa in data 25.03.2021) lamentando: “
1. Violazione dell'art. 51, co.
2, del D.LGS. 231/2007 e dell'art. 12 disp. prel. c.c. per erronea interpretazione della norma di legge – Insussistenza dell'esimente” (evidenziano, infatti, che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'esistenza della segnalazione da parte dell'altro Istituto sia idonea ad esimere la dalla sanzione per omessa CP_1 CP_1
segnalazione e che la ratio della norma sia semplicemente quella di rendere edotta l'Autorità della trasgressione, laddove, al contrario, “la ratio della norma è più ampia ed è precisamente quella di garantire con particolare efficacia che la notizia della trasgressione sia portata a conoscenza dell'Autorità, anche a costo di duplicare le segnalazioni”).
Hanno concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con rigetto dell'opposizione e vittoria di spese di lite.
Si sono ritualmente costituiti che Controparte_1 Controparte_2 hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello di cui hanno chiesto, comunque, il rigetto nel merito;
hanno ribadito le eccezioni proposte in primo grado e, in particolare, hanno chiesto la rideterminazione della sanzione, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello.
La causa veniva assegnata alla I sezione civile di questa Corte;
subiva, quindi, vari rinvii;
successivamente la causa veniva inviata al Presidente Coordinatore della
Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte
n. 402/2024. La causa veniva assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione e, anticipatane la trattazione (fissata dalla sezione civile all'udienza del 22.10.2025) alla prima udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Ed invero, parte appellante ha chiaramente denunciato i vizi della sentenza impugnata riportandone, di volta in volta, i passi nei quali ha ritenuto di riscontrare l'erroneità della decisione. Al riguardo, è opportuno rimarcare che – secondo gli ultimi arresti della Suprema
Corte - l'art. 342 c.p.c., nella sua attuale formulazione, non esige dall'appellante alcun "progetto alternativo di sentenza", alcun vacuo formalismo fine a se stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa.
Ha, infatti, sottolineato la Cassazione a più riprese che il nostro processo civile è caratterizzato da un "assetto teleologico delle forme", di cui è traccia evidente nell'art. 156 c.p.c., comma 3 - espressione di un principio generale sotteso dall'ordinamento processuale, che l'interprete non può ignorare - secondo il quale la nullità d'un atto processuale non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell'ammissibilità d'una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto.
D'altro canto, è ormai pacifico che le norme processuali, se ambigue, vanno interpretate in modo da favorire una decisione sul merito, piuttosto che esiti abortivi del processo. Le regole processuali, infatti, costituiscono solo lo strumento per garantire la giustizia della decisione, non il fine stesso del processo.
In particolare, nella sentenza n. 26242 del 12/12/2014, le Sezioni Unite hanno proclamato il superamento "dell'assunto della inossidabile primazia del rito rispetto al merito", soggiungendo che tra più ragioni di rigetto della domanda, il giudice dovrebbe optare per quella che assicura il risultato più stabile: sicché tra un rigetto per motivi di rito e uno per ragioni afferenti al merito, il giudice dovrebbe scegliere il secondo (nel medesimo senso: Ord. n. 10916/2017, Sent. n. 27199/2017
e da ultimo sent n. 13535/2018).
Ancora in via preliminare va rimarcato che il Tribunale ha ritenuto di superare l'eccezione sollevata di avvenuto decorso del termine biennale di cui all'art. 69 comma 2 del D.lgs 231/09, nonché l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge
689/81. Gli appellati ribadiscono le loro difese al riguardo, ma non propongono alcun appello incidentale. Pertanto, sul punto deve ritenersi caduto il giudicato.
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
In base al disposto dell'art. 49 co. 5 d. lgs n. 231/2007, “… 5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. L'art. 51 dello stesso decreto legislativo, rubricato “Obbligo di comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo”, dispone che “
1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7 e 12, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all La medesima Controparte_3
comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza.
2. In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da che li accetta in Controparte_4
versamento e dalla banca o da che ne effettua l'estinzione, Controparte_4
salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato. …”.
In fatto, sono pacifiche le seguenti circostanze: in data 2.10.2017 , n.q. Persona_1 di delegato della Pollo Carolina S.r.l., negoziava l'assegno bancario n. 9200821098-
01 di euro 2.583,91 presso la , non munito della clausola di non trasferibilità; CP_1
Parte la banca accettava l'assegno in pari data;
in data 4.10.2017 la banca CP_1 trattaria dell'assegno, provvedeva ad estinguere l'assegno ed effettuava la segnalazione di cui all'art. 51, II comma, d.lgs. cit.
Sia , sia erano tenute alla comunicazione di cui CP_5 Controparte_1 all'art. 51 co 2 cit.; in concreto vi provvide solo che, in data CP_5
03.01.2018, inoltrò comunicazione alla Stato Parte_1
competente segnalando l'anomalia; la non inoltrò alcuna Controparte_1
comunicazione, rispondendo alla successiva richiesta di informazioni inviatale nel dicembre 2017 dalla Ragioneria.
È pacifico, quindi, che la non provvide alla comunicazione Controparte_1 imposta dall'art. 51 cit. entro il termine all'uopo fissato. Occorre, pertanto, verificare quale rilievo abbia in concreto la comunicazione effettuata tempestivamente da rispetto all'obbligo di analogo CP_5
adempimento in capo alla banca negoziatrice appellata e, in particolare, se ricorrano effettivamente elementi idonei ad affermare la conoscenza certa, in capo alla CP_1
, del tempestivo adempimento dell'altra obbligata.
[...]
A tale riguardo non si può ritenere irrilevante, sotto il profilo sanzionatorio,
l'omissione di uno dei soggetti coobbligati nell'ipotesi in cui l'altro adempia tempestivamente, perché:
- la norma dell'art. 51 co. 2 cit. impone ad entrambe le banche coinvolte, cumulativamente e non in via alternativa, l'obbligo di comunicazione, facendo venire meno detto obbligo in capo alla seconda solo per l'ipotesi di conoscenza certa dell'adempimento dell'altra coobbligata;
- il legislatore con l'imposizione della comunicazione congiunta dell'operazione irregolare entro un tempo determinato persegue la certezza della celere e il più possibile completa conoscenza dell'occorso, con acquisizione di tutti gli elementi rilevanti, da parte della P.A. competente, in modo da rendere certa ed effettiva la possibilità di svolgimento tempestivo degli approfondimenti e degli interventi adeguati per il contrasto del riciclaggio, e anche dell'evasione fiscale;
- l'illecito costruito dalla norma richiamata non richiede, quindi, una offensività in concreto dell'omissione, ma opera come fattispecie di pericolo e risulta integrato ogni volta che la comunicazione dell'una e/o dell'altra banca obbligata non venga effettuata, indipendentemente dal fatto che una delle due vi abbia provveduto in termini;
- l'elemento soggettivo necessario e sufficiente è quello colposo, per la cui integrazione in via presuntiva è sufficiente che il soggetto che si sa o si deve sapere tenuto non provveda;
- in questo contesto, appare giustificato che la previsione di non punibilità del soggetto inadempiente, prevista dalla norma per l'ipotesi in cui abbia provveduto tempestivamente il coobbligato, presupponga esplicitamente che il primo avesse conoscenza effettiva di quest'ultima circostanza entro il termine imposto per la comunicazione;
- solo in tal caso, infatti “l'inadempiente” è al corrente che comunque la P.A. è stata resa edotta prontamente dell'operazione irregolare e, quindi, messa in condizioni di svolgere le attività di prevenzione, controllo e repressione nelle materie disciplinate dal d. lgs. n.231/2007;
- diversamente, si deve ritenere che l'omissione conservi il carattere di illiceità amministrativa, a prescindere dall'adempimento di uno dei coobbligati se ignorato dall'altro e a prescindere, quindi, dall'effettiva conoscenza e conseguente possibilità di attivarsi in capo alla P.A.
Nel caso di specie, difettano, in concreto, elementi utili a provare direttamente o indirettamente – attraverso un ragionamento presuntivo - la conoscenza certa da parte della dell'intervenuta tempestiva comunicazione da parte di CP_1
CP_5
Gli appellati, sin dal primo grado hanno affermato che:
- “la norma non subordina la prova della “certezza” (della comunicazione operata da altro Istituto di Credito) ad alcuna evidenza documentale, né è possibile introdurre tale vincolo in via interpretativa, trattandosi di norma sanzionatoria e vigendo, in quanto tale, il noto divieto di interpretazione “in malam partem””;
- “Nella specie è stata la stessa , nella prima comunicazione Parte_1 utile, a dare atto dell'intervenuta tempestiva segnalazione della violazione da parte
“di altro Istituto di credito”, nella specie UBI Banca S.p.A.”;
- “l'organizzazione operativa e funzionale di cui è dotata UBI Banca S.p.A., particolarmente efficiente e strutturata, dotata infatti di un sistema informatico automatico di segnalazione delle violazioni del D.Lgs. n. 231/07, “certifica” il legittimo affidamento che gli odierni esponenti avevano circa la sicura segnalazione dell'infrazione che tale Istituto avrebbe effettuato;
tanto infatti si è puntualmente verificato nella specie”.
In sostanza, dunque, essi riconoscono di non aver effettuato la dovuta comunicazione e riconoscono di aver fatto soltanto “affidamento” sul fatto che l'altra avesse provveduto alla comunicazione, con ciò sostanzialmente CP_5
ammettendo di non averne avuto contezza e certezza.
D'altro canto, anche dalla nota spedita dalla banca in risposta alla richiesta della non è possibile trarre quanto gli appellati vorrebbero dimostrare. Parte_1
Parte La comunicazione della , infatti, indirizzata alla sola Ragioneria competente e non risulta trasmessa per conoscenza alla banca coobbligata, che non compare nell'intestazione della comunicazione né in alcuna altra parte di essa, né risulta destinataria di una mail o di un fax con allegato il documento in esame;
inoltre, la risposta fornita dalla ha un contenuto ambiguo che non lascia trasparire con CP_1 certezza la conoscenza dell'avvenuto adempimento da parte dell'altra coobbligata, Parte facendo, al contrario, intendere proprio che la notizia della comunicazione dell'
è stata appresa proprio per i chiarimenti chiesti dalla Ragioneria di Stato.
A ciò si aggiunga che il ricorso è stato depositato molto tempo dopo lo scadere del termine ex art. 51 co 2 cit. e dopo che la Ragioneria competente, venuta a conoscenza dell'operazione irregolare a seguito dell'iniziativa di , CP_5
aveva sollecitato l'inoltro di documentazione da parte della Controparte_1
Non vi è, quindi, alcun elemento che consenta anche solo di ipotizzare che la odierna appellata avesse avuto effettiva conoscenza dell'adempimento della coobbligata direttamente da quest'ultima prima della scadenza del termine per l'effettuazione della comunicazione che le incombeva.
Non è, altresì, possibile ritenere che l'omissione da parte di fosse CP_1 giustificata dall'affidamento sull'adempimento da parte di CP_5 all'obbligo di segnalazione.
È sufficiente rilevare, a tale proposito, che anche avrebbe potuto a CP_5 propria volta confidare nell'adempimento dell'altra banca obbligata, e in tal caso la
Ragioneria competente nulla avrebbe saputo dell'operazione irregolare;
inoltre,
l'affidamento è una situazione soggettiva fondata su valutazioni personali che possono anche trovare legittima giustificazione – e conseguente tutela - nelle caratteristiche e negli obblighi incombenti sul soggetto che lo provoca, ma che nulla ha a che vedere con la certezza richiesta nella presente fattispecie dall'art. 51 co 2 cit., che presuppone, invece, il riscontro positivo oggettivo dell'effettività dell'inoltro della comunicazione ad opera dell'altro soggetto tenuto.
Nessun altro elemento è stato acquisito per supportare, anche solo indirettamente,
l'assunto della appellata e del funzionario che per essa avrebbe dovuto CP_5
operare.
In sostanza, nessuna prova è stata fornita dagli appellati circa l'esimente di cui all'art. 51 del D. Lgs. 231/07 ma, al contrario, risulta in atti come la Banca opponente (odierna appellata) sia stata inadempiente all'obbligo di comunicazione e come non abbia acquisito la certezza dell'avvenuta comunicazione da parte di
, avendo avuto contezza della stessa solamente a seguito CP_5 dell'attivazione del procedimento da parte dell'Amministrazione e non essendo sufficiente, ai fini della invocata esimente, un generico affidamento sull'avvenuto adempimento da parte dell'altro soggetto obbligato alle suddette comunicazioni.
Del tutto infondata, infine, si palesa la richiesta degli appellati di riduzione della sanzione. Ed invero, la domanda fa leva sul disposto dell'art. 63 comma 1bis D.Lgs.
n. 231/2007.
Si tratta, tuttavia, di una disposizione prevista per un tipo di infrazioni differenti sebbene contenute nel medesimo decreto. L'art. 63 cit. infatti, prevede espressamente: “
1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro.
1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima
è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo
67”.
La chiara lettera del dettato normativo lascia intendere che la riduzione della sanzione è prevista esclusivamente per la violazione dei commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 dell'art. 49.
La violazione di cui si discute in questa sede, invece, è quella di cui all'art. 51 e secondo il disposto del medesimo art. 63, comma 5 “La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro”.
Alla luce delle considerazioni svolte, esaustive ai fini della decisione ed assorbenti delle questioni ulteriori non espressamente trattate, la sentenza del Tribunale di
Benevento deve essere integralmente riformata, con rigetto dell'opposizione proposta da e da con conferma del CP_1 Controparte_2 provvedimento sanzionatorio contestato, anche per il profilo dell'entità della sanzione irrogata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione avverso il Decreto Ministeriale n. 734154/A opposto. Condanna parte appellata al pagamento dele spese del doppio grado che si liquidano in € 2.738,00 per il primo grado ed in € 2.906,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Napoli 08/04/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro