Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/04/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 18/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127-ter c.p.c.; pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 487 R.G. Cont. dell'anno 2024
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in C.so della REPUBBLICA n. 265 - LATINA presso il proprio studio e rappresentato da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c.;
PARTE RICORRENTE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata in Via OSLAVIA n. 28 - ROMA, presso lo studio dell'avvocato
BERTUZZI STEFANO, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: liquidazione degli onorari di avvocato ai sensi dell'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794.
1
1. Con ricorso ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, depositato telematicamente il 6/2/2024, l'avvocato ha chiesto la liquidazione degli onorari a Parte_1
sé spettanti per le prestazioni giudiziali rese in favore di nel Controparte_1
giudizio di primo grado svoltosi dinanzi al Tribunale di Latina (originariamente
Sezione distaccata di Terracina), iscritto al n. 300554/2009 e definito con sentenza n.
2604/2015 e nel giudizio di appello dinanzi alla Corte d'appello di OM, iscritto al n. 2687/2016 e definito con sentenza n. 8293/2021.
In particolare, il ricorrente ha chiesto che fosse liquidato in suo favore l'importo di € 7254,00 per compenso relativo alla causa di primo grado ed € 9.515,00 per compenso spettante in relazione al patrocinio del secondo grado. Conseguentemente, aggiunti gli importi dovuti per accessori e detratte le somme ricevute in acconto, ha chiesto che la resistente fosse condannata al pagamento della somma di € 22.538,43.
1.1 Con decreto del 28/2/2024, il giudice designato ha fissato udienza per l'instaurazione del contraddittorio a norma dell'art. 281-undecies c.p.c..
Con comparsa del 6/12/2024 si è costituita in giudizio la Controparte_1
quale ha ricostruito i rapporti con il proprio difensore al quale avrebbe corrisposto rilevanti importi per la tutela legale ricevuta in diversi giudizi, tra cui quelli per cui è causa;
ha riferito dell'esistenza di un profondo rapporto fiduciario con il ricorrente, difensore in anni di 'battaglie', rapporto improvvisamente interrotto dalla esorbitante richiesta di pagamento del compenso come azionato in ricorso;
ha dedotto quindi la mancanza di un preventivo, obbligatoriamente previsto dalla legge;
ha ritenuto, in subordine, che fossero applicabili i parametri minimi previsti dal decreto ministeriale sui compensi.
1.2 All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., con ordinanza del 27/12/2024, il giudice designato ha «rilevato che va posta d'ufficio la questione relativa alla competenza della Corte d'appello di OM avuto riguardo all'applicazione del seguente principio affermato dalla Suprema Corte:
“Qualora la richiesta di pagamento riguardi compensi maturati in più gradi di giudizio, il difensore deve obbligatoriamente proporre un'unica domanda dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo della causa in cui sia stato svolto il
2 patrocinio, essendo tale giudice l'unico in grado di apprezzare complessivamente le prestazioni svolte e di riconoscere al difensore il giusto compenso …” (Cassazione civile, sez. VI, 14/01/2021, n. 496)». La causa è stata dunque rinviata per l'instaurazione del contraddittorio sulla questione posta d'ufficio.
All'udienza del 18/3/2025, sostituita dal deposito di note scritte, il g.i. si è riservato di decidere a norma degli artt. 281-sexies, terzo comma, e 281-terdecies c.p.c..
Il terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. stabilisce che «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.
2. Va preliminarmente rilevato che l'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del
2011 è stato modificato, al comma 1, dall'art. 15, comma 3, lettera e), n. 1), del decreto legislativo n. 149 del 2022 in conseguenza dell'abrogazione del rito sommario di cognizione e della sua sostituzione con il rito semplificato di cognizione;
rito quest'ultimo che ora regola le controversie previste dall'art. 28 della legge n. 794 del 1942 in materia di liquidazione dei compensi dell'avvocato.
Ne deriva il modulo decisorio qui adottato previsto dall'art. 281-terdecies c.p.c., che prevede la definizione del procedimento esclusivamente con sentenza: così il comma 1 della predetta disposizione e il comma 4 del richiamato art. 14 del decreto sulla semplificazione dei riti.
3. È funzionalmente competente a decidere la presente controversia la Corte
d'appello di OM poiché il ricorrente non chiede la liquidazione della sola prestazione di assistenza resa nel primo grado di giudizio dinanzi a queto tribunale, ma chiede anche la liquidazione del compenso per l'attività di difesa resa in favore della resistente nel grado di appello della medesima causa.
Deve essere richiamato preliminarmente, al fine di verificare la competenza del giudice adito, il principio affermato dalla Suprema Corte per cui l'art. 14 del d.lg.
n. 150 del 2011 configura, per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, una vera e propria 'competenza funzionale' dell'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera, stabilendo che tali
3 controversie siano trattate col rito sommario di cognizione, rito che va applicato anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare
l'inammissibilità della domanda (Cass. civ., sez. VI, 11/01/2017, n. 548).
Il principio esposto è stato ulteriormente specificato in relazione alla possibilità che la competenza si radichi innanzi alla Corte di appello, evenienza del tutto coerente con la struttura del procedimento in parola, che è definito con sentenza
(ante riforma, con ordinanza) ricorribile per cassazione;
cosicché la competenza della
Corte di appello, quale ufficio giudiziario di merito presso il quale l'avvocato ha prestato la propria opera, non priva il ricorrente di alcuna tutela essendo il procedimento articolato in una sola fase di merito.
Ciò si rappresenta per chiarire gli eventuali dubbi che dovessero sorgere in merito. Va ricordato che, in numerosi altri casi, peraltro, la Corte d'appello decide quale giudice di primo grado.
Quanto rilevato è definitivamente (ancorché indirettamente) assentito dalla
Suprema Corte anche a sezioni unite: Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire, ex art. 28, l. 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dalla lett. a) del comma
16 del d.lg. 1° settembre 2011, n. 150, art. 34, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dal d.lg. n. 150 del 2011, art. 14 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa (Cass. civ., sez. un., 19/02/2020, n. 4247).
Ancora più di recente in modo del tutto conforme: Qualora la richiesta di pagamento riguardi compensi maturati in più gradi di giudizio, il difensore deve obbligatoriamente proporre un'unica domanda dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo della causa in cui sia stato svolto il patrocinio, essendo tale giudice l'unico in grado di apprezzare complessivamente le prestazioni svolte e di riconoscere al difensore il giusto compenso, a meno che non risulti in capo al creditore un interesse, oggettivamente valutabile, alla tutela frazionata del credito
(Cassazione civile, sez. VI, 14/01/2021, n. 496).
Le SS.UU. richiamate hanno avuto modo di precisare in motivazione, facendo proprie peraltro le riflessioni del giudice delle leggi sul procedimento in parola, che,
4 come osservato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 65 del 2014, la riserva di collegialità prevista per i procedimenti di liquidazione degli onorari forensi de quibus
- caratterizzati da molteplici peculiarità che non si esauriscono nella sola riserva di collegialità, ma attengono anche ai criteri di determinazione della competenza, al regime delle impugnazioni, alla possibilità di incardinare il giudizio in unico grado dinanzi alla Corte di appello, nonché di partecipare personalmente al procedimento, senza l'assistenza di un difensore - in un'ottica di valorizzazione delle garanzie defensionali, può giustificarsi in termini di bilanciamento che il legislatore, con valutazione discrezionale insindacabile, ha ritenuto adeguato per compensare la riduzione dei rimedi e delle garanzie connessa, da un lato, all'esclusione dell'appello e, dall'altro lato, alla possibilità di partecipare personalmente al giudizio, rinunciando ad avvalersi dell'assistenza tecnica di un difensore.
Deriva da quanto sopra dunque che, nel caso in cui il compenso dell'avvocato riguardi l'attività professionale svolta innanzi alla Corte d'appello, questo sarà il giudice funzionalmente competente ex art. 28, l. 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dal d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
3.1 Il ricorrente contesta la piana applicazione dei principi sopra richiamati citando Cass. civ., sez. II, 6/9/2023, n. 26003, che in un caso ritenuto (ed in effetti) analogo, decidendo su un conflitto di competenza sollevato dalla Corte d'appello, ha affermato la competenza del tribunale e negato quella della corte del distretto sul presupposto che la pronuncia a sezioni unite della stessa Corte, la n. 4247/2020 citata e che afferma la competenza funzionale della corte d'appello in caso di liquidazione dei compensi per il doppio grado non si sarebbe soffermata sul rapporto tra il foro speciale previsto dall'art. 14 del decreto sulla semplificazione dei riti e il c.d. foro del consumatore, che, sempre in base a principi affermati dallo stesso giudice di legittimità, prevarrebbe anche nel caso esaminato.
L'assunto di Cass. n. 26003/2023 va qui rispettosamente disatteso. Si avrebbe diversamente una palese violazione della legge e il contrasto con la, di contro, condivisibile posizione delle sezioni unite.
Non si pone, nel caso di specie, alcun problema che attenga alla prevalenza di un criterio di competenza sull'altro. Ed infatti ritenere che il luogo di residenza della resistente (comune di San Felice Circeo) radichi la competenza presso il tribunale di
5 Latina anziché presso la Corte d'appello di OM (come fa la Cassazione qui criticata con e significa ipotizzare che quest'ultima (OM) non costituisca il CP_2 CP_3
foro del consumatore. Da dove si possa trarre questa convinzione non è dato sapere. Il
Comune predetto rientra infatti nel distretto della Corte d'appello di OM, che è pertanto il foro del consumatore.
Sembra dunque che la cassazione non tenga conto dell'ipotesi, quella in esame, in cui il foro del consumatore, laddove sia competente il giudice d'appello
(come giudice di primo grado), coincida con il distretto, piuttosto che con il circondario del tribunale.
Non vi sono infatti dati normativi in contrasto e non potrebbero esservi, poiché il giudice del consumatore ben può essere in primo grado la corte d'appello.
È solo il caso di rilevare che, infatti, l'art. 33, comma 2, del decreto legislativo
6/9/2005, n. 206, reca, per l'individuazione del foro del consumatore, la seguente disposizione: “u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
”
Analogamente, l'art. 66 dello stesso decreto, prevede: “1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato”.
In nessuna delle norme richiamate non si fa riferimento (né lo si potrebbe fare) al tribunale, come unico ufficio giudiziario dinanzi al quale può radicarsi la competenza del consumatore.
3.2 La giurisprudenza richiamata dalla Cassazione 26003/2023 (pronuncia che qui non può condividersi) riguarda (ovviamente) fattispecie diverse da quella qui in decisione (e parimenti decisa dalla Corte nella stessa ordinanza).
Ed infatti, da una semplice lettura dei dati fattuali desumibili dalle pur stringate motivazioni delle pronunce citate (Cass. 8598/2018, Cass. 38264/2021,
Cass. 7357/2022 e Cass. 8406/2022), emerge chiaramente che la affermata prevalenza del foro del consumatore, rispetto al foro previsto dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del
2011 viene rilevata nei casi in cui venga in rilievo un possibile contrasto tra uffici giudiziari (tribunali di diversi distretti o tribunali anche dello stesso distretto), non anche nell'ipotesi in cui, competente funzionalmente la corte d'appello, il tribunale
6 ricada nel medesimo distretto. In tal caso, come si è detto, il foro del consumatore è la corte nel cui distretto ricade il luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Non può condividersi dunque l'affermazione per cui i precedenti giurisprudenziali citati da Cass. n. 26003/2023 (che sembrerebbero richiamati dallo stesso pubblico ministero d'udienza) costituiscano casi analoghi, posto che, in materia di competenza possa ragionarsi in termini di analogia.
3.3 Da ultimo può essere rilevato, per completezza, che la fattispecie in decisione non pone il problema della rilevabilità officiosa dell'incompetenza del giudice in presenza di una parte che sia un consumatore che non abbia eccepito la incompetenza;
qui infatti il giudice ha posto una questione di competenza funzionale
(non in contrasto con la competenza del foro del consumatore) in conformità ai principi affermati dalle richiamate sezioni unite.
4. Le spese del presente procedimento possono essere compensate atteso il rilievo officioso dell'incompetenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. e 14 D.Lgs.
n. 150 del 2011, iscritto al n. 487 del 2024 R.G.A.C., così decide: dichiara l'incompetenza dell'intestato tribunale per essere competente la Corte
d'appello di OM;
compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti;
assegna termine di giorni 30 per la riassunzione innanzi al giudice competente.
Si comunichi.
Latina, 16/04/2025
Il giudice
Luca Venditto
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