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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/06/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- dott.ssa Maria Domenica MARCHESE consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 345/2015 R.G., vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco Parte_1
Trivigno e Antonella Fortunato
APPELLANTE
E
(già in Controparte_1 Controparte_2
persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo
Donnoli
APPELLATA
NONCHE'
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_3
Autilio
APPELLATA
pagina 1 di 10 Oggetto: usucapione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parte_1
Potenza la e, dopo avere premesso di avere Controparte_2
usucapito le particelle censite al foglio 18 nn. 125, 158 e 159 site nel comune di alla contrada Coste Lo Fruscio in forza di possesso pacifico, CP_2
pubblico e non interrotto protratto dal 1987, chiedeva la condanna della convenuta alla rimessione in pristino stato dei medesimi terreni mediante la rimozione della macchina aerogeneratrice ivi installata
La società contestava la domanda attrice deducendo Controparte_2
che prima di installare la macchina aereogeneratrice aveva acquistato le particelle in questione dalla precedente proprietaria, , in Controparte_3
virtù di atto di compravendita stipulato con scrittura privata autenticata dal notaio da Potenza il 4.8.2004, rep n. 45935. Persona_1
La convenuta, quindi, dopo avere chiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa della venditrice, concludeva chiedendo in via principale il rigetto della domanda attrice e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda proposta dal , la condanna della terza chiamata alla Parte_1
restituzione del prezzo versato per l'acquisto del suolo, pari ad euro
16.000,00, oltre interessi.
Si costituiva in giudizio ( previa autorizzazione del Controparte_3
giudice alla sua chiamata in giudizio) la quale deduceva che l'attore aveva occupato senza titolo nello stesso anno il terreno per cui è causa e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attrice e proponeva domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna del al rilascio del Parte_1
pagina 2 di 10 bene e al risarcimento in suo favore dei danni cagionati dall'occupazione abusiva.
2.La causa, istruita con prove testimoniali, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3.Con sentenza non definitiva n. 237/2025 il Tribunale di Potenza rigettava la domanda proposta da e dichiarava assorbita quella di Parte_1
manleva proposta da nei confronti di Controparte_2 CP_3
disponendo, inoltre, con separata ordinanza la prosecuzione
[...]
dell'istruzione relativamente alla domanda riconvenzionale proposta da e rinviando all'esito ogni statuizione sulle spese di lite. Controparte_3
A sostegno della decisione, sosteneva il primo giudice :
- che l'attore non aveva assolto all'onere probatorio circa l'esercizio del possesso necessario all'acquisto per usucapione del terreno in questione;
- che, in particolare, non poteva ritenersi a tal fine sufficiente l'assunzione di un'unica testimonianza in considerazione del contenuto delle dichiarazioni rese dal teste;
Testimone_1
- che non potevano desumersi elementi suffragatori dall'assenza ingiustificata del legale rappresentante della Controparte_2
all'udienza fissata per l'assunzione dell'interrogatorio formale
[...]
deferito dall'attore “ dal momento che l'occupazione per la costruzione della turbina eolica risaliva soltanto all'anno 2004 “.
- che in ogni caso sia la società convenuta che la terza chiamata avevano documentato i rispettivi titoli di acquisto della proprietà dell'area controversa.
4. La sentenza non definitiva è stata impugnata da il Parte_1
quale ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice aveva ritenuto insussistente la prova dell'esercizio del possesso necessario per l'usucapione avendo, invece, il teste confermato tutte le circostanze Testimone_1
pagina 3 di 10 capitolate e avendo, in tal modo, dimostrato il suo possesso ininterrotto e l'animus possidendi dei terreni sin dal 1980.
In particolare, l'appellante:
4.1 con il primo motivo ha sostenuto l'erroneità della valutazione della prova da parte del tribunale laddove il giudice aveva ritenuto insufficiente l'assunzione di un'unica testimonianza senza considerare, invce, che “la rilevanza o meno della prova non può fondarsi sul fatto numerico, di quanti vengono escussi in giudizio…” .
4.2 Con il secondo motivo di gravame ha lamentato l'omessa sostituzione del teste deceduto.
4.3 Con il terzo motivo ha dedotto la erronea applicazione dell'art 232 cpc atteso che il giudice ha ritenuto di non attribuire alcun valore probatorio alla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte dl rappresentante legale della società convenuta senza, tuttavia, spiegare le ragioni di tale apprezzamento negativo non potendosi considerare una motivazione “il fatto che l'occupazione risaliva soltanto al 2004 perché non se ne capisce il significato”
5. Alla luce delle descritte deduzioni, l'appellanteha chiesto di:“affermare che i terreni siti in Montemurro (Pz), alla C.da Coste Lo Fruscio e censiti in catasto al foglio 18, particelle 158,159, e 125, sono di esclusiva proprietà del
Sig. per averli posseduti per oltre 20 anni sin dal 1980; inoltre Parte_1
CP affermare che la società in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t., voglia rimuovere la macchina aereogeneratrice e di ripristinare lo stato dei luoghi”, con vittoria di spese.
6. Si sono costituite in giudizio entrambe le parti appellate.
La società in via preliminare, ha eccepito la Controparte_1
inammissibilità dell'appello perché redatto in violazione dell'articolo 342
c.p.c. nonché ha chiesto il rigetto dell'appello e, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice, la condanna di alla Controparte_3
pagina 4 di 10 restituzione in suo favore del prezzo versato per l'acquisto del suolo, oltre accessori.
ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_3
Entrambe le parti appellate hanno contestato la fondatezza della domanda attrice non avendo l'attore dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva.
7. All'udienza del 27.5.25 la causa veniva assegnata in decisione, previa rinuncia di tutte le parti ai termini ex art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. In via preliminare si ritiene che l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla società appellata in relazione alla violazione dell'art. 342 c.p.c., risulti destituita di fondamento Come chiarito anche dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità (v. Cass S.U. n. 27199/17) gli artt.
342 e 434 c.p.c., , vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Nel caso in esame l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conformi a diritto indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono ed espressamente motivando il proprio dissenso rispetto alla decisione di primo grado.
9. Nel merito, l'appello (i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro intima connessione) è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
pagina 5 di 10 L'appellante ha ritenuto errata la decisione del Tribunale sostenendo di avere ampiamente dimostrato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'usucapione del terreno per cui è causa e, in particolare, sia l'esercizio da parte sua del possesso ininterrotto sin dal 1980 sia la sussistenza dell'animus possidendi mediante la testimonianza resa da Tale Testimone_1
testimonianza., secondo l'appellante, sarebbe corroborata dalla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del rappresentante legale della società convenuta con la conseguenza che ai sensi dell'art 232 cpc si dovrebbe ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.
L'assunto dell'appellante è infondato.
L'articolo 232 c.p.c. prevede che “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
L'inciso contenuto nella norma in esame “valutato ogni altro elemento di prova” induce a ritenere che alla mancata comparizione della parte cui sia stato deferito interrogarlo formale o alla mancata risposta l'articolo 232
c.p.c., non ricollega l'effetto automatico di una ficta confessio dei fatti capitolati, non imponendo, pertanto, al Giudice di considerare tale comportamento come piena prova dei fatti dedotti, ma consente al Giudice di valutare i fatti oggetto dell'interrogatorio unitamente ad altri elementi istruttori che ex se non siano idonei a fornire piena prova dei fatti controversi
(Cass n. 1805 del 1996; n. 11233 del 1997).
Nel caso che ci occupa l'esito dell'interrogatorio formale del rappresentante legale della società , che la parte non ha inteso Controparte_5
rendere senza giustificato motivo, non concorre affatto a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'usucapione apparendo del tutto inidoneo allo scopo laddove si consideri, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, che l'interrogando ha acquistato il suolo e ne ha avuto la disponibilità a partire dal 2004 ossia a distanza di circa 24 anni dalla data pagina 6 di 10 di inizio dell'asserito possesso da parte del risalente, a dire di Parte_1
quest'ultimo, all'anno 1980.
In ogni caso occorre rimarcare che le circostanze oggetto dell'interrogatorio formale capitolate ai nn. 4 e 5 dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sulle quali il rappresentante legale della società convenuta avrebbe dovuto riferire sono rivelate assolutamente ininfluenti rispetto al tema di indagine costituito dall'accertamento della vantata usucapione del terreno per cui è causa ad opera dell'attore.
In particolare, le circostanze suddette vertono esclusivamente sull'avvenuta installazione della turbina eolica ad opera della società convenuta in assenza di un titolo contrattuale autorizzativo dell'intervento.
Tali fatti sono pacifici oltre che privi di rilevanza probatoria in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della prescrizione acquisitiva, quali il possesso ventennale del fondo e l'animus rem sibi habendi in capo all'attore.
Ne consgue la inidoneità del mancato interrogatorio formale del rappresentante legale della società convenuta ad essere interpretato nel senso favorevole alla parte che lo ha deferito.
Quanto alla testimonianza resa da quest'ultimo ha Testimone_1
confermato le circostanze capitolate nell'atto di citazione e cioè che i terreni sono stati sempre posseduti e coltivati dal sin dal 1981. Parte_1
La testimonianza rivela tutta la sua inconsistente efficacia probatoria in chiave di riscontro del possesso continuato, pacifico ed ininterrotto esercitato dal per oltre venti anni sul terreno oggetto di causa assistito dal Parte_1
cd. animus rem sibi habendi.
Va al riguardo precisato che, ai fini dell'accertamento dell'acquisto della proprietà di un immobile per effetto di usucapione, occorre fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, sia del "corpus" che dell'animus, cioè occorre provare una signoria sulla cosa, manifestatasi inequivocamente in attività corrispondente all'esercizio della proprietà, accompagnata dall'animus possidendi, immune da violenza e pagina 7 di 10 clandestinità e protratta senza soluzione di continuità per un ventennio e più.
L'acquisto della proprietà̀ per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che, con continuità, si sostituisca al proprietario nella utilizzazione del bene medesimo. Ne consegue la non sufficienza dell'inerzia del proprietario, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da mostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare.
Colui che pretende di avere usucapito la proprietà deve fornire una prova certa e rigorosa;
se si ritenesse il contrario, infatti, l'istituto della prescrizione acquisitiva - nato per eliminare intollerabili situazioni di incertezza nel regime proprietario dei beni - sortirebbe effetti opposti, consentendo che il diritto dominicale possa essere facilmente posto in dubbio attraverso una qualche contestazione di terzi, sostenuta da prove non univoche. È per questo che in materia di usucapione la prova del suo maturarsi deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio della proprietà. L'usucapione costituisce un istituto di carattere eccezionale e come tale deve essere trattato, anche nel relativo regime probatorio processuale.
Dunque, non solo prova rigorosissima, ma occorre pure che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Tenuto conto di tali principi, non può dubitarsi che la testimonianza di
, oltremodo valorizzata a fini probatori nell'atto di gravame, Testimone_1
pagina 8 di 10 non vale ad offrire la prova rigorosissima di cui si è detto, atteso che i capitoli di prova rimandano ad attività, quali la coltivazione del terreno che, anche se protratta per un lungo periodo di tempo, non è di per sé sufficiente ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, essendo necessario che tali attività si accompagnino ad ulteriori univoci indizi, che consentano di far presumere che le attività indicate siano state svolte uti dominus essendo necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, circostanze queste ultime del tutto carenti nel caso di specie (v. ex multis Cass. n. 19568 del
09.07.2021; n. 31238 del 03.11.2021).
Quanto alla doglianza dell'appellante secondo il quale il giudice avrebbe omesso di sostituire il teste deceduto, si osserva che la questione relativa alla sostituibilità o meno di un teste deceduto nelle more del giudizio è nel caso di specie superata dalla scarsa rilevanza probatoria delle circostanze sulle quali avrebbe dovito deporre il testimone vertendo la stessa sugli stessi fatti oggetto delle dichiarazioni rese da che per la loro Testimone_1
genericità,, come già detto, sono prive di valenza decisiva ai fini della dimostrazione della sussistenza degli elementi costitutivi della invocata usucapione.
Alla luce delle precedenti considerazioni, pertanto, l'appello deve essere respinto con assorbimento della domanda proposta in via subordinata da
. Controparte_3
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo dei parametri previsti dal DM 55/20124 tenuto conto dell'attività svolta ( Cass
n.29857/23), del valore della causa (valore indeterminabile;
scaglione da €
26.000,01 ad € 52.000,00).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13 comma 1 quater del d.r.l. n. 115 del 2002, applicabile ratione temporis al presente giudizio instaurato dopo la data della sua efficacia (31-
pagina 9 di 10 1-2013), per il versamento a carico della parte soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore di ciascuna parte appellata in euro 4996,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa e Iva come per legge da attribuire, limitatamente alla quota spettante alla società appellata, all'avv Antonio Autilio;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo
13 comma 1 quater del d.r.l. n. 115 del 2002, applicabile ratione temporis al presente giudizio instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013), per il versamento a carico della parte soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematica del 23 giugno
2025
Il Presidente estensore dott.ssa Lucia Gesummaria
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