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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 06/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 73/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott.ssa Francesca Lecis Giudice Relatore dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 73 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promossa da:
, C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in RP, nella Via Isonzo n. 12, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marisa Costaggiu
Ricorrente
, c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03.02.1968, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv
Giuseppe Durgoni
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
La causa è stata rimessa al collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse delle parti, come da verbale del 12.11.2024:
“Affido condiviso del minore , con collocazione prevalente del minore presso Persona_1 il padre, nell'abitazione sita a RP via San Niccolò n. 117, ove manterrà la propria residenza anagrafica. I genitori si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1 Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. La madre terrà presso di sé il minore un giorno a settimana, preferibilmente il giovedì: il minore si recherà a Posada presso il domicilio della madre e vi pernotterà fino al giorno successivo. I genitori terranno, alternativamente, il minore nei fine settimana, compatibilmente con gli impegni del medesimo, ormai sedicenne. Inoltre, il minore trascorrerà presso la madre: almeno 15 giorni durante l'estate, indicativamente nel mese di agosto e, ad anni alterni, Natale e Capodanno, così come la Pasqua e il giorno del compleanno. Le parti si accordano affinché l'assegno unico Universale competa in via esclusiva al IG.
[...]
CP_1 Le parti dichiarano di aver compiutamente regolato ogni questione tra loro pendente e di non avere, allo stato e salvo quanto sopra indicato, altra ragione di credito da vantare l'uno nei confronti dell'altra e viceversa. Con spese di lite compensate tra le parti.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“conclude secondo gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 12.11.2024”;
***
Con ricorso depositato in data 25.01.2024, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale esponendo che:
1. La IG.ra ha instaurato una convivenza more uxorio con il IG. , durata dal 2007 e Pt_1 CP_1 terminata ufficialmente nella metà del 2023 e da tale convivenza è nato in Olbia (OT) in [...]
30 gennaio 2009 il figlio . Per_1
2. La IG.ra ed il IG. hanno avuto sin da subito un rapporto conflittuale, ma Pt_1 CP_1 successivamente al 30.01.2009, quando nacque , decisero di vivere insieme Persona_1
a RP in via San Nicolò n.119.
3. Tuttavia, dopo pochi mesi entrambi persero il lavoro e il decise di partire in Germania. CP_1
Nel 2012, il chiese di poter portare il bambino in Germania e la poiché CP_1 Pt_1 Per_1 stava crescendo senza un padre, acconsentì a tale richiesta.
4. Dopo qualche tempo, anche la su richiesta del , si trasferì in Germania, dove Pt_1 CP_1 rimase fino all'estate del 2019, quando, considerato che il rapporto di coppia si era ormai logorato, maturò la decisione di tornare a vivere a RP.
5. Solo successivamente alle vacanze natalizie, dello stesso anno, restò definitivamente Per_1 in paese, iniziando così a frequentare le scuole con notevole ritardo, a causa del rifiuto del di sottoscrivere la richiesta di nulla osta. CP_1
6. Il decise di rientrare in Sardegna nell'estate del 2021, vendendo la casa in Germania, CP_1 senza tuttavia contribuire alla gestione familiare con il ricavato.
7. Con il passare del tempo le liti fra i conviventi si reiteravano quotidianamente, anche per futili motivi, e ciò portava ad un totale inasprimento dei rapporti e ad una rottura definitiva anche del legame di convivenza a metà dell'anno 2023.
8. Nei giorni immediatamente successivi, Le veniva impedito sia l'accesso alla casa che di vedere e sentire o di occuparsi di lui per le questioni scolastiche, motivo per il quale Per_1 si è recata presso l'assistente sociale del Comune di RP esponendo la situazione.
9. Veniva, inoltre, informata dalla scuola frequentata dal bambino, dell'andamento irregolare dello stesso, della circostanza che il minore non svolgesse i compiti assegnati a casa e che lamentava di essere sempre stanco perché la sera usciva e si addormentava tardi.
10. Per tali fatti ed altri, la ricorrente temendo per la sua incolumità ma soprattutto per quella del minore , in data 05.12.2023 presentava formale querela presso le autorità competenti, Per_1 per i quali pende un procedimento nanti la Procura della Repubblica di Nuoro.
11. In data 29.11.23 la ricorrente, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r n. 200529312866 per il tramite dello scrivente Avvocato, invitava il ad addivenire ad una definizione CP_1 bonaria della regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento del minore, che seppur riscontrata dall'Avv. Durgoni, non ha avanzato alcuna proposta.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento del figlio , con la previsione Per_1 dell'affidamento esclusivo del minore alla madre, collocamento presso la stessa e regolamentazione delle visite del padre, con previsione di un contributo per il mantenimento in capo a quest'ultimo.
***
In data 05.03.2024, si costituiva in giudizio il sig. contestando la Controparte_1 ricostruzione fattuale proposta dalla ricorrente.
In particolare, il resistente ha rilevato che:
• è stata la sig.ra a decidere liberamente di abbandonare la casa familiare, trasferendosi Pt_1 presso un'altra abitazione, sempre appartenente al sig. , tra l'altro, lasciando in tal modo CP_1 il minore alle sole cure del padre e che, solo nel dicembre del 2023, la stessa mostrava particolare interesse verso il minore, presentando formale querela per sottrazione dei minori, forse per la volontà del di chiedere l'abbandono dell'abitazione occupata abusivamente CP_1 dalla sig.ra Pt_1
• non corrisponde al vero che il sig. impediva alla ricorrente di accedere alla casa familiare CP_1 e di vedere e sentire il minore;
• è stata la sig.ra a decidere liberamente di lasciare il compagno ed il figlio, sottoponendo Pt_1 quest'ultimo, ogni qualvolta lo incontrava, a rimproveri di vario tipo, incutendo nel minore stesso uno stato di timore e di ansia continui;
• tali condotte avevano portato il minore alla decisione di interrompere qualsiasi rapporto con la madre, in quanto reputata pericolosa, sia per la propria stabilità psicologica, che per la propria incolumità fisica.
Tanto premesso, ricorrendone i presupposti il ha concluso chiedendo l'affidamento esclusivo del CP_1 minore a favore del padre, sig. , con condanna della Persona_1 Controparte_1 sig.ra al versamento di somma adeguata al suo mantenimento, oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
***
All'udienza del 18.06.2024, le parti, personalmente presenti, hanno chiesto un rinvio al fine di raggiungere un accordo. La causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 12.11.2024, nella quale le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo formulando e confermando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Il Giudice, dopo aver provveduto all'ascolto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Il Pubblico Ministero, con atto del 14.11.2024, ha concluso secondo gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 12.11.2024.
Con ordinanza del 16.12.2024, il Collegio, ritenuto opportuno procedere all'ascolto del minore
, ha rinviato per l'incombente all'udienza del 28.01.2025. Persona_1
Il Giudice, all'esito dell'ascolto, ha rimesso la causa al Collegio per le determinazioni di competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto accordo tra le parti, risultante dalle conclusioni conformi presentate all'udienza del
12.11.2024 e confermate all'udienza del 28.01.2025, ha sostanzialmente trasformato la procedura da contenziosa in consensuale e, pertanto, il Tribunale deve limitarsi all'esame delle condizioni concernenti il figlio minore della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché a verificare che le altre clausole non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Ebbene, dopo attenta valutazione del caso e tenuto conto degli esiti dell'ascolto del minore, ormai sedicenne e sufficientemente maturo per autodeterminarsi, la domanda avanzata dalle parti, diretta ad ottenere la regolamentazione del rapporto tra i genitori e il figlio minore , nei termini indicati Per_1 nell'accordo di cui al verbale dell'udienza del 12.11.2024, deve essere accolta. Le clausole ivi previste, infatti, mirano a tutelare gli interessi preminenti del minore e non risultano in contrasto con le sue aspirazioni, come si evince anche dalle dichiarazioni rese in sede di ascolto.
L'accordo congiunto giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso del minore , con collocazione Persona_1 prevalente del minore presso il padre, nell'abitazione sita a RP via San Niccolò n. 117, ove manterrà la propria residenza anagrafica.
2. prende atto che i genitori si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
3. dispone che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. La madre terrà presso di sé il minore un giorno a settimana, preferibilmente il giovedì: il minore si recherà a Posada presso il domicilio della madre e vi pernotterà fino al giorno successivo. I genitori terranno, alternativamente, il minore nei fine settimana, compatibilmente con gli impegni del medesimo, ormai sedicenne. Inoltre, il minore trascorrerà presso la madre: almeno 15 giorni durante l'estate, indicativamente nel mese di agosto e, ad anni alterni, Natale e Capodanno, così come la Pasqua e il giorno del compleanno.
4. prende atto che le parti si accordano affinché l'assegno unico Universale competa in via esclusiva al IG. e che le parti dichiarano di aver compiutamente regolato ogni CP_1 questione tra loro pendente e di non avere, allo stato e salvo quanto sopra indicato, altra ragione di credito da vantare l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
5. Spese di lite compensate.
Così deciso il 29.01.2025 dal Tribunale civile di Nuoro, come sopra composto e riunito in Camera di
Consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Francesca Lecis dott.ssa Tiziana Longu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott.ssa Francesca Lecis Giudice Relatore dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 73 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024 promossa da:
, C.F. ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in RP, nella Via Isonzo n. 12, rappresentata e difesa dall'Avvocato Marisa Costaggiu
Ricorrente
, c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
03.02.1968, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv
Giuseppe Durgoni
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
La causa è stata rimessa al collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse delle parti, come da verbale del 12.11.2024:
“Affido condiviso del minore , con collocazione prevalente del minore presso Persona_1 il padre, nell'abitazione sita a RP via San Niccolò n. 117, ove manterrà la propria residenza anagrafica. I genitori si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1 Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. La madre terrà presso di sé il minore un giorno a settimana, preferibilmente il giovedì: il minore si recherà a Posada presso il domicilio della madre e vi pernotterà fino al giorno successivo. I genitori terranno, alternativamente, il minore nei fine settimana, compatibilmente con gli impegni del medesimo, ormai sedicenne. Inoltre, il minore trascorrerà presso la madre: almeno 15 giorni durante l'estate, indicativamente nel mese di agosto e, ad anni alterni, Natale e Capodanno, così come la Pasqua e il giorno del compleanno. Le parti si accordano affinché l'assegno unico Universale competa in via esclusiva al IG.
[...]
CP_1 Le parti dichiarano di aver compiutamente regolato ogni questione tra loro pendente e di non avere, allo stato e salvo quanto sopra indicato, altra ragione di credito da vantare l'uno nei confronti dell'altra e viceversa. Con spese di lite compensate tra le parti.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“conclude secondo gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 12.11.2024”;
***
Con ricorso depositato in data 25.01.2024, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale esponendo che:
1. La IG.ra ha instaurato una convivenza more uxorio con il IG. , durata dal 2007 e Pt_1 CP_1 terminata ufficialmente nella metà del 2023 e da tale convivenza è nato in Olbia (OT) in [...]
30 gennaio 2009 il figlio . Per_1
2. La IG.ra ed il IG. hanno avuto sin da subito un rapporto conflittuale, ma Pt_1 CP_1 successivamente al 30.01.2009, quando nacque , decisero di vivere insieme Persona_1
a RP in via San Nicolò n.119.
3. Tuttavia, dopo pochi mesi entrambi persero il lavoro e il decise di partire in Germania. CP_1
Nel 2012, il chiese di poter portare il bambino in Germania e la poiché CP_1 Pt_1 Per_1 stava crescendo senza un padre, acconsentì a tale richiesta.
4. Dopo qualche tempo, anche la su richiesta del , si trasferì in Germania, dove Pt_1 CP_1 rimase fino all'estate del 2019, quando, considerato che il rapporto di coppia si era ormai logorato, maturò la decisione di tornare a vivere a RP.
5. Solo successivamente alle vacanze natalizie, dello stesso anno, restò definitivamente Per_1 in paese, iniziando così a frequentare le scuole con notevole ritardo, a causa del rifiuto del di sottoscrivere la richiesta di nulla osta. CP_1
6. Il decise di rientrare in Sardegna nell'estate del 2021, vendendo la casa in Germania, CP_1 senza tuttavia contribuire alla gestione familiare con il ricavato.
7. Con il passare del tempo le liti fra i conviventi si reiteravano quotidianamente, anche per futili motivi, e ciò portava ad un totale inasprimento dei rapporti e ad una rottura definitiva anche del legame di convivenza a metà dell'anno 2023.
8. Nei giorni immediatamente successivi, Le veniva impedito sia l'accesso alla casa che di vedere e sentire o di occuparsi di lui per le questioni scolastiche, motivo per il quale Per_1 si è recata presso l'assistente sociale del Comune di RP esponendo la situazione.
9. Veniva, inoltre, informata dalla scuola frequentata dal bambino, dell'andamento irregolare dello stesso, della circostanza che il minore non svolgesse i compiti assegnati a casa e che lamentava di essere sempre stanco perché la sera usciva e si addormentava tardi.
10. Per tali fatti ed altri, la ricorrente temendo per la sua incolumità ma soprattutto per quella del minore , in data 05.12.2023 presentava formale querela presso le autorità competenti, Per_1 per i quali pende un procedimento nanti la Procura della Repubblica di Nuoro.
11. In data 29.11.23 la ricorrente, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r n. 200529312866 per il tramite dello scrivente Avvocato, invitava il ad addivenire ad una definizione CP_1 bonaria della regolamentazione delle condizioni di affido e mantenimento del minore, che seppur riscontrata dall'Avv. Durgoni, non ha avanzato alcuna proposta.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento del figlio , con la previsione Per_1 dell'affidamento esclusivo del minore alla madre, collocamento presso la stessa e regolamentazione delle visite del padre, con previsione di un contributo per il mantenimento in capo a quest'ultimo.
***
In data 05.03.2024, si costituiva in giudizio il sig. contestando la Controparte_1 ricostruzione fattuale proposta dalla ricorrente.
In particolare, il resistente ha rilevato che:
• è stata la sig.ra a decidere liberamente di abbandonare la casa familiare, trasferendosi Pt_1 presso un'altra abitazione, sempre appartenente al sig. , tra l'altro, lasciando in tal modo CP_1 il minore alle sole cure del padre e che, solo nel dicembre del 2023, la stessa mostrava particolare interesse verso il minore, presentando formale querela per sottrazione dei minori, forse per la volontà del di chiedere l'abbandono dell'abitazione occupata abusivamente CP_1 dalla sig.ra Pt_1
• non corrisponde al vero che il sig. impediva alla ricorrente di accedere alla casa familiare CP_1 e di vedere e sentire il minore;
• è stata la sig.ra a decidere liberamente di lasciare il compagno ed il figlio, sottoponendo Pt_1 quest'ultimo, ogni qualvolta lo incontrava, a rimproveri di vario tipo, incutendo nel minore stesso uno stato di timore e di ansia continui;
• tali condotte avevano portato il minore alla decisione di interrompere qualsiasi rapporto con la madre, in quanto reputata pericolosa, sia per la propria stabilità psicologica, che per la propria incolumità fisica.
Tanto premesso, ricorrendone i presupposti il ha concluso chiedendo l'affidamento esclusivo del CP_1 minore a favore del padre, sig. , con condanna della Persona_1 Controparte_1 sig.ra al versamento di somma adeguata al suo mantenimento, oltre al 50% delle spese Pt_1 straordinarie, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.”
***
All'udienza del 18.06.2024, le parti, personalmente presenti, hanno chiesto un rinvio al fine di raggiungere un accordo. La causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 12.11.2024, nella quale le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo formulando e confermando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Il Giudice, dopo aver provveduto all'ascolto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Il Pubblico Ministero, con atto del 14.11.2024, ha concluso secondo gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 12.11.2024.
Con ordinanza del 16.12.2024, il Collegio, ritenuto opportuno procedere all'ascolto del minore
, ha rinviato per l'incombente all'udienza del 28.01.2025. Persona_1
Il Giudice, all'esito dell'ascolto, ha rimesso la causa al Collegio per le determinazioni di competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto accordo tra le parti, risultante dalle conclusioni conformi presentate all'udienza del
12.11.2024 e confermate all'udienza del 28.01.2025, ha sostanzialmente trasformato la procedura da contenziosa in consensuale e, pertanto, il Tribunale deve limitarsi all'esame delle condizioni concernenti il figlio minore della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché a verificare che le altre clausole non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Ebbene, dopo attenta valutazione del caso e tenuto conto degli esiti dell'ascolto del minore, ormai sedicenne e sufficientemente maturo per autodeterminarsi, la domanda avanzata dalle parti, diretta ad ottenere la regolamentazione del rapporto tra i genitori e il figlio minore , nei termini indicati Per_1 nell'accordo di cui al verbale dell'udienza del 12.11.2024, deve essere accolta. Le clausole ivi previste, infatti, mirano a tutelare gli interessi preminenti del minore e non risultano in contrasto con le sue aspirazioni, come si evince anche dalle dichiarazioni rese in sede di ascolto.
L'accordo congiunto giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso del minore , con collocazione Persona_1 prevalente del minore presso il padre, nell'abitazione sita a RP via San Niccolò n. 117, ove manterrà la propria residenza anagrafica.
2. prende atto che i genitori si impegnano ad esercitare la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
3. dispone che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. La madre terrà presso di sé il minore un giorno a settimana, preferibilmente il giovedì: il minore si recherà a Posada presso il domicilio della madre e vi pernotterà fino al giorno successivo. I genitori terranno, alternativamente, il minore nei fine settimana, compatibilmente con gli impegni del medesimo, ormai sedicenne. Inoltre, il minore trascorrerà presso la madre: almeno 15 giorni durante l'estate, indicativamente nel mese di agosto e, ad anni alterni, Natale e Capodanno, così come la Pasqua e il giorno del compleanno.
4. prende atto che le parti si accordano affinché l'assegno unico Universale competa in via esclusiva al IG. e che le parti dichiarano di aver compiutamente regolato ogni CP_1 questione tra loro pendente e di non avere, allo stato e salvo quanto sopra indicato, altra ragione di credito da vantare l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
5. Spese di lite compensate.
Così deciso il 29.01.2025 dal Tribunale civile di Nuoro, come sopra composto e riunito in Camera di
Consiglio.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Francesca Lecis dott.ssa Tiziana Longu