TRIB
Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TERNI sezione civile-giudice del lavoro
❖➢ in persona del giudice, dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato il presente
DECRETO nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 82 del Ruolo Generale Affari
Lavoro dell'anno 2024, vertente
T R A
, nato/a a NARNI (TR) il 23/09/1938 (C.F. Parte_1
) C.F._1
(avv. CIUFFOLETTI DANIELE)
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
( ) Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento tecnico preventivo.
**************
• Esaminati gli atti di causa;
• rilevato che, nel termine perentorio concesso alle parti, le risultanze della c.t.u. non sono state tempestivamente contestate;
• ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
• tenuto, altresì, conto, ai fini della regolamentazione delle spese processuali e di CTU, della data di decorrenza del requisito sanitario;
• Visto l'art. 445 bis c.p.c.;
P.Q.M.
1) omologa l'accertamento del requisito sanitario compiuto dal CTU dichiarando che risulta invalido/a al 100% e, pertanto, si trova Parte_1
nelle condizioni sanitarie proprie di:
o indennità di accompagnamento;
o handicap grave ex art. 3 comma 3 delle legge n. 104/1992; con decorrenza dal 11 aprile 2024
2) dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso il 15/04/2025
Il giudice
Michela Francorsi
❖➢ in persona del giudice, dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato il presente
DECRETO nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 82 del Ruolo Generale Affari
Lavoro dell'anno 2024, vertente
T R A
, nato/a a NARNI (TR) il 23/09/1938 (C.F. Parte_1
) C.F._1
(avv. CIUFFOLETTI DANIELE)
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
( ) Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento tecnico preventivo.
**************
• Esaminati gli atti di causa;
• rilevato che, nel termine perentorio concesso alle parti, le risultanze della c.t.u. non sono state tempestivamente contestate;
• ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
• tenuto, altresì, conto, ai fini della regolamentazione delle spese processuali e di CTU, della data di decorrenza del requisito sanitario;
• Visto l'art. 445 bis c.p.c.;
P.Q.M.
1) omologa l'accertamento del requisito sanitario compiuto dal CTU dichiarando che risulta invalido/a al 100% e, pertanto, si trova Parte_1
nelle condizioni sanitarie proprie di:
o indennità di accompagnamento;
o handicap grave ex art. 3 comma 3 delle legge n. 104/1992; con decorrenza dal 11 aprile 2024
2) dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso il 15/04/2025
Il giudice
Michela Francorsi