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Sentenza 26 maggio 2023
Sentenza 26 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/2023, n. 14695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14695 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8513/2022 R.G. proposto da: HE AR IS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI, 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RI LI, rappresentata e difesa dagli avvocati RT HE TR e IA MOBILIO;
-ricorrente- contro FARINA ELISA, FARINA ENRICA, FARINA FRANCESCA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA MONTE SANTO, 10/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI, rappresentate e difese dagli avvocati ARMANDO CROCE e ALESSANDRA CROCE;
-controricorrenti- Civile Sent. Sez. 3 Num. 14695 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 26/05/2023 2 di 9 avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 25360/2021, depositata il 20/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso affidato a due motivi, RI SA CH ha impugnato, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, secondo comma, n. 4, c.p.c., l’ordinanza n. 25630 del 20 settembre 2021 di questa Corte di cassazione, Terza Sezione civile, che ne rigettava il ricorso incidentale, unitamente al ricorso principale congiuntamente proposto da SA IN, CA IN e CE IN, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, sezione specializzata agraria, n. 224 del 29 aprile 2019, che, a sua volta, aveva rigettato i contrapposti gravami delle anzidette parti e confermato, quindi, la sentenza di primo grado, la quale: a) aveva parzialmente accolto la domanda della CH e condannato le germane IN al pagamento, in suo favore, della somma di euro 309.000,00, oltre accessori, “a titolo di indennità per i miglioramenti apportati al fondo dal 1979 al 1990, con esclusione dunque di quelli apportati successivamente, sotto il vigore di contratto stipulato in data 20 dicembre 1990, poiché non previamente e specificamente assentiti dalle concedenti”; b) aveva parzialmente accolto la domanda riconvenzionale delle germane IN e condannato RI SA CH al pagamento, in loro favore, della somma di euro 5.154,56, a titolo di canone contrattuale scaduto e non pagato per l’anno 2009 - 2010, oltre accessori, nonché della somma di euro 40.696,20, “a titolo di indennità di occupazione”, oltre accessori. 2. – Questa Corte, con l’impugnata ordinanza (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) con il primo motivo di ricorso incidentale, la CH aveva lamentato che la Corte di appello aveva “rigettato il secondo motivo di appello incidentale con il quale essa si era doluta dell’accoglimento della 3 di 9 domanda risarcitoria in via riconvenzionale avanzata dalle sorelle IN in relazione ai danni derivanti dalla mancata rimozione, al momento del rilascio del fondo, del soprastante impianto fruttifero”, deducendo “che, prima di esaminare il merito della questione, la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare perché la domanda riconvenzionale non doveva considerarsi rinunciata”; a.1) tale motivo era “inammissibile per aspecificità e, comunque, per difetto di interesse”, poiché postulava “una soccombenza sul tema di lite che non emerge affatto dalla sentenza impugnata”; a.2) non “risulta(va) invero che fosse stato proposto un motivo di appello incidentale avverso l’accoglimento della domanda di condanna della CH al risarcimento del danno derivante dalla mancata rimozione dell’impianto fruttifero” e ancor prima “non risulta(va) che in primo grado tale domanda fosse stata accolta, risultando anzi il contrario (la domanda era stata ritenuta, in primo grado, rinunciata;
la Corte d’appello l’ha invece rigettata nel merito perché infondata, come s’è sopra detto, nell’esame del quarto motivo del ricorso principale)”; a.3) pur non spiegando i giudici d’appello “perché la domanda non poteva ritenersi rinunciata”, non sussisteva comunque una omessa pronuncia, sia perché la Corte di appello si era pronunciata al riguardo, sia perché non poteva dar luogo a detto vizio il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale;
a.4) né era ammissibile “una censura di vizio di motivazione, non configurabile rispetto a questioni di mero diritto”; a.5) “(i)n ogni caso — e il rilievo è preliminare e assorbente — la parte non ha alcun interesse a dolersene, non essendo sul punto risultata soccombente”; b) con il secondo motivo di ricorso incidentale, la CH aveva censurato la sentenza di appello nella parte in cui aveva confermato “la condanna dell’affittuaria al risarcimento del danno per il ritardato rilascio del bene (e dunque per il periodo compreso tra il 20 dicembre 2010 e il 24 ottobre 2011): danno liquidato nell’importo 4 di 9 di euro 40.696,20, in relazione al maggior canone che le resistenti avrebbero conseguito se avessero potuto locare il fondo de quo, libero dal soprassuolo, alla Soc. Isola d’Agri S.r.l.”, lamentando, tra l’altro, che la prova “non poteva essere desunta esclusivamente, come è avvenuto, da dichiarazioni del concedente e dell’affittuario contenute nel nuovo contratto di affitto”; c) con il terzo motivo di ricorso incidentale, la CH aveva dedotto la “violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione alla manifesta ed irriducibile contraddittorietà con quanto affermato in altra parte (pagg. 13-14) della sentenza impugnata, a fondamento del rigetto del motivo dell’appello principale con il quale le concedenti pretendevano per il mancato espianto del frutteto un risarcimento maggiore di quello liquidato dal Tribunale”; d) con il quarto motivo di ricorso incidentale, la CH aveva denunciato l’omessa pronuncia “sul secondo motivo di appello là dove si rilevava che la prova di tali danni non poteva essere desunta esclusivamente, come è avvenuto, da dichiarazioni del concedente e dell’affittuario contenute nel nuovo”; b-c-d) i tre anzidetti motivi, “congiuntamente esaminabili”, erano “inammissibili, per inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti richiamati, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.”, là dove, inoltre, neppure era, comunque, sussistente una violazione dell’art. 132 c.p.c., poiché il “contenuto decisorio” della sentenza di appello “è in sé perfettamente ricostruibile, così come lo sono anche le motivazioni che ne stanno alla base”. Resistono con congiunto controricorso SA IN, CA IN e CE IN. In prossimità dell’odierna udienza, il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi degli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020 (convertito, con 5 di 9 modificazioni, nella legge n. 176 del 2020) e successive proroghe, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Preliminarmente va disattesa, perché infondata, l’eccezione di nullità del ricorso per essere, da un lato, formulato nell’interesse di RI SA CH e, dall’altro lato, per essere “tanto la declaratoria di proposizione del ricorso per revocazione …, quanto le relative conclusioni di merito”, riferite a «“IN RI SA”, soggetto inesistente o comunque estraneo al presente procedimento”. Trattasi, come si evince chiaramente dall’intero contesto dell’atto di impugnazione e dalla procura spillata in calce ad esso, di una indicazione – quella di “IN RI SA” – frutto di evidente lapsus calami, che non inficia la validità del ricorso, proposto dal RI SA CH. 2. – Con il primo mezzo è denunciata “violazione o falsa applicazione” degli art. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., per aver questa Corte, in relazione al primo motivo di ricorso incidentale avverso la sentenza n. 224/2019 della Corte di appello di Salerno, sostenuto che esso “difettava di specificità, quando lo stesso era aderente alla più esasperata formulazione del cosiddetto principio di autosufficienza … riportando lo stesso la trascrizione dei passi della sentenza impugnata e contenendo specifiche censure alla stessa come risulta dalla sua produzione in questa sede” (alle pp. 8 e 9 del ricorso). La ricorrente sostiene, quindi, che sussisterebbero nella specie i presupposti per la revocazione dell’ordinanza impugnata, in quanto, “contrariamente a quanto pacificamente risultante dagli atti del giudizio”, la stessa: a) “ha affermato che non risultava che nel giudizio in primo grado fosse stata accolta la domanda riconvenzionale del concedenti relativi al risarcimento del danno 6 di 9 ritardata restituzione del fondo da parte dell’affittuaria”; b) ha affermato che non risultava che fosse stato proposto un motivo di appello incidentale avverso l’accoglimento della domanda di condanna della CH al risarcimento del danno di cui supra”; c) affermato che l’affittuario non aveva alcun interesse a dolersi della mancata pronuncia sulla rinunzia, da parte delle concedenti, alla domanda di risarcimento del danno di cui supra, quando il contrario risultava quantomeno dal dispositivo della sentenza impugnata, con il quale era stato rigettato il motivo dell’appello incidentale proposto contro l’accoglimento della domanda in questione”. 2.1. – Il motivo è inammissibile. 2.1.1. - È diritto vivente (tra le molte: Cass. n. 3494/2013; Cass. n. 442/2018; Cass., S.U., n. 31302/2019; Cass. n. 16439/2021) che l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. L’errore che si sia determinato nella interpretazione degli atti di causa e nella valutazione dei loro effetti integra, infatti, un errore di giudizio e non già un errore nella percezione di atti e fatti rilevanti per la formazione del primo, per cui ogni qualvolta nella 7 di 9 decisione assunta da questa Corte di legittimità si affermi che l’atto interno al giudizio di cassazione sia stato esaminato e che in esso il “fatto” (ad es.: la censura dedotta con il ricorso;
la motivazione della sentenza impugnata;
etc.) si atteggi in un certo modo anziché in un altro, l’eventuale errore che si abbia a commettere in siffatto ambito non appartiene alla tipologia dell’errore di percezione, ma a quella di un errore di valutazione, insindacabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c. In altri termini, va ribadito che si colloca fuori del perimetro dell’errore revocatorio la denuncia di un errato apprezzamento, da parte della Corte, di un atto del giudizio di cassazione, qualificando come errore di percezione un eventuale errore di valutazione sulla relativa portata. In tal caso, è palese che la censura venga a prospettare un errore di giudizio, ossia un errore che attiene all’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti processuali e, dunque, ad attività eminentemente valutativa e giammai ad un errore di mera percezione (o ad una svista materiale) sull’esistenza o sull’inesistenza di un fatto (tra le altre, Cass., S.U., n. 13181/2013; Cass. n. 14937/2017; Cass. n. 10184/2018; Cass. n. 14950/2022). Inoltre, rientra fra i requisiti necessari della revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale il provvedimento ebbe a pronunciarsi;
pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della conseguenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. n. 27094 del 2011; Cass. n. 14929/2018; Cass. n. 27622/2018). 8 di 9 2.1.2. - Nella specie, risulta dalla stessa ordinanza n. 25360/2021 (cfr. sintesi al § 2 dei “Fatti di causa”, cui si rinvia;
pp. 16/18 dell’ordinanza) che la doglianza mossa dalla CH con il ricorso incidentale verteva proprio sul secondo motivo di appello incidentale da essa proposto avverso la decisione di rigetto assunta al riguardo dalla Corte di appello in luogo della declaratoria di rinuncia, adottata dal primo giudice, della domanda riconvenzionale di danni avanzata dalle germane IN per la mancata rimozione, al momento del rilascio del fondo, del soprastante impianto fruttifero. E sulla doglianza così complessivamente articolata – tale da costituire punto controverso – questa Corte si è pronunciata, operando una propria valutazione degli atti processuali all’uopo rilevanti e giungendo, peraltro, anche a formulare una autonoma ratio decidendi – quella sul difetto di interesse all’impugnazione –, idonea a sorreggere da sola la declaratoria di inammissibilità del motivo esaminato, la quale, all’evidenza, rappresenta un mero giudizio. Non è, dunque, ravvisabile una censura che prospetti un errore revocatorio, in quanto trattasi, per l’appunto, di denuncia di errori di giudizio e che, in ogni caso, verte su fatti che hanno formato oggetto di discussione e sui quali la Corte si è pronunciata. 3. – Con il secondo mezzo è dedotta, “(i)n via subordinata, ulteriore violazione” degli artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., per non essersi questa Corte pronunciata sulla doglianza, già mossa con il secondo motivo dell’appello incidentale, che atteneva alla prova del danno riconosciuto in favore delle germane IN, la quale “(pari al costo dell’espianto degli alberi fruttiferi) non poteva essere desunta esclusivamente, come era avvenuto, da dichiarazioni delle ex concedenti e dell’affittuario contenute nel nuovo contratto d’affitto, specie in considerazione del fatto che tali costi erano stati individuati in appena 8.000 euro circa dalla svolta C.T.U.”. 9 di 9 3.1. – Il motivo è inammissibile. Nella specie, alla luce delle considerazioni già svolte in sede di scrutinio del primo motivo di ricorso, è affatto evidente l’insussistenza della deduzione di un errore revocatorio poiché questa Corte, con l’ordinanza impugnata - di cui la ricorrente non coglie la ratio decidendi -, ha espressamente esaminato tutti i restanti motivi del ricorso incidentale della CH, tra cui anche quelli che reiteravano le doglianze mosse con il secondo motivo di appello incidentale, reputandoli inammissibili (cfr. sintesi al § 2 dei “Fatti di causa”, cui si rinvia;
pp. 16/18 dell’ordinanza). 4. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
-ricorrente- contro FARINA ELISA, FARINA ENRICA, FARINA FRANCESCA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA MONTE SANTO, 10/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI, rappresentate e difese dagli avvocati ARMANDO CROCE e ALESSANDRA CROCE;
-controricorrenti- Civile Sent. Sez. 3 Num. 14695 Anno 2023 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: VINCENTI ENZO Data pubblicazione: 26/05/2023 2 di 9 avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 25360/2021, depositata il 20/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso affidato a due motivi, RI SA CH ha impugnato, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, secondo comma, n. 4, c.p.c., l’ordinanza n. 25630 del 20 settembre 2021 di questa Corte di cassazione, Terza Sezione civile, che ne rigettava il ricorso incidentale, unitamente al ricorso principale congiuntamente proposto da SA IN, CA IN e CE IN, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, sezione specializzata agraria, n. 224 del 29 aprile 2019, che, a sua volta, aveva rigettato i contrapposti gravami delle anzidette parti e confermato, quindi, la sentenza di primo grado, la quale: a) aveva parzialmente accolto la domanda della CH e condannato le germane IN al pagamento, in suo favore, della somma di euro 309.000,00, oltre accessori, “a titolo di indennità per i miglioramenti apportati al fondo dal 1979 al 1990, con esclusione dunque di quelli apportati successivamente, sotto il vigore di contratto stipulato in data 20 dicembre 1990, poiché non previamente e specificamente assentiti dalle concedenti”; b) aveva parzialmente accolto la domanda riconvenzionale delle germane IN e condannato RI SA CH al pagamento, in loro favore, della somma di euro 5.154,56, a titolo di canone contrattuale scaduto e non pagato per l’anno 2009 - 2010, oltre accessori, nonché della somma di euro 40.696,20, “a titolo di indennità di occupazione”, oltre accessori. 2. – Questa Corte, con l’impugnata ordinanza (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) con il primo motivo di ricorso incidentale, la CH aveva lamentato che la Corte di appello aveva “rigettato il secondo motivo di appello incidentale con il quale essa si era doluta dell’accoglimento della 3 di 9 domanda risarcitoria in via riconvenzionale avanzata dalle sorelle IN in relazione ai danni derivanti dalla mancata rimozione, al momento del rilascio del fondo, del soprastante impianto fruttifero”, deducendo “che, prima di esaminare il merito della questione, la Corte di appello avrebbe dovuto spiegare perché la domanda riconvenzionale non doveva considerarsi rinunciata”; a.1) tale motivo era “inammissibile per aspecificità e, comunque, per difetto di interesse”, poiché postulava “una soccombenza sul tema di lite che non emerge affatto dalla sentenza impugnata”; a.2) non “risulta(va) invero che fosse stato proposto un motivo di appello incidentale avverso l’accoglimento della domanda di condanna della CH al risarcimento del danno derivante dalla mancata rimozione dell’impianto fruttifero” e ancor prima “non risulta(va) che in primo grado tale domanda fosse stata accolta, risultando anzi il contrario (la domanda era stata ritenuta, in primo grado, rinunciata;
la Corte d’appello l’ha invece rigettata nel merito perché infondata, come s’è sopra detto, nell’esame del quarto motivo del ricorso principale)”; a.3) pur non spiegando i giudici d’appello “perché la domanda non poteva ritenersi rinunciata”, non sussisteva comunque una omessa pronuncia, sia perché la Corte di appello si era pronunciata al riguardo, sia perché non poteva dar luogo a detto vizio il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale;
a.4) né era ammissibile “una censura di vizio di motivazione, non configurabile rispetto a questioni di mero diritto”; a.5) “(i)n ogni caso — e il rilievo è preliminare e assorbente — la parte non ha alcun interesse a dolersene, non essendo sul punto risultata soccombente”; b) con il secondo motivo di ricorso incidentale, la CH aveva censurato la sentenza di appello nella parte in cui aveva confermato “la condanna dell’affittuaria al risarcimento del danno per il ritardato rilascio del bene (e dunque per il periodo compreso tra il 20 dicembre 2010 e il 24 ottobre 2011): danno liquidato nell’importo 4 di 9 di euro 40.696,20, in relazione al maggior canone che le resistenti avrebbero conseguito se avessero potuto locare il fondo de quo, libero dal soprassuolo, alla Soc. Isola d’Agri S.r.l.”, lamentando, tra l’altro, che la prova “non poteva essere desunta esclusivamente, come è avvenuto, da dichiarazioni del concedente e dell’affittuario contenute nel nuovo contratto di affitto”; c) con il terzo motivo di ricorso incidentale, la CH aveva dedotto la “violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione alla manifesta ed irriducibile contraddittorietà con quanto affermato in altra parte (pagg. 13-14) della sentenza impugnata, a fondamento del rigetto del motivo dell’appello principale con il quale le concedenti pretendevano per il mancato espianto del frutteto un risarcimento maggiore di quello liquidato dal Tribunale”; d) con il quarto motivo di ricorso incidentale, la CH aveva denunciato l’omessa pronuncia “sul secondo motivo di appello là dove si rilevava che la prova di tali danni non poteva essere desunta esclusivamente, come è avvenuto, da dichiarazioni del concedente e dell’affittuario contenute nel nuovo”; b-c-d) i tre anzidetti motivi, “congiuntamente esaminabili”, erano “inammissibili, per inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti richiamati, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ.”, là dove, inoltre, neppure era, comunque, sussistente una violazione dell’art. 132 c.p.c., poiché il “contenuto decisorio” della sentenza di appello “è in sé perfettamente ricostruibile, così come lo sono anche le motivazioni che ne stanno alla base”. Resistono con congiunto controricorso SA IN, CA IN e CE IN. In prossimità dell’odierna udienza, il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte ai sensi degli artt. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020 (convertito, con 5 di 9 modificazioni, nella legge n. 176 del 2020) e successive proroghe, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Preliminarmente va disattesa, perché infondata, l’eccezione di nullità del ricorso per essere, da un lato, formulato nell’interesse di RI SA CH e, dall’altro lato, per essere “tanto la declaratoria di proposizione del ricorso per revocazione …, quanto le relative conclusioni di merito”, riferite a «“IN RI SA”, soggetto inesistente o comunque estraneo al presente procedimento”. Trattasi, come si evince chiaramente dall’intero contesto dell’atto di impugnazione e dalla procura spillata in calce ad esso, di una indicazione – quella di “IN RI SA” – frutto di evidente lapsus calami, che non inficia la validità del ricorso, proposto dal RI SA CH. 2. – Con il primo mezzo è denunciata “violazione o falsa applicazione” degli art. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., per aver questa Corte, in relazione al primo motivo di ricorso incidentale avverso la sentenza n. 224/2019 della Corte di appello di Salerno, sostenuto che esso “difettava di specificità, quando lo stesso era aderente alla più esasperata formulazione del cosiddetto principio di autosufficienza … riportando lo stesso la trascrizione dei passi della sentenza impugnata e contenendo specifiche censure alla stessa come risulta dalla sua produzione in questa sede” (alle pp. 8 e 9 del ricorso). La ricorrente sostiene, quindi, che sussisterebbero nella specie i presupposti per la revocazione dell’ordinanza impugnata, in quanto, “contrariamente a quanto pacificamente risultante dagli atti del giudizio”, la stessa: a) “ha affermato che non risultava che nel giudizio in primo grado fosse stata accolta la domanda riconvenzionale del concedenti relativi al risarcimento del danno 6 di 9 ritardata restituzione del fondo da parte dell’affittuaria”; b) ha affermato che non risultava che fosse stato proposto un motivo di appello incidentale avverso l’accoglimento della domanda di condanna della CH al risarcimento del danno di cui supra”; c) affermato che l’affittuario non aveva alcun interesse a dolersi della mancata pronuncia sulla rinunzia, da parte delle concedenti, alla domanda di risarcimento del danno di cui supra, quando il contrario risultava quantomeno dal dispositivo della sentenza impugnata, con il quale era stato rigettato il motivo dell’appello incidentale proposto contro l’accoglimento della domanda in questione”. 2.1. – Il motivo è inammissibile. 2.1.1. - È diritto vivente (tra le molte: Cass. n. 3494/2013; Cass. n. 442/2018; Cass., S.U., n. 31302/2019; Cass. n. 16439/2021) che l’istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato. L’errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione. L’errore che si sia determinato nella interpretazione degli atti di causa e nella valutazione dei loro effetti integra, infatti, un errore di giudizio e non già un errore nella percezione di atti e fatti rilevanti per la formazione del primo, per cui ogni qualvolta nella 7 di 9 decisione assunta da questa Corte di legittimità si affermi che l’atto interno al giudizio di cassazione sia stato esaminato e che in esso il “fatto” (ad es.: la censura dedotta con il ricorso;
la motivazione della sentenza impugnata;
etc.) si atteggi in un certo modo anziché in un altro, l’eventuale errore che si abbia a commettere in siffatto ambito non appartiene alla tipologia dell’errore di percezione, ma a quella di un errore di valutazione, insindacabile ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c. In altri termini, va ribadito che si colloca fuori del perimetro dell’errore revocatorio la denuncia di un errato apprezzamento, da parte della Corte, di un atto del giudizio di cassazione, qualificando come errore di percezione un eventuale errore di valutazione sulla relativa portata. In tal caso, è palese che la censura venga a prospettare un errore di giudizio, ossia un errore che attiene all’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti processuali e, dunque, ad attività eminentemente valutativa e giammai ad un errore di mera percezione (o ad una svista materiale) sull’esistenza o sull’inesistenza di un fatto (tra le altre, Cass., S.U., n. 13181/2013; Cass. n. 14937/2017; Cass. n. 10184/2018; Cass. n. 14950/2022). Inoltre, rientra fra i requisiti necessari della revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale il provvedimento ebbe a pronunciarsi;
pertanto, non è configurabile l’errore revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della conseguenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. n. 27094 del 2011; Cass. n. 14929/2018; Cass. n. 27622/2018). 8 di 9 2.1.2. - Nella specie, risulta dalla stessa ordinanza n. 25360/2021 (cfr. sintesi al § 2 dei “Fatti di causa”, cui si rinvia;
pp. 16/18 dell’ordinanza) che la doglianza mossa dalla CH con il ricorso incidentale verteva proprio sul secondo motivo di appello incidentale da essa proposto avverso la decisione di rigetto assunta al riguardo dalla Corte di appello in luogo della declaratoria di rinuncia, adottata dal primo giudice, della domanda riconvenzionale di danni avanzata dalle germane IN per la mancata rimozione, al momento del rilascio del fondo, del soprastante impianto fruttifero. E sulla doglianza così complessivamente articolata – tale da costituire punto controverso – questa Corte si è pronunciata, operando una propria valutazione degli atti processuali all’uopo rilevanti e giungendo, peraltro, anche a formulare una autonoma ratio decidendi – quella sul difetto di interesse all’impugnazione –, idonea a sorreggere da sola la declaratoria di inammissibilità del motivo esaminato, la quale, all’evidenza, rappresenta un mero giudizio. Non è, dunque, ravvisabile una censura che prospetti un errore revocatorio, in quanto trattasi, per l’appunto, di denuncia di errori di giudizio e che, in ogni caso, verte su fatti che hanno formato oggetto di discussione e sui quali la Corte si è pronunciata. 3. – Con il secondo mezzo è dedotta, “(i)n via subordinata, ulteriore violazione” degli artt. 391 bis e 395, n. 4, c.p.c., per non essersi questa Corte pronunciata sulla doglianza, già mossa con il secondo motivo dell’appello incidentale, che atteneva alla prova del danno riconosciuto in favore delle germane IN, la quale “(pari al costo dell’espianto degli alberi fruttiferi) non poteva essere desunta esclusivamente, come era avvenuto, da dichiarazioni delle ex concedenti e dell’affittuario contenute nel nuovo contratto d’affitto, specie in considerazione del fatto che tali costi erano stati individuati in appena 8.000 euro circa dalla svolta C.T.U.”. 9 di 9 3.1. – Il motivo è inammissibile. Nella specie, alla luce delle considerazioni già svolte in sede di scrutinio del primo motivo di ricorso, è affatto evidente l’insussistenza della deduzione di un errore revocatorio poiché questa Corte, con l’ordinanza impugnata - di cui la ricorrente non coglie la ratio decidendi -, ha espressamente esaminato tutti i restanti motivi del ricorso incidentale della CH, tra cui anche quelli che reiteravano le doglianze mosse con il secondo motivo di appello incidentale, reputandoli inammissibili (cfr. sintesi al § 2 dei “Fatti di causa”, cui si rinvia;
pp. 16/18 dell’ordinanza). 4. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza