Sentenza 8 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00462/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00026/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2024, proposto da
IC DU NK, RI EU, OR CI, RO EL AN, EL IA, IL ER, rappresentati e difesi dall'avvocato Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Genova, via Malta 2 Interno 2 A;
contro
Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Beatrice Riminucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di LL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Gattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Green Factory S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Osvaldo Lucciarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento e/o la riforma:
- della determinazione del Dirigente del Servizio 6 – Pianificazione Territoriale – Urbanistica – Edilizia Scolastica – Gestione Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo” della Provincia di Pesaro e Urbino, Dott. Bartoli Maurizio, n. 524 del 18 maggio 2023, pubblicata all’Albo Pretorio per un periodo di giorni 15 a decorrere dal 18.05.2023, avente ad oggetto: “Ditta Green Factory srl – Progetto di impianto in variante urbanistica in Loc. Talacchio Comune di LL – Provvedimento autorizzatorio unico in variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi dell’art. 6 e art. 7 L.R. n. 11/2019 e art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii.”;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, allo stato anche non conosciuto, nonché, ove occorrer possa:
- del verbale della Conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona svoltasi ai sensi degli artt. 14 ter e ss. della L. n. 241/1990, acquisito agli atti con prot. n. 11102 del 27.03.2023 nonché dei verbali delle precedenti sedute della conferenza medesima;
- della relazione istruttoria concernente il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale prot. n. 42491 del 30.12.2022;
- del documento, con relativi allegati, concernente il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) prot. n. 17492 dell’11.05.2023;
- del decreto del Dirigente di Settore n. 156 del 18.04.2023 della Regione Marche;
- della relazione tecnico illustrativa inerente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prot. n. 10543del 23.03.2023;
- della valutazione di screening di incidenza specifico prot. n. 571 del 10.01.2023;
- del parere di conformità espresso ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 prot. n. 34649/2021 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino;
- della relazione istruttoria afferente alla procedura espropriativa in contraddittorio prot. n. 9231 del 16.03.2023;
- del documento istruttorio afferente al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico prot. n. 17692 del 12.05.2023;
atti tutti richiamati nelle premesse del provvedimento principalmente impugnato quali parti integranti e sostanziali dello stesso ed impugnati nei limiti e per le motivazioni di cui in ricorso, con espressa riserva di proporre eventuali motivi aggiunti e/o nuovo ricorso autonomo nell’ipotesi di acquisizione agli atti del giudizio di documenti e/o provvedimenti allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pesaro e Urbino, del Comune di LL e di Green Factory S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. MA IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, nella dichiarata veste di residenti in località Talacchio del Comune di LL, hanno impugnato, dapprima in sede straordinaria e, a seguito di opposizione formulata dalla controinteressata Green Factory S.r.l., in sede giurisdizionale, tutti gli atti e provvedimenti con cui la predetta controinteressata è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 27- bis del T.U. n. 152/2006, a realizzare nella località suddetta un impianto di digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti non pericolosi con produzione di biometano e ammendante compostato misto (atti e provvedimenti indicati in epigrafe).
2. Per resistere al ricorso si sono costituiti inizialmente in giudizio la Provincia di Pesaro e Urbino e Green Factory S.r.l. In data 5 marzo 2026 si è costituito ad adiuvandum dei ricorrenti il Comune di LL.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 sugli scritti difensivi delle parti.
3. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.
3.1. Con istanza presentata alla Provincia di Pesaro e Urbino e iscritta al prot. n. 16438 del 26 maggio 2021 Green Factory ha chiesto l’avvio della procedura per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) in variante allo strumento urbanistico comunale, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 11/2019 e dell’art. 27- bis del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione dell’impianto summenzionato.
Avviata la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14- ter della L. n. 241/1990 ed acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni dei vari enti e/o organi interessati, con l’impugnata determinazione dirigenziale del Servizio 6 della Provincia di Pesaro e Urbino è stato deliberato:
- di adottare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 27- bis del D.Lgs. n. 152/2006 e degli artt. 14- ter , comma 7, e 14- quater della L. n. 241/1990, la motivata conclusione favorevole della conferenza di servizi conformemente alla decisione assunta all’unanimità nella seduta del 16 marzo 2023 (quale risultante dal verbale prot. 11102 del 27 marzo 2023, allegato alla determinazione n. 524/2023), costituente il P.A.U.R.;
- di dare al contempo atto che il predetto provvedimento autorizzativo, ai sensi dell’art. 27- bis , comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, comprende il provvedimento di V.I.A. favorevole e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto e precisamente: i) giudizio di compatibilità ambientale positivo con condizioni ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006; ii) Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III- bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (la quale sostituisce e ingloba: l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti gli aspetti sanitari; l’autorizzazione allo scarico; l’autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, costituente variante urbanistica e comportante il riconoscimento del carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza del progetto approvato); iii) autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003; iv) autorizzazione ai sensi dell’art. 52- quater del D.P.R. n. 327/2001; v) valutazione di screening di incidenza specifico ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997; vi) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004; vii) nulla osta alle emissioni acustiche di cui alla L. n. 447/1995, ricompreso nell’autorizzazione ambientale di cui all’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006; viii) titolo abilitativo edilizio.
Con l’impugnato provvedimento autorizzatorio si è dato altresì atto che i titoli autorizzatori rilasciati ai sensi delle sopra menzionate norme costituiscono variante urbanistica e dichiarano le opere di progetto di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione come indicate negli elaborati progettuali e si è, inoltre, preso atto che non è necessaria la valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 6, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006.
3.2. Stante l’avvenuto rilascio e la successiva pubblicazione all’Albo Pretorio del P.A.U.R. i ricorrenti, tutti cittadini residente nelle immediate vicinanze delle aree interessate dall’impianto in questione - e in quanto tali direttamente convolti dagli effetti negativi derivanti dal suddetto intervento sia in termini di qualità della vita e di tutela dell’ambiente, sia in termini di sicurezza, sia in termini economici stante la conseguente evidente diminuzione del valore delle loro proprietà immobiliari - si sono trovati costretti ad impugnare il provvedimento autorizzatorio e tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
4. Dopo aver premesso quali sono i profili in base ai quali essi sono legittimati ad impugnare gli atti indicati in epigrafe, i ricorrenti hanno dedotto le censure di seguito esposte, precisando che le censure medesime, sono rivolte, oltre che nei riguardi della procedura nel suo complesso, avverso i singoli atti che sono inglobati nel P.A.U.R. e le singole fasi del procedimento.
5. Il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Contraddittorietà. Ingiustizia e sviamento”, si fonda sui seguenti argomenti:
- il procedimento, come detto, è stato avviato il 26 maggio 2021, mentre in data 29 ottobre 2021 il competente Servizio 6 della Provincia ha formulato la prima richiesta di integrazioni documentali, a cui Green Factory ha fornito riscontro il 10 gennaio 2022. Con successive note del 26 luglio e del 4 agosto 2022 la Provincia ha trasmesso agli enti interessati e al proponente il verbale della prima seduta della conferenza dei servizi svoltasi il 29 giugno 2022 e contestualmente ha richiesto alcuni chiarimenti ed integrazioni, richiesta alla quale è stato fornito riscontro il 25 agosto 2022. All’esito della successiva seduta della conferenza di servizi, svoltasi il 13 settembre 2022, la Provincia, con nota prot. n. 31571 del 15 settembre 2022, ha chiesto ulteriori integrazioni;
- ora, l’articolo 27- bis , commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 152/2006 dispone espressamente che le integrazioni possono essere richieste unicamente nelle seguenti ipotesi: i) entro 30 giorni dalla pubblicazione della domanda (nella specie 8 settembre 2021) e unicamente a seguito della verifica della completezza della documentazione; ii) entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque sia interessato;
- nella specie, in palese violazione dell’art. 27- bis , sono state richieste ben tre integrazioni documentali e progettuali e in fasi del procedimento in cui i termini indicati nell’alinea precedente erano ormai decorsi;
- ai sensi dell’articolo 27- bis , comma 7, la conferenza di servizi deve infatti concludersi entro 90 giorni dalla data della prima seduta, che nel caso del procedimento in oggetto si è tenuta il 29 giugno 2022 (per cui l’ultima seduta avrebbe dovuto svolgersi il 27 settembre 2022);
- poiché, ai sensi dell’art. 27- bis , comma 8, tutti i termini si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2, commi da 9 a 9- quater , e 2- bis della L. n. 241/1990, il procedimento avrebbe dovuto essere archiviato il 27 settembre 2022, con conseguente declaratoria di decadenza della controinteressata dalla possibilità di coltivare la domanda;
- peraltro, e anche in disparte la violazione delle disposizioni summenzionate, il modus operandi seguito dalla Provincia si pone in contrasto anche con la ratio sottesa alla ricomprensione della procedura di V.I.A. all’interno del procedimento autorizzatorio unico. In tal senso va infatti evidenziato che questa particolare strutturazione dei procedimenti ha la finalità di permettere all’autorità competente di valutare preventivamente la compatibilità ambientale del progetto con il sito in cui esso dovrà essere realizzato e non già di instaurare un processo di confronto fra il proponente e le amministrazioni coinvolte finalizzato a consentire aggiustamenti e adeguamenti progettuali progressivi tali da consentire il rilascio del parere favorevole di V.I.A. In questo senso, dunque, sussiste anche sviamento di potere.
5.1. Il motivo è infondato.
Questo Tribunale ha infatti già evidenziato in numerose vicende analoghe (alcune delle quali portate anche all’attenzione del giudice amministrativo di ultima istanza, che ha confermato la decisione di primo grado. Si vedano ad esempio le sentenze n. 925/2025, n. 238/2023 - confermata dal Consiglio di Stato - e n. 179/2022) che:
- in generale, i termini dei procedimenti autorizzatori, quand’anche qualificati perentori dal legislatore, sono previsti a favore del proponente, il quale può anche decidere di accettare una dilatazione dei tempi pur di non vedersi opposto un diniego “allo stato degli atti” che lo costringerebbe o a impugnare il diniego o a ripresentare la domanda emendata dei vizi rilevati dall’amministrazione competente (in entrambi i casi esponendosi all’incertezza dei tempi del processo e/o a possibili ulteriori dinieghi fondati su profili diversi da quelli inizialmente opposti dall’amministrazione);
- tale conclusione si impone anche alla luce del principio del c.d. dissenso costruttivo, ossia dell’obbligo, sancito dall’art. 14- bis , comma 3, della L. n. 241/1990 e dall’art. 25, comma 4, lett. a) e b), del T.U.A., per le amministrazioni interessate di suggerire al proponente (quando ciò sia materialmente possibile) di apportate al progetto le modifiche idonee a superare il giudizio negativo di compatibilità ambientale;
- le suesposte considerazioni, a differenza di quanto sembrano opinare i ricorrenti, si applicano anche alla procedura di V.I.A., e anzi si attagliano maggiormente proprio alla procedura di V.I.A., la quale, come è noto, non consiste affatto in un meccanico raffronto fra il progetto e norme di legge o di piano, ma in una valutazione che si potrebbe definire “dinamica” e che, per legge (si veda l’art. 25, comma 4, lett. a), a- bis ) e b), del D.Lgs. n. 152/2006) implica l’imposizione di prescrizioni finalizzate a superare gli impatti ambientali negativi.
A tali principi si deroga solo:
- o nel caso in cui il proponente, senza giustificato motivo, non produca nel termine concesso dall’autorità procedente le integrazioni documentali richieste dalle amministrazioni intervenute alla conferenza di servizi;
- oppure nel caso in cui la ingiustificata dilatazione dei tempi del procedimento abbia consentito al proponente di avvalersi di una normativa sopravvenuta più favorevole (così le prefate sentenze n. 238/2023 e n. 925/2025).
Ma nella specie non si è in presenza di alcuna delle suddette fattispecie, dal che consegue il rigetto del primo motivo.
6. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 197 D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 181, 182 bis e 182 ter del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Ministero Transizione Ecologica 28 settembre 2021. Travisamento di fatti decisivi. Illogicità. Contraddittorietà. Ingiustizia. Sviamento”, i ricorrenti evidenziano che:
- a pag. 56 dello Studio di Impatto Ambientale (SIA), la controinteressata afferma che “ La realizzazione di impianti di riciclo e recupero delle frazioni oggetto di raccolta differenziata nell’ambito del servizio pubblico sono a libero mercato. Ciò deriva direttamente da due norme del Codice Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e, precisamente, l’art. 181 comma 5 e l’art. 182 bis comma 1 che rispettivamente prevedono: i) la libera circolazione sul territorio nazionale dei predetti rifiuti; ii) l’applicazione dei principi di autosufficienza e prossimità alle sole attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati. Sulla base delle citate disposizioni l’Autorità Antitrust ha sempre dichiarato che le attività a valle della raccolta differenziata sono a mercato, sia perché non ricomprese nella privativa pubblica, sia in ragione dell’assenza di elementi di monopolio naturale dei relativi processi produttivi. Per quanto sopra, l’impianto in parola non è soggetto a Pianificazione in materia di rifiuti …”;
- questo assunto è però del tutto infondato, il che emerge anzitutto dalla piana lettura dell’art. 181, comma 5 (il quale recita “ 5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero ”) e dell’art. 182- bis del T.U.A. (secondo cui “ Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
- realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica… ”);
- come si può vedere, la prima disposizione si riferisce non agli impianti ma alla circolazione dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero, questione ben diversa dalla necessità che gli impianti in questione siano oggetto di pianificazione; per quanto concerne l’art. 182- bis , invece, il proponente non ha considerato il disposto del successivo art. 182- ter , come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020 (secondo cui “ 1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano favoriscono, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un elevato livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità. L’utilizzo in agricoltura è consentito per i soli prodotti in uscita conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti ”) e della necessità di interpretare queste norme in modo integrato e coordinato con la disciplina della gestione del ciclo dei rifiuti di origine urbana, come dettata dal D.Lgs. n. 152/2006;
- dal combinato disposto fra le norme sopra menzionate e dall’esame complessivo della disciplina in materia di rifiuti si possono trarre le seguenti conclusioni: i) i residui organici sono rifiuti (così Cons. Stato, n. 1649/2014); ii) il parametro di gestione dei rifiuti organici è il principio, sancito dall’art. 191, comma 2, del T.F.U.E., dell’elevato livello di protezione dell’ambiente; iii) il compostaggio aerobico e anaerobico sono posti sullo stesso piano e sono attività entrambe annoverate fra quelle di recupero dei rifiuti e sono quindi soggette alla pianificazione pubblica in materia. La necessità della preventiva inclusione all’interno della pianificazione pubblica di siffatti impianti trova un’ulteriore conferma nel decreto del Ministero della Transizione Ecologica 28 settembre 2021 n. 396, recante “Definizione delle procedure di evidenza pubblica da avviarsi per l’assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi relativi all’Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di impianti esistenti”. In particolare, questo decreto ha ad oggetto anche “ …l’ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata… ” ed è indiscutibile che esso si riferisce anche ai biodigestori. Ebbene, il decreto prevede due criteri di selezione dei progetti da finanziare, ossia la coerenza con la pianificazione di settore e il rispetto del principio del DNSH di cui al Regolamento UE 2020/852. Il primo criterio comporta quindi che tutti gli impianti devono essere previsti dalla pianificazione pubblica e devono quindi passare per la procedura di V.A.S. dei piani e dei programmi che li prevedono, mentre il secondo criterio riguarda non solo i progetti finanziabili con il PNRR, ma qualsiasi progetto che possa potenzialmente produrre un danno all’ambiente;
- anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 76 del 21 aprile 2021 in materia di pianificazione nella gestione dei rifiuti, ha ribadito i seguenti principi: i) le Regioni esercitano le proprie competenze concernenti l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, l’autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti in base a quanto previsto dai Piani regionali di cui agli artt. 199 e 200 del T.U.A. e nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità; ii) l’autosufficienza per la realizzazione di impianti di gestione rifiuti urbani non può essere attuata al di fuori degli strumenti di pianificazione previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 o con una iniziativa legislativa in deroga alla pianificazione vigente; iii) si può prevedere la sospensione dei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione degli impianti nelle more dell’aggiornamento del PRGR o dei criteri regionali di localizzazione; iv) i predetti principi valgono solo per i rifiuti urbani non pericolosi e non anche per altre tipologie, ad esempio i rifiuti speciali di origine industriale;
- il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6035 del 12 ottobre 2020, ha chiarito il diverso ruolo dei piani regionali (art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006) e di quelli provinciali (art. 197 del T.U.A.);
- inoltre, la necessità che i biodigestori che trattano il rifiuto organico siano coerenti con la pianificazione la si deduce anche dal decreto dirigenziale del Ministero della Transizione Ecologica recante l’approvazione della V.A.S. del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, in cui si prevede che “ I rifiuti organici di cui all’art. 183, comma 1 lett. d) originati dal ciclo di gestione dei rifiuti urbani, in considerazione delle caratteristiche di biodegradabilità e fermentescibilità, devono essere gestiti all’interno del territorio regionale nel rispetto del principio di prossimità, al fine di limitarne il più possibile la movimentazione ”. Ed è indiscutibile che l’unica garanzia che il principio di prossimità sia rispettato anche per la gestione dei rifiuti organici è che gli impianti siano previsti dalla pianificazione di ambito provinciale o regionale;
- nel territorio provinciale di Pesaro e Urbino non esiste attualmente un piano di gestione dei rifiuti, visto che quello previgente risale al 2000 (e dunque è da ritenere superato) e che quello d’Ambito, adottato dall’Assemblea A.T.A. nel dicembre 2022, è stato ritenuto dalla Regione non conforme al P.R.G.R. e dunque dovrà essere rielaborato. Al riguardo va aggiunto che l’art. 10, comma 4, della L.R. n. 24/2009 stabilisce che “ 4. Il PdA è adottato entro un anno dalla data di approvazione dell’atto di adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 199, comma 8, del d.lgs. 152/2006 …” e che il successivo art. 18 stabilisce che, in caso di mancato rispetto del prefato termine la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo per il tramite di un commissario ad acta ;
- a fronte di tali indiscutibili principi, l’operato della Provincia si appalesa vieppiù illegittimo, essendosi protratto per circa due anni un procedimento che avrebbe dovuto concludersi con il rigetto dell’istanza di Green Factory in ragione del fatto che il progetto de quo non è ricompreso nella pianificazione d’Ambito;
- seppure nel corso delle varie sedute della conferenza di servizio questo problema fosse stato trattato dai rappresentanti della Regione, della Provincia e dell’A.T.A., nel provvedimento autorizzativo non se ne fa particolare menzione, se non per ribadire che “ …trattandosi di intervento di iniziativa privata il proponente ha facoltà di presentare specifica istanza senza essere vincolato ai limiti dimensionali previsti per i progetti di iniziativa pubblica… ”;
- da un punto di vista sostanziale va poi aggiunto che il vigente P.R.G.R. è in fase di revisione su numerosi profili di particolare rilevanza (criteri localizzativi degli impianti, definizione di limiti al conferimento dei rifiuti nelle discariche, etc.), per cui ben potrebbe accadere che l’impianto oggetto del presente giudizio risulterà incompatibile non solo con il Piano d’Ambito ma anche con il P.R.G.R. revisionato, il che avrebbe dovuto indurre la Provincia a rigettare l’istanza di Green Factory.
6.1. Il secondo motivo va dichiarato infondato e anche in questo caso il Tribunale deve richiamare la propria consolidata giurisprudenza sul punto (si veda ad esempio la sentenza n. 291/2014, confermata dal giudice amministrativo di ultima istanza), giurisprudenza che trova peraltro un autorevole avallo anche nella sentenza n. 1072/2023 del Consiglio di Stato.
In effetti, come emerge dalla piana lettura dell’art. 181, comma 5, T.U.A. e come il giudice amministrativo di appello ha precisato nella decisione appena richiamata:
- con riguardo alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero (come indiscutibilmente sono i rifiuti che saranno trattati dall’impianto Green Factory) è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale, il che vuol dire che in un impianto possono essere trattati anche rifiuti provenienti da Comuni non appartenenti all’Ambito nel cui territorio ricade l’impianto. È vero che la norma menziona anche il principio di prossimità, ma si tratta per l’appunto solo di un principio, la cui concreta osservanza può essere solo oggetto di incentivazione economica da parte delle amministrazioni competenti (in sostanza, le amministrazioni competenti possono prevedere incentivi economici per i soggetti che si impegnano a realizzare all’interno dell’Ambito gli impianti previsti dalla pianificazione);
- il P.R.G.R. può stabilire direttamente (o delegare ai Piani d’Ambito) la collocazione degli impianti pubblici, mentre per quelli a iniziativa pubblica di cui non ritiene di prevedere già la localizzazione puntuale e per quelli a iniziativa privata stabilisce solo i criteri di localizzazione a cui gli impianti debbono essere conformi. In questo senso, la sentenza del Consiglio di Stato n. 3843/2025 richiamata dai ricorrenti nella memoria conclusionale non smentisce i predetti principi, visto che nella vicenda decisa dal giudice di ultima istanza l’impianto risultava in contrasto tanto con i criteri localizzativi previsti dal P.R.G.R. della Campania, nella parte in cui esso richiamava le prescrizioni del Piano Regionale di Gestione delle Alluvioni (in sostanza il P.A.I.), quanto con le norme di questo secondo Piano. Ma il Collegio non dubita del fatto che un impianto per il trattamento dei rifiuti (sia esso un biodigestore, un impianto TMB, etc.) non possa sorgere in area classificata P3 e P4 o R3 e R4 ai sensi del P.A.I., ma nel caso odierno nessun profilo di contrasto con il P.R.G.R. delle Marche o con il Piano di Assetto Idrogeologico è stato desunto, per cui la conferenza di servizi doveva valutare solo se Green Factory ha rispettato i criteri localizzativi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- peraltro, a voler seguire le tesi di parte ricorrente non si spiegherebbe il motivo per cui nell’ambito del P.R.G.R. debbono essere fissati anche i criteri di individuazione, oltre che delle aree idonee, anche di quelle non idonee (art. 196, lett. n) e o), del T.U.A.), visto che, una volta individuato in via imperativa il sito di un impianto, tutti gli altri siti sarebbero per definizione inidonei. Né si comprende perché il rilascio del P.A.U.R. richiede, nell’ambito della conferenza dei servizi, l’esercizio di tutte le varie e complesse competenze previste dall’art. 27- bis del D.Lgs. n. 152/2006, e in particolare di quelle relative alla valutazione di impatto ambientale, la quale è finalizzata proprio a valutare se il sito prescelto dal proponente è idoneo ad ospitare un determinato impianto.
Con riguardo poi ai vari principi richiamati da parte ricorrente ad ulteriore sostegno delle presenti censure si deve evidenziare che:
- il fatto che i piani pubblici di gestione dei rifiuti siano sottoposti a V.A.S. di per sé non fornisce alcuna garanzia preventiva che gli impianti indicati nei piani medesimi assicurino un elevato livello di protezione dell’ambiente, tale verifica essendo propria della procedura di V.I.A. (la quale va avviata sia nel caso in cui si tratti di impianto pubblico sia nel caso in cui si tratti di impianto privato);
- la V.A.S., in ogni caso, riguarda tanto i criteri di localizzazione previsti dal P.R.G.R. e dai Piani d’Ambito sia l’eventuale indicazione di siti puntuali, per cui essa può venire in rilievo solo a proposito di questa seconda eventualità, mentre nel caso della mera fissazione dei criteri di localizzazione la V.A.S. non assume alcun rilievo dirimente, dovendo comunque i progetti essere sottoposti a V.I.A. E la V.I.A., come eccepisce la Provincia, è la sede in cui il singolo progetto, elaborato in base alle BAT vigenti in quel momento, viene valutato per quelle che sono le sue caratteristiche specifiche, mentre, come è noto, in sede di V.A.S. le valutazioni sono necessariamente più generiche perché esse hanno ad oggetto scenari solo teorici.
Da ultimo va osservato che il D.M. 28 settembre 2021 n. 396 è irrilevante nella presente controversia:
- sia perché esso è sopravvenuto rispetto alla data di presentazione della domanda da parte di Green Factory;
- sia perché esso ha quali destinatari gli enti d’Ambito e non gli operatori privati;
- sia perché, infine, i criteri richiamati in ricorso sono comunque criteri preferenziali per l’accesso al PNRR, il che non esclude che gli impianti ad iniziativa di privati siano realizzabili con fondi propri del proponente o mediante il ricorso al finanziamento bancario.
7. Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione, sotto distinti profili, dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 in combinato disposto con l’art. 6, comma 12, del T.U. Ambiente, e dell’art. 5 della L. n. 106/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità”, i ricorrenti deducono che:
- come è noto, ai sensi dell’art. 208, comma 6, del T.U.A., l’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti ha valore di variante automatica al P.R.G. Nel caso odierno, inoltre, il progetto di Green Factory non è stato sottoposto a V.A.S. ai sensi dell’art. 6, comma 12, del T.U.A.;
- da queste premesse discende tuttavia una questione giuridica rilevante, essendo necessario chiedersi se l’esclusione dalla V.A.S. vale anche per le varianti automatiche a piani sovraordinati al P.R.G. e se l’esclusione opera anche quando il piano soggetto a variante automatica non sia stato a suo tempo sottoposto a V.A.S. Al riguardo occorre considerare che, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 106/2011, uno strumento urbanistico che si pone in variante ad un piano che non è stato sottoposto a V.A.S. deve quanto meno essere sottoposto a screening di V.A.S.;
- con sentenza n. 5658/2015 il Consiglio di Stato ha statuito che l’autorizzazione alla costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti può determinare una variante automatica ma ciò solo con riguardo ai piani urbanistici locali (il P.R.G. in particolare) e non anche ai piani sovraordinati (rispetto a questi ultimi, infatti, la variante è subordinata all’effettuazione della V.A.S.). In ogni caso, la variante al piano locale deve essere attentamente valutata in sede di V.I.A. e non approvata in modo automatico e senza adeguata valutazione ambientale anche degli aspetti pianificatori;
- con riguardo al caso odierno, nel rapporto istruttorio dell’A.I.A. (doc. allegato n. 12 al ricorso) si afferma quanto segue con riferimento alla pianificazione comunale: “ Lo strumento urbanistico vigente del comune di LL individua l’area destinata ad ospitare il nuovo impianto come appartenente a zone D6.a “produttive secondarie di nuovo impianto” e costituisce, come nuovo Subcomparto 3, variante urbanistica al Piano di Lottizzazione relativamente al Comparto edificatorio “7T” (vedasi parere com.le prot.15955/2022 ns prot.26879/22). La realizzazione del nuovo metanodotto, per la parte ricadente nel comune di LL, è conforme al PRG ma costituisce anch’essa variante urbanistica rappresentata dall’inserimento del vincolo di inedificabilità posto sulla fascia di rispetto del metanodotto (vedasi parere com.le prot.17803/2022 ns prot.29549/22). Per la parte ricadente nel comune di BA, la realizzazione del nuovo metanodotto costituisce anch’essa variante urbanistica rappresentata dall’inserimento del vincolo di inedificabilità posto sulla fascia di rispetto del metanodotto (vedasi parere com.le prot.12969/2022 ns prot.31291/22) … ”. Nel Rapporto Istruttorio propedeutico al rilascio della V.I.A. sono svolte analoghe considerazioni sui profili urbanistici. Per quanto riguarda la parte di metanodotto che interessa il Comune di BA va osservato che il P.R.G. di questo Comune è stato approvato nel 2002 e non è stato quindi sottoposto a V.A.S. Per quanto riguarda, invece, l’impianto e la parte di metanodotto che interessa il Comune di LL, va detto che nel corso del 2017 fu adottato il P.R.G. del nuovo ente nato dalla fusione fra i Comuni di Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola, ma tale piano non fu sottoposto a V.A.S. in base alle linee guida regionali di cui alla D.G.R. n. 1647/2019;
- nella specie, dunque, non era possibile procedere all’approvazione di un progetto che ha valore di variante automatica ai piani regolatori dei due Comuni interessati, essendo necessario quantomeno lo screening di V.A.S.;
- va inoltre considerato che il piano di lottizzazione approvato dal Comune di LL nel 2014 e riguardante l’area per cui è causa (piano menzionato a pag. 33 del S.I.A.) non è stato attuato per mancata stipula della convenzione, per cui esso è da ritenere tamquam non esset . Di conseguenza nell’area de qua sono possibili solo gli interventi di cui all’art. 9 T.U. Edilizia. Questo è tanto vero che il proponente ha ritenuto necessario richiedere la variante urbanistica approvata contestualmente al rilascio del P.A.U.R.;
- comunque, a prescindere dall’effetto di variante automatica riconnesso al rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 T.U.A., la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che la non conformità urbanistica del progetto deve essere valutata nell’ambito del procedimento di V.I.A., e da ciò consegue che la questione della conformità dell’intervento rispetto agli strumenti di pianificazione deve essere altresì intesa nel senso che il giudizio di conformità va reso con riferimento anche agli eventuali profili di tutela ambientale (al riguardo i ricorrenti richiamano i principi affermati dal T.A.R. Campania, Napoli, nella sentenza n. 2279/2018). Nella specie, però, nel proprio parere il Comune di LL si è limitato soprattutto a porre questioni di tipo urbanistico-edilizio, mentre con riguardo ai profili ambientali ha affermato che la realizzazione del biodigestore aumenterebbe l’area verde del comparto (il che andrebbe “ … a vantaggio di tutte le matrici ambientali analizzate nella SIA, soprattutto se messe a raffronto con la situazione edificatoria approvata nel 2014, che rappresenta il naturale sviluppo di un’area industriale ”). Si tratta all’evidenza di affermazioni apodittiche e non motivate in termini di impatti reali, visto che manca del tutto un effettivo confronto tra le attività che sarebbero state realizzate con il piano di lottizzazione e gli impatti del biodigestore. Il piano di lottizzazione approvato nel 2014 prevedeva la realizzazione di dodici capannoni industriali, ma il Comune non ha analizzato quali impatti sarebbero stati prodotti dalle attività produttive insediabili e non li ha messi a confronto con quelli che produrrà il biodigestore, per cui il reale bilancio ambientale non è stato accertato in maniera scientificamente corretta.
7.1. Anche queste censure sono infondate.
Al riguardo è sufficiente osservare che:
- come il Consiglio di Stato ha chiarito in varie pronunce ( ex plurimis , si veda la sentenza n. 2368/2022), ai sensi dell’art. 6, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 non necessitano di essere sottoposte a V.A.S. le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante;
- l’effetto di variante è stato previsto a monte dal legislatore, per cui non occorre il “consenso” del Comune nel cui territorio deve essere ubicato l’impianto (sul punto di veda la sentenza di questo Tribunale n. 238/2023);
- parte ricorrente, con argomentazione indubbiamente suggestiva ma non condivisibile, rimarca il fatto che i piani regolatori di LL e di BA non erano stati a suo tempo sottoposti a V.A.S., ma al riguardo per un verso vale indubbiamente il principio tempus regit actum (e questo è a dirsi per il P.R.G. di BA, approvato in un’epoca in cui la V.A.S. non era stata ancora introdotta nell’ordinamento nazionale), per altro verso opera un principio di ordine sostanziale (e questo vale per il P.R.G. di LL, che non è stato sottoposto a V.A.S. perché esso è nato dalla mera fusione dei piani regolatori di Sant’Angelo in Lizzola e Colbordolo, fusione che non ha prodotto alcuna variazione degli impatti sul territorio di previsioni urbanistiche già vigenti);
- non è del tutto chiaro l’argomento di parte ricorrente secondo cui l’effetto di variante automatica è predicabile solo per i piani locali (ed in particolare per il P.R.G.) e non anche per i piani sovraordinati. Nella specie, in effetti, la variante ha riguardato solo le previsioni dei P.R.G. dei due Comuni interessati dall’impianto Green Factory, per cui il principio a più riprese ribadito dal Consiglio di Stato (e condiviso anche da questo Tribunale - si veda ad esempio la sentenza n. 376/2022) è inconferente nel caso di specie;
- l’art. 5, comma 1, let. g), del D.L. n. 70/2011, convertito in L. n. 106/2011, non reca affatto la disposizione che i ricorrenti pretendono di trarre dalla norma (la quale concerne espressamente solo i piani urbanistici attuativi - e nella specie sono i ricorrenti ad affermare che non esiste alcun piano attuativo vigente che disciplini l’area in questione - e non le varianti al piano regolatore generale);
- nel caso di specie in sede di V.I.A. sono stati valutati anche i profili urbanistico-ambientali, tanto è vero che gli stessi ricorrenti richiamano il parere espresso sul punto dal Comune di LL. Tale parere da un lato contiene un’affermazione del tutto ovvia e basata su dati oggettivi (ossia il fatto che la variante automatica conseguente al rilascio del P.A.U.R. produce una riduzione degli opifici insediabili nell’area in base alle previsioni urbanistiche previgenti e un incremento delle aree verdi), dall’altro lato contiene un giudizio prognostico circa la riduzione degli impatti sulle matrici ambientali. Al riguardo risulta abbastanza incomprensibile la pretesa dei ricorrenti a che il Comune di LL stimasse gli impatti potenziali dei dodici impianti produttivi teoricamente insediabili nella zona, visto che tali opifici non sono stati mai realizzati, né risulta che siano stati mai presentati i relativi progetti. Ad ogni buon conto, non è assurdo o illogico ritenere che un solo impianto produttivo produca emissioni nocive in quantità inferiore rispetto a dodici stabilimenti industriali o artigianali;
- per quanto concerne, invece, la sopravvenuta inefficacia del piano di lottizzazione approvato dal Comune di LL nel 2014, si tratta di questione che si appalesa irrilevante per due ordini di ragioni. Per un verso in quanto tale circostanza non fa venire meno la destinazione urbanistica dell’area de qua (per cui sarebbe ben possibile approvare un nuovo piano di lottizzazione produttiva), per altro verso perché il raffronto inerente all’impatto ambientale andava svolto comunque tenendo presente la suddetta destinazione urbanistica. Ad ogni buon conto, anche nei ridotti limiti di cui all’art. 9 del T.U. n. 380/2001, le aree in questione sarebbero state sfruttabili per realizzare opifici industriali.
Da ultimo va osservato che:
- le amministrazioni che partecipano ad una conferenza di servizi propedeutica al rilascio di un’autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 o ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 sono perfettamente consapevoli del fatto che la conclusione positiva del procedimento determina anche la variante automatica al P.R.G. del Comune nel cui territorio deve essere realizzato l’impianto. Dal ricorso sembra invece emergere la convinzione per cui l’effetto di variante automatica sarebbe in qualche modo “subito” dagli enti (e soprattutto dai Comuni) interessati;
- da un punto di vista sostanziale, poi, le amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi decisoria finalizzata al rilascio dell’impugnato P.A.U.R. sono le medesime che secondo la legislazione urbanistica marchigiana vigente all’epoca dei fatti avrebbero dovuto esprimersi su una variante urbanistica ordinaria o su una c.d. variante S.U.A.P. Questo discorso vale in particolare per il Servizio Urbanistica della Provincia, ufficio che, in caso di variante ordinaria al P.R.G., sarebbe stato chiamato ad esprimere il parere ex art. 26 della L.R. Marche n. 34/1992;
- sempre dal punto di vista sostanziale, nella specie la variante non dà luogo ad un mutamento delle destinazioni d’uso già consentite dal P.R.G., ma consiste solo nella modifica della tipologia di intervento consentita (da intervento possibile solo previo convenzionamento di un piano attuativo a intervento diretto) e nello stralcio funzionale del comparto 7T.
8. Con il quarto motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione del comma 6 dell’art. 29- quater del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli art. 216 e 217 T.U.L.S. Eccesso di potere per totale mancanza e/o difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatti decisive. Contraddittorietà. Illogicità. Sviamento”, i ricorrenti evidenziano che:
- prima di esporre le presenti censure è necessario trattare in termini generali la questione della valenza del parere che il Sindaco, quale autorità sanitaria, deve rilasciare ai sensi dell’art. 29- quater , comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006. Al riguardo la giurisprudenza ( ex plurimis , T.A.R. Lazio, Latina, n. 819/2009; T.A.R. Sicilia, Catania, n. 1524/2015) afferma che il parere del Sindaco è autonomo rispetto a quello che debbono rilasciare altre autorità, quali ad esempio l’ARPA o l’ASL competente per territorio, visto che le prescrizioni di competenza del Sindaco sono finalizzate ad evitare o ridurre pericoli alla salute pubblica, mentre gli organismi tecnici summenzionati debbono occuparsi delle emissioni nell’ambiente e delle procedure di monitoraggio e controllo degli impianti. Ne discende, dunque, che il parere sanitario del Sindaco nelle procedure di A.I.A. è obbligatorio, in quanto propedeutico a perfezionare l’atto finale, per cui esso non è ricompreso fra gli atti “assorbiti” dall’autorizzazione integrata;
- ora, nel caso in esame il Sindaco di LL, all’interno del procedimento di rilascio del P.A.U.R., ha adottato in data 7 ottobre 2021 un parere assolutamente in contrasto con la normativa dianzi richiamata, affermando che “ Ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto n. 1265/1934, non avendo il sottoscritto competenze specifiche e personale con professionalità all’interno della struttura comunale in grado di poter esprimersi in maniera compiuta al riguardo, si rimanda e si fanno proprie le prescrizioni emesse dagli Enti competenti sull’impianto in oggetto quali Provincia di Pesaro e Urbino, ARPAM e ASUR ”. Tale rimando ai pareri di altre amministrazioni intervenute nel procedimento è illegittimo sia perché, come detto, i predetti pareri hanno finalità e contenuti diversi, sia perché il biodigestore è un’industria insalubre di prima classe, per cui il Sindaco si sarebbe dovuto comunque pronunciare ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S., e ciò a prescindere sia dal rilascio delle autorizzazioni ambientali confluite nel P.A.U.R. sia dal fatto che il proponente abbia adottato accorgimenti tecnici o speciali cautele che abbiano reso l’impianto meno inquinante;
- in ogni caso, il parere dell’A.S.U.R. Marche a cui ha rimandato il Sindaco di LL è sua volta immotivato, visto che l’azienda sanitaria regionale si è limitata a prendere atto delle valutazioni presentate dal proponente e a concludere nel senso che “ Non dovrebbero esserci eventuali criticità nei confronti dei cittadini che vivono nelle aree prossime all’impianto grazie anche alla gestione impiantistica che prevede che la totalità delle lavorazioni avvenga al chiuso, in ambiente depressurizzato al fine di evitare qualsiasi fuoriuscita di aria non trattata che verrà invece convogliata attraverso il trattamento costituito da torri di lavaggio (scrubber) e biofiltri ”. Tale affermazione è infondata anzitutto in punto di fatto, visto dalla relazione A.I.A. allegata al P.A.U.R. (pag. 16) emerge che non tutte le lavorazioni (anche in condizioni ottimali) si svolgono al chiuso. Peraltro a pag. 83 del S.I.A. è lo stesso proponente a dare conto del fatto che l’impianto produce odori e gli odori, anche se non contengono sostanze inquinanti, sono nocivi per la salute pubblica se persistenti nel tempo. Si deve dunque concludere nel senso che il parere dell’A.S.U.R. non è il frutto di un’autonoma istruttoria svolta dall’azienda sanitaria, per cui il parere del Sindaco è a sua volta illegittimo in via derivata.
8.1. Anche queste censure vanno dichiarate infondate, atteso che:
- come il Tribunale ha avuto modo di osservare in numerose decisioni recenti e meno recenti (si vedano, ex multis , le sentenze nn. 291 e 921 del 2014, n. 460/2016, n. 238/2023), le disposizioni del T.U.L.S. e del T.U.A. che prevedono l’intervento del Sindaco nei procedimenti di autorizzazione ambientali vanno lette ed interpretate in maniera sistematica, tenendo conto, per un verso, della inattualità del sistema delle competenze e della legislazione urbanistica esistenti nel 1934, per altro verso del fatto che nei procedimenti de quibus intervengono per legge una nutrita serie di organismi tecnici (A.R.P.A., autorità idraulica, Vigili del Fuoco, Genio Civile, etc.) chiamati ad esprimersi sui profili di rispettiva competenza;
- questo implica: i) per un verso, il fatto che, se non ritiene sufficienti le prescrizioni impartite dalle predette amministrazioni e intende disporre ulteriori misure relative alla fase di costruzione ed esercizio dell’impianto, il Sindaco può certamente farlo, ma previa adeguata istruttoria. Ma, come il Tribunale ha statuito nella sentenza n. 467/2015, è verosimile che al riguardo il Sindaco si avvarrà degli stessi uffici tecnici che hanno già preso parte al procedimento, non disponendo il primo cittadino di un apparato burocratico ad hoc; ii) se, viceversa, ritiene sufficienti le prescrizioni impartite dalla conferenza di servizi, il Sindaco non è obbligato a dettare ulteriori misure ai sensi degli artt. 216 e 217 T.U.L.S.; iii) in ogni caso, il Sindaco non può surrettiziamente (ossia imponendo prescrizioni sproporzionate o anche semplicemente omettendo di pronunciarsi) frapporre impedimenti al rilascio del provvedimento autorizzativo se le posizioni maggioritarie raggiunte nella conferenza di servizi sono favorevoli all’intervento;
- per quanto concerne, poi, il parere del Dipartimento di Prevenzione dell’A.V. 1 dell’A.S.U.R. Marche del 30 settembre 2021, il Collegio non ritiene che esso meriti le critiche di parte ricorrente. Questo sia perché il fatto che l’amministrazione competente ribadisca, in alcuni casi anche letteralmente, le argomentazioni del proponente non implica alcuna particolare conseguenza in termini di validità dell’atto (venendo in rilievo la categoria della motivazione per relationem ), sia perché ciò che rileva è la valutazione (ampiamente discrezionale) circa l’attendibilità degli studi previsionali prodotti dal proponente. E non è neanche vero che l’azienda sanitaria ha equivocato circa il fatto che non tutte le emissioni avvengono in luogo chiuso, il che emerge dal seguente inciso “ …Dalla documentazione presentata dalla Ditta si ricava che le emissioni di tipo convogliato in atmosfera saranno afferenti essenzialmente al funzionamento del biofiltro (emissioni EC1 ed EC2) ed a quello del cogeneratore a gas naturale (EC3). Tutti gli studi condotti, in particolar modo quelli che valutano l’impatto degli inquinanti caratteristici del progetto in esame (odori, ammoniaca ed acido solfidrico) rilevano degli impatti trascurabili per gli odori, ed ampiamente trascurabili per gli inquinanti… ” (questo inciso dimostra infatti che l’A.S.U.R. ha avuto ben presente quanto il proponente aveva dichiarato a pag. 83 del S.I.A.) Peraltro, l’A.S.U.R., pur avendo rilasciato parere favorevole, ha comunque fatte salve le eventuali prescrizioni dell’A.R.P.A.M., il che vuol dire che l’azienda sanitaria non ha ritenuto che il proprio parere esaurisse tutte le problematiche legate alle emissioni.
9. Con il quinto motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 105/2015, in particolare dell’art. 13. Difetto dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità. Travisamento. Contraddittorietà e sviamento”, i ricorrenti evidenziano che:
- nella relazione A.I.A. allegata al P.A.U.R. (pag. 18), si afferma che “ L’impianto non è assoggettato al D.Lgs. 105/2015 (ES III) sia nel rispetto dei quantitativi al di sotto delle soglie indicate (soglia inferiore), che nel rispetto della regola della sommatoria descritta al punto 4 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015. Pertanto, non corre l’obbligo dell’invio del modulo di notifica di cui all’allegato 5 del D.Lgs. 105/2015 ”;
- tale affermazione non è rispondente al vero e comunque essa è il frutto di una valutazione superficiale e del tutto lacunosa. Infatti, come risulta dalla relazione tecnica allegata al progetto (Elaborato 2), è stata esaminata solo la problematica del rischio incendi, ma non quella più specifica del rischio esplosioni sulla base della relativa normativa tecnica applicabile. Inoltre la stessa relazione (Elaborato 1) fa riferimento alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018 della Commissione Europea (c.d. BAT) per il trattamento dei rifiuti, ed in particolare, relativamente al rischio incidenti, alla BAT 21 che si limita a fare riferimento a tecniche generiche elencate al punto 1.6 dell’allegato alla Decisione;
- inoltre neanche il documento recante il Piano preliminare per la sicurezza (Elaborato 61) tratta le problematiche relative al rischio esplosione. Al riguardo va considerato che un impianto per la produzione di biogas è un luogo di lavoro a rischio esplosione, in quanto caratterizzato da emissioni di gas, vapori e nebbie infiammabili in miscela con l’aria (atmosfere esplosive). L’insieme dei parametri che regolamentano tale rischio specifico è contenuto all’interno della normativa ATEX (acronimo derivante dalle parole ATmosphères e EXplosibles ), che riunisce le direttive comunitarie n. 94/9/CE e 99/92/CE. Questo è tanto vero che, ad esempio, già dal 2014 la Regione Lombardia ha adottato linee guida per la gestione in sicurezza degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante digestione anaerobica di substrati a matrice organica, recependo in parte qua le esigenze espresse dai Servizi di Prevenzione delle ASL lombarde;
- nel caso di specie sono mancate totalmente valutazioni afferenti questi specifici profili di rischio, il che rileva quantomeno in termini di difetto di istruttoria.
9.1. Anche queste censure sono infondate.
Al riguardo va anzitutto ricordato che in materia di applicazione delle c.d. direttive ES l’amministrazione competente è il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale nella specie ha preso parte alla conferenza di servizi senza rilevare alcuna problematica legata al rischio esplosioni.
Le direttive eventualmente impartite dalla Regione Lombardia in subiecta materia non hanno dunque alcun rilievo e appare peraltro strano che a distanza di oltre dieci anni dalla loro adozione nessun’altra Regione (e tantomeno i Ministeri competenti) abbiano ritenuto di dover “legificare” tali linee guida. Peraltro le linee guida lombarde approvate con decreto dirigenziale n. 6463/2014 (doc. allegato n. 16 alla produzione dei ricorrenti del 2 febbraio 2024) al riguardo prevedono unicamente che il proponente produca un’apposita tavola in cui debbono essere opportunamente evidenziate le zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive, la loro classificazione e la loro estensione.
Ebbene, e ribadita la non obbligatorietà delle linee guida in commento al di fuori della Lombardia, in assenza di una specifica disposizione che imponesse a Green Factory le modalità di redazione di un siffatto elaborato, sono da ritenere sufficienti le planimetrie dell’impianto da cui si evince quali sono le aree in cui il biogas staziona prima di essere sottoposto al processo di upgrading che lo trasforma in biometano.
Per quanto concerne le direttive comunitarie richiamate nel quinto motivo, va invece osservato che:
- la direttiva 94/9/CE (che riguarda in particolare la marcatura delle apparecchiature e delle macchine e che comunque non contiene prescrizioni immediatamente esecutive) è stata abrogata nel 2014 e i ricorrenti non hanno nemmeno allegato che la direttiva che l’ha sostituita contenga disposizioni identiche a quelle previgenti. La direttiva 99/92/CE, invece, è stata recepita con il D.Lgs. n. 233/2003, il quale ha modificato in parte qua il D.Lgs. n. 626/1994. Quest’ultimo, come è noto, è stato a sua volta abrogato dal D.Lgs. n. 81/2008, che attualmente disciplina la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro. Come si può vedere, dunque, in entrambi i casi si è in presenza di direttive non “autoesecutive”;
- per quanto concerne, in particolare, la direttiva del 1999, le sue prescrizioni riguardano in generale la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro e le relative prescrizioni, attualmente compendiate nel prefato D.Lgs. n. 81/2008, si applicano a prescindere dall’assoggettabilità dell’impianto alla c.d. normativa ES e a prescindere dal richiamo espresso che ad esse venga eventualmente operato negli atti autorizzativi. E, per la verità, le questioni in commento non erano state sollevate nei giudizi relativi a due analoghi impianti realizzati di recente nelle Marche (si tratta delle vicende di cui alle già citate sentenze nn. 376/2022 e 283/2023), il che appare abbastanza strano se si pensa che le linee guida della Lombardia risalgono al 2014 e che il D.Lgs. n. 105 è in vigore dal 2015. In realtà negli atti autorizzativi ambientali le norme imperative relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro non necessitano di espressi richiami, salvo che dall’esame del progetto non emergano violazioni del D.Lgs. n. 81/2008 (le quali ben difficilmente sfuggirebbero agli enti che partecipano alla conferenza di servizi).
Nel merito, comunque, va osservato che:
- a pag. 4 dell’allegato 2 “STATO APPLICAZIONE BAT” della relazione A.I.A. si legge: “ iii. informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:
a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura;
b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità;
c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività;
d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri) ... ”. Questo vuol dire che il proponente ha esaminato anche la questione del rischio esplosioni, verificando però che nemmeno a questo riguardo risultavano attinte le soglie inferiori di cui al D.Lgs. n. 105/2015;
- in allegato alla relazione istruttoria finalizzata al rilascio dell’A.I.A. la Provincia ha riportato una tabella relativa all’applicazione delle BAT da cui emerge che le misure adottate dal proponente sono state valutate e ritenute conformi alle BAT stesse, con la specificazione che “ I dati di controllo relativi ai flussi degli scarichi gassosi soggette ad autorizzazione saranno registrati in apposito registro informatico dei monitoraggi ambientali contente valori delle portate e di concentrazione delle sostanze pertinenti, che saranno previste da AIA. I flussi relativi a tali scarichi saranno monitorati periodicamente e riportati nel Report annuale AIA (PMC) che sarà trasmesso annualmente agli Enti ”;
- in ogni caso, come insegna la vicenda I” (oggetto della sentenza di questo T.A.R. n. 498/2021 e attualmente all’esame della Corte di Giustizia UE a seguito di un secondo rinvio pregiudiziale operato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2789/2024), nulla vieta al Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 105/2015 di disporre l’assolvimento degli incombenti di cui alla direttiva ES III laddove nel corso delle verifiche in fase di esercizio dell’impianto dovessero essere attinte le soglie inferiori o superiori per una o più delle sostanze pericolose. Infatti, come risulta anche da un recente studio dell’ISPRA pubblicato nel 2024, non tutti gli impianti di produzione di biogas sono soggetti ex se alla c.d. direttiva ES.
10. Con il sesto motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione del principio di precauzione” e riferito agli esiti della valutazione di incidenza, i ricorrenti rilevano che:
- nel parere espresso dal Servizio 3 della Provincia di Pesaro Urbino e allegato al P.A.U.R. si legge che “ …Evidenziato che il progetto oggetto di valutazione non sarà in grado di produrre effetti negativi che possano ritenersi significativi sull’integrità delle aree Rete Natura 2000 ZSC IT5310012 - “Montecalvo in Foglia” e ZPS IT5310025 –“Calanchi e praterie aride della media valle del Foglia”, si esprime Screening di Incidenza specifico positivo, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/1997 e della DRG 1661/2020, riguardo la realizzazione di un metanodotto inerente al progetto … ”;
- la decisione in merito all’eventualità che un intervento possa produrre incidenze significative su un sito appartenente alla rete Natura 2000 deve essere presa tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito (così prescrive la Comunicazione della Commissione 2021/C 437/01), di modo che l’autorità competente deve concentrarsi sulla dimostrazione dell’assenza di effetti pregiudizievoli piuttosto che sulla loro presenza, e ciò in linea con il principio di precauzione;
- nel caso odierno, invece, la valutazione di screening da parte dell’Autorità Compente è stata altamente generica e dunque essa non risponde a quanto previsto dalla sopra citate linee guida UE. Non solo ma dal quadro ambientale e dai relativi impatti del progetto in relazione alla biodiversità non si coglie alcuno degli aspetti che devono essere analizzati in casi come quello in esame e ribaditi dalla recente sentenza della Corte di Giustizia UE sull’ampiezza del sito habitat da valutare e tutelare (sentenza della CGUE 28 ottobre 2021, in causa C-357/20).
Il Collegio evidenzia sin d’ora che la narrazione dei motivi di ricorso si interrompe a pag. 35 con la frase “ Donde l’insorgenza dei vizi rubricati ” e riprende poi a pag. 36 con una tabella riportante i parametri relativi ad alcune sostanze inquinanti (acido fosforico, acido solfidrico, etc.) ma non preceduta da alcuna illustrazione del significato e dell’inerenza della tabella con le censure in commento.
Comunque i ricorrenti proseguono evidenziando che:
- i limiti indicati nella prefata tabella sono più alti rispetto a quelli indicati nelle c.d. BAT 2018 sul trattamento dei rifiuti (riportate nella stessa pag. 36 del ricorso). Il SIA prende infatti in considerazione limiti di ammoniaca NH3 oltre i 20 microgrammi, permettendo così di non considerare significativi valori di ricadute su alcuni recettori vicini ai 10 microgrammi. Inoltre, il S.I.A., nella modellizzazione delle emissioni odorigene, fa riferimento alle linee guida adottate a suo tempo dalla Regione Lombardia, le quali costituiscono certamente un utile parametro di valutazione, ma sono in parte superate dalle successive acquisizioni scientifiche, queste ultime recepite ad esempio dal decreto del direttore generale della Direzione valutazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2023 (recante gli indirizzi per l’applicazione dell’art. 272- bis del T.U.A.). Ebbene, in questo decreto è trattato ad esempio il problema della caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene, aspetto ignorato nel S.I.A. presentato da Green Factory e dal P.A.U.R.;
- nel rapporto istruttorio allegato al parere di V.I.A. (pag. 30) si legge che “ I valori limite di emissioni in atmosfera, anche per le emissioni odorigene, saranno controllati tramite monitoraggio in riferimento alle Linee Guida SNPA “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene” (ELiberazione n. 38/2018) ”. Relativamente al monitoraggio delle emissioni odorigene la relazione istruttoria dell’A.I.A. fa poi riferimento alla norma UNI EN 13725:2004, la quale è stata però superata dalla norma UNI EN 13725:2022. Il S.I.A., infine, non contiene alcun riferimento alla norma UNI 11761:2019, che specifica i requisiti tecnici e di gestione di sistemi automatici per il monitoraggio degli odori ( Instrumental Odour Monitoring System - IOMS) per la misurazione periodica degli odori;
- inoltre, nella descrizione dello stato dell’ambiente relativo al sito in cui dovrà essere realizzato l’impianto viene omessa la rappresentazione di altre attività inquinanti presenti nella zona, quali una discarica e un impianto TMB ubicati a Ca’ Asprete, due impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse a Talacchio e un depuratore per acque reflue ed industriali. La presenza di questi impianti imponeva di valutare gli effetti cumulativi, mentre il provvedimento impugnato omette qualsiasi valutazione al riguardo, il che si pone in violazione dell’Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- nella relazione A.I.A. con riguardo ai predetti impianti si dice che: i) essi esistono da tempo e sono tecnologicamente diversi dal biodigestore; ii) si tratta di impianti utili dal punto di vista ambientale; iii) essi rispettano tutte le prescrizioni che sono state imposte in sede autorizzativa. Appare evidente che questi argomenti, peraltro non comprovati documentalmente, sono inconferenti rispetto alla questione della valutazione degli impatti cumulativi;
- nel S.I.A., infine, è completamente stravolto il senso delle valutazioni relative alla c.d. opzione zero. Infatti, e premesso che se l’impianto fosse realizzato si avrebbe comunque un’eccedenza rispetto al fabbisogno dell’Ambito di circa 70.000 t/anno, le alternative localizzative indicate da Green Factory non sono il frutto della pianificazione pubblica e dunque in parte qua il S.I.A. non è attendibile. Analogo discorso è a farsi per le alternative tecnologiche (che il proponente afferma essere state prese in considerazione in base alla taglia dell’impianto), perché anche la capienza dell’impianto deve essere decisa dal pianificatore pubblico. Risultano in tal modo violate le disposizioni di cui alla let. e) dell’Allegato VII alla Parte Seconda del T.U.A., secondo cui il SIA deve contenere: “ …e) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili ”.
10.1. Con questo ultimo gruppo di censure (in parte, come si è detto, non del tutto comprensibili nella loro esposizione) i ricorrenti affrontano diverse questioni.
10.1.1. Partendo dalla valutazione di incidenza, e premesso che in parte qua le valutazioni svolte dal competente Servizio provinciale non sono sindacabili nel merito, il Collegio ritiene di condividere nel loro complesso le argomentazioni difensive della Provincia, laddove essa evidenzia che:
- il parere di V.I. prot. n. 571/2023 espresso dal Servizio 3 non è generico, in quanto le relative conclusioni (ossia che “ …il progetto oggetto di valutazione non sarà in grado di produrre effetti negativi che possano ritenersi significativi sull’integrità delle aree Rete Natura 2000 ZSC IT5310012 – “Montecalvo in Foglia” e ZPS IT5310025 – “Calanchi e praterie aride della media valle del Foglia… ”) discendono dall’esame dello Studio di Incidenza Ambientale redatto dal proponente. Da tale studio emerge in particolare che non vi sono siti appartenenti alla Rete Natura 2000 interferiti direttamente dall’impianto (il più vicino si trova infatti a circa 4 km, il che esclude incidenze di tipo diretto), per cui sono da esaminare solo le incidenze di natura indiretta;
- al riguardo rilevano le ampie considerazioni svolte dal proponente alle pagg. 10-15 dello Studio di Incidenza Ambientale, nonché nel paragrafo “E.2.1 Habitat”, di cui alle pagg. 87-93 del S.I.A.;
- le censure di parte ricorrente sono invece generiche e si limitano a sostenere, ma senza alcuna allegazione di dettaglio, che la valutazione della Provincia non tiene conto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 interessati dall’impianto (siti di cui non viene contestata la distanza dall’area destinata ad ospitare l’impianto Green Factory).
In parte qua il sesto motivo va dunque dichiarato infondato.
10.1.2. Per quanto attiene, invece, le censure che si appuntano nei riguardi delle valutazioni che la Provincia ha svolto sul S.I.A. presentato dal proponente (ed in particolare con riguardo alle sostanze ammoniaca e acido solfidrico) va osservato che:
- come la difesa provinciale ha correttamente eccepito, il proponente ha trattato ampiamente il tema degli impatti degli inquinanti e delle emissioni odorigene sia con riguardo alla popolazione e alla salute umana, sia in relazione alle mappe di esposizione all’ammoniaca e all’acido solfidrico (pagg. 55 e 176 dello Studio), pervenendo in entrambi i casi a conclusioni rassicuranti circa i livelli di esposizione. Ulteriori considerazioni in tema di impatti odorigeni si possono trovare in altre sezioni o paragrafi del S.I.A. (ad esempio, Sezione D.6 “Gestione dei flussi aeraulici”, oppure pagg. da 81 a 85 e da 173 a 175), nonché nella relazione di V.I.A. (matrice ARIA-CLIMA, oltre che alle relative condizioni ambientali - doc. n. 6: pagg. 25-29 e 43);
- per quanto concerne la questione del monitoraggio degli odori (e premessa l’irrilevanza del richiamo alla previgente versione della norma UNI 13725, visto che nelle BAT si fa sempre riferimento all’ultima versione di una norma tecnica), il proponente ha previsto che esso avverranno mediante “nasi elettronici” e con il sistema dell’olfattometria dinamica su tutti i recettori sensibili individuati nel S.I.A. Si tratta di metodologie ammesse dalla vigente normativa tecnica, sulle quali, peraltro, l’ARPAM non ha mosso alcun rilievo critico;
- dell’A.I.A. fanno parte integrante tanto l’Elaborato 12 (“Piano Monitoraggio e Controllo”) e relativi allegati, quanto il documento istruttorio contenente le prescrizioni sulle emissioni in atmosfera. Questi elaborati contengono tutte le misure, approvate dalle amministrazioni coinvolte, finalizzate a ridurre al massimo gli impatti in termini di emissioni sulla popolazione e sulle matrici ambientali sensibili;
- al riguardo, come il Tribunale aveva affermato già nella sentenza n. 433/2014, va considerato che, fermo restando il rispetto dei limiti di emissione eventualmente fissati dalla legge o dagli atti autorizzativi (profilo che nella specie non è in discussione), è importante anche verificare di quante volte le emissioni di un impianto risultano al di sotto dei suddetti limiti. Nella specie, ad esempio, come emerge dagli studi riportati alle pagg. 172 e ss. del S.I.A., si parla di emissioni inferiori, a seconda dei casi, di circa 100 volte, 1.000 volte, 10.000 volte e 100.000 volte ai limiti di legge, per cui si può concludere nel senso che si tratta di impatti irrilevanti;
- come già detto, poi, il progetto di Green Factory rispetta le BAT più recenti approvate dalla Commissione Europea, tanto è vero che l’organo tecnico preposto alle valutazioni relative alle emissioni (ossia l’ARPAM) ha espresso parere favorevole al rilascio dei titoli poi confluiti nel provvedimento autorizzativo unico;
- i ricorrenti, per smentire le conclusioni del proponente, richiamano un provvedimento del Ministero dell’Ambiente (decreto del 28 giugno 2023) che è palesemente inapplicabile nella specie in quanto successivo alla data di rilascio del P.A.U.R.
Anche in parte qua , quindi, il sesto motivo va dichiarato infondato.
10.1.3. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire con riguardo alle censure inerenti alla valutazione degli impatti cumulativi con altri impianti ubicati nella zona. E in effetti:
- non risponde al vero che il proponente ha omesso di considerare altri impianti presenti nelle vicinanze del sito prescelto per la costruzione del biodigestore. Infatti a pag. 41 della relazione istruttoria di V.I.A. sono menzionati proprio gli impianti citati in ricorso (ossia il depuratore, l’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e due impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse), mentre a pag. 42 viene riportata la valutazione sugli impatti cumulativi fra il biodigestore e questi impianti. Tale valutazione è da ritenere non manifestamente illogica o errata, tenuto anche conto del fatto che un depuratore non è impianto assimilabile, sotto questo profilo, a una discarica e che l’impianto di trattamento dei rifiuti tratta un materiale poco inquinante (il vetro). Per quanto concerne la questione degli scarichi, poi, l’entrata in esercizio dell’impianto Green Factory è stata espressamente condizionata al potenziamento del depuratore (si veda prescrizione n. 20 della V.I.A.). Non sono stati correttamente presi in considerazione la discarica di Ca’ Asprete e il limitrofo impianto TMB in quanto essi sono collocati a distanza di circa 10 km da Talacchio, il che esclude impatti cumulativi;
- anche in sede di rilascio dell’A.I.A. gli impatti cumulativi sono stati presi in considerazione, il che emerge dalle controdeduzioni alle osservazioni formulate da un’associazione locale (pag. 23 della relazione istruttoria). In parte qua la Provincia, seppure non fosse questa la sede più adeguata per svolgere tali considerazioni (le quali in effetti si attagliano più alla procedura di V.I.A.), ha comunque evidenziato che: i) gli impianti in questione non sono del tutto assimilabili fra loro con riguardo agli impatti ambientali; ii) alcuni di essi, inoltre, svolgono una indubbia funzione pubblica e sono stati costruiti secondo tecniche costruttive moderne che tengono conto del profilo ambientale; iii) gli impianti per la produzione di energia elettrica da f.e.r. rispondono a finalità che hanno un espresso avallo normativo, nonché ai principi della c.d. economia circolare;
- in ogni caso, rilevano le prescrizioni impartite tanto in sede di V.I.A. che in sede di A.I.A. circa le condizioni ambientali che Green Factory dovrà rispettare, anche sotto minaccia della revoca del titolo autorizzativo, in fase di esercizio (si vadano al riguardo le prescrizioni riportate alle pagg. 25 e 26 della memoria depositata dalla Provincia in data 6 febbraio 2026).
10.1.4. Per quanto concerne, infine, la valutazione della c.d. opzione zero il Collegio ritiene anzitutto di ribadire i principi affermati dal Tribunale in occasione di analoghi contenziosi ( ex multis , sentenza n. 376/2022), ossia che le disposizioni in materia di V.I.A. che onerano il proponente e l’autorità competente a valutare la c.d. opzione zero vanno interpretate con buon senso e alla luce del più generale principio di non contraddizione. È stato infatti chiarito che al proponente non può essere imposto di introdurre nel procedimento argomenti contra se , essendo invece sufficiente che nel SIA vengano esaminate possibili localizzazione alternative e/o modifiche “in riduzione” dell’impianto, nonché la situazione conseguente alla mancata realizzazione del progetto e che tali scenari vengano messi a confronto con quello che conseguirebbe alla realizzazione dell’impianto.
Ma, in realtà, le censure che riguardano la c.d. opzione zero muovono quasi sempre da un presupposto apodittico e ideologico, ossia che gli operatori privati che intendono realizzare ed esercire impianti per il trattamento dei rifiuti e/o per la produzione di energia elettrica da f.e.r. sono mossi unicamente da intenti speculativi e che, dunque, la c.d. opzione zero non viene in realtà valutata o, quando lo è, si tratta di valutazioni già in qualche modo “preconfezionate”. Questo presupposto - e al netto di casi particolari in cui il S.I.A. è effettivamente carente sul punto - è però infondato, perché muove a sua volta dall’idea che la procedura di V.I.A. sia finalizzata a respingere i progetti che hanno un qualche impatto sull’ambiente, mentre in realtà la procedura è volta anzitutto a valutare prognosticamente quali impatti l’opera avrà sulle matrici ambientali e, sulla base di tali dati, a stabilire se, per usare un’espressione gergale, “il gioco vale la candela” (ossia se i benefici attesi sono comunque superiori ai costi ambientali). Per quanto concerne, invece, le finalità che ispirano gli investimenti privati, non si può negare che il motore primo sia il conseguimento dell’utile, ma questo non è di per sé sinonimo di riprovevolezza, essendo invece importante che l’iniziativa economica privata si concili con gli interessi pubblici che vengono di volta in volta in rilievo (tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio, etc.).
In questo senso, e premesso che ogni singola procedura di V.I.A. presenta peculiarità tali da non rendere esportabili a casi analoghi le conclusioni finali, la valutazione della c.d. opzione zero costituisce uno degli elementi che l’autorità procedente deve considerare nel bilancio complessivo.
Nel merito, comunque, non si comprende il motivo per cui Green Factory avrebbe dovuto tenere conto degli indirizzi desumibili da un Piano di Gestione dei Rifiuti non ancora approvato, né le ragioni per cui le alternative localizzative considerate sono inattendibili. Il discorso sarebbe stato ovviamente diverso se si fosse stati in presenza di una variante al P.R.G.R. già approvata la quale recasse anche la localizzazione di analoghi impianti ad iniziativa pubblica: in questo caso, infatti, il proponente si sarebbe dovuto anzitutto confrontare con tale pianificazione e dimostrare che la collocazione del proprio impianto garantirebbe un bilancio ambientale più favorevole. Ma poiché la variante al P.R.G.R. era ancora in itinere all’epoca del rilascio del P.A.U.R., si deve ritenere corretta la valutazione svolta dalla Provincia in merito al profilo in commento.
Analogo discorso vale per le alternative tecnologiche, a proposito delle quali va aggiunto che la produzione di biometano è qualificata ex lege come attività di interesse pubblico, tanto è vero che l’incentivazione di tale attività è stata ricompresa fra le “missioni” del PNRR (si vedano, ad esempio, i decreti ministeriali n. 340/2022, n. 99/2024, etc., consultabili al seguente link https://www.mase.gov.it/portale/investimento-1-4-sviluppo-del-biometano-secondo-criteri-per-promuovere-l-economia-circolare).
Nella specie il proponente ha indicato i vantaggi derivanti dalla realizzazione dell’impianto e le ragioni che lo hanno indotto a scegliere determinate soluzioni tecnologiche, mentre i ricorrenti affidano le proprie censure a considerazioni vaghe e non circostanziate, denunciando la mancata applicazione delle BAT (assunto, quest’ultimo, del tutto infondato, come si è già detto in più punti della presente decisione).
Anche in parte qua il sesto motivo va dunque dichiarato infondato.
11. In conclusione, il ricorso va respinto.
La particolare complessità delle questioni trattate, unitamente alla natura degli interessi superprivati che i ricorrenti hanno inteso tutelare, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CO Anastasi, Presidente
MA IO, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IO | CO Anastasi |
IL SEGRETARIO