TAR Ancona, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 462
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Contraddittorietà. Ingiustizia e sviamento.

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, richiamando la propria giurisprudenza secondo cui i termini dei procedimenti autorizzatori sono a favore del proponente e possono essere dilatati. Ha altresì evidenziato che il principio del dissenso costruttivo impone alle amministrazioni di suggerire modifiche al progetto per superare giudizi negativi di compatibilità ambientale, e che la VIA è una valutazione dinamica che implica l'imposizione di prescrizioni.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 197 D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 181, 182 bis e 182 ter del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Ministero Transizione Ecologica 28 settembre 2021. Travisamento di fatti decisivi. Illogicità. Contraddittorietà. Ingiustizia. Sviamento.

    Il Tribunale ha dichiarato infondato il motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio è ammessa la libera circolazione, e che il principio di prossimità è un principio da incentivare economicamente. Ha inoltre chiarito che il PRGR stabilisce criteri di localizzazione per gli impianti privati, e che la VIA valuta l'idoneità del sito.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione, sotto distinti profili, dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 in combinato disposto con l’art. 6, comma 12, del T.U. Ambiente, e dell’art. 5 della L. n. 106/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità.

    Il Tribunale ha ritenuto infondato il motivo, affermando che le modifiche ai piani conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno effetto di variante automatica non necessitano di VAS ai sensi dell'art. 6, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006. Ha altresì considerato che i PRG dei comuni di LL e BA non necessitavano di VAS in quanto nati da fusioni o approvati in epoca antecedente all'introduzione della VAS. Ha infine ritenuto irrilevante l'inefficacia del piano di lottizzazione del 2014, poiché la destinazione urbanistica dell'area rimaneva invariata e il confronto ambientale andava comunque svolto tenendo conto di tale destinazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del comma 6 dell’art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli art. 216 e 217 T.U.L.S. Eccesso di potere per totale mancanza e/o difetto di istruttoria e di motivazione. Travisamento di fatti decisive. Contraddittorietà. Illogicità. Sviamento.

    Il Tribunale ha dichiarato infondato il motivo, affermando che le disposizioni del TULS e del TUA relative all'intervento del Sindaco vanno interpretate in modo sistematico, considerando l'inattualità della legislazione del 1934 e la presenza di numerosi organismi tecnici nel procedimento. Ha chiarito che il Sindaco non è obbligato a dettare ulteriori misure se ritiene sufficienti le prescrizioni della conferenza di servizi, e che il parere dell'ASUR non è illegittimo per il solo fatto di richiamare le argomentazioni del proponente (motivazione per relationem) o per aver valutato positivamente gli studi previsionali.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 105/2015, in particolare dell’art. 13. Difetto dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità. Travisamento. Contraddittorietà e sviamento.

    Il Tribunale ha dichiarato infondato il motivo, evidenziando che l'amministrazione competente in materia di direttive ES è il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che non ha rilevato problematiche. Ha altresì considerato che le direttive comunitarie richiamate (94/9/CE e 99/92/CE) non sono autoesecutive e che la normativa ATEX è recepita nel D.Lgs. n. 81/2008. Ha infine ritenuto che il proponente abbia esaminato la questione del rischio esplosioni, verificando che non venivano attinte le soglie inferiori del D.Lgs. n. 105/2015, e che le misure adottate sono conformi alle BAT.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione e falsa applicazione del principio di precauzione.

    Il Tribunale ha dichiarato infondato il motivo. Per quanto riguarda la valutazione di incidenza, ha ritenuto che il parere provinciale non sia generico e che le conclusioni discendano dall'esame dello Studio di Incidenza Ambientale, escludendo incidenze dirette data la distanza dei siti Natura 2000. Riguardo alle emissioni, ha ritenuto che il proponente abbia trattato ampiamente gli impatti e che le metodologie di monitoraggio siano ammesse. Ha inoltre affermato che gli impatti cumulativi sono stati presi in considerazione e che la valutazione dell'opzione zero è stata svolta correttamente, considerando che la variante al PRGR era in itinere e che la produzione di biometano è di interesse pubblico.

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    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 462
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 462
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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