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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 23931/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. CARDILE CP_1 P.IVA_1
VINCENZO, con elezione di domicilio in VIA PAVIA, IS. 47/D 98124 MESSINA presso lo studio dell'avv. CARDILE VINCENZO;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
Controparte_2
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SERIANNI RODOLFO, con
[...] P.IVA_2
elezione di domicilio in VIALE LIBERTA', 25 27100 PAVIA, presso lo studio dell'avv. SERIANNI RODOLFO;
CONVENUTA -OPPOSTA
pagina 1 di 6
opponente
FOGLIO DI PRECIDAZIONE DELLE CONCLUSIONI Nell'interesse della appresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Controparte_1
Cardile;
– attrice opponente – CONTRO Controparte_3
, con l'avv.
[...]
Rodolfo Serianni;
- convenuta opposta – Parte opponente precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei precedenti atti e verbali di causa, con il rigetto delle domande, eccezioni e conclusioni proposte ex adverso. Si chiede che la causa venga pertanto assunta in decisione, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
Messina/Milano, 25/11/2024 Avv. Vincenzo Cardile
opposta L'Associazione opposta precisa come di seguito le proprie CONCLUSIONI Voglia il Tribunale adito, NEL MERITO in via principale - disposta la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, riconoscere e dichiarare la inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità della opposizione promossa da e, comunque, rigettarla Controparte_1 integralmente per assoluta infondatezza in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 7453/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 7 maggio 2022 ovvero in subordine - previ gli opportuni accertamenti e declaratorie, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore Controparte_1 di Controparte_3 ppello di , della somma di €
[...] CP_3
25.000,00 ovvero di quell'altra maggiore o minore che sarà accertata come dovuta in corso di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
in ogni caso - riconoscere e dichiarare la inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità della domanda riconvenzionale spiegata da e, comunque, Controparte_1 rigettarla integralmente per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di giustizia. Pavia, 25 Novembre 2024 Avv. Rodolfo Serianni
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con azione monitoria l (di seguito Controparte_2 Controp
in persona del Presid iungere a il pagamento della somma di € 25.000,00. Controparte_1
La pretesa creditoria trovava fonte nel mancato pagamento dei servizi appaltati con contratto del 14.5.2021 nonchè eseguiti dall'ingiunta, anche alla luce della circostanza che la ricorrente con dichiarazione dell'11.12.2021 dava atto della loro intervenuta ultimazione.
Il Tribunale di Milano emetteva decreto ingiuntivo n. 7453/2022 del 07/05/2022, Controp col quale s'ingiungeva a il pagamento a favore di ella somma di € Controparte_1
25.000,00, oltre spese del monitorio.
Controp All'ingiunzione si opponeva che eccepiva l'inadempimento di Controparte_1 alle obbligazioni previste dall'accordo, il mancato collaudo dei lavori nonché la mancata consegna del realizzando materiale. Lamentava inoltre il mancato guadagno maturabile dai diritti di sfruttamento economico contrattualmente previsti, inadempimento per il quale svolgeva domanda riconvenzionale per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. per l'importo di € 24.500,00. Chiedeva, inoltre, la condanna avversaria ex art. 96 c.p.c..
Controp Con comparsa di risposta si costituiva che, contestando la domanda avversaria, chiedeva in via principale il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, ed in via subordinata chiedeva - previ opportuni accertamenti e declaratorie - la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 25.000,00.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., VI° comma, le parti depositavano le autorizzate memorie.
La causa veniva istruita sulle produzioni documentali e con le prove costituende dell'interrogatorio formale e testimoniane all'esito delle quali veniva rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.11.2024.
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. pagina 3 di 6 A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Oggetto della presente controversia è l'esecuzione del contratto stipulato tra le parti in data 14 maggio 2021. Detto contratto all'art. 1 individuava quale “oggetto” l'attività di definizione di un percorso di educazione civica e cittadinanza tramite la predisposizione di video e materiale utilizzabile per un totale di 100 ore di comunicazione, la realizzazione di uno sportello di ascolto sul sito istituzionale della scuola con il supporto garantito di un anno e la predisposizione del materiale di supporto. L'art. 2 prevedeva un corrispettivo di € Controp 25.000,00 a favore di che si impegnava (art. 3) a collaborare con CP_5 nell'organizzare dei lavori, realizzare i video ed il materiale e supportare il committente nella definizione del profilo di sicurezza. I lavori – ai sensi dell'art. 7 del contratto – sarebbero stati oggetto di collaudo da svolgersi in contraddittorio tra le parti e con l'Istituto scolastico committente;
infine, l'art. 9 del contratto prevedeva il diritto di di libero utilizzo dell'opera elaborata. CP_5
Non rilevano ai fini del presente giudizio ulteriori progetti, convenzioni, affidamenti e contratti tra le parti in causa e soggetti terzi, atteso che la vicenda dedotta dinanzi a questo Giudice non assurge ad alcun rilievo pubblicistico che vede invece coivolto l'istituto scolastico committente.
In tema di onere della prova l'art. 2697 c.c., co.1°, impone all'attore la prova in giudizio degli elementi costitutivi della propria pretesa. Su parte convenuta, ai sensi del 2° comma dell'art. 2697 c.c., grava il contrario onere di prova degli elementi estintivi e/o modificativi della pretesa avversaria.
Controp Preliminarmente occorre dar atto che risulta pacifica la circostanza che on ha realizzato le 100 ore video previste dal contratto. Ad avviso di parte opposta ciò è avvenuto sul presupposto che tra le parti e l'istituto scolastico fosse intervenuta un'intesa sulla sostituzione di parte delle ore video con una serie di conferenze.
pagina 4 di 6 La circostanza dedotta costituisce un'ipotesi di asserita fattispecie novativa oggettiva ex artt. 1230 e 1231 c.c..
Controp La corrispondenza intercorsa tra le parti depositata da doc. 12, 13 e 16 messaggi whatsappa e doc. 8 relativo a mail del 19 aprile 2021, del 10, 27 e 28 maggio 2021, (rilevando che le prime due sono precedenti alla sottoscrizione del contratto) nonché il doc. 9 (mail del 9 giugno 2021) nulla dimostra circa la predetta asserita circostanza. Del pari dall'interrogatorio formale del signor già legale rappresentante Testimone_1 dell'opponente, non emerge alcuna confessione in tal senso. Anche dalle prove testimoniali escusse ( , Testimone_2 Testimone_3 ed ) non emerge alcuna circostanza in ordine alla volontà Testimone_4 Testimone_5 novativa dell'oggetto del contratto. Questo Giudicante inoltre nutre perplessità in ordine all'attendibilità della testimonianza Contro dell'avv. Esther Gatti, associata e segretaria di la quale - seppur dichiara di non aver alcun interesse nella causa - risulta in fase di escussione particolarmente coinvolta Contro nelle attività di comunque riferisce quanto da LA conosciuto con particolar partecipazione emotiva, alcuni momenti quasi come patrocinatore dell'opposta. Per quanto sopra questo Giudicante ritiene che parte opposta non ha allegato nulla di idoneo a sostegno delle proprie argomentazioni in merito alla volontà delle parti che darebbero prova, sempre a suo dire, di un'attività delle parti finalizzata ad una novazione dell'oggetto contrattuale nel senso oggi dalla stessa prospettato.
Ritenuto che
ai sensi dell'art. 1231 c.c. la modifica dell'oggetto contrattuale costituisce fattispecie novativa e ritenuto che parte opposta non ha provato inequivocabilmente l'animus novandi di estinguere l'obbligazione di cui al contratto stipulato in data 14 maggio 2021 e, di conseguenza, sostituirla con altro contratto ad oggetto diverso, ivi compresa la circostanza della sostituzione dell'attività dello sportello di ascolto con una casella email. Dagli atti di causa non emerge neanche la prova che l'asserito collaudo sia stato accettato da . CP_1
Per quanto sopra questo Giudicante ritiene che parte opposta (convenuta formale ma attrice sostanziale) ex art. 2697 c.c., 1° co, non abbia assolto al proprio onere probatorio dell'elemento costituivo della propria pretesa creditoria. Mentre, vertendo la causa in ipotesi di fattispecie di inadempimento contrattuale,
attrice formale ma convenuta sostanziale, ha prodotto il contratto di Controparte_1 servizio (doc. 2) stipulato tra le parti in data 14.5.2021 dal quale si evincono le attività Controp oggetto del contrato e non eseguite da
La domanda riconvenzionale svolta da parte opponente di risarcimento danno ex art. 1218 c.c., per violazione dell'art. 9 del contratto oggetto di causa, ad avviso di questo Giudicante deve esser rigettata in quanto risulta formula genericamente sia nell'an ma soprattutto nel quantum, non essendo stati allegati fatti idonei a provare il pagina 5 di 6 danno lamentato per le asserite – e poi accertate – inadempienze contrattuali, non potendosi accogliere in tal senso la prospettazione di parte opponente di parametrazione del quantum alla sola percentuale di video non prodotti ritenuto che l'obbligazione contrattuale con prevedeva una quantificazione su misura. In definitiva l'opponente avrebbe dovuto formulare contestazioni complete e specifiche, supportate da elementi probatori idonei, senza che possa valere alcuna inversione dell'onere probatorio in tal senso a carico dell'opposto
Alla luce di quanto sopra, ritenuto che parte opposta - attrice sostanziale - non ha assolto il proprio onere probatorio, questo Giudicante ritiene dover accogliere l'opposizione proposta da nei confronti della domanda svolta con azione Controparte_1 monitoria dall avverso il decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 7453 emesso dal Tribunale di Milano in data 7. 5. 2022 che per l'effetto viene revocato. Nel contempo, rigetta la domanda svolta in via riconvenzionale svolta da CP_1 nei confronti dell'
[...] Controparte_2
Non sussistono giusti motivi per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 96 c.p.c.
Atteso il pari valore delle domande in giudizio ed attesa la reciproca soccombenza questo Giudicante ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta: accoglie l'opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 7453/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 7.5.2022, che per l'effetto viene revocato;
rigetta la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti dell Controparte_1 [...]
Controparte_2 dispone la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
Cosi' deciso in data 20 maggio 2025. il Giudice
Dott.ssa Rosmunda D'Alessandro pagina 6 di 6