Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/03/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 475/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
1015/2022 R.G
Promosso da
(già Parte_1 Parte_2 con sede in Milano, Galleria Buenos Aires 8/12 C.F./P.I. P.IVA_1 in persona del procuratore , nato a [...] il Parte_3
10.12.1978, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv Fabrizio LAZZARO
Appellante
Contro
, (C. F. ) residente in CP_1 C.F._2
Grottammare e domiciliata per la presente procedura presso e nello studio dell'Avv. Daniela Bizzarri
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo,
n.265/2023 pubblicata il 30.3.2023
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, previa immediata sospensione della efficacia esecutiva della sentenza gravata, per tutti i motivi esposti in narrativa, in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Fermo del 30.03.2023 n. 265/2023 tratta dal fascicolo telematico RG 921/2021 e notificata dall'Avv. Daniela Bizzarri con PEC del 27.04.2023, accogliere il presente appello e per l'effetto accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva e il totale difetto di titolarità del rapporto in capo a ed in Parte_1 conseguenza di ciò privare nei suoi confronti di ogni effetto giuridico la sentenza gravata dichiarando che nulla deve a Pt_1 CP_1
Con vittoria di spese e competenze dell'appello e con condanna degli effettivi prenditori alla restituzione di quanto pagato per effetto della mancata concessione della inibitoria, così come specificato nelle contabili di pagamento e nella PEC di trasmissione delle stesse (e quindi euro 21.558,08 a carico di ed euro 6.827,42 a carico CP_1 dell'Avv. Daniela Bizzarri).”
Per l'appellata:
“…Voglia respingere totalmente tutte le deduzioni, eccezioni e richieste dell'appellante, per i motivi dedotti in premessa, per essere infondate in fatto ed in diritto, relativamente al solo motivo di impugnazione della sentenza di primo grado e di conseguenza, confermare integralmente anche per le spese la sentenza n. 265/23 emessa dal Tribunale di
Fermo in data 30.03.2023. Condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, (C.F. P.I. ), con sede in Milano, in Galleria Buenos P.IVA_2
Aires nn. 8-12, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio, anche per lite temeraria e per il procedimento sub 1 di inibitoria, non avendo dedotto, né provato in entrambi i procedimenti alcuna valida motivazione, alla richiesta di riforma della sentenza n.
265/23 emessa dal Tribunale di Fermo, pubblicata il 30.03.2023 e notificata ai fini dell'impugnazione in data 27.04.2023 via pec, e depositata in atti anche da controparte”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Fermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda proposta dalla signora contro il CP_1 [...]
di Grottammare appartenente al Controparte_2 [...]
al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e CP_3 non patrimoniale subito in data 29.7.2019, allorquando essa attrice, mentre si apprestava ad uscire dal centro commerciale, poiché le porte automatiche poste all'ingresso/uscita si chiudevano colpendo il carrello dalla stessa condotto, cadeva a terra.
Avverso detta sentenza proponeva appello , rimasta Parte_1 contumace nel giudizio di primo grado, sollevando un solo motivo di censura, ovvero il difetto di prova di titolarità passiva del rapporto, non essendo essa appellante né proprietaria né tantomeno custode del centro commerciale in cui si sono verificati i fatti.
Si costituiva l'appellata, che contestando, nel merito, le doglianze avversarie chiedeva il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di censura , come detto, contesta Parte_1 la sentenza impugnata nella parte in cui, accogliendo la domanda risarcitoria proposta, ha implicitamente ritenuto la sussistenza della titolarità passiva del rapporto in capo ad essa appellante.
Orbene, è pacifico che, ai fini della legittimazione, è sufficiente la mera affermazione della posizione soggettiva sulla base della quale si agisce, mentre la dimostrazione dell'effettiva titolarità di detta posizione soggettiva attiene, invece, al successivo profilo della prova: invero, la legittimazione ad causam è la condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria e non deve essere confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia. La sussistenza o meno della legittimazione ad causam deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto, la cui sussistenza, invece, attenendo al merito, deve essere verificata valutando la fondatezza della domanda, dovendosi, sul punto, ribadire il principio secondo cui "La contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso non è un'eccezione, ma una mera difesa, sicché il convenuto non ha onere alcuno di provarne la fondatezza;
è invece onere dell'attore, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., dimostrare gli elementi costitutivi del diritto azionato, vale a dire l'esserne titolare" (Cass. Sez. L, Sentenza n.
25471 del 26/10/2017, Rv. 646619), con l'unico limite derivante dalle eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021,
Rv. 660420; Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, (ud. 07/04/2022, dep. 16/05/2022), n.15500) e salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (cass civ sez U 2951/2016).
A ciò va aggiunto che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori (Cass Civ sez U 2951/2016).
Ciò premesso, la attrice nel primo grado di giudizio, non ha fornito CP_1 in alcun modo la prova della titolarità in capo all'appellante del rapporto, non avendo dimostrato che la società sia Parte_1 proprietaria o, comunque, custode del centro commerciale in cui si sono verificati i fatti, allegando, all'atto della costituzione del presente grado di giudizio, una serie di elementi assolutamente sforniti di qualsivoglia riscontro probatorio e, in ogni caso, inidonei a provare la titolarità passiva in capo all'appellante.
In altri termini, sostenere che “E' stato proprio il Controparte_2
nella persona dell'allora direttore Sig. oggi
[...] CP_4 sostituito dal Sig. con il medesimo ruolo, a Controparte_5 dichiarare che il Centro era gestito dal , Parte_4 significando di interpellare il Sig. broker assicurativo Per_1 [...]
e che comunque avrebbe provveduto lui stesso ad aprire il CP_6 sinistro per i fatti accaduti nel di Controparte_2
Grottammare, appartenente al , alla sig.ra Parte_4 [...]
” di certo non prova alcunché, dovendosi peraltro evidenziare CP_1 che il fatto che che si assume essere il direttore Controparte_5 del centro commerciale, sia procuratore speciale della società appellante appare assolutamente irrilevante per ascrivere all'appellante la responsabilità ex art 2051 e/o ex art 2043 cc per i fatti occorsi all'appellata.
Ne discende che l'appello andrà accolto e, in totale riforma della sentenza impugnata, dovrà essere respinta la domanda proposta nel primo grado di giudizio da , con conseguente restituzione, CP_1 in favore dell'appellata, delle somme pagate in forza della sentenza di primo grado, richiesta tempestivamente formulata dall'appellante nel corso del giudizio (con note del 23.10.2023) a fronte di un pagamento avvenuto in data 25.9.2023 ( Cassazione civile sez. II, 14/03/2024,
n.6788; Cassazione civile sez. I, 05/02/2024, n.3187) in favore della stessa e dell'avvocato che aveva chiesto la distrazione delle spese CP_1 in suo favore.
Quanto alle spese di lite, quelle del giudizio di primo grado vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia della convenuta odierna appellante.
Le spese de presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata e si liquidano come da dispositivo, con riduzione rispetto ai valori medi in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 265/2023 pubblicata il Parte_1
30.3.2023 del Tribunale di Fermo, così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda proposta da , con condanna alla CP_1 restituzione di quanto percepito in forza della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal momento del pagamento al saldo.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio di primo grado
Pone a carico dell'appellata tutte le spese anticipate dall'appellante per la difesa nel presente grado di giudizio, liquidate nell'importo pari ad euro 4996.00 per compenso professionale ed in euro 381.50 per esborsi, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico