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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 6949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6949 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43347/2020
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43347/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...] B, Parte_1 cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Lorenzo Maria C.F._1
Cattaneo, c.f. - PEC: presso il cui C.F._2 Email_1 studio sito in Milano - 20122, Corso di Porta di Vittoria n. 47, elegge domicilio
ATTORE contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Andrea Russo (codice fiscale ) e elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_3 studio in Milano, Piazza Castello 19 - pec: fax Email_2
02/72094715 (presso i quali chiede ai sensi degli art. 125 e ss c.p.c. di ricevere tutte le comunicazioni)
nato a [...] il [...], contumace Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, provvedere nel seguente modo: Nel merito: accertare la responsabilità del conducente del veicolo Ford Fiesta tg. EC882XN nella causazione del sinistro de quo, nonché la responsabilità di in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro, quantificati nella somma accertanda in corso di causa oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino al saldo effettivo;
In via istruttoria: ammettere idonea CTU cinematica volta ad accertare dinamica e responsabilità del sinistro;
Con vittoria di spese diritti e competenze del presente giudizio, con distrazione delle spese e competenze a favore del difensore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso gli onorari ex art. 93 cpc..
Controparte_1
1) accertare e dichiarare la congruità del risarcimento di € 20.857,50 corrisposto dalla Controparte_1
a favore del sig. e conseguentemente rigettare l'avversa domanda;
2) rigettare l'avversa domanda
[...] Pt_1 pagina 1 di 8 perché infondata sia in fatto che in diritto e, in via subordinata, accertato il concorso di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa ridurre proporzionalmente la quota di risarcimento di competenza della tenendo sempre conto dell'importo già corrisposto all'attore Controparte_1 pari ad € 20.857,50; 3) rigettare qualsiasi avversa richiesta in ordine al quantum. Con vittoria delle spese di lite, comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Causa oggetto di riassegnazione in data 11.7.2025.
ha convenuto in giudizio nonché Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 in qualità di proprietario del veicolo, rimasto contumace, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti e non ancora integralmente risarciti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 9.03.2019 a Buccinasco, alle ore 22:25 circa.
Sull'an della responsabilità
Quanto all'an della responsabilità nel sinistro in oggetto, parte convenuta
[...] non contesta la responsabilità del conducente del veicolo Ford Fiesta, Controparte_1 limitandosi a dedurre il concorso colposo dell'odierno attore.
Parte convenuta , in particolare, richiamando la relazione di Controparte_1 incidente redatta dalle forze dell'ordine intervenute (doc. 1 attore), e nella specie le dichiarazioni in esse contenute, sostiene che l'attore abbia concorso alla causazione del sinistro serbando una condotta imprudente e negligente, avendo effettuato un soprasso senza accertarsi di essere in grado di concluderlo in sicurezza e di avere lo spazio adeguato alla manovra. Il rimprovero, inoltre, si estende all'incapacità dell'attore di controllare il proprio motociclo e di arrestare la marcia evitando l'ostacolo.
Sul punto, vengono richiamate le dichiarazioni del teste oculare , sentito a Testimone_1 sommarie informazioni nell'immediatezza del fatto, poi confermate in sede di udienza, il quale ha riferito – in relazione alla dinamica del sinistro – di essere stato sorpassato dal motociclo condotto dall'attore, che sopraggiungeva da tergo nello stesso senso di marcia, e che, mentre il motociclo rientrava nella corsia di destra, “stava ripartendo un autoveicolo che prima era fermo e nel mentre usciva con la parte anteriore sinistra di più sulla corsia”. Precisando, all'udienza del 9.03.2022, quanto segue: “dopo l'impatto mi sono fermato per prestare soccorso […] e ricordo che la Ford Fiesta aveva la freccia sinistra ancora inserita” e ancora “nel momento in cui è avvenuto l'impatto la Ford Fiesta aveva quasi completamente impegnato la corsia che io pure stavo percorrendo nella stessa direzione”.
invece, conducente del veicolo Ford Fiesta, che era parcheggiato lungo il lato Controparte_3 destro della carreggiata prima dell'immissione, riferiva quanto di seguito precisato:
“accendevo la freccia direzionale sinistra e mi accertavo che nessun altro utente della strada pagina 2 di 8 sopraggiungesse dalla direzione che dovevo impegnare;
pertanto una volta partito udivo un richiamo vocale di cui non riuscivo a comprendere da dove provenisse e, subito dopo sentivo un urto provenire dal lato anteriore sinistro dell'autovettura da me condotta, sempre senza comprendere cosa fosse successo. Arrestavo la marcia del veicolo da me condotto, appurando successivamente che un motociclo aveva impattato contro la mia autovettura”.
Le dichiarazioni rilasciate dall'attore divergono rispetto a quanto sopra riportato unicamente in relazione all'attivazione della freccia direzionale da parte del conducente del veicolo Ford
Fiesta. , infatti, ha riferito di aver perso il controllo del motociclo in conseguenza Parte_1 dell'immissione della Ford Fiesta nella carreggiata con lo stesso senso di marcia, senza segnalazione e senza aver dato la precedenza.
Alla luce di quanto sopra, la dinamica del sinistro appare chiara: l'attore, dopo aver effettuato una manovra di sorpasso del veicolo condotto nello stesso senso di marcia da
[...]
, veniva urtato, mentre si reinseriva nella corsia, dalla Ford Fiesta che si stava Tes_1 immettendo nella carreggiata, nello stesso senso di marcia, da un parcheggio posto lungo il lato destro della strada.
Così ricostruito il quado, si ritiene che la responsabilità dell'evento debba essere ascritta in via esclusiva al conducente del veicolo Ford Fiesta.
Quand'anche non si dubiti della corretta segnalazione della manovra in corso, tramite azionamento dell'indicatore di direzione, il conducente del veicolo Ford Fiesta era in ogni caso tenuto a dare la precedenza ai veicoli presenti sulla carreggiata e ad accertarsi con particolare attenzione che nessuno sopraggiungesse.
Ciò, con ancora maggior prudenza in considerazione dell'orario notturno.
A nulla rileva, invero, che l'attore stesse ultimando una manovra di sorpasso, atteso che non risulta che fosse impedita nel tratto di strada percorso e che, ad ogni modo, non era di certo da lui esigibile una verifica ex ante circa il rispetto da parte degli altri utenti della strada del loro dovere di dare la precedenza ai veicoli in transito sulla carreggiata, ciò anche laddove si fosse accorto della presenza di un veicolo a bordo strada con l'indicatore di direzione attivato.
Né è altrimenti possibile muovere nei suoi confronti un rimprovero per non essere riuscito, in conseguenza dell'impatto, a mantenere il controllo del mezzo e ad arrestare la marcia, circostanze – queste – non controllabili o quantomeno fortemente condizionate da reazioni istintive.
La circostanza che le forze dell'ordine verbalizzanti non abbiano elevato alcuna contravvenzione rispetto al sinistro in oggetto non porta in alcun modo a concludere in senso contrario essendo rimessa al tribunale la puntuale ricostruzione delle responsabilità.
Sul quantum della responsabilità
pagina 3 di 8 Occorre a questo punto prendere in esame le voci di danno allegate da parte attrice, la quale ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale - permanente e temporaneo - conseguente alle lesioni fisiche riportate, della relativa personalizzazione, nonché del danno patrimoniale subito.
- danno biologico
In ordine al danno biologico, viene preliminarmente in esame la relazione medico legale depositata dal c.t.u. dott. rispetto alla quale non sono pervenute osservazioni Persona_1 da c.t.p. (il che depone chiaramente nel senso della bontà dell'operato del c.t.u.) e che pertanto si ritiene di poter integralmente richiamare, nella quale si conclude come segue.
Quanto al danno biologico temporaneo:
In relazione ai postumi permanenti, invece, indica quanto segue.
pagina 4 di 8 Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale così riconosciuto, occorre preliminarmente precisare che la vicenda in esame deve essere ricondotta all'operare delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, benché nelle more del presente procedimento sia entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale (di cui al d.P.R. 12/2025). Le disposizioni transitorie, infatti, circoscrivono le disposizioni del richiamato decreto ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (art. 5).
Prima di procedere alla quantificazione, peraltro, si ritiene di dover approfondire gli aspetti relativi alla personalizzazione del danno che, come è noto, richiede, per il suo riconoscimento, la prova della sussistenza di circostanze eccezionali e specifiche. Con la conseguenza di non potersi accordare alcuna variazione del risarcimento previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque danneggiato con le medesime lesioni dovrebbe sopportare secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno.
Nel caso di specie, ha documentato (doc. 27 di produzione attorea) di essere Parte_1 stato, prima del sinistro, istruttore sportivo di Squash e di trovarsi ora nell'impossibilità di proseguire l'attività sportiva sia a livello amatoriale che professionistico. Viene quindi in rilievo una circostanza di fatto eccedente il generico svolgimento di attività sportiva: si allega infatti una sorta di professionalità in campo sportivo che, acquisibile a seguito di un certo grado di dedizione, oltrepassa l'usuale richiamo allo svolgimento di attività sportiva solitamente richiamato per giustificare una personalizzazione.
Non solo, pur non riconoscendo, quanto al danno patrimoniale, una menomazione della capacità lavorativa specifica, il c.t.u. ha tuttavia riconosciuto una “usura lavorativa” afferente alla specifica attività svolta dall'attore (venditore ambulante di generi alimentari) che si ritiene di dover valorizzare ai fini della personalizzazione del danno.
A ciò si aggiunga che, quantomeno per il periodo di invalidità temporanea assoluta, il grado di sofferenza viene indicato dal c.t.u. come elevato.
Ciò chiarito, occorre ancora precisare che il danno come sopra calcolato, liquidato all'attualità, dovrà poi essere devalutato alla data del fatto illecito, atteso che, come si avrà modo di meglio precisare nel prosieguo, gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 9.03.2019), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Premesso quanto sopra, si procede, quindi, alla quantificazione del danno sulla base delle valutazioni appena esposte - in applicazione delle “Tabelle milanesi”, tenendo conto dell'età
pagina 5 di 8 del danneggiato alla stabilizzazione dei postumi permanenti (50 anni) e della personalizzazione riconosciuta - nei termini che seguono:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato 50 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 8
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50
Danno non patrimoniale risarcibile € 25.838,00
Con personalizzazione al 25% € 32.297,50
Invalidità temporanea totale € 920,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.012,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.437,50
Totale danno biologico temporaneo € 7.820,00
Totale generale: € 33.658,00
Totale con personalizzazione € 40.117,50
Capitale devalutato al 9.03.2019 € 33.768,94
- Il danno patrimoniale
Agli atti risultano documentate spese sostenute in conseguenza del sinistro per un ammontare complessivo di € 2.628,14 (doc. 23 di produzione attorea), da ritenere tutte congrue e giustificate in ragione della diagnosi e cura delle lesioni patite, come precisato dal c.t.u.
In forza di quanto sopra, il danno complessivo, patrimoniale e non patrimoniale, ammonta a € 36.397,08. Dall'importo così calcolato, occorre scomputare le somme già conseguite a titolo di risarcimento del danno. pagina 6 di 8 In particolare, risultano versamenti effettuati da nella misura di: Controparte_1
- € 1.826,00 in data 13.02.2020 (doc. 25 di produzione attorea)
- € 13.131,50 in data 10.07.2020 (doc. 26 di produzione attorea)
- € 5.900,00 in data 26.01.2023 (doc. 1 delle produzioni del convenuto).
Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, esso deve essere valutato alla data del sinistro, per poi calcolare rivalutazione (in base all'indice istat consumo) ed interessi sulla somma via via rivalutata (da calcolarsi ex art. 1284 c. I c.c). Nel caso di specie, in presenza di acconti pagati dal debitore prima della quantificazione definitiva, come a più riprese chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere conteggiati sull'intero capitale rivalutato anno per anno fino al momento dell'acconto, dopodiché, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (ex multis, Cass., sez. III, ord. n. 23927/2023). Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, la quantificazione deve avvenire nei termini che seguono:
09.03.2019 36.397,08 R1 al primo acconto 36.397,08 I2: 239,12
Primo acconto (13.02.2020) 1.826,00
Debito residuo al netto degli 34.571,08 interessi
R al secondo acconto 34.501,94 I: 6,99 Secondo acconto (10.07.2020) 13.131,50
Debito residuo al netto degli 21.370,44 interessi
R al terzo acconto 24.704,23 I: 396,14 Terzo acconto (26.01.2023) 5.900,00
Debito residuo al netto degli 18.804,23 interessi
R alla sentenza 19.368,36 I: 1.586,29
Tot. I: 2.228,54 Totale (R+I-A)3 21.596,9
Su tale somma, ormai liquida, sono dovuti gli interessi al tasso ex art. 1284 c. IV c.c. a decorrere dalla pubblicazione della sentenza e non dalla data della domanda perché il carattere ampiamente sanzionatorio della norma, desumibile dal tasso applicabile, presuppone che si possa rimproverare al debitore il mancato pagamento: ma nel caso di specie la somma da pagare è divenuta attuale solo con la liquidazione giudiziale (alla luce della complessità delle questioni fattuali e giuridiche da considerare). Ciò premesso, nulla osta allora a utilizzare l'argomento a majore ad minus (o a fortiori) e di conseguenza ad applicare l'art. 1284 c. IV c.c. dalla data della condanna.
Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico del convenuto. Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/14, come modificato dal d.m. 147/22, nella misura di € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Lorenzo Maria Cattaneo, che quale antistatario, ha dichiarato di avere anticipato le spese per conto dell'attore. Le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta. Tutte le suddette somme, a titolo di risarcimento e di spese di lite, sono da porre in solido a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA in solido con al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
[...]
• di € 21.596,90 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti
• degli interessi al tasso ex art. 1284 c. IV c.c. a far tempo dalla pubblicazione della presente sentenza
• di € 6.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Lorenzo Maria Cattaneo. DICHIARA che le spese di ctu sono a carico della parte soccombente. Milano, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Capitale rivalutato. 2 Interessi. 3 Capitale rivalutato, comprensivo di interessi, al netto degli acconti. pagina 7 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43347/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...] B, Parte_1 cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Daniele Lorenzo Maria C.F._1
Cattaneo, c.f. - PEC: presso il cui C.F._2 Email_1 studio sito in Milano - 20122, Corso di Porta di Vittoria n. 47, elegge domicilio
ATTORE contro
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Andrea Russo (codice fiscale ) e elettivamente domiciliata presso il suo CodiceFiscale_3 studio in Milano, Piazza Castello 19 - pec: fax Email_2
02/72094715 (presso i quali chiede ai sensi degli art. 125 e ss c.p.c. di ricevere tutte le comunicazioni)
nato a [...] il [...], contumace Controparte_2
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano respinta ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, provvedere nel seguente modo: Nel merito: accertare la responsabilità del conducente del veicolo Ford Fiesta tg. EC882XN nella causazione del sinistro de quo, nonché la responsabilità di in persona del legale rappresentante CP_1 pro-tempore, al pagamento in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro, quantificati nella somma accertanda in corso di causa oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del fatto sino al saldo effettivo;
In via istruttoria: ammettere idonea CTU cinematica volta ad accertare dinamica e responsabilità del sinistro;
Con vittoria di spese diritti e competenze del presente giudizio, con distrazione delle spese e competenze a favore del difensore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso gli onorari ex art. 93 cpc..
Controparte_1
1) accertare e dichiarare la congruità del risarcimento di € 20.857,50 corrisposto dalla Controparte_1
a favore del sig. e conseguentemente rigettare l'avversa domanda;
2) rigettare l'avversa domanda
[...] Pt_1 pagina 1 di 8 perché infondata sia in fatto che in diritto e, in via subordinata, accertato il concorso di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa ridurre proporzionalmente la quota di risarcimento di competenza della tenendo sempre conto dell'importo già corrisposto all'attore Controparte_1 pari ad € 20.857,50; 3) rigettare qualsiasi avversa richiesta in ordine al quantum. Con vittoria delle spese di lite, comprensive di IVA, CPA e rimborso spese generali
MOTIVI DELLA DECISIONE
Causa oggetto di riassegnazione in data 11.7.2025.
ha convenuto in giudizio nonché Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 in qualità di proprietario del veicolo, rimasto contumace, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti e non ancora integralmente risarciti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 9.03.2019 a Buccinasco, alle ore 22:25 circa.
Sull'an della responsabilità
Quanto all'an della responsabilità nel sinistro in oggetto, parte convenuta
[...] non contesta la responsabilità del conducente del veicolo Ford Fiesta, Controparte_1 limitandosi a dedurre il concorso colposo dell'odierno attore.
Parte convenuta , in particolare, richiamando la relazione di Controparte_1 incidente redatta dalle forze dell'ordine intervenute (doc. 1 attore), e nella specie le dichiarazioni in esse contenute, sostiene che l'attore abbia concorso alla causazione del sinistro serbando una condotta imprudente e negligente, avendo effettuato un soprasso senza accertarsi di essere in grado di concluderlo in sicurezza e di avere lo spazio adeguato alla manovra. Il rimprovero, inoltre, si estende all'incapacità dell'attore di controllare il proprio motociclo e di arrestare la marcia evitando l'ostacolo.
Sul punto, vengono richiamate le dichiarazioni del teste oculare , sentito a Testimone_1 sommarie informazioni nell'immediatezza del fatto, poi confermate in sede di udienza, il quale ha riferito – in relazione alla dinamica del sinistro – di essere stato sorpassato dal motociclo condotto dall'attore, che sopraggiungeva da tergo nello stesso senso di marcia, e che, mentre il motociclo rientrava nella corsia di destra, “stava ripartendo un autoveicolo che prima era fermo e nel mentre usciva con la parte anteriore sinistra di più sulla corsia”. Precisando, all'udienza del 9.03.2022, quanto segue: “dopo l'impatto mi sono fermato per prestare soccorso […] e ricordo che la Ford Fiesta aveva la freccia sinistra ancora inserita” e ancora “nel momento in cui è avvenuto l'impatto la Ford Fiesta aveva quasi completamente impegnato la corsia che io pure stavo percorrendo nella stessa direzione”.
invece, conducente del veicolo Ford Fiesta, che era parcheggiato lungo il lato Controparte_3 destro della carreggiata prima dell'immissione, riferiva quanto di seguito precisato:
“accendevo la freccia direzionale sinistra e mi accertavo che nessun altro utente della strada pagina 2 di 8 sopraggiungesse dalla direzione che dovevo impegnare;
pertanto una volta partito udivo un richiamo vocale di cui non riuscivo a comprendere da dove provenisse e, subito dopo sentivo un urto provenire dal lato anteriore sinistro dell'autovettura da me condotta, sempre senza comprendere cosa fosse successo. Arrestavo la marcia del veicolo da me condotto, appurando successivamente che un motociclo aveva impattato contro la mia autovettura”.
Le dichiarazioni rilasciate dall'attore divergono rispetto a quanto sopra riportato unicamente in relazione all'attivazione della freccia direzionale da parte del conducente del veicolo Ford
Fiesta. , infatti, ha riferito di aver perso il controllo del motociclo in conseguenza Parte_1 dell'immissione della Ford Fiesta nella carreggiata con lo stesso senso di marcia, senza segnalazione e senza aver dato la precedenza.
Alla luce di quanto sopra, la dinamica del sinistro appare chiara: l'attore, dopo aver effettuato una manovra di sorpasso del veicolo condotto nello stesso senso di marcia da
[...]
, veniva urtato, mentre si reinseriva nella corsia, dalla Ford Fiesta che si stava Tes_1 immettendo nella carreggiata, nello stesso senso di marcia, da un parcheggio posto lungo il lato destro della strada.
Così ricostruito il quado, si ritiene che la responsabilità dell'evento debba essere ascritta in via esclusiva al conducente del veicolo Ford Fiesta.
Quand'anche non si dubiti della corretta segnalazione della manovra in corso, tramite azionamento dell'indicatore di direzione, il conducente del veicolo Ford Fiesta era in ogni caso tenuto a dare la precedenza ai veicoli presenti sulla carreggiata e ad accertarsi con particolare attenzione che nessuno sopraggiungesse.
Ciò, con ancora maggior prudenza in considerazione dell'orario notturno.
A nulla rileva, invero, che l'attore stesse ultimando una manovra di sorpasso, atteso che non risulta che fosse impedita nel tratto di strada percorso e che, ad ogni modo, non era di certo da lui esigibile una verifica ex ante circa il rispetto da parte degli altri utenti della strada del loro dovere di dare la precedenza ai veicoli in transito sulla carreggiata, ciò anche laddove si fosse accorto della presenza di un veicolo a bordo strada con l'indicatore di direzione attivato.
Né è altrimenti possibile muovere nei suoi confronti un rimprovero per non essere riuscito, in conseguenza dell'impatto, a mantenere il controllo del mezzo e ad arrestare la marcia, circostanze – queste – non controllabili o quantomeno fortemente condizionate da reazioni istintive.
La circostanza che le forze dell'ordine verbalizzanti non abbiano elevato alcuna contravvenzione rispetto al sinistro in oggetto non porta in alcun modo a concludere in senso contrario essendo rimessa al tribunale la puntuale ricostruzione delle responsabilità.
Sul quantum della responsabilità
pagina 3 di 8 Occorre a questo punto prendere in esame le voci di danno allegate da parte attrice, la quale ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale - permanente e temporaneo - conseguente alle lesioni fisiche riportate, della relativa personalizzazione, nonché del danno patrimoniale subito.
- danno biologico
In ordine al danno biologico, viene preliminarmente in esame la relazione medico legale depositata dal c.t.u. dott. rispetto alla quale non sono pervenute osservazioni Persona_1 da c.t.p. (il che depone chiaramente nel senso della bontà dell'operato del c.t.u.) e che pertanto si ritiene di poter integralmente richiamare, nella quale si conclude come segue.
Quanto al danno biologico temporaneo:
In relazione ai postumi permanenti, invece, indica quanto segue.
pagina 4 di 8 Nel procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale così riconosciuto, occorre preliminarmente precisare che la vicenda in esame deve essere ricondotta all'operare delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, benché nelle more del presente procedimento sia entrata in vigore la Tabella Unica Nazionale (di cui al d.P.R. 12/2025). Le disposizioni transitorie, infatti, circoscrivono le disposizioni del richiamato decreto ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore (art. 5).
Prima di procedere alla quantificazione, peraltro, si ritiene di dover approfondire gli aspetti relativi alla personalizzazione del danno che, come è noto, richiede, per il suo riconoscimento, la prova della sussistenza di circostanze eccezionali e specifiche. Con la conseguenza di non potersi accordare alcuna variazione del risarcimento previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque danneggiato con le medesime lesioni dovrebbe sopportare secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno.
Nel caso di specie, ha documentato (doc. 27 di produzione attorea) di essere Parte_1 stato, prima del sinistro, istruttore sportivo di Squash e di trovarsi ora nell'impossibilità di proseguire l'attività sportiva sia a livello amatoriale che professionistico. Viene quindi in rilievo una circostanza di fatto eccedente il generico svolgimento di attività sportiva: si allega infatti una sorta di professionalità in campo sportivo che, acquisibile a seguito di un certo grado di dedizione, oltrepassa l'usuale richiamo allo svolgimento di attività sportiva solitamente richiamato per giustificare una personalizzazione.
Non solo, pur non riconoscendo, quanto al danno patrimoniale, una menomazione della capacità lavorativa specifica, il c.t.u. ha tuttavia riconosciuto una “usura lavorativa” afferente alla specifica attività svolta dall'attore (venditore ambulante di generi alimentari) che si ritiene di dover valorizzare ai fini della personalizzazione del danno.
A ciò si aggiunga che, quantomeno per il periodo di invalidità temporanea assoluta, il grado di sofferenza viene indicato dal c.t.u. come elevato.
Ciò chiarito, occorre ancora precisare che il danno come sopra calcolato, liquidato all'attualità, dovrà poi essere devalutato alla data del fatto illecito, atteso che, come si avrà modo di meglio precisare nel prosieguo, gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie 9.03.2019), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Premesso quanto sopra, si procede, quindi, alla quantificazione del danno sulla base delle valutazioni appena esposte - in applicazione delle “Tabelle milanesi”, tenendo conto dell'età
pagina 5 di 8 del danneggiato alla stabilizzazione dei postumi permanenti (50 anni) e della personalizzazione riconosciuta - nei termini che seguono:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato 50 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 8
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 50
Danno non patrimoniale risarcibile € 25.838,00
Con personalizzazione al 25% € 32.297,50
Invalidità temporanea totale € 920,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.012,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.437,50
Totale danno biologico temporaneo € 7.820,00
Totale generale: € 33.658,00
Totale con personalizzazione € 40.117,50
Capitale devalutato al 9.03.2019 € 33.768,94
- Il danno patrimoniale
Agli atti risultano documentate spese sostenute in conseguenza del sinistro per un ammontare complessivo di € 2.628,14 (doc. 23 di produzione attorea), da ritenere tutte congrue e giustificate in ragione della diagnosi e cura delle lesioni patite, come precisato dal c.t.u.
In forza di quanto sopra, il danno complessivo, patrimoniale e non patrimoniale, ammonta a € 36.397,08. Dall'importo così calcolato, occorre scomputare le somme già conseguite a titolo di risarcimento del danno. pagina 6 di 8 In particolare, risultano versamenti effettuati da nella misura di: Controparte_1
- € 1.826,00 in data 13.02.2020 (doc. 25 di produzione attorea)
- € 13.131,50 in data 10.07.2020 (doc. 26 di produzione attorea)
- € 5.900,00 in data 26.01.2023 (doc. 1 delle produzioni del convenuto).
Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, esso deve essere valutato alla data del sinistro, per poi calcolare rivalutazione (in base all'indice istat consumo) ed interessi sulla somma via via rivalutata (da calcolarsi ex art. 1284 c. I c.c). Nel caso di specie, in presenza di acconti pagati dal debitore prima della quantificazione definitiva, come a più riprese chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere conteggiati sull'intero capitale rivalutato anno per anno fino al momento dell'acconto, dopodiché, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente (ex multis, Cass., sez. III, ord. n. 23927/2023). Sulla scorta di tali considerazioni, quindi, la quantificazione deve avvenire nei termini che seguono:
09.03.2019 36.397,08 R1 al primo acconto 36.397,08 I2: 239,12
Primo acconto (13.02.2020) 1.826,00
Debito residuo al netto degli 34.571,08 interessi
R al secondo acconto 34.501,94 I: 6,99 Secondo acconto (10.07.2020) 13.131,50
Debito residuo al netto degli 21.370,44 interessi
R al terzo acconto 24.704,23 I: 396,14 Terzo acconto (26.01.2023) 5.900,00
Debito residuo al netto degli 18.804,23 interessi
R alla sentenza 19.368,36 I: 1.586,29
Tot. I: 2.228,54 Totale (R+I-A)3 21.596,9
Su tale somma, ormai liquida, sono dovuti gli interessi al tasso ex art. 1284 c. IV c.c. a decorrere dalla pubblicazione della sentenza e non dalla data della domanda perché il carattere ampiamente sanzionatorio della norma, desumibile dal tasso applicabile, presuppone che si possa rimproverare al debitore il mancato pagamento: ma nel caso di specie la somma da pagare è divenuta attuale solo con la liquidazione giudiziale (alla luce della complessità delle questioni fattuali e giuridiche da considerare). Ciò premesso, nulla osta allora a utilizzare l'argomento a majore ad minus (o a fortiori) e di conseguenza ad applicare l'art. 1284 c. IV c.c. dalla data della condanna.
Sulle spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste a carico del convenuto. Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/14, come modificato dal d.m. 147/22, nella misura di € 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Lorenzo Maria Cattaneo, che quale antistatario, ha dichiarato di avere anticipato le spese per conto dell'attore. Le spese di c.t.u., liquidate in corso di causa, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta. Tutte le suddette somme, a titolo di risarcimento e di spese di lite, sono da porre in solido a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta CONDANNA in solido con al pagamento in favore di Controparte_1 Controparte_2 Pt_1
[...]
• di € 21.596,90 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti
• degli interessi al tasso ex art. 1284 c. IV c.c. a far tempo dalla pubblicazione della presente sentenza
• di € 6.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Lorenzo Maria Cattaneo. DICHIARA che le spese di ctu sono a carico della parte soccombente. Milano, 18 settembre 2025
Il Giudice
dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Capitale rivalutato. 2 Interessi. 3 Capitale rivalutato, comprensivo di interessi, al netto degli acconti. pagina 7 di 8