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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/12/2024, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2387/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2387/2024 R.G. promosso con ricorso in data 5 novembre 2024 da parte di:
, nata a [...] il [...], C.F. residente in [...], CP_1 C.F._1
Via Cà Bruciate n. 35, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dalle Avv.
Eleonora Molinari (C.F.: ) e Avv. Francesca Massellani (C.F.: C.F._2
del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso e nello studio delle C.F._3
stesse, sito in Ferrara, Contrada della Rosa n. 48, con indicazione ai fini delle comunicazioni di legge: fax 0532.1712065 e indirizzi pec: e Email_1
, come da mandato allegato al ricorso congiunto ed Email_2
unito alla correlativa busta elettronica utilizzata per il deposito telematico e
, nato a [...] il [...], C.F.: , residente in CP_2 C.F._4
Ferrara, Via Cà Bruciate n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierangela Tilli (C.F.:
) del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliato presso e nello studio della C.F._5
stessa sito in Ferrara, Corso Giovecca 40/d, con indicazione ai fini delle comunicazioni di legge: indirizzo pec: , come da mandato allegato al ricorso Email_3
congiunto ed unito alla correlativa busta elettronica utilizzata per il deposito telematico
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 novembre 2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1. La GL sarà affidata ad entrambi i genitori in modalità condivisa i quali, Persona_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della GL.
2. La casa familiare sita in Ferrara, Via Cà Bruciate n. 35, in comproprietà tra i ricorrenti, è assegnata alla signora con tutti gli arredi. CP_1
3. La GL continuerà a vivere con la madre e manterrà la propria residenza anagrafica Per_1
presso la residenza della stessa.
4. Il sig. trasferirà la propria residenza presso l'immobile di sua proprietà, sito in Ferrara, via CP_2
Coronella 44/A.
5. Il conto corrente cointestato presso n. 000096442785 verrà estinto ed il saldo Controparte_3
verrà diviso tra i ricorrenti in parti uguali.
6. Con riguardo alla regolamentazione dei rapporti della GL con i genitori, le parti convengono che, in considerazione dell'età della minore, prossima alla maggiore età, occorrerà tenere in particolare considerazione le volontà della stessa nonché i relativi impegni scolastici, sportivi e ricreativi. Tenuto conto di ciò, e salvo diverso accordo, in ogni caso i genitori concordano per il seguente calendario:
trascorrerà con il padre una mezza giornata tutte le settimane, indicativamente nelle Per_1
giornate del mercoledì o del giovedì, tenuto conto dei turni di lavoro dello stesso, e, a settimane alterne, dalla domenica pomeriggio fino al martedì mattina (inclusi i pernotti della domenica e del lunedì). Il martedì mattina, in periodo scolastico, il padre accompagnerà la GL a scuola ovvero, in periodo extrascolastico, presso la casa familiare, salvo diverso accordo tra le parti e con la minore.
7. Con riguardo al mantenimento della GL , il Sig. corrisponderà alla sig.ra Per_1 CP_2 CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario la somma di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della stessa.
Inoltre, le parti concordano che tutte le spese per l'acquisto dell'abbigliamo della minore, ordinario e straordinario, sia per l'uso quotidiano che per l'attività sportiva, sarà a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8. Le parti concorreranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno al pagamento di ogni spesa ed onere necessario e/o occorrente in via straordinaria per la GL sulla base di quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Ferrara che di seguito si riporta integralmente: spese mediche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
spese mediche
(da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistiche in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubblica e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presse la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00= all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
spese extrascolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) Baby sitter;
b) campi estivi.
9. In relazione alle spese straordinarie da concordare e di cui al protocollo riportato al punto precedente, ciascun genitore, a fronte di formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax e simili) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
10. Le parti concordano che l'assegno unico universale Inps venga percepito dalla signora CP_1
nella misura del 100%.
[...] 11. Nel periodo delle vacanze natalizie le parti concordano che ciascun genitore trascorrerà con la GL, ad anni alterni, le festività del 25/12, del 26/12 e del 06/01 mentre seguiranno il calendario ordinario per gli altri giorni festivi. Nel periodo delle vacanze pasquali ciascun genitore potrà trascorrere con la GL ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, mentre seguiranno il calendario ordinario per gli altri giorni festivi. Nel periodo estivo i genitori potranno trascorrere con la GL 15 giorni anche consecutivi, comunicandolo con congruo anticipo all'altro e comunque entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, in modo da consentire all'altro di pianificare, nel residuo periodo, le vacanze con la GL.
12. Il calendario di frequentazione, comprensivo dei periodi di vacanze e festività è suscettibile di modifiche e/o variazioni in accordo tra le parti e sempre compatibilmente alla volontà e preferenza della GL e/o agli impegni scolastici, ludico-ricreativi e sportivi della stessa.
13. Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non pretendere alcun assegno personale di contributo al mantenimento reciproco.
14. Le parti hanno già ripartito bonariamente i beni acquistati in costanza di convivenza.
15. Le spese relative al presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 dicembre 2024.
In data 12 dicembre 2024 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità
alle condizioni da intendersi qui trascritte. 2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 18 dicembre
2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 2387/2024 R.G. promosso con ricorso in data 5 novembre 2024 da parte di:
, nata a [...] il [...], C.F. residente in [...], CP_1 C.F._1
Via Cà Bruciate n. 35, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dalle Avv.
Eleonora Molinari (C.F.: ) e Avv. Francesca Massellani (C.F.: C.F._2
del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliata presso e nello studio delle C.F._3
stesse, sito in Ferrara, Contrada della Rosa n. 48, con indicazione ai fini delle comunicazioni di legge: fax 0532.1712065 e indirizzi pec: e Email_1
, come da mandato allegato al ricorso congiunto ed Email_2
unito alla correlativa busta elettronica utilizzata per il deposito telematico e
, nato a [...] il [...], C.F.: , residente in CP_2 C.F._4
Ferrara, Via Cà Bruciate n. 35, rappresentato e difeso dall'Avv. Pierangela Tilli (C.F.:
) del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliato presso e nello studio della C.F._5
stessa sito in Ferrara, Corso Giovecca 40/d, con indicazione ai fini delle comunicazioni di legge: indirizzo pec: , come da mandato allegato al ricorso Email_3
congiunto ed unito alla correlativa busta elettronica utilizzata per il deposito telematico
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 5 novembre 2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI:
1. La GL sarà affidata ad entrambi i genitori in modalità condivisa i quali, Persona_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della GL.
2. La casa familiare sita in Ferrara, Via Cà Bruciate n. 35, in comproprietà tra i ricorrenti, è assegnata alla signora con tutti gli arredi. CP_1
3. La GL continuerà a vivere con la madre e manterrà la propria residenza anagrafica Per_1
presso la residenza della stessa.
4. Il sig. trasferirà la propria residenza presso l'immobile di sua proprietà, sito in Ferrara, via CP_2
Coronella 44/A.
5. Il conto corrente cointestato presso n. 000096442785 verrà estinto ed il saldo Controparte_3
verrà diviso tra i ricorrenti in parti uguali.
6. Con riguardo alla regolamentazione dei rapporti della GL con i genitori, le parti convengono che, in considerazione dell'età della minore, prossima alla maggiore età, occorrerà tenere in particolare considerazione le volontà della stessa nonché i relativi impegni scolastici, sportivi e ricreativi. Tenuto conto di ciò, e salvo diverso accordo, in ogni caso i genitori concordano per il seguente calendario:
trascorrerà con il padre una mezza giornata tutte le settimane, indicativamente nelle Per_1
giornate del mercoledì o del giovedì, tenuto conto dei turni di lavoro dello stesso, e, a settimane alterne, dalla domenica pomeriggio fino al martedì mattina (inclusi i pernotti della domenica e del lunedì). Il martedì mattina, in periodo scolastico, il padre accompagnerà la GL a scuola ovvero, in periodo extrascolastico, presso la casa familiare, salvo diverso accordo tra le parti e con la minore.
7. Con riguardo al mantenimento della GL , il Sig. corrisponderà alla sig.ra Per_1 CP_2 CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario la somma di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della stessa.
Inoltre, le parti concordano che tutte le spese per l'acquisto dell'abbigliamo della minore, ordinario e straordinario, sia per l'uso quotidiano che per l'attività sportiva, sarà a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8. Le parti concorreranno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno al pagamento di ogni spesa ed onere necessario e/o occorrente in via straordinaria per la GL sulla base di quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Ferrara che di seguito si riporta integralmente: spese mediche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
spese mediche
(da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistiche in libera professione compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubblica e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presse la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00= all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
spese extrascolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) Baby sitter;
b) campi estivi.
9. In relazione alle spese straordinarie da concordare e di cui al protocollo riportato al punto precedente, ciascun genitore, a fronte di formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax e simili) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
10. Le parti concordano che l'assegno unico universale Inps venga percepito dalla signora CP_1
nella misura del 100%.
[...] 11. Nel periodo delle vacanze natalizie le parti concordano che ciascun genitore trascorrerà con la GL, ad anni alterni, le festività del 25/12, del 26/12 e del 06/01 mentre seguiranno il calendario ordinario per gli altri giorni festivi. Nel periodo delle vacanze pasquali ciascun genitore potrà trascorrere con la GL ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, mentre seguiranno il calendario ordinario per gli altri giorni festivi. Nel periodo estivo i genitori potranno trascorrere con la GL 15 giorni anche consecutivi, comunicandolo con congruo anticipo all'altro e comunque entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, in modo da consentire all'altro di pianificare, nel residuo periodo, le vacanze con la GL.
12. Il calendario di frequentazione, comprensivo dei periodi di vacanze e festività è suscettibile di modifiche e/o variazioni in accordo tra le parti e sempre compatibilmente alla volontà e preferenza della GL e/o agli impegni scolastici, ludico-ricreativi e sportivi della stessa.
13. Le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e pertanto di non pretendere alcun assegno personale di contributo al mantenimento reciproco.
14. Le parti hanno già ripartito bonariamente i beni acquistati in costanza di convivenza.
15. Le spese relative al presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 dicembre 2024.
In data 12 dicembre 2024 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità
alle condizioni da intendersi qui trascritte. 2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 18 dicembre
2024.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri