Sentenza 29 gennaio 1974
Massime • 6
I criteri legali di ripartizione delle spese condominiali, fissati nell'art 1123 cod civ, possono essere derogati esclusivamente mediante una convenzione e non anche con una deliberazione adottata a maggioranza.*
Dal principio contenuto nell'art 67, secondo comma, disp att cod civ, secondo il quale i comproprietari di un piano o porzione di piano compreso in un edificio condominiale hanno diritto ad un solo rappresentante nell'assemblea, che e designato dai comproprietari interessati, puo desumersi che gli eventuali contrasti fra comproprietari sull'assemblea condominiale vanno risolti all'interno del gruppo, di modo che la volonta del rappresentante valga, quale espressione irretrattabile della volonta comune, per tutti, cioe, sia per i proprietari dissenzienti della minoranza, e sia per i rimanenti condomini.*
La spesa per la riparazione o ricostruzione del lastrico o della terrazza a livello va sopportata per un terzo da coloro che ne hanno l'uso esclusivo e per due terzi da tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico o la terrazza serve, in proporzione del valore del piano di ciascuno. Pertanto, non solo bisogna separare i condomini che hanno l'uso esclusivo del lastrico e della terrazza, per porre a loro carico un terzo dell'Onere della ricostruzione o riparazione, ma, nell'ambito dei rimanenti condomini, va fatta un'ulteriore distinzione fra coloro che hanno e coloro che non hanno appartamenti nella zona dell'edificio coperta dal lastrico o dalla terrazza. ( V 533'69, mass n 338679; 3007'67, mass n 330720; 208'64).*
L'incontestabilita della cosa giudicata in altro giudizio e ancorata all'identita soggettiva ed oggettiva tra il rapporto definito ed il rapporto da definire, mentre, a tal fine, e irrilevante l'identita delle questioni giuridiche.*
L'Onere per la Costituzione di un fondo speciale per le spese di manutenzione straordinaria va ripartito tra i condomini in base ai criteri fissati nell'art 1123 cod civ. se per la realizzazione di interventi non ancora specificati e possibile ripartire provvisoriamente la somma destinata alla Costituzione del fondo in base ai millesimi di proprieta, tale ripartizione provvisoria va corretta non appena, compiutasi un'opera, essa risulti maggiormente utile ad alcuni condomini rispetto agli altri.*
Il condomino dissenziente ha interesse ad impugnare una deliberazione condominiale che stabilisca una ripartizione provvisoria di spese in base ad un criterio difforme da quello previsto dalla legge o dal regolamento per il riparto definitivo, sempreche dalla adozione del diverso criterio gli derivi un pregiudizio.*
Commentari • 6
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Per meglio comprendere la portata della pronuncia in commento, è bene inquadrare il contenuto dell'art. 1126 c.c. a mente del quale vi è l'obbligo di partecipare alla riparazione del lastrico solare di uso esclusivo - nella misura di due terzi - in capo a tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico serve: tra tali soggetti devono essere ricompresi coloro ai quali appartengono unità immobiliari comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o costruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura, con esclusione dei condomini ai cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto (Cassazione n. 7472/2001, Cassazione n. 3542/1994, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/1974, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1974 |
Testo completo
Dal principio contenuto nell'art 67, secondo comma, disp att cod civ, secondo il quale i comproprietari di un piano o porzione di piano compreso in un edificio condominiale hanno diritto ad un solo rappresentante nell'assemblea, che e designato dai comproprietari interessati, puo desumersi che gli eventuali contrasti fra comproprietari sull'assemblea condominiale vanno risolti all'interno del gruppo, di modo che la volonta del rappresentante valga, quale espressione irretrattabile della volonta comune, per tutti, cioe, sia per i proprietari dissenzienti della minoranza, e sia per i rimanenti condomini.*