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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5982/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5982 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Leone. Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
pagina 1 di 10
Monia Ciotoli.
APPELLATO
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Natalino CP_1 P.IVA_2
Guerrieri.
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso riportandosi alle conclusioni formulate nei propri scritti difensivi:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata,
IN VIA PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dal Sig. Parte_2 nei confronti della ,
[...] Parte_1
- NEL MERITO, rigettare la domanda proposta dal Sig. nei confronti della Parte_2
, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con il favore di spese, competenze Parte_1 ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre spese generali ed oneri riflessi.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede disporsi la rinnovazione della CTU, ove ritenuta necessaria.”.
Con la comparsa di costituzione del nuovo difensore, depositata in data 08.08.2024 ha inoltre chiesto:
“nel merito, in via riconvenzionale, in caso di accoglimento del presente gravame, accertare e dichiarare l'intervenuta esecuzione, nel corso del giudizio di appello, della sentenza n. 248/2018, oggetto della presente impugnazione, per l'effetto condannare l'appellato, , alla Parte_2 ripetizione, in favore dell'appellante della somma di € 1.154.597,97, oltre interessi Parte_1 decorrenti dal 19/12/2018”
ha così concluso: Parte_2
“Voglia On.le Corte di Appello di Roma:
- preliminarmente dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello proposto dalla Pt_1
avverso la sentenza n. 248/18 del Tribunale di Cassino;
- nel merito, rigettare l'appello proposto
[...] dalla e confermare la sentenza impugnata;
Parte_1
pagina 2 di 10 - in subordine, in caso di accoglimento del motivo di appello sub 2 relativo all'applicazione, nel caso in questione, dell'art 2054 cc, accogliere comunque le domande formulate da Parte_2 sia nell'atto di citazione che nelle memorie ex art 183 co 6 cpc così come richiesto anche al
[...]
Tribunale di Cassino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
ha così concluso: CP_1
“Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, dare atto che i capi della sentenza relativi al rigetto della domanda di garanzia originariamente avanzata dalla convenuta,
nei confronti dell' sono ormai passati in giudicato, stante la tacita Parte_1 CP_1 acquiescenza agli stessi e la mancata impugnazione delle relative statuizioni di rigetto, con ogni consequenziale pronuncia, anche in relazione alle spese del giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva la dinanzi al Tribunale di Cassino per Parte_2 Parte_1
ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali, biologico e morale, subiti a causa di un infortunio occorsogli in data 14.8.1992.
Egli riferiva che in quella data, mentre si trovava a bordo di un'autombulanza in marcia, in veste di infermiere professionale, lo sportello laterale destro del veicolo si apriva improvvisamente provocando dapprima la fuoriuscita di e poi anche del paziente a Pt_2
bordo.
L'attore lamentava che, a causa dell'impatto violento con la testa sulla strada, aveva riportato un grave trauma cranico encefalico con fratture multiple ed ematoma intracerebrale, meningite post traumatica, aralisi del VII nervo cranico di destra, otorragia destra, perdita dell'olfatto. In data 15.7.1997 veniva giudicato dalla competente commisione medica della non idoneo in via assoluta all'attività lavorativa e veniva Parte_3
dispensato dal servizio.
L'attore riferiva di essere percettore di pensione privilegiata e però deduceva di avere subito danno biologico e danni morali non risarciti, imputabili ex art. 2043 c.c. o art. 2050 c.c.
pagina 3 di 10 al datore di lavoro, tenuto conto dell'attività pericolosa esercitata e della inidoneità del mezzo su cui viaggiava.
Chiedeva pertanto la condanna della al risarcimento dei danni, nella misura Parte_1
di € 25.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
2. Si costituiva la , eccependo preliminarmente la prescrizione dei diritti Parte_1
vantati e negando la responsabilità del sinistro, dovuto a cause accidentali, come era emerso dall'archiviazione del procedimento penale.
In via subordinata, poiché era dedotta la responabilità del personale presso l'Ospedale di
Sora all'epoca dei fatti, chiedeva di essere manlevata dalla compagnia assicurativa con cui la disciolta aveva stipulato polizza per la copertura dei rischi del personale addetto Parte_4
alle autoambulanze.
3. A seguito di chiamata in causa, si costituiva l la quale pure eccepiva CP_1
preliminamente la prescrizione e nel merito deduceva la natura fortuita dell'evento.
Deduceva inoltre che nell'eventualità la copertura asicurativa doveva concorrere con quella per la RC auto.
4. Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., l'attore precisava che la domanda era proposta ai sensi degli artt. 2043 -2049 o 2054 o 2050 c.c. e che era era stato il conducente del mezzo a chiudere lo sportello del veicolo dopo che l'attore e il paziente erano entrati. Inoltre,
quanto all'eccepita prescrizione, l'attore allegava l'esistenza di missive avente efficacia interruttiva inviate alla compagnia assicurativa con cui era pure assicurato il veicolo.
Nel corso del giudizio venivano escussi in qualità di testimoni il conducente del veicolo, la compagna del paziente che era pure all'interno del veicolo e un carabiniere intervenuto sui luoghi del sinistro.
Veniva inoltre espletata C.T.U. medico legale.
5. All'esito, il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 248/2018, accoglieva la domanda attorea e condannava la al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Pt_2
651.270,00, stimata all'attualità, oltre interessi legali calcolati sulla somma devalutata all'epoca del fatto con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat sino al deposito della sentenza e,
pagina 4 di 10 successivamente, sulla somma così determinata fino all'effettivo esborso. Rigettava invece la domanda di manleva, non essendo stata prodotta in giudizio la polizza assicurativa.
Il Tribunale preliminarmente riteneva che le missive indirizzate alla erano Parte_3
idonee a interrompere la prescrizione nei confronti della , così come quelle Parte_1
indirizzate alla compagnia assicurativa, ai sensi dell'art. 1310 c.c.. Il termine di prescrizione era quinquennale, trattandosi di fattispecie integrante in astratto reato.
Il giudice riteneva poi infondata la questione del danno differenziale, atteso che solo con il
D.Lgs n. 38/2000 era stato introdotto l'indennizzo a carico dell' anche per il danno CP_2
biologico.
La responsabilità della veniva qualificata ai sensi dell'art. 2054 c.c. e non Parte_1
come infortunio sul lavoro, in quanto il rapporto di lavoro costituiva una semplice occasione,
mentre non erano emersi elementi idonei a superare la presunzione di responsabilità del conducente ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c..
6. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato che non era è stato posto in essere alcun atto
Parte interruttivo della prescrizione nei confronti della disciolta a decorrere dal 1992, data dell'infortunio, né nei confronti della a decorrere dal 1.1.1995, data di Parte_1
istituzione delle , fino all'introduzione del giudizio. Parte_5
Non era conferente il richiamo del Tribunale all'art. 6 della L. n. 724/94 al fine di potere ritenere valide le richieste risarcitorie nei confronti della la quale non era Parte_3
Parte subentrata nei precedenti debiti delle disciolte a differenza della e non Parte_1
essendo le gestioni stralcio e le gestioni liquidatorie organi della Regione. Le Gestioni
Liquidatorie fino al 2003, data in cui erano state definitivamente soppresse, erano rappresentate dal Commissario Liquidatore e non dal Direttore Generale, mentre le lettere in
Parte atti erano tutte indirizzate alla in persona del Direttore dell' Peraltro, le note del Pt_5
5.9.1996, del 12.03.1997 e del 18.4.2000 riguardavano la corresponsione di somme a titolo retributivo, ovvero di corresponsione dell'equo indennizzo e, pertanto non contenevano alcuna richiesta risarcitoria.
pagina 5 di 10 La sentenza era erronea anche nella parte in cui riteneva opponibile alla , ai Parte_1
sensi dell'art. 1310 comma 1, c.c l' interruzione della prescrizione nei confronti della compagnia assicurativa dell'autombulanza. Innanzitutto non erano indicati gli estremi della missiva interruttiva. Inoltre non era ravvisabile una responsabilità solidale della compagnia con la chiamata in causa per la violazione degli artt. 2043 e 2050 c.c. e non per Parte_1
la violazione dell'art. 2054 c.c. che peraltro prevedeva una prescrizione di durata biennale.
7. Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la violaione degli artt. 112 e 101 c.p.c.
perché il Tribunale per avere qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2054 c.c. . tale violazione aveva comportato la lesione del diritto di difesa della che avrebbe potuto altrimenti Pt_1
eccepire un termine di prescrizione più breve e chiamare in causa il conducente del veicolo che invece era stato escusso in qualità di teste.
8. Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c. anche in relazione alla pronuncia ultra petita, dato che l'attore, nel quantificare il danno, aveva tenuto conto di quanto percepito dall' e aveva inteso agire solo per il c.d. danno differenziale. CP_2
9. Con il quarto motivo ha lamentato l'errata valutazione dei mezzi di prova e in particolari delle dichiarazioni rese dalla signora , sia in sede di indagini penali che in CP_3
qualità di teste nel presente giudizio, che si trovava all'interno dell'autoambulanza e che aveva visto l'attore poggiare la mano sulla serratura della portiera al momento dell'apertura della stessa.
10. Con il quinto motivo ha lamentato l'acritica adesione alle risultanze della CTU del medico legale il quale, in totale carenza di documentazione medica, aveva ritenuto sussistente un nesso causale tra le lesioni del 1992 e la sindrome psicorganica diagnosticata nel 1999 presso l'Ospedale di e non aveva offerto elementi per la determinazione el Parte_3
danno differenziale.
11. Si ritiene opportuno esaminare prioritariamente il secondo motivo d'appello, in quanto attinente alla illegittima attribuzione di responsabilità alla ai sensi dell'art. 2054 Parte_1
c.c. e la cui valutazione quindi comporta conseguenze sugli ulteriori profili oggetto di doglianza.
pagina 6 di 10 Il motivo non è fondato.
Le Sezioni Unite hanno affermato con la sentenza n. 12310/2015 che “ La modificazione della
domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi
oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti
comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la
compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi
processuali. (…)” (Rv. 635536 – 01).
La precisazione della domanda è avvenuta appunto nel rispetto di tali principi, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., nella versione all'epoca vigente, e non ha comportato una lesione del contraddittorio, atteso che l'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
prevedeva un successivo termine di trenta giorni per modficare le proprie difese.
12. Passando quindi all'esame del primo motivo, sulla base dell'applicazione dell'art. 2054
c.c., rilevano gli atti interruttivi della prescrizione compiuti nei confronti del responsabile in solido con la , ossia la compagnia assicurativa della responsabilità civile per il Parte_1
veicolo.
In atti sono documentati i vari atti interruttivi. In particolare nell'all. 1 della seconda memoria istruttoria una lettera della compagnia assicurativ indirizzata all'avvocato di fa epresso riferimento a una richiesta di quest'ultimo del 5.7.1997, ossia entro il Pt_2
quinquennio successivo alla data del sinistro. Seguono ulteriori diffide ricevute il 9.1.2002, il
6.12.2006, e infine il 7.5.2010.
Trattandosi di ipotesi di reato per lesioni colpose, la prescrizione ha durata quinquennale,
ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., e non biennale.
13. Per completezza deve poi rilevarsi che pure possono ritenersi validi atti di interruzione quelli indirizzati alla il cui legale rappresentante, Direttore Generale, Parte_3
coincideva con il legale rappresentante della Gestione Liquidatoria, accentrando in sé anche il ruolo di Commissario liquidatore di quest'ultima, avente legittimazione passiva concorrente
Parte con la per i debiti facenti capo alla disciolta (v. Cass. Sez. Un. n. Parte_1
10135/2012). Sin dalla missiva del 12.3.1997, poi seguita da quelle datate 18.4.2000, 7.1.2002 e pagina 7 di 10 1.12.2006, l'attore aveva fatto riferimento a un credito non solo con riferimento alle prestazioni retributive, ma anche al danno subito a causa del sinistro.
14. Pure è infondato il terzo motivo, in quanto l'appellante non ha inteso agire solo per il c.d. danno differenziale, ma anzi ha fatto riferimento alla necessità di ottenere il risarcimento per i danni, biologico e morale, ulteriori rispetto al solo danno patrimoniale indennizzto dall' sulla base della normativa precedente al D.Lgs. n. 38/2000. CP_2
15. Il quarto motivo è infondato, trovando applicazione il principio di attribuzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. a carico della , con rfierimento alla Parte_1
proprietà del veicolo.
Non sono emersi infatti elementi per ritenere che il sinistro sia stato causato dalla condotta del danneggiato e in particolare dalla apertura da parte dello stesso dello sportello.
Le dichiarazioni testimoniali rese dalla signora , che si trovava a bordo del veicolo, CP_3
sulla dinamica dei fatti, rese a più di venti anni dall'accaduto, non sono completamente attendibili e comunque utili alla ricostruzione dell'accaduto, poiché ella ha dichiarato di avere visto aprire il portellone del veicolo dopo che questo si era fermato a un posto Pt_2
di blocco per avvisare il conducente che il paziente, a causa di una crisi convulsiva, si era slegato dalla lettiga. Tuttavia il Carabiniere presente al posto di blocco, pure escusso in qualità di teste, non ha confermato che il veicolo si era fermato. Inoltre all'epoca dei fatti la signora aveva dichiarato all'autorità intervenuta di avere visto con le mani CP_3 Pt_2
sulla maniglia di apertura, ma non che egli avesse aperto intenzionalmente il portellone.
Non è nemmeno verosimile che avesse voluto intenzionalmente aprire il Pt_2
portellone mentre l'auto era in corsa, dovendosi quindi presumere che sia stato sufficiente poggiare le mani sulla maniglia, evidentemente difettosa, per provocare l'apertura del portellone, in assenza di un valido sistema di segnalazione di non regolare chiusura del portellone del veicolo.
16. Il quinto motivo non è fondato. Il C.T.U. ha valutato i postumi, anche in termini di sindrome psicorganica, sulla base della cartella clinica in atti e della tipologia di trauma subito dal periziando, mentre l'appellante non ha fornito elementi per ritenere che il deficit a pagina 8 di 10 livello psicorganico non fosse compatibile con il trauma. Tale nesso di causalità è stato pure oggetto di accertamento nel verbale del 30.06.1999 del Centro Militare di Medicina Legale di
Roma-Cecchignola, il periziando è stato riscontrato affetto da “Sindrome psicorganica di grave entità con decadimento delle funzioni cognitive e gravi alterazioni della personalità.
Paralisi periferica del 7^ nervo cranico di destra. Anosmia. Ipoacusia destra”.
Inoltre, per quanto sopra osservato, non vi sono lacune nel modus operandi del medico legale, non essendosi resa necessaria una valutazione “differenziale” del danno.
17. Per queste ragioni l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti di e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto Pt_2
conto del valore della controversia.
Le spese possono invece essere per il resto compensate atteso che la compagnia assicurativa è
stata citata solo a fini di integrazione del contraddittorio.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3) Compensa per il resto le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 27.1.2025
pagina 9 di 10 Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 10 di 10