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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/07/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta civile in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.sa Maurizia Giusta Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 149 /2025 (sub 1) R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata da nei confronti di , con sede legale in Parte_1 Controparte_1
Chieri Via dei Giardini n. 10, in persona del liquidatore sig.ra ; Controparte_2 ascoltato il relatore in camera di consiglio;
rilevato che il ricorso è stato tempestivamente notificato;
rilevato che la società debitrice s'è costituita in udienza, depositando ricorso per la fissazione di termine ex art. 44 lett. a) CCII (sub 2), e che il Tribunale con decreto 12.5.2025 ha fissato in gg.
60, decorrenti dall'iscrizione del ricorso nel R.I, il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo, completa di piano e attestazione, nominando Commissario giudiziale il dott. ; Persona_1 rilevato che, a seguito di segnalazione del Commissario, il Tribunale ha fissato udienza all'1.7.2025 per la revoca o abbreviazione del termine concesso, in considerazione dell'inadempimento degli obblighi informativi e che, a seguito di ulteriore memoria del
Commissario, la contestazione s'è estesa dalla violazione degli obblighi informativi alla grave inerzia della Società nella predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, tale da pregiudicare la possibilità di ottenere proroga del termine;
rilevato che, con separato decreto in data odierna, il Tribunale ha rigettato l'istanza di proroga del termine, in considerazione della grave inerzia della Società nella predisposizione della proposta – come si legge estesamente nel decreto in circa due mesi la Società non ha ancora concluso un solo contratto d'opera –, e dichiarato estinto il procedimento ex art. 44. Pertanto, non sussistono ostacoli giuridici a decidere sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
lo stato d'insolvenza è evidente e risulta dai seguenti elementi: - cessazione dell'attività in sede, con licenziamento dei dipendenti;
- patrimonio netto negativo per oltre 5,6 milioni di euro, riconosciuto dalla stessa Società (ricorso ex art. 44, pag. 8), pertanto non controvertibile, anzi semmai suscettibile di ulteriore aggravio, anche in considerazione dell'effettiva esposizione debitoria nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, che dalle informative raccolte (dep 2.5.2025) risulta anche superiore a quanto valorizzato nel bilancio (oltre
5,4 milioni di euro); - la mancanza di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;
rilevato che dagli atti è emerso che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCI e che non sussistono i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2 lett. d) per l'esonero dell'imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale poiché i limiti di legge sono superati;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. ) CP_1 P.IVA_1 nomina il dott. Enrico Astuni Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo stato Persona_1 in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori, contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
2 il giorno 2.12.2025 alle ore 16.10 nell'aula 65 del Tribunale (piano 1 ingresso 8), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Sesta civile in persona dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente rel. est. dott.sa Maurizia Giusta Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 149 /2025 (sub 1) R.G. avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale su istanza presentata da nei confronti di , con sede legale in Parte_1 Controparte_1
Chieri Via dei Giardini n. 10, in persona del liquidatore sig.ra ; Controparte_2 ascoltato il relatore in camera di consiglio;
rilevato che il ricorso è stato tempestivamente notificato;
rilevato che la società debitrice s'è costituita in udienza, depositando ricorso per la fissazione di termine ex art. 44 lett. a) CCII (sub 2), e che il Tribunale con decreto 12.5.2025 ha fissato in gg.
60, decorrenti dall'iscrizione del ricorso nel R.I, il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo, completa di piano e attestazione, nominando Commissario giudiziale il dott. ; Persona_1 rilevato che, a seguito di segnalazione del Commissario, il Tribunale ha fissato udienza all'1.7.2025 per la revoca o abbreviazione del termine concesso, in considerazione dell'inadempimento degli obblighi informativi e che, a seguito di ulteriore memoria del
Commissario, la contestazione s'è estesa dalla violazione degli obblighi informativi alla grave inerzia della Società nella predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza, tale da pregiudicare la possibilità di ottenere proroga del termine;
rilevato che, con separato decreto in data odierna, il Tribunale ha rigettato l'istanza di proroga del termine, in considerazione della grave inerzia della Società nella predisposizione della proposta – come si legge estesamente nel decreto in circa due mesi la Società non ha ancora concluso un solo contratto d'opera –, e dichiarato estinto il procedimento ex art. 44. Pertanto, non sussistono ostacoli giuridici a decidere sulla domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
lo stato d'insolvenza è evidente e risulta dai seguenti elementi: - cessazione dell'attività in sede, con licenziamento dei dipendenti;
- patrimonio netto negativo per oltre 5,6 milioni di euro, riconosciuto dalla stessa Società (ricorso ex art. 44, pag. 8), pertanto non controvertibile, anzi semmai suscettibile di ulteriore aggravio, anche in considerazione dell'effettiva esposizione debitoria nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, che dalle informative raccolte (dep 2.5.2025) risulta anche superiore a quanto valorizzato nel bilancio (oltre
5,4 milioni di euro); - la mancanza di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato;
rilevato che dagli atti è emerso che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCI e che non sussistono i presupposti congiuntamente richiesti dall'art. 2 lett. d) per l'esonero dell'imprenditore commerciale da liquidazione giudiziale poiché i limiti di legge sono superati;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 49 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. ) CP_1 P.IVA_1 nomina il dott. Enrico Astuni Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatore il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo stato Persona_1 in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori, contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
2 il giorno 2.12.2025 alle ore 16.10 nell'aula 65 del Tribunale (piano 1 ingresso 8), per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza venga comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al pubblico ministero, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49, co.4, CCI.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente
(dott. Enrico Astuni)
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