Art. 1.
Il termine di anni quaranta previsto dalla legge 9 maggio 1959, n. 395 , per l'esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno, e' sostituito dal termine di anni cinquantacinque.
Il termine di anni quaranta previsto dalla legge 9 maggio 1959, n. 395 , per l'esecuzione delle opere comprese nel progetto 12 agosto 1925, per la formazione delle nuove banchine verso Sampierdarena e per la sistemazione dell'ex promontorio di San Benigno, e' sostituito dal termine di anni cinquantacinque.