Articolo 48 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 47Articolo 52
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Art. 48. Agenzia industrie difesa 1. L'Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , con personalita' giuridica di diritto pubblico, e' posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni, nonche' per lo svolgimento dei compiti permanenti cosi' come previsto dall' articolo 12, comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59 . Scopo dell'Agenzia e' quello di gestire unitariamente le attivita' delle unita' produttive e industriali della difesa indicate con uno o piu' decreti del Ministro della difesa ((nonche' svolgere e promuovere attivita' di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale)) . L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unita' dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2.
2. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applicabili.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026
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