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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 27/09/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
RG Nr. 40/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 2.04.2025
Da
, in persona del Ministro pt, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, (C.F. ), presso i cui uffici in P.IVA_2
Piazza Dalmazia n.3 è domiciliato, il quale dichiara la disponibilità a ricevere le comunicazioni al numero di fax 040 - 361109 o presso la casella di Posta Elettronica Certificata:
Email_1 appellante
Contro
1) (CF: ) residente a [...], 2) CP_1 C.F._1
(CF: ) residente in [...] C.F._2
Vidacovich 5 e 3) (CF. ) residente in [...] C.F._3 del Calvario 10/A, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Federici (CF: C.F._4
Fax. 06.32803283; Tel.06.32803492, PEC: email: Email_2
1 , elettivamente domiciliati presso lo studio del suddetto difensore in Roma Email_3 via Boezio 6 giusta procura in calce al presente atto appellati
appello avverso la sentenza n. 61/2025 ( rg. Nr. 114/2024) del tribunale di Trieste pubblicata il
27.03.2025 e non notificata
In punto: progressioni economiche
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e in riforma dell'appellata sentenza n.507/25 RG 114/24 del 27 marzo
2025 del Tribunale del Lavoro di Trieste dichiarare infondato l'originario ricorso e quindi rigettarlo riconoscendo l'inesistenza dei presupposti per la retroattività dell'inquadramento con condanna alla restituzione di quanto in ipotesi corrisposto in esecuzione della sentenza appellata. Spese rifuse o quantomeno compensate in ragione della contraddittorietà della giurisprudenza di merito
Per parte appellata: si chiede che l'Ecc.ma Corte Voglia rigettare il ricorso in appello e confermare la sentenza del
Tribunale di Trieste – Sez. Lavoro n.61/25 con condanna al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio con attribuzione a favore dell'avv. Roberta Federici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste, accogliendo parzialmente il ricorso promosso in primo grado dai sigg.ri e inquadrati in area III- profilo professionale di CP_1 CP_3 CP_2
Funzionario Giudiziario, F1 dall'1.1.21 i quali lamentavano il ritardo del Parte_1 nell'operare il diverso inquadramento rispetto alle previsioni di legge e agli accordi collettivi raggiunti con le parti sindacali, accertava il loro diritto ad essere inquadrati in area III, F1 dall'1.07.19 in ragione di quanto previsto nell'Accordo del 21.04.17 e della norma programmatica di cui all'art.21 quater DL 83/15.
Il tribunale di Trieste accoglieva anche la domanda di pagamento dell'assegno ad personam azionata dai ricorrenti i quali lamentavano che con il passaggio ad area III, avrebbero dovuto percepire il differenziale stipendiale ( corrispondente alla differenza del trattamento stipendiale in godimento con
2 quello di destinazione) previsto all'art. 15 CCnl 2006/2009 e consistente nell'assegno ad CP_4 personam di importo pari ad euro 13,39 a far data dall'1 marzo 2021 ossia dalla data di adeguamento stipendiale alla III area sino all'acquisizione delle ulteriori fasce retributive ai ricorrenti.
Condannava anche la parte pubblica al pagamento delle spese di lite in ragione della soccombenza accertata.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il che insisteva per la riforma Parte_1 della decisione.
Si costituivano gli appellati che instavano per la reiezione dell'appello.
3. La Corte di Appello di Trieste, all'esito della discussione orale, all'udienza dell'11 settembre 2025 ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il contestava la sentenza di primo grado con un primo articolato motivo Parte_1 con cui lamentava l'errore interpretativo commesso dal primo giudice che aveva qualificato come vincolante e perentorio il termine del 30 giugno 2019 di cui all'accordo Collettivo del 21.04.17.
Osservava l'appellante che la norma di cui all'art. 21 quater comma 5 del DL 83/15 aveva subito delle modificazioni da parte del legislatore con l'art. 1 comma 780 lett. a) della legge 145/18 che aveva previsto e autorizzato gli stanziamenti di spesa ai fini della riqualificazione con copertura finanziaria dal 2016 al 2023.
Assumeva pertanto il che la norma in via interpretativa, trattandosi di disposizione entrata Parte_1 in vigore prima della scadenza del 30.06.2019, contenente il che riferimento a plurime procedure di reclutamento con riserva di posti per gli interni e per le procedure di mobilità dall'esterno, aveva natura programmatica. In particolare la previsione di scadenze temporali e stanziamenti di spesa fino al 2023 per le procedure di riqualificazione, erano significative della insussistenza in capo ai lavoratori di una posizione soggettiva di diritto perfetto, dipendendo l'attuazione della progressione direttamente dalla durata delle procedure concorsuali.
Con ulteriore motivo l'appellante contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva accolto la domanda di pagamento dell'assegno ad personam;
osservava l'appellante che il giudice erroneamente non aveva tenuto conto dell'indennità di amministrazione a fronte della quale il trattamento retributivo relativo alla fascia economica F1 dell'Area terza, era maggiore del trattamento retributivo relativo alla fascia economica F5 Area Seconda, rendendo indebito l'assegno ad personam.
5. Gli appellati nel costituirsi insistevano per la conferma della sentenza di primo grado.
3 Premesse le allegazioni del primo grado contestavano la doglianza di cui al primo motivo anche alla luce della sentenza assunta dalla Corte di Appello di Trieste n. 101/24 in controversia analoga in cui i giudici di merito individuavano nel termine del 30 giugno 2019 un termine vincolante per l'Amministrazione a fronte delle scoperture di organico riconosciute e degli stanziamenti di spesa operati dal legislatore.
Evidenziavano di aver allegato che se il avesse rispettato le percentuali previste di riserva Parte_1 di posti, gli appellati avrebbero maturato il diritto ad essere inquadrati nelle date indicate nel ricorso di primo grado e ciò alla luce del piano triennale di fabbisogno di cui agli anni dal 2019 al 2021.
Valorizzavano il bando di mobilità del 18 febbraio 2025 per 739 funzionari al fine di ritenere provato che nel rispetto della percentuale di legge di cui al comma secondo dell'art. 21 quater cit., alla data del 30.06.19, il sarebbe stato nella condizione di effettuare lo scorrimento integrale della Parte_1 graduatoria con conseguente inquadramento nel profilo professionale di Funzionario Giudiziario sino alla posizione 4416 degli idonei ex art. 21 quater e quindi anche degli appellati.
Infatti sommando ai posti 1148 pubblicati con il bando per la riqualificazione al 19 settembre 2016 i
153 posti pubblicati con il provvedimento di scorrimento, i 2329 posti che dovevano essere computati agli interni come aliquota del 50% rispetto alle nuove assunzioni e i 739 posti per la mobilità del
18.02.15, la graduatoria degli idonei alla data del 30 giugno 2019 avrebbe potuto scorrere fino alla posizione n. 4416. Quindi i criteri cui, secondo il , era subordinata l'attività Parte_1 dell'Amministrazione, si erano già realizzati alla stipula dell'Accordo Collettivo del 2017 e del DM
9 novembre 2017 ( data del DM di cui chiedevano attuazione in primo grado).
Osservavano che l'ampliamento della previsione temporale al 2023 era giustificata dalla circostanza che la modifica normativa del 2018 investiva anche la platea della riqualificazione, non più limitata ai soli cancellieri ed ufficiali giudiziari, ma estesa anche ai contabili, assistenti informatici e assistenti linguistici ai sensi dell'art. 1 comma 498 legge 205 del 2017.
Ritenevano pertanto provata la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del che pur in presenza dei presupposti normativi e finanziari per realizzare lo scorrimento, Parte_1 non aveva proceduto al nuovo inquadramento entro la scadenza fissata;
insistevano per il rigetto dell'appello richiamando sentenze della giurisprudenza di merito favorevole alla loro interpretazione.
Rilevavano inoltre che il aveva violato anche l'aliquota del 50% prevista dal comma Parte_1 secondo dell'art. 21 quater, realizzando due scorrimenti per complessive 1052 unità pari al 22% dei posti complessivamente disponibili.
Circostanze allegate in primo grado e non contestate dal . Parte_1
Insistevano anche per il rigetto del secondo motivo inerente l'assegno ad personam, evidenziando che la norma di cui all'art. 15 CCnl Comparto 2006-2009 e il bando di riqualificazione del 2016 CP_4
4 al punto 9.2, prevedevano l'assegno ad personam in caso di differenze nel trattamento stipendiale, senza considerare il trattamento economico comprensivo dell'indennità di amministrazione;
pertanto contestavano integralmente come errata la doglianza del richiamando anche i documenti Parte_1 prodotti da cui risultava la prova del minor importo percepito in ragione dell'inquadramento in area superiore.
6. Il proposto appello merita parziale accoglimento per le seguenti, assorbenti, ragioni.
Il tribunale ha accolto la domanda dei ricorrenti ritenendo che la norma di cui all'art. 21quater DL
83/2015 conv. In legge 132/15 avesse natura programmatica necessitando per la propria attuazione degli accordi collettivi disciplinanti le procedure selettive aperte anche agli esterni per il riconoscimento della categoria superiore tenuto conto che la norma in questione precisava che :”
“ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”.
Il giudice di primo grado sosteneva pertanto quanto segue: “solo il superamento di procedure selettive può consentire ai lavoratori in questione di accedere al livello superiore introdotto dal CCNI del
29/07/2010, per di più nel rispetto delle piante organiche. Solo con l'art. 21 quater del d.l. n. 83/15
e poi, quanto al profilo temporale dell'obbligo, con l'accordo sindacale del 26.4.2017, il Parte_1 convenuto ha assunto un obbligo formale, peraltro privo di specifici riferimenti temporali, di procedere alla riqualificazione dei Cancellieri verso il profilo dei Funzionari Giudiziari.”.
Tuttavia, preso atto che i ricorrenti avevano partecipato a procedure di selezione per la progressione professionale dei cancellieri in relazione a 1148 posti di funzionario ( cfr. doc. 14 parte ricorrente) e che quando la procedura non era ancora conclusa, interveniva l'accordo sindacale del 26.04.17 ( recepito con DM 9.11.17) con cui il si era impegnato a concludere il processo di attuazione Parte_1 della progressione dei cancellieri risultati vincitori e idonei nelle procedure avviate ex art. 21 cit. entro il 30.06.19, riteneva che si trattasse di accordo vincolante che il avrebbe dovuto e potuto Parte_1 rispettare dando corso allo scorrimento dei posti nei limiti del 50% destinato a personale esterno.
Accoglieva pertanto la domanda risarcitoria valorizzando che alla data del 26 luglio 2019, per quanto allegato dalla parte ricorrente e non contestato dalla parte resistente, il Ministero aveva pubblicato un bando per l'assunzione di nuovi 2329 funzionari giudiziari, senza ottemperare agli impegni di riqualificazione del personale già in servizio ( cfr. punto 9 pag. 12 sentenza impugnata).
7. Il giudice di prime cure attribuiva pertanto alla data scadenza del 30.06.19 una valenza vincolante e tale da attribuire ai ricorrenti, i quali all'epoca si trovavano nella graduatoria di coloro che all'esito della selezione erano risultati idonei ma non vincitori, il livello di inquadramento superiore. Il primo
5 giudice individuava nell'accordo collettivo e nella previsione del termine del 30.06.19, il termine finale per la conclusione delle procedure di riqualificazione.
Secondo il tribunale alla data del 30 giugno 2019 sussistevano tutte le condizioni previste per far sorgere in capo ai ricorrenti il diritto allo scorrimento della graduatoria che avrebbe consentito loro di essere inquadrati in area superiore.
Il diritto alla retrodatazione consentiva pertanto di accogliere la domanda risarcitoria con decorrenza dall'1.07.19 attesa la sopravvenuta violazione del diritto soggettivo all'inquadramento superiore.
8. Il Collegio non condivide questa interpretazione alla luce della giurisprudenza di legittimità, sopravvenuta alla pronuncia di primo grado, che ha escluso la sussistenza in capo ai lavoratori che avevano partecipato alle selezioni e risultati idonei, di un diritto soggettivo tutelabile in forma risarcitoria.
Pronunce che hanno riformato anche i precedenti di questa Corte invocati dalla parte appellata ed in particolare le sentenze n. 13656/2025 che aveva cassato la sentenza n. 121/2023 di questa Corte ( richiamata testualmente dalla sentenza n. 101/2024 della Corte di Appello Trieste) e la decisione n.
20623/2025 della Corte di Cassazione sezione Lavoro che ha cassato la sentenza di questa Corte n.
34/2024.
I giudici di legittimità ( non da ultimo con la sentenza n. 20625/2025 che ha cassato la sentenza della
Corte di Appello di Campobasso n. 42/2024), nel riformare le sentenze di merito che avevano accolto le domande dei dipendenti del con decorrenza 1.07.19, ravvisando un obbligo da parte del Parte_1 datore di lavoro di procedere allo scorrimento in ragione della previsione di cui all'art. 21 cit. attuato a proprio avviso, in via definitiva anche in ragione dell'intesa raggiunta con le parti sindacali e le procedure concorsuali interne ed esterne avviate dal , con orientamento già adottato nel Parte_1
2023 ( cfr. Cass. 16999/2023) cui ribadivano di voler dare continuità, pur nella peculiarità della fattispecie esaminata, hanno escluso in radice che la posizione soggettiva azionata dai lavoratori sia un diritto soggettivo tutelabile in via risarcitoria.
In particolare nella pronuncia n. 20623/2025 i giudici di legittimità hanno evidenziato quanto segue:”.. 1.1. …Questa Corte, con orientamento al quale si intende dare continuità, ha già escluso la portata immediatamente precettiva dell'art. 21-quater d.l. 83/2015, nella pronuncia Cass.
14/06/2023, n. 16999, osservando: «sostengono i ricorrenti che la fondatezza delle loro pretese troverebbe fondamento nel testo sopravvenuto dell'art. 21 quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. dalla legge n. 132 del 2015. Tale articolo, intitolato Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, prevede, al comma 1, che: «Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) comparto 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo CP_4
6 nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio Parte_1
2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto
è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Parte_1 Parte_1
è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le
[...] procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del c.c.n.l. compatto Ministeri
1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive». Si tratta (..) di una disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili. (..)
D'altronde, la stessa norma richiamata dai ricorrenti espressamente dispone che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive». 1.2.
Nemmeno l'accordo del 26/04/2017 autorizza diverse conclusioni: il tenore letterale dell'accordo è il seguente e vale ad escludere la perentorietà del termine indicato per il per procedere Parte_1 alla assunzione nel nuovo inquadramento: «Articolo 5 (Modalità di attuazione dell'accordo in ordine alla rimodulazione dei profili e all'introduzione di nuovi profili). Al solo fine di dare celere corso alla introduzione di nuovi profili tecnici e di rimodulare quelli esistenti, nonché per consentire
l'armonizzazione delle tempistiche delle nuove assunzioni con quelle della definizione dei percorsi di riqualificazione e di progressione economica del personale in servizio, le parti concordano che
l'attuazione delle pattuizioni del presente Accordo relative alla rimodulazione dei profili esistenti, all'introduzione dei nuovi profili professionali e alla revisione delle dotazioni e piante organiche conseguenti, sarà realizzata dall'Amministrazione con l'emanazione di apposito decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 e dell'articolo 9, comma 1 del CCNL 14 settembre
2007. Il provvedimento dell'Amministrazione di cui al comma precedente verrà emesso recependo quanto espresso nel presente accordo e sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative. Ferma restando la procedura di flessibilità di cui all'articolo 20 del CCNI 29 luglio 2010, l'attuazione del presente accordo avverrà, in ogni caso, nei limiti dei posti disponibili, ad invarianza di spesa dell'attuale complessiva dotazione organica, con il consenso del dipendente e con procedure selettive
7 che saranno individuate con successivo atto dell'Amministrazione adottato, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi e nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 2-octies, del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016,
n. 161, entro il 30 giugno 2017. Sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente accordo conserva efficacia, a tutti gli effetti, il sistema di classificazione dell'attuale CCNI». Si tratta di un accordo di natura programmatica, che rinvia all'espletamento delle necessarie procedure selettive, nei limiti della copertura finanziaria individuata dalle disposizioni successivamente introdotte e aggiornate, e che non può valere a fondare alcun automatismo nello scorrimento delle graduatorie
e nemmeno la pretesa, azionata dai ricorrenti, ad una riqualificazione da affermarsi per via giudiziale a prescindere dall'esercizio degli adempimenti riservati alla Amministrazione”.
Ne consegue che l'affermazione del primo giudice in merito alla vincolatività del termine del 30 giugno 2019, quale termine finale per provvedere allo scorrimento delle graduatorie nell'ambito delle procedure già indette è interpretazione errata e contraria a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata che -a questo punto- ritiene questo Collegio di dover condividere anche alla luce della posizione nomofilattica riconosciuta dal legislatore in capo alla giurisprudenza di legittimità.
Né rilevano le ulteriori circostanze allegate dai ricorrenti e valorizzate dal giudice come non contestate di cui ai punti 57-58-59 del ricorso di primo grado, al fine di ritenere provato l'avveramento delle condizioni oggettive per procedere allo scorrimento della graduatoria fino al 50% dei posti riservati, alla luce della considerazione della giurisprudenza di legittimità che si trattava di previsioni programmatiche direttamente collegate alle coperture finanziarie che nel tempo sono state modificate come evidenziato anche dall'appellante.
Con la norma di cui all'art. 1 comma 780 lett. a) della legge n. 145 del 2018, infatti, il legislatore ha autorizzato per la riqualificazione del personale giustizia una spesa, oltre a quella originariamente prevista di euro 25.781.938 per gli anni 2016,2017,2018 “nel limite di euro 19.952.226 per l'anno
2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n.
190”, dimostrando così che il termine del 30.06.19 non poteva ritenersi un termine ultimo per l'Amministrazione entro cui era obbligata ad effettuare le progressioni i cui effetti economici e giuridici- in ogni caso- erano demandati dal legislatore “ ..alla completa definizione delle relative procedure” ( cfr. comma 1 parte finale art. 21 comma quater DL 83/15).
L'insussistenza dell'obbligo impedisce di ritenere il inadempiente rispetto a previsioni di Parte_1 natura meramente programmatica;
né può ritenersi sussistente un obbligo di soddisfare tutto il 50 %
8 dei posti disponibili con le progressioni interne, trattandosi di previsione che doveva essere coordinata con i previsti e realizzati concorsi aperti al solo personale esterno.
D'altra parte i ricorrenti, seppure con decorrenza 1.01.21, sono stati riqualificati e quindi la previsione normativa azionata è stata rispettata dall'Amministrazione nel momento in cui le condizioni di necessità di organico e previsioni di spesa sono state positive.
A questo punto le considerazioni numeriche riproposte in questo grado dagli appellati al fine di ritenere provato l'inadempimento sono irrilevanti non potendo ritenere obbligata l'Amministrazione
a provvedere alla copertura del 50% del fabbisogno riservato entro il 30 giugno 2019.
9. Residua il motivo relativo all'assegno ad personam.
Trattasi di motivo nuovo e quindi inammissibile.
In primo grado infatti a fronte della allegazione e della richiesta di pagamento da parte dei ricorrenti dell'assegno ad personam pari ad euro 13, 39 mensili ( cfr. punti 68 e ss ricorso di primo grado), la convenuta nel costituirsi non aveva opposto nessuna difesa né contestazione specifica ( cfr. memoria di costituzione di primo grado).
Pertanto la doglianza sollevata in appello è nuova e dunque inammissibile non costituendo motivo di contradditorio nel giudizio di primo grado come evidenziato anche dal primo giudice al punto 11 della sentenza impugnata.
Ritenute le decadenze tipiche del rito e l'onere della parte convenuta di contestare in modo specifico la domanda attorea ( cfr. art. 416 c.p.c. e tra le altre Cass. 9439/2022), la mancanza di contestazione specifica rispetto alle circostanze con le quali i ricorrenti in primo grado assumevano che, a seguito dell'inquadramento in Area terza, avevano percepito importi stipendiali inferiori rispetto a quanto percepito sino a quel momento come dipendenti di Area seconda, posizione economica F5 ( cfr. punti
72 e 73 del ricorso di primo grado) contrariamente a quanto previsto dall'art. 15 CCNL comparto
, preclude la proposizione ex novo della questione in appello . Parte_1
Pertanto il motivo di appello va dichiarato inammissibile in quanto nuovo.
10. All'esito del giudizio la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti in primo grado alla retrodatazione dell'inquadramento superiore.
Le ragioni dell'accoglimento derivanti in primis dalla sopravvenienza di giurisprudenza di legittimità favorevole all'Amministrazione appellante e la soccombenza reciproca delle parti, costituisce motivo ex art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
- In parziale accoglimento dell'appello, in riforma parziale della sentenza impugnata in
9 relazione al capo 1, rigetta le domande di accertamento e condanna all'inquadramento superiore con decorrenza anteriore all'1.01.21;
- Dichiara inammissibile il motivo di appello relativo al capo 2 della sentenza impugnata;
- Compensa le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Trieste, 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
10
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 2.04.2025
Da
, in persona del Ministro pt, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, (C.F. ), presso i cui uffici in P.IVA_2
Piazza Dalmazia n.3 è domiciliato, il quale dichiara la disponibilità a ricevere le comunicazioni al numero di fax 040 - 361109 o presso la casella di Posta Elettronica Certificata:
Email_1 appellante
Contro
1) (CF: ) residente a [...], 2) CP_1 C.F._1
(CF: ) residente in [...] C.F._2
Vidacovich 5 e 3) (CF. ) residente in [...] C.F._3 del Calvario 10/A, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Federici (CF: C.F._4
Fax. 06.32803283; Tel.06.32803492, PEC: email: Email_2
1 , elettivamente domiciliati presso lo studio del suddetto difensore in Roma Email_3 via Boezio 6 giusta procura in calce al presente atto appellati
appello avverso la sentenza n. 61/2025 ( rg. Nr. 114/2024) del tribunale di Trieste pubblicata il
27.03.2025 e non notificata
In punto: progressioni economiche
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e in riforma dell'appellata sentenza n.507/25 RG 114/24 del 27 marzo
2025 del Tribunale del Lavoro di Trieste dichiarare infondato l'originario ricorso e quindi rigettarlo riconoscendo l'inesistenza dei presupposti per la retroattività dell'inquadramento con condanna alla restituzione di quanto in ipotesi corrisposto in esecuzione della sentenza appellata. Spese rifuse o quantomeno compensate in ragione della contraddittorietà della giurisprudenza di merito
Per parte appellata: si chiede che l'Ecc.ma Corte Voglia rigettare il ricorso in appello e confermare la sentenza del
Tribunale di Trieste – Sez. Lavoro n.61/25 con condanna al pagamento delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio con attribuzione a favore dell'avv. Roberta Federici.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste, accogliendo parzialmente il ricorso promosso in primo grado dai sigg.ri e inquadrati in area III- profilo professionale di CP_1 CP_3 CP_2
Funzionario Giudiziario, F1 dall'1.1.21 i quali lamentavano il ritardo del Parte_1 nell'operare il diverso inquadramento rispetto alle previsioni di legge e agli accordi collettivi raggiunti con le parti sindacali, accertava il loro diritto ad essere inquadrati in area III, F1 dall'1.07.19 in ragione di quanto previsto nell'Accordo del 21.04.17 e della norma programmatica di cui all'art.21 quater DL 83/15.
Il tribunale di Trieste accoglieva anche la domanda di pagamento dell'assegno ad personam azionata dai ricorrenti i quali lamentavano che con il passaggio ad area III, avrebbero dovuto percepire il differenziale stipendiale ( corrispondente alla differenza del trattamento stipendiale in godimento con
2 quello di destinazione) previsto all'art. 15 CCnl 2006/2009 e consistente nell'assegno ad CP_4 personam di importo pari ad euro 13,39 a far data dall'1 marzo 2021 ossia dalla data di adeguamento stipendiale alla III area sino all'acquisizione delle ulteriori fasce retributive ai ricorrenti.
Condannava anche la parte pubblica al pagamento delle spese di lite in ragione della soccombenza accertata.
2. Avverso la sentenza proponeva appello il che insisteva per la riforma Parte_1 della decisione.
Si costituivano gli appellati che instavano per la reiezione dell'appello.
3. La Corte di Appello di Trieste, all'esito della discussione orale, all'udienza dell'11 settembre 2025 ha deciso la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il contestava la sentenza di primo grado con un primo articolato motivo Parte_1 con cui lamentava l'errore interpretativo commesso dal primo giudice che aveva qualificato come vincolante e perentorio il termine del 30 giugno 2019 di cui all'accordo Collettivo del 21.04.17.
Osservava l'appellante che la norma di cui all'art. 21 quater comma 5 del DL 83/15 aveva subito delle modificazioni da parte del legislatore con l'art. 1 comma 780 lett. a) della legge 145/18 che aveva previsto e autorizzato gli stanziamenti di spesa ai fini della riqualificazione con copertura finanziaria dal 2016 al 2023.
Assumeva pertanto il che la norma in via interpretativa, trattandosi di disposizione entrata Parte_1 in vigore prima della scadenza del 30.06.2019, contenente il che riferimento a plurime procedure di reclutamento con riserva di posti per gli interni e per le procedure di mobilità dall'esterno, aveva natura programmatica. In particolare la previsione di scadenze temporali e stanziamenti di spesa fino al 2023 per le procedure di riqualificazione, erano significative della insussistenza in capo ai lavoratori di una posizione soggettiva di diritto perfetto, dipendendo l'attuazione della progressione direttamente dalla durata delle procedure concorsuali.
Con ulteriore motivo l'appellante contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva accolto la domanda di pagamento dell'assegno ad personam;
osservava l'appellante che il giudice erroneamente non aveva tenuto conto dell'indennità di amministrazione a fronte della quale il trattamento retributivo relativo alla fascia economica F1 dell'Area terza, era maggiore del trattamento retributivo relativo alla fascia economica F5 Area Seconda, rendendo indebito l'assegno ad personam.
5. Gli appellati nel costituirsi insistevano per la conferma della sentenza di primo grado.
3 Premesse le allegazioni del primo grado contestavano la doglianza di cui al primo motivo anche alla luce della sentenza assunta dalla Corte di Appello di Trieste n. 101/24 in controversia analoga in cui i giudici di merito individuavano nel termine del 30 giugno 2019 un termine vincolante per l'Amministrazione a fronte delle scoperture di organico riconosciute e degli stanziamenti di spesa operati dal legislatore.
Evidenziavano di aver allegato che se il avesse rispettato le percentuali previste di riserva Parte_1 di posti, gli appellati avrebbero maturato il diritto ad essere inquadrati nelle date indicate nel ricorso di primo grado e ciò alla luce del piano triennale di fabbisogno di cui agli anni dal 2019 al 2021.
Valorizzavano il bando di mobilità del 18 febbraio 2025 per 739 funzionari al fine di ritenere provato che nel rispetto della percentuale di legge di cui al comma secondo dell'art. 21 quater cit., alla data del 30.06.19, il sarebbe stato nella condizione di effettuare lo scorrimento integrale della Parte_1 graduatoria con conseguente inquadramento nel profilo professionale di Funzionario Giudiziario sino alla posizione 4416 degli idonei ex art. 21 quater e quindi anche degli appellati.
Infatti sommando ai posti 1148 pubblicati con il bando per la riqualificazione al 19 settembre 2016 i
153 posti pubblicati con il provvedimento di scorrimento, i 2329 posti che dovevano essere computati agli interni come aliquota del 50% rispetto alle nuove assunzioni e i 739 posti per la mobilità del
18.02.15, la graduatoria degli idonei alla data del 30 giugno 2019 avrebbe potuto scorrere fino alla posizione n. 4416. Quindi i criteri cui, secondo il , era subordinata l'attività Parte_1 dell'Amministrazione, si erano già realizzati alla stipula dell'Accordo Collettivo del 2017 e del DM
9 novembre 2017 ( data del DM di cui chiedevano attuazione in primo grado).
Osservavano che l'ampliamento della previsione temporale al 2023 era giustificata dalla circostanza che la modifica normativa del 2018 investiva anche la platea della riqualificazione, non più limitata ai soli cancellieri ed ufficiali giudiziari, ma estesa anche ai contabili, assistenti informatici e assistenti linguistici ai sensi dell'art. 1 comma 498 legge 205 del 2017.
Ritenevano pertanto provata la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte del che pur in presenza dei presupposti normativi e finanziari per realizzare lo scorrimento, Parte_1 non aveva proceduto al nuovo inquadramento entro la scadenza fissata;
insistevano per il rigetto dell'appello richiamando sentenze della giurisprudenza di merito favorevole alla loro interpretazione.
Rilevavano inoltre che il aveva violato anche l'aliquota del 50% prevista dal comma Parte_1 secondo dell'art. 21 quater, realizzando due scorrimenti per complessive 1052 unità pari al 22% dei posti complessivamente disponibili.
Circostanze allegate in primo grado e non contestate dal . Parte_1
Insistevano anche per il rigetto del secondo motivo inerente l'assegno ad personam, evidenziando che la norma di cui all'art. 15 CCnl Comparto 2006-2009 e il bando di riqualificazione del 2016 CP_4
4 al punto 9.2, prevedevano l'assegno ad personam in caso di differenze nel trattamento stipendiale, senza considerare il trattamento economico comprensivo dell'indennità di amministrazione;
pertanto contestavano integralmente come errata la doglianza del richiamando anche i documenti Parte_1 prodotti da cui risultava la prova del minor importo percepito in ragione dell'inquadramento in area superiore.
6. Il proposto appello merita parziale accoglimento per le seguenti, assorbenti, ragioni.
Il tribunale ha accolto la domanda dei ricorrenti ritenendo che la norma di cui all'art. 21quater DL
83/2015 conv. In legge 132/15 avesse natura programmatica necessitando per la propria attuazione degli accordi collettivi disciplinanti le procedure selettive aperte anche agli esterni per il riconoscimento della categoria superiore tenuto conto che la norma in questione precisava che :”
“ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive”.
Il giudice di primo grado sosteneva pertanto quanto segue: “solo il superamento di procedure selettive può consentire ai lavoratori in questione di accedere al livello superiore introdotto dal CCNI del
29/07/2010, per di più nel rispetto delle piante organiche. Solo con l'art. 21 quater del d.l. n. 83/15
e poi, quanto al profilo temporale dell'obbligo, con l'accordo sindacale del 26.4.2017, il Parte_1 convenuto ha assunto un obbligo formale, peraltro privo di specifici riferimenti temporali, di procedere alla riqualificazione dei Cancellieri verso il profilo dei Funzionari Giudiziari.”.
Tuttavia, preso atto che i ricorrenti avevano partecipato a procedure di selezione per la progressione professionale dei cancellieri in relazione a 1148 posti di funzionario ( cfr. doc. 14 parte ricorrente) e che quando la procedura non era ancora conclusa, interveniva l'accordo sindacale del 26.04.17 ( recepito con DM 9.11.17) con cui il si era impegnato a concludere il processo di attuazione Parte_1 della progressione dei cancellieri risultati vincitori e idonei nelle procedure avviate ex art. 21 cit. entro il 30.06.19, riteneva che si trattasse di accordo vincolante che il avrebbe dovuto e potuto Parte_1 rispettare dando corso allo scorrimento dei posti nei limiti del 50% destinato a personale esterno.
Accoglieva pertanto la domanda risarcitoria valorizzando che alla data del 26 luglio 2019, per quanto allegato dalla parte ricorrente e non contestato dalla parte resistente, il Ministero aveva pubblicato un bando per l'assunzione di nuovi 2329 funzionari giudiziari, senza ottemperare agli impegni di riqualificazione del personale già in servizio ( cfr. punto 9 pag. 12 sentenza impugnata).
7. Il giudice di prime cure attribuiva pertanto alla data scadenza del 30.06.19 una valenza vincolante e tale da attribuire ai ricorrenti, i quali all'epoca si trovavano nella graduatoria di coloro che all'esito della selezione erano risultati idonei ma non vincitori, il livello di inquadramento superiore. Il primo
5 giudice individuava nell'accordo collettivo e nella previsione del termine del 30.06.19, il termine finale per la conclusione delle procedure di riqualificazione.
Secondo il tribunale alla data del 30 giugno 2019 sussistevano tutte le condizioni previste per far sorgere in capo ai ricorrenti il diritto allo scorrimento della graduatoria che avrebbe consentito loro di essere inquadrati in area superiore.
Il diritto alla retrodatazione consentiva pertanto di accogliere la domanda risarcitoria con decorrenza dall'1.07.19 attesa la sopravvenuta violazione del diritto soggettivo all'inquadramento superiore.
8. Il Collegio non condivide questa interpretazione alla luce della giurisprudenza di legittimità, sopravvenuta alla pronuncia di primo grado, che ha escluso la sussistenza in capo ai lavoratori che avevano partecipato alle selezioni e risultati idonei, di un diritto soggettivo tutelabile in forma risarcitoria.
Pronunce che hanno riformato anche i precedenti di questa Corte invocati dalla parte appellata ed in particolare le sentenze n. 13656/2025 che aveva cassato la sentenza n. 121/2023 di questa Corte ( richiamata testualmente dalla sentenza n. 101/2024 della Corte di Appello Trieste) e la decisione n.
20623/2025 della Corte di Cassazione sezione Lavoro che ha cassato la sentenza di questa Corte n.
34/2024.
I giudici di legittimità ( non da ultimo con la sentenza n. 20625/2025 che ha cassato la sentenza della
Corte di Appello di Campobasso n. 42/2024), nel riformare le sentenze di merito che avevano accolto le domande dei dipendenti del con decorrenza 1.07.19, ravvisando un obbligo da parte del Parte_1 datore di lavoro di procedere allo scorrimento in ragione della previsione di cui all'art. 21 cit. attuato a proprio avviso, in via definitiva anche in ragione dell'intesa raggiunta con le parti sindacali e le procedure concorsuali interne ed esterne avviate dal , con orientamento già adottato nel Parte_1
2023 ( cfr. Cass. 16999/2023) cui ribadivano di voler dare continuità, pur nella peculiarità della fattispecie esaminata, hanno escluso in radice che la posizione soggettiva azionata dai lavoratori sia un diritto soggettivo tutelabile in via risarcitoria.
In particolare nella pronuncia n. 20623/2025 i giudici di legittimità hanno evidenziato quanto segue:”.. 1.1. …Questa Corte, con orientamento al quale si intende dare continuità, ha già escluso la portata immediatamente precettiva dell'art. 21-quater d.l. 83/2015, nella pronuncia Cass.
14/06/2023, n. 16999, osservando: «sostengono i ricorrenti che la fondatezza delle loro pretese troverebbe fondamento nel testo sopravvenuto dell'art. 21 quater del d.l. n. 83 del 2015, conv. dalla legge n. 132 del 2015. Tale articolo, intitolato Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, prevede, al comma 1, che: «Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) comparto 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo CP_4
6 nazionale integrativo del personale non dirigenziale del quadriennio Parte_1
2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto
è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Parte_1 Parte_1
è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le
[...] procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del c.c.n.l. compatto Ministeri
1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive». Si tratta (..) di una disposizione che non attribuisce alcun diritto agli interessati, atteso che si limita ad autorizzare un'attività della P.A. nei limiti delle risorse disponibili. (..)
D'altronde, la stessa norma richiamata dai ricorrenti espressamente dispone che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive». 1.2.
Nemmeno l'accordo del 26/04/2017 autorizza diverse conclusioni: il tenore letterale dell'accordo è il seguente e vale ad escludere la perentorietà del termine indicato per il per procedere Parte_1 alla assunzione nel nuovo inquadramento: «Articolo 5 (Modalità di attuazione dell'accordo in ordine alla rimodulazione dei profili e all'introduzione di nuovi profili). Al solo fine di dare celere corso alla introduzione di nuovi profili tecnici e di rimodulare quelli esistenti, nonché per consentire
l'armonizzazione delle tempistiche delle nuove assunzioni con quelle della definizione dei percorsi di riqualificazione e di progressione economica del personale in servizio, le parti concordano che
l'attuazione delle pattuizioni del presente Accordo relative alla rimodulazione dei profili esistenti, all'introduzione dei nuovi profili professionali e alla revisione delle dotazioni e piante organiche conseguenti, sarà realizzata dall'Amministrazione con l'emanazione di apposito decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 e dell'articolo 9, comma 1 del CCNL 14 settembre
2007. Il provvedimento dell'Amministrazione di cui al comma precedente verrà emesso recependo quanto espresso nel presente accordo e sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative. Ferma restando la procedura di flessibilità di cui all'articolo 20 del CCNI 29 luglio 2010, l'attuazione del presente accordo avverrà, in ogni caso, nei limiti dei posti disponibili, ad invarianza di spesa dell'attuale complessiva dotazione organica, con il consenso del dipendente e con procedure selettive
7 che saranno individuate con successivo atto dell'Amministrazione adottato, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi e nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 1, comma 2-octies, del decreto legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016,
n. 161, entro il 30 giugno 2017. Sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi del presente accordo conserva efficacia, a tutti gli effetti, il sistema di classificazione dell'attuale CCNI». Si tratta di un accordo di natura programmatica, che rinvia all'espletamento delle necessarie procedure selettive, nei limiti della copertura finanziaria individuata dalle disposizioni successivamente introdotte e aggiornate, e che non può valere a fondare alcun automatismo nello scorrimento delle graduatorie
e nemmeno la pretesa, azionata dai ricorrenti, ad una riqualificazione da affermarsi per via giudiziale a prescindere dall'esercizio degli adempimenti riservati alla Amministrazione”.
Ne consegue che l'affermazione del primo giudice in merito alla vincolatività del termine del 30 giugno 2019, quale termine finale per provvedere allo scorrimento delle graduatorie nell'ambito delle procedure già indette è interpretazione errata e contraria a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità sopra riportata che -a questo punto- ritiene questo Collegio di dover condividere anche alla luce della posizione nomofilattica riconosciuta dal legislatore in capo alla giurisprudenza di legittimità.
Né rilevano le ulteriori circostanze allegate dai ricorrenti e valorizzate dal giudice come non contestate di cui ai punti 57-58-59 del ricorso di primo grado, al fine di ritenere provato l'avveramento delle condizioni oggettive per procedere allo scorrimento della graduatoria fino al 50% dei posti riservati, alla luce della considerazione della giurisprudenza di legittimità che si trattava di previsioni programmatiche direttamente collegate alle coperture finanziarie che nel tempo sono state modificate come evidenziato anche dall'appellante.
Con la norma di cui all'art. 1 comma 780 lett. a) della legge n. 145 del 2018, infatti, il legislatore ha autorizzato per la riqualificazione del personale giustizia una spesa, oltre a quella originariamente prevista di euro 25.781.938 per gli anni 2016,2017,2018 “nel limite di euro 19.952.226 per l'anno
2019, di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n.
190”, dimostrando così che il termine del 30.06.19 non poteva ritenersi un termine ultimo per l'Amministrazione entro cui era obbligata ad effettuare le progressioni i cui effetti economici e giuridici- in ogni caso- erano demandati dal legislatore “ ..alla completa definizione delle relative procedure” ( cfr. comma 1 parte finale art. 21 comma quater DL 83/15).
L'insussistenza dell'obbligo impedisce di ritenere il inadempiente rispetto a previsioni di Parte_1 natura meramente programmatica;
né può ritenersi sussistente un obbligo di soddisfare tutto il 50 %
8 dei posti disponibili con le progressioni interne, trattandosi di previsione che doveva essere coordinata con i previsti e realizzati concorsi aperti al solo personale esterno.
D'altra parte i ricorrenti, seppure con decorrenza 1.01.21, sono stati riqualificati e quindi la previsione normativa azionata è stata rispettata dall'Amministrazione nel momento in cui le condizioni di necessità di organico e previsioni di spesa sono state positive.
A questo punto le considerazioni numeriche riproposte in questo grado dagli appellati al fine di ritenere provato l'inadempimento sono irrilevanti non potendo ritenere obbligata l'Amministrazione
a provvedere alla copertura del 50% del fabbisogno riservato entro il 30 giugno 2019.
9. Residua il motivo relativo all'assegno ad personam.
Trattasi di motivo nuovo e quindi inammissibile.
In primo grado infatti a fronte della allegazione e della richiesta di pagamento da parte dei ricorrenti dell'assegno ad personam pari ad euro 13, 39 mensili ( cfr. punti 68 e ss ricorso di primo grado), la convenuta nel costituirsi non aveva opposto nessuna difesa né contestazione specifica ( cfr. memoria di costituzione di primo grado).
Pertanto la doglianza sollevata in appello è nuova e dunque inammissibile non costituendo motivo di contradditorio nel giudizio di primo grado come evidenziato anche dal primo giudice al punto 11 della sentenza impugnata.
Ritenute le decadenze tipiche del rito e l'onere della parte convenuta di contestare in modo specifico la domanda attorea ( cfr. art. 416 c.p.c. e tra le altre Cass. 9439/2022), la mancanza di contestazione specifica rispetto alle circostanze con le quali i ricorrenti in primo grado assumevano che, a seguito dell'inquadramento in Area terza, avevano percepito importi stipendiali inferiori rispetto a quanto percepito sino a quel momento come dipendenti di Area seconda, posizione economica F5 ( cfr. punti
72 e 73 del ricorso di primo grado) contrariamente a quanto previsto dall'art. 15 CCNL comparto
, preclude la proposizione ex novo della questione in appello . Parte_1
Pertanto il motivo di appello va dichiarato inammissibile in quanto nuovo.
10. All'esito del giudizio la sentenza di primo grado va parzialmente riformata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti in primo grado alla retrodatazione dell'inquadramento superiore.
Le ragioni dell'accoglimento derivanti in primis dalla sopravvenienza di giurisprudenza di legittimità favorevole all'Amministrazione appellante e la soccombenza reciproca delle parti, costituisce motivo ex art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
- In parziale accoglimento dell'appello, in riforma parziale della sentenza impugnata in
9 relazione al capo 1, rigetta le domande di accertamento e condanna all'inquadramento superiore con decorrenza anteriore all'1.01.21;
- Dichiara inammissibile il motivo di appello relativo al capo 2 della sentenza impugnata;
- Compensa le spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Trieste, 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
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