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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 13/01/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 825/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 825/2024 avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni – Indennizzo promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
PALMERI CALOGERO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore
PARTE APPELLANTE contro
NT
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MONTELEONE SONIA, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in VIA KENNEDY, 47 13882 VERGNASCO FRAZIONE DI CERRIONE presso il difensore
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale che s'intende qui richiamato unitamente alle conclusioni rassegnate.
pagina 1 di 21 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione in appello, a promosso giudizio di Parte_1 appello nei confronti di NT
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vercelli n. 102/2024 con la quale è stata
[...] accolta la domanda di risarcimento del danno promossa dalla in qualità di NT cessionaria del credito derivante dall'indennizzo previsto ai sensi della polizza stipulata dalla sig.ra
[...]
con Pt_2 Parte_1
Parte attrice ha appellato la pronuncia chiedendone la riforma, previa rinnovazione della C.T.U. svolta nel primo grado.
Quali motivi di appello ha dedotto:
- l'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza con violazione degli artt.
1227 e 1905 c.c., nonché 116 e 196 c.p.c.;
- l'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza con violazione degli artt. 91
e 92 c.p.c. in punto quanto alla condanna per spese di mediazione, giudiziali, di C.T.U. e di
C.T.P.
UnipolSai ha dunque domandato, nel merito, di accertare e determinare l'indennizzo spettante secondo polizza, condannando la alla restituzione di quanto versato in eccesso in NT adempimento della sentenza di primo grado.
Parte convenuta si è costituita in appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza. In via preliminare, ha chiesto di dichiarare inammissibile o improcedibile l'appello.
Inizialmente disposta la rinnovazione della C.T.U. espletata nel primo grado, a fronte di opposizione di parte appellata, si è ritenuto di poter decidere senza rinnovare l'indagine tecnica.
La causa è stata quindi discussa e viene decisa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
II
Sulle questioni preliminari, anche con riguardo alla ricusazione del consulente in primo grado.
I motivi di gravame sono chiaramente ricavabili nell'atto di citazione in appello;
vi è stata chiara indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche richieste sulla base delle circostanze da cui deriva la violazione della legge, pertanto, non si ravvisa ipotesi di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile.
L'appello non è inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., anzi, va parzialmente accolto, come si dirà.
pagina 2 di 21 nel motivare l'appello, ricorda che “a seguito del deposito della C.T.U. veniva presentata istanza Parte_1 ex art. 196 c.p.c., nella quale si poneva o in evidenza le incongruenze della perizia …” (pag. 3 dell'atto di cit. in appello). Non risulta che sia stata formalizzata un'istanza di ricusazione vera e propria prima del conferimento dell'incarico, mentre l'istanza di ex art. 196 c.p.c. è stata disattesa dal Giudice di Parte_1
Pace.
In generale: “L'istanza di ricusazione di un consulente tecnico d'ufficio può essere proposta esclusivamente entro il termine di cui all'art.192 c.p.c., ossia prima dell'affido di incarico, con conseguente impossibilità fattuale di esecuzione d'opera professionale da parte dell'ausiliario, ove l'istanza sia tempestiva. Ne deriva che, in presenza di un'istanza formulata oltre il termine prescritto, può trovare applicazione solo il potere sostitutivo del giudice, a mente dell'art. 196 c.p.c.” (Cass. civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 26358 del 19/11/2020).
Considerando che la scrivente procederà ad esaminare i fatti e le prove raccolte in corso di causa discostandosi, per alcuni aspetti salienti, dalle risultanze della C.T.U., si ritiene che la questione resti assorbita.
III
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, nei limiti che seguono.
Appare opportuno ricordare i principali fatti di causa come descritti in primo grado:
1. la sig.ra ha contratto con la una polizza relativa al veicolo Renault Parte_2 Parte_1
AP tg GJ682CJ che prevede la garanzia contro eventi naturali, con scoperto del 10% e minimo indennizzabile pari a 200 euro (doc. 1 della in primo grado); CP_1
2. in data 5.6.2022, in Santhià, il veicolo assicurato subiva danni a causa della grandine che si abbatteva sulla zona, come da denuncia sinistro in atti;
3. i danni indicati dalla ammontano a complessivi 5.050 euro, pari a 4.545 euro al netto CP_1 dello scoperto del 10% previsto dalla polizza;
4. i danni sono stati richiesti in base a preventivo, fattura e fotografie del veicolo e delle opere di riparazione (cfr. docc. 4, 5 e 6 della in primo grado); CP_1
5. la sig.ra ha ceduto il proprio credito alla che ha effettuato la Pt_2 NT riparazione (cfr. docc. 7 e 8 della in primo grado); CP_1
6. la richiesta di indennizzo formulata alla non è stata accolta e il tentativo di mediazione ha Parte_1 dato esito negativo (cfr. docc. 8, 9, 10 e 11 della in primo grado); CP_1
7. la ha indicato i costi di manodopera in 62 euro all'ora e per materiali di consumo in 32 CP_1 euro all'ora evidenziando che si tratti di prezzi che rientrano nella fascia di prezzi comunicati dalle pagina 3 di 21 Associazioni di categoria alla Camera di Commercio di zona (doc. 12 della in primo CP_1 grado); in particolare:
8. le tariffe per la manodopera sul territorio biellese, dove opera la , NT considerata la fascia di prezzi comunicata dalle Organizzazioni rappresentative del settore, oscillano per il 2022 da un minimo di 40,16 euro ad un massimo di 72,48 euro all'ora, oltre I.V.A., sulla base dei dati raccolti e comunicati da tali associazioni rappresentative del settore nel 2017, successivamente aggiornati all'aumento del costo della vita;
9. la ha allegato che il costo orario dei materiali di consumo per il tipo di verniciatura CP_1 applicato, c.d. “doppio strato”, nel corso del 2017 sul territorio biellese si attestava in media su
28,07 euro, oltre I.V.A., con un aumento negli anni successivi che ha portato il valore nel 2022, anno del sinistro, a 34,81 euro, oltre I.V.A. (cfr. sempre doc. 12 della in primo grado). CP_1
In primo grado la ha ritenuto la consulenza tecnica d'ufficio addirittura superflua, CP_1 richiamando la congruità delle proprie tariffe perché ricomprese nella fascia di prezzi più ampia depositata presso la Camera di Commercio di cui si è detto sopra (doc. 12 della ). CP_1 ha contestato l'eccessività del costo delle riparazioni e ha chiesto, in primo grado, di Parte_1 espletare una consulenza tecnica volta a determinare ai sensi di polizza l'ammontare dell'indennizzo.
La consulenza è stata disposta, in primo grado, su richiesta anche della NT
(nelle conclusioni di primo grado proprio la aveva domandato, “se del caso”, “l'ammissione di CP_1
C.T.U. tecnica volta ad accertare e quantificare i danni riportati dal veicolo Renault AP …per cui è causa”).
La C.T.U., in primo grado, ha stimato il costo delle riparazioni congruo e il Giudice di Pace, ritenendo la valutazione del consulente condivisibile, ha condannato al pagamento della somma Parte_1 di 4.545,00 euro a titolo d'indennizzo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. ha appellato la sentenza chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica. Parte_1
La si è opposta alla rinnovazione della C.T.U. in appello. NT
La scrivente aveva ritenuto di dover procedere ad una rinnovazione della consulenza, cercando di motivare, senza anticipare il giudizio, le ragioni per le quali tale rinnovazione era da ritenersi utile.
La si è opposta alla rinnovazione della C.T.U. in appello e ha NT preannunciato istanza di ricusazione del consulente tecnico in caso si fosse proceduto con la rinnovazione.
La scrivente ha deciso di soprassedere dalla rinnovazione della consulenza in grado di appello, con effetto assorbente sull'istanza di ricusazione.
IV pagina 4 di 21 Premessa.
Non si tratta di lasciare libero il mercato di operare nel suo naturale punto di caduta tra l'incontro della domanda e dell'offerta perché qui non vi è alcun naturale punto di caduta, visto che la cliente non ha pagato per la riparazione ottenuta, ma ha girato il costo all'Assicurazione, senza nulla anticipare.
Occorre, dunque, verificare che il prezzo praticato dal riparatore, che agisce in qualità di cessionario del credito, sia ricompreso tra quelli correnti del mercato, non dovendo l'indennizzo, ossia il risarcimento, assumere connotati puntivi e nemmeno speculativi, circostanza questa in grado di sovvertire proprio quel mercato che la difesa di parte appellata pretende di difendere.
Se, infatti, i prezzi applicati dal riparatore, che è anche cessionario del credito assicurativo, non sono in linea con il mercato, si potrebbe assistere, se il fenomeno si replicasse su larga scala, ad una crescita esponenziale dei costi assicurativi, che genererebbe un circolo vizioso.
Tanto le carrozzerie quanto le compagnie assicurative operano sul mercato, non per spirito di solidarietà, ma con intento lucrativo, l'unica soluzione, pertanto, è assicurare che il mercato operi secondo regole prevedibili e non falsate dal gioco di una delle parti.
Il risarcimento e, allo stesso modo l'indennizzo, salvo diversa previsione di polizza, va limitato alla prevedibilità del danno come stabilita dall'art. 1225 c.c., per cui quando, come in questo caso, il danno non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione, ossia, deve contenersi nella misura rappresentata dal prezzo corrente di mercato praticato per la riparazione di cui si discute.
L'art. 1227 c.c., parlando di concorso del fatto colposo del creditore, espressamente esclude il risarcimento per danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
L'ordinaria diligenza è anche ricorrere alla carrozzeria che pratica prezzi correnti di mercato qualora non vi siano oggettive ragioni per discostarsi da tale scelta, che rappresenta un'allocazione ottimale delle risorse in un quadro risarcitorio che è quello normato dal Codice civile;
senza con ciò compromettere il libero mercato e la scelta della cliente, che deve sapere che l'indennizzo assicurativo è parametrato a prezzi correnti di mercato e che l'eventuale surplus di spesa per le riparazioni, qualora non oggettivamente giustificato, deve restare in capo all'assicurato e, dunque, al riparatore che di tale credito da indennizzo si è fatto cessionario.
La non ha provato che l'importo portato dalla fattura, che espone il costo NT delle riparazioni praticate sul veicolo Renault AP della sig.ra , sia in linea con i prezzi Parte_2 correnti di mercato e, per vero, non risulta nemmeno in linea con i prezzi praticati in altri casi dalla stessa in uguale periodo di tempo (cfr. docc. 5 e 6 di del primo grado). NT Parte_1
pagina 5 di 21 Occorre ricordare quanto osservato in sede di ordinanza del 13.12.2024, quando la scrivente aveva ritenuto utile disporre rinnovazione della consulenza tecnica.
Sulla base delle Giurisprudenza di legittimità citata dalla difesa della carrozzeria: “In materia di risarcimento del danno patrimoniale, poiché esso ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che abbia subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (quale l'esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio” (Cass. civ., Sez. 6 - 3,
Sentenza n. 9942 del 13/05/2016).
Ancora: “In tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato, mentre non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso;
rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del "quantum", dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n.
134 del 08/01/2020).
In motivazione della pronuncia del 2020 si legge: “Il principio (Cass. 7 febbraio 1996 n. 970; v. pure
Cass. 3 giugno 1977 n. 2268), condiviso in questa sede, secondo cui, avendo il risarcimento del danno patrimoniale la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente al costo obbiettivo di esse, in base a prezzi corrispondenti a quelli ordinari di mercato, mentre non sono risarcibili le somme corrisposte in misura superiore a quel costo, salvo che chi le ha pagate dimostri l'esistenza di ragioni giustificative di quel maggior esborso.
Ne consegue in ordine al regime della prova, e quindi della corretta applicazione dell'art. 2697 c.c., che la produzione di fatture a documentazione delle spese sostenute dal danneggiato non è prova immediata dell'entità del danno, ma fornisce per il suo accertamento solo elementi da considerare in concorso con altri, anche desunti da nozioni di comune esperienza (Cass. n.
5565 del 1991 e Cass. n. 779 del 1971) e a maggior ragione da valutazioni tecniche acquisite con consulenza” (così Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 134 del 08/01/2020).
Si legge nella motivazione della sentenza citata del 2016, che ha deciso un caso del tutto analogo a quello in esame: “ […] Con l'unico motivo, lamentando violazione ed errata applicazione dell'art. 1227, secondo comma,
c.c., la ricorrente, premesso che la questione tuttora controversa tra le parti si riferisce al costo orario della manodopera — pari, ad avviso della stessa ricorrente, ad euro 33,50 e determinato dal c.t.u. in euro 32,00 — censura la sentenza del Tribunale pagina 6 di 21 nella parte in cui si afferma che "il cliente ... ha l'onere di diligenza ... e cioè di valutare più preventivi nella zona di riferimento, al fine di procedere ad una comparazione ponderata tra le varie offerte. Pertanto, il danneggiato che si affida alla carrozzeria di fiducia senza prima informarsi circa la rispondenza dei prezzi praticati a quelli medi di mercato correttamente incorre nel rischio di non vedersi riconosciuta la differenza di costo sostenuta". Assume la ricorrente che, se è pur vero che al creditore danneggiato è imposta una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'illecito, si devono tuttavia intendere comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza di cui all'art 1227, secondo comma, c.c. solo quelle attività che non siano eccessivamente complesse, gravose o eccezionali o tali da comportare particolari sacrifici a colui che abbia patito un danno per colpa altrui. Pertanto, non potrebbe essere imposto al cittadino medio di ricercare e analizzare scrupolosamente i tariffari applicati dalle imprese di riparazione e di determinare il cd. prezzo corrente di mercato, per poi valutare la congruità in relazione alla tariffa applicata dalla carrozzeria scelta, in quanto tale attività integrerebbe "un comportamento abnorme ed oneroso, esorbitante da quella ordinaria diligenza che il legislatore esige dal danneggiato creditore al fine di non aggravare ulteriormente la posizione del debitore" […]. Il motivo è palesemente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, condiviso in questa sede, secondo cui, poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che ha subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (ad esempio: esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio (Cass. 7 febbraio 1996, n. 970; v. pure Cass. 3 giugno 1977, n. 2268). A tale principio si è correttamente attenuto il giudice del merito, evidenziandosi che l'accertamento di fatto da quest'ultimo effettuato non risulta adeguatamente contestato in questa sede, con riferimento alla divergenza tra le spese per la riparazione del veicolo (quali risultanti dalla fattura prodotta) e i prezzi medi correnti in provincia di XXX e praticati dalle carrozzerie ivi operanti - in relazione, in particolare - al costo della manodopera e che comunque tale accertamento esula dal perimetro di indagine di questa Corte di legittimità” (così in motivazione Cass. civ., Sez. 6-3, Sentenza n. 9942del13/05/2016).
L'indagine del costo della manodopera esula dall'accertamento del giudice di legittimità, ma resta questione discussa davanti al giudice di merito, pertanto, è stata inizialmente disposta la rinnovazione della
C.T.U., ritenendo le valutazioni svolte in primo grado non esaustive.
Il riparatore è qui anche il cessionario del credito vantato dall'assicurato (come nel caso esaminato dalla Cassazione nel 2016).
Le parti non concordano sui costi di manodopera applicati dal riparatore.
pagina 7 di 21 Per il danno provocato dalla grandine al veicolo assicurato, nel preventivo e nella fattura di riparazione (cfr. docc. 4 e 5 della carrozzeria in primo grado), i costi di manodopera sono stati indicati in 62 euro/h e, per i materiali di consumo, in 32 euro/h.
Sulla base della Giurisprudenza citata, la fattura non è sufficiente a dimostrare il danno e quindi il credito ceduto, che deve essere liquidato nell'ambito dei prezzi correnti di mercato.
Contrariamente all'assunto della difesa appellata, proprio la Giurisprudenza citata facoltizza la verifica dei prezzi di mercato tramite consulenza tecnica d'ufficio.
La ha indicato il costo orario della manodopera come rientrante NT nell'ampio range rilevato nel settore delle autoriparazioni nella provincia di Biella dal 2017, range di tariffe che nel 2022, anno di riferimento al momento della riparazione, andava da 40,16 euro a 72,48 euro, oltre
IVA (cfr. doc. 12 dell'assicurazione in primo grado).
I costi orari di manodopera applicati dalla carrozzeria rientrano, seppur collocandosi nella fascia alta di prezzo, nel range di tariffe rilevate dalle varie associazioni di categoria e depositate presso la Camera di commercio (cfr. doc. 12 dell'assicurazione in primo grado).
Il valore (e la metodologia) di tale rilevazione è contestato dalla Parte_1
La C.T.U. ha ritenuto la tariffa applicata dalla carrozzeria congrua.
Il primo motivo di appello è diretto alla contestazione delle risultanze della C.T.U. in quanto parte appellante ritiene che il C.T.U. non fosse imparziale all'argomento e che il Giudice si sia “adagiato” sulle conclusioni del consulente (pag. 5 dell'appello), senza considerare le critiche all'elaborato peritale presentate dalla così ritenendo la decisione di prime cure errata. Parte_1 ha sostenuto “l'esosità della pretesa del riparatore-cessionario relativamente alla mano d'opera e ai Parte_1 materiali di consumo, assolutamente fuori mercato” evidenziando “criticità delle pretese pubblicazioni in merito della locale
CCIAA” (pag. 2 dell'atto di cit. in appello). ha chiesto un ordine di esibizione alla CCIAA di Biella e Vercelli, ed alle associazioni di Parte_1 categoria CNA Biella e Confartigianato Biella per “produrre in giudizio tutti i dati e calcoli Parte_3 analitici sulla base dei quali sono stati elaborate le rilevazioni comunicate” (come da conclusioni rassegnate in punto istruttoria), indi, ha chiesto la rinnovazione della C.T.U.
L'ordine di esibizione è stato ritenuto generico ed esplorativo, come tale inammissibile.
Si è inizialmente disposto di procedere a rinnovazione della consulenza tecnica in sede di appello.
La scrivente ha quindi formulato un dettagliato quesito peritale e fissato udienza per il conferimento dell'incarico.
pagina 8 di 21 Parte appellata ha anticipato istanza di ricusazione del consulente tecnico nominato per la rinnovazione della consulenza in grado di appello, opponendosi, in principalità, alla rinnovazione della consulenza in sede di appello, sulla scorta del fatto che:
- l'autorità giudiziaria non può “imporre ad un'impresa di lavorare a determinate tariffe” (pag. 2 dell'istanza depositata dalla in data 20.12.2024); CP_1
- è diritto del danneggiato recarsi dal proprio riparatore di fiducia ex art 148, comma 11-bis, del
Codice Assicurazioni (cfr. pag. 3 dell'istanza cit.);
- “…qualora le tariffe esposte da vengano reputate esose, nessuno si rivolgerà all'azienda. Ma se la CP_1 domanda vi è ciò è sinonimo che ci si ritrova in equilibrio di mercato tra offerta e domanda, ovvero i consumatori danneggiati reputano vantaggioso far riparare il proprio veicolo dalla (così espressamente a CP_1 pag. 3 dell'istanza citata);
- la questione della tariffa oraria pertanto “non può e non deve essere oggetto di vaglio giudiziale stante
l'ovvia legittimità del riparatore ad operare in regime di libero mercato” (ancora testualmente pag. 3 dell'istanza citata);
- la tariffa di manodopera “è un concetto unitario che prescinde dalla tipologia di lavoro o dalla qualità delle riparazioni” (ancora pag. 3);
- “…è evidente che una C.T.U. percipiente, volta ad acquisire dati non agli atti di causa (dati tuttavia che era onere delle parti provare, così come è stato provato dalla produzione documentale della – cfr. docc. 12 CP_1
e 20 primo grado – documentazione che la giurisprudenza ha volte ritenuta congrua …), possa risolversi nella usuale ipse dixit di un perito assicurativo che decide arbitrariamente quali carrozzerie comparare ai fini della determinazione della tariffa con già prevedibili risultati salomonici…” (così un altro passaggio dell'istanza in questione, pag. 4).
La carrozzeria ha, in via subordinata, chiesto di “espungere dal quesito la comparazione della CP_1 tariffa oraria con riferimento alla tipologia e alla qualità delle riparazioni, essendo criteri non conferenti con la determinazione della tariffa aziendale” (pag. 4 della più volte citata istanza).
In seguito alle contestazioni della , si è ritenuto di soprassedere alla NT rinnovazione della C.T.U. in sede di appello.
V
Le contestazioni mosse dalla difesa dell'appellata non sono condivisibili.
È assunto indimostrato che la manodopera “è un concetto unitario che prescinde dalla tipologia di lavoro o dalla qualità delle riparazioni”. Non è vero che l'autorità giudiziaria, verificando i prezzi correnti del mercato,
pagina 9 di 21 imporrebbe una tariffa al riparatore, semmai, l'autorità giudiziaria verifica che il prezzo, liberamente praticato dal riparatore, s'inserisca tra quelli comunemente offerti dal mercato per il lavoro svolto.
L'assicurata, la sig.ra , nulla ha anticipato di tasca propria per le riparazioni in questione, Pt_2 avendo direttamente ceduto il preteso credito da indennizzo di polizza alla stessa carrozzeria che ha effettuato le riparazioni, fatto del tutto legittimo, ma che impone d'indagare la congruità del prezzo praticato dalla carrozzeria.
Il fatto che il prezzo si inserisca nella fascia di prezzi raccolti e comunicati dalle associazioni rappresentative del settore delle riparazioni non dice nulla sulla qualità delle riparazioni e sulla congruità del prezzo in concreto praticato dalla con riguardo al veicolo sinistrato della sig.ra NT
, ossia nel caso specifico. Pt_2
Ad essere obiettivi, inoltre, la fascia di prezzo è talmente ampia che il prezzo minimo indicato per la monodopera è quasi doppiato dal prezzo massimo (si passa da 40 euro all'ora circa a oltre 72 euro all'ora), per cui assumere che il prezzo applicato dalla sia per ciò solo congruo, senza nulla NT argomentare sulla qualità e la peculiarità delle condizioni di riparazione praticate, appare un fatto privo di reale motivazione.
L'appellata, con tesi ardita, giunge a chiedere di espungere la comparazione della tariffa oraria con riferimento alla tipologia e alla qualità delle riparazioni “essendo criteri non conferenti con la determinazione della tariffa aziendale”, insomma, l'appellata chiede di farsi andare bene la tariffa praticata dalla medesima in quanto essa opera sul mercato e può scegliere in autonomia che prezzo praticare ai clienti.
Si confondono i piani: un conto è l'autonomia imprenditoriale, con le scelte, condivisibili o meno, di strategia aziendale, anche in materia di prezzi applicati, altra questione è la determinazione del danno risarcibile e qui, per meglio dire, dell'indennizzo.
A superamento del contrasto insorto in materia di poteri del consulente tecnico d'ufficio, è stato chiarito che: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. civ., Sez. U., Sentenza n. 3086 del 01/02/2022).
Questo principio deve valere anche nel caso di c.d. consulenza percipiente, disposta per l'acquisizione di dati la cui valutazione sia rimessa all'ausiliario quando, ad esempio, la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi pagina 10 di 21 di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure quando si tratta di dare la prova di fatti tecnici accessori e di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.
In questo caso, proprio per riscontrare le prove già offerte dalle parti, si è disposta una consulenza tecnica. La consulenza svolta in primo grado, tuttavia, presenta alcune criticità, come si avrà modo di esporre e, pertanto, la scrivente ritiene di doversene parzialmente discostare.
VI
Le valutazioni del C.T.U. in primo grado.
Il C.T.U., nel paragrafo: “CONSIDERAZIONI SUI COSTI DI RIPARAZIONE” ha esposto che:
“La riparazione eseguita, per come documentata, si ritiene sia stata fatta in maniera opportuna nel rispetto della regola dell'arte. Sotto il profilo tecnico, l'intervento riparativo eseguito, per metodologia applicata e tipo di lavorazioni messe in atto, rientra pienamente tra quelle normalmente praticate sul territorio dai diversi operatori del settore. Va osservato che da parte del riparatore vi è stata un'attenzione al risparmio in termini di tempo, prevedendo ove possibile il ripristino con la tecnica a freddo con impego di leva bolli, metodo certamente meno invasivo ed oneroso rispetto ad un intervento tradizionale, che sarebbe stato comunque lecito eseguire, ma che certamente prevede maggiori oneri di manodopera, essendo estesa la lavorazione di verniciatura su tutte le superfici interessate dai danneggiamenti da grandine. Per quanto riguarda le tariffe esposte dal riparatore, lo scrivente non ha facoltà di entrare nel loro merito sotto il profilo economico commerciale” (pag. 16 della relazione peritale di primo grado).
Da una parte, il C.T.U. ritiene che la riparazione sia in linea con quelle “normalmente praticate sul territorio”, dall'altra parte, precisa che “vi è stata un'attenzione a risparmio in termini di tempo” avendo previsto l'utilizzo, ove possibile, di un “metodo meno invasivo e oneroso” senza, tuttavia, prendere posizione alcuna sulle
“tariffe esposte dal riparatore”, circostanza che il giudice di prime cure ha ritenuto scevra da vizi logici, ma che la scrivente, in qualità di giudice di appello, ritiene, al contrario, nascondere un difetto di motivazione in ordine al rapporto tra qualità e caratteristiche della riparazione rispetto al prezzo praticato, che è il fulcro dell'indagine tecnica.
Non va ignorato che lo stesso C.T.U. dice che vi è stato un risparmio di tempo, circostanza apprezzabile in termini di monte orario, ma aggiunge che il metodo utilizzato, ove possibile, avrebbe condotto ad un intervento meno invasivo e, dunque, meno oneroso, senza relazionare tale valutazione con il fatto che la tariffa applicata dalla è tra quelle più alte praticate sul territorio di riferimento. CP_1
Invero, qualcosa sul punto il C.T.U. argomenta: “Riferendosi al documentale in atti si evince che è presente una certificazione della monodopera eseguita da una professionista del settore…. definendo un costo congruo di 71,57 euro+
IVA per ora di lavoro” (pag. 16 della rel. per.; cfr. doc. 20 della in primo grado). Il riferimento è CP_1 alla perizia di parte o, come denominata, alla “certificazione tariffa di manodopera” della CP_1
pagina 11 di 21 che, come tale, ha valore di mera allegazione della parte da cui proviene e per cui è stata CP_1 formata. La “certificazione”, con denominazione alquanto pomposa, altro non è che un mero foglio, di una sola e scarna pagina, di poche righe, in cui un consulente aziendale, scelto e nominato dalla CP_1
, attesta che avrebbe visionato il bilancio 2021 e altra documentazione ritenuta rilevante per
[...] attestare il costo orario della manodopera, senza poter verificare in giudizio alcuno dei documenti consultati. La rilevanza di una simile certificazione è pari a zero. Il C.T.U., oltre che prendere atto di questo costo orario descritto dalla parte, avrebbe dovuto prendere posizione, argomentando le proprie valutazioni.
Il C.T.U. prosegue: “Ulteriore documentazione presente in atti è la dichiarazione riferita al periodo del sinistro relativo ai costi minimo di euro 40,16 + IVA e massimo di euro 72,48 + IVA della manodopera, di euro 38,8 + IVA per ora di verniciatura a riguardo il costo dei materiali di consumo, rilevato nella provincia di Biella tra le aziende che si occupano di automotive, depositate dalle associazioni di categoria presso la CCIAA di Biella” (ancora pag. 16 della rel. per.; cfr. doc. 12 della in primo grado). CP_1
Il riferimento è al già citato documento 12 della , espressamente contestato nella sua CP_1 rilevanza dalla e sul quale, nuovamente, il C.T.U. si limita ad un'elencazione senza assumere Parte_1 posizione argomentata.
La difesa della cita alcuni precedenti, tra i quali, una sentenza del del Tribunale di CP_1
Torino (cfr. doc. 13 della;
cfr. anche altra Giurisprudenza prodotta, docc. 14 e ss. NT di ) nel quale di ricorda, condivisibilmente, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “…la CP_1 carrozzeria è legittimata a determinare il costo orario di manodopera autonomamente nell'ambito del libero mercato, ogni qualvolta detto costo viene mantenuto all'interno dei costi di mercato normalmente praticati nella zona di riferimento”.
Occorre quindi dimostrare quali siano i costi normalmente praticati nella zona di riferimento e la produzione del documento 12 citato non è più sufficiente quando la rilevanza di quei dati è specificatamente contestata.
Con la comparsa di risposta in primo grado ha contestato il documento 12 della Parte_1 perché “quanto riferito alla CCIIAA da alcune organizzazioni artigianali di settore non può assurgere ad CP_1 alcun valore probatorio non avendo, per loro stessa natura, alcuna garanzia di terzietà e non riportando alcun dato obiettivo relativo alla tipologia di indagine svolta per giungere ai numeri riportati. Inoltre, i dati si riferiscono non alla specifica tipologia di imprese di carrozzeria, ma alla generica tipologia di imprese di autoriparazioni, che comprende, oltre ai carrozzieri, le officine meccaniche, elettrauti, gommisti, officine di rettifica propulsori ecc… ovverosia tutte le imprese che in qualche modo intervengono su automezzi […] le rilevazioni, a dire della CNA che le avrebbe svolte, si fermano all'anno 2017, mentre pe ri successivi anni, fino al 2022, gli importi sono semplicemente aggiornati con l'indice di rivalutazione…” (pagg. 5 e 6 della comparsa in primo grado di . Parte_1
pagina 12 di 21 Si tratta di contestazione specifica e che impone di ritenere non condivisi i dati raccolti dalle associazioni di categoria e depositati presso la Camera di Commercio, in quanto non si tratta di dati sui quali sia conosciuta l'estensione e la metodologia di raccolta e che ricomprendono non solo prezzi praticati da carrozzerie - non si sa da quali e in che numero - ma anche da altri soggetti.
La fascia di prezzi depositata presso la Camera di Commercio costituisce un paniere di prezzi praticati per servizi diversi da più operatori sul territorio biellese, il fatto che nella fascia di prezzi praticati sia compresa la non dice nulla sulla riparazione concretamente realizzata nel caso NT specifico e non assicura che questa riparazione sia in linea con i prezzi del mercato di riferimento per qualità e caratteristiche.
La circostanza che in altri giudizi la mera ricomprensione delle tariffe praticate dal riparatore tra i prezzi depositati in Camera di Commercio sia stata ritenuta circostanza sufficiente a riconoscere il risarcimento non costituisce precedente vincolante e, in ogni caso, in taluni di questi giudizi, la congruità delle tariffe non era nemmeno specificatamente contestata, cosa che invece è stata fatta nel presente giudizio, ragione per la quale non si può applicare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Con riferimento al rilievo di circa il fatto che la abbia Parte_1 NT presentato una forte oscillazione dei prezzi praticati e abbia applicato anche prezzi di gran lunga inferiori a quelli domandati nel contenzioso in esame, il C.T.U. si è limitato a dire che si tratta di una scelta imprenditoriale “in relazione a situazioni e fattori commerciali e di politiche d'impresa, che sono a discrezione dell'azienda in seno al libero mercato” (pag. 17 della rel. per.).
Certamente l'imprenditore pratica i prezzi che vuole (e, vista la variabilità, anche a chi vuole), ma nel caso in esame non si tratta di rilevare, asetticamente, i prezzi applicati dalla , NT ma di valutare se questi prezzi, per la riparazione in questione, fossero congrui e in linea con i prezzi correnti del mercato.
Il C.T.U., a sommesso avviso della scrivente, non ha dato alcuna risposta motivata su tale ulteriore questione che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa della , ha valore fondamentale ai fini CP_1 della decisione.
Solo al termine del paragrafo riservato alla considerazioni sui costi di riparazione, il C.T.U. accenna ad una valutazione riferita alla peculiarità delle riparazioni offerte dalla : “Attesa la NT struttura dell'azienda, nota ai C.T.P. e che risulta essere una delle più consistenti in termine di dimensioni e servizi sul territorio, si interfaccia ad una eterogenea ed estesa clientela, per cui in relazione a parametri che decide di applicare il titolare dell'azienda, si ritiene che le differenti tariffe esposte da euro 40,00 + IVA ad euro 62,00 + IVA, a parere dello scrivente, non possano essere poste in discussione, inserendosi pienamente tra quelle applicate sul territorio, specie se riferite alla pagina 13 di 21 certificazione citata derivante da una specifica analisi aziendale. Lo stesso criterio è riferibile al costo orario esposto per il ricavo dell'entità economica dei materiali di consumo. In conclusione, si ritiene che le diverse tariffe applicate dal riparatore carrozzeria ben si collocano tra quelle di riferimento indicate ritenendole congrue in un ambito di libero mercato” CP_1
(pag. 17 della rel. per.).
La certificazione citata non è altro che il documento 20 della , mera allegazione di parte, CP_1 di formazione unilaterale, di cui si è già detto. Il C.T.U., addirittura, ritiene di non poter “porre in discussione le tariffe” esposte dalla e che il titolare di azienda decide di applicare nel nome del “libero mercato”. CP_1
Il riferimento al libero mercato è vuoto se non riempito da considerazioni in concreto, ossia considerazioni argomentate sui prezzi correnti del mercato di riferimento.
L'unica considerazione, in concreto, fatta dal C.T.U. attiene alla consistenza “in termine di dimensioni e servizi” offerta dalla , presentata, anche dalla parti in causa, come un'autofficina di NT grandi dimensioni, molto specializzata, in grado di offrire innumerevoli servizi, strutturata in termini di mezzi e dipendenti come tra le “maggiori” sul territorio considerato.
Ora, l'affermazione, vorrebbe forse significare, se ne deduce, visto che resta un non detto, che la
, essendo strutturata e di grandi dimensioni, sceglie, vista la qualità e quantità dei NT servizi offerti, di praticare prezzi che si collocavano nella fascia più alta di quelli rilevati dalle associazioni di categoria di cui al documento 12 della prima citato, scegliendo, non di operare in termini di CP_1 abbassamento dei prezzi (o con economica di scala), ma di innalzamento degli stessi, in ragione della qualità del servizio e, forse, di un certo prestigio goduto sul territorio.
Una politica imprenditoriale del tutto legittima, ma che nulla attiene con il tema del risarcimento del danno o, per meglio dire, dell'indennizzo assicurativo ai sensi e nei termini di polizza, dato che, si ribadisce,
l'imprenditore può decidere di offrire - in nome di una qualità o di un nome o di un prestigio - tariffe più elevate di altri competitor, ma il risarcimento del danno va limitato ai prezzi correnti del mercato, potendo giustificare un risarcimento più elevato in ragione di peculiari circostanza che vanno non solo allegate, ma anche dimostrate e che devono avere un carattere oggettivo e apprezzabile.
Sul punto, come già ricordato: “In materia di risarcimento del danno patrimoniale, poiché esso ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che abbia subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (quale l'esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti
pagina 14 di 21 ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 9942 del 13/05/2016).
Ancora: “In tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato, mentre non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso;
rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del "quantum", dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n.
134 del 08/01/2020).
L'esempio fatto dalla Corte di Cassazione è quello della sola officina disponibile in zona, che offra quel determinato servizio, vale a dire un fatto specifico, oggettivo e, come tale, apprezzabile.
Non è questo il caso.
Non rientra tra i criteri oggettivi per innalzare il prezzo praticato con la riparazione il fatto che l'autofficina sia “importante” e goda di apprezzamento tra la clientela, perché il risarcimento deve essere parametrato ai prezzi correnti di mercato e a situazioni oggettive che giustifichino il costo della riparazione quando risulti più alto dei prezzi correnti del mercato di riferimento.
Ciò vale anche per un indennizzo assicurativo.
Il fatto che il prezzo praticato dalla sia tra i più alti, seppure ricompreso NT nell'ampia fascia di prezzi comunicati alla Camera di Commercio dalle associazioni di categoria, deve giustificarsi sulla base di un dato oggettivo, ossia deve investire la qualità e le caratteristiche della riparazione, non il prestigio della carrozzeria, intesa come apprezzamento di una certa clientela, ammesso che ciò possa legittimare l'innalzamento dei prezzi rispetto a quelli di altri competitor.
L'apprezzamento, disgiunto dalle caratteristiche in fatto che lo producono, quali qualità e caratteristiche del servizio, non è un elemento oggettivo e apprezzabile per innalzare il prezzo a discrezione del riparatore, specie se, come si vedrà tra poco, il prezzo praticato dalla tende a NT mutare a seconda della clientela e del contesto.
Il tema dei prezzi praticati dalla , come esposti dalla è stato NT Parte_1 preso in considerazione dal C.T.U. che riferisce: “…il collega C.T.P. geom. …, pone in evidenza nella documentazione ulteriormente depositata, sempre in seno a procedure gestite dal gruppo che la Parte_1 CP_1 espone costi orari di manodopera inferiori rispetto a quelli in discussione e di diverso valore di volta in volta. Le
[...] tariffe di manodopera esposte nei documenti variano da euro 40,00 + IVA per ora lavoro a 55 euro + IVA per ora lavoro, in un periodo temporale che va dal mese di Aprile 2022 sino al mese di Ottobre 2023” (pagg. 16 e 17 della rel. per.).
pagina 15 di 21 Il C.T.U. giustifica così l'oscillazione dei prezzi praticati dalla : NT
“L'applicazione delle tariffe di manodopera … è scelta nella maniera più opportuna dall'imprenditore in relazione a situazioni e fattori commerciali e di politiche d'impresa, che sono a discrezione dell'azienda in seno al libero mercato” (pag.
17 della rel. per.). In sostanza, l'imprenditore sceglie che prezzo praticare a seconda della situazione e del cliente che si trova di fronte.
Nel caso in esame, in assenza di valide motivazioni alternative, si deve pensare che il prezzo praticato è stato più alto, molto più alto, arrivando a 62 euro l'ora per la manodopera proprio perché la sig.ra non ha anticipato alcuna spesa di riparazione, avendo ceduto il credito alla stessa Pt_2
. CP_1
È ben noto che in tutti i settori commerciali, la scelta dei clienti non è orientata da mere decisioni di convenienza economica, potendo il cliente orientare la propria scelta in base a una moltitudine di fattori, tra i quali rientra la preferenza accordata per questioni di gusto, moda, conoscenza del servizio etc....
La sig.ra aveva diritto di scegliere il proprio riparatore, come stabilito ex art. 148, comma Pt_2
11-bis, del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005 e ss. mm.), ma deve essere indennizzata del costo delle riparazioni in base ai prezzi correnti di mercato, non in base al proprio esclusivo gusto e scelta personale, per cui rivolgersi ad una Carrozzeria che pratica prezzi più elevati, non giustifica che il prezzo della riparazione debba – per ciò solo – assecondare la scelta della cliente, a maggior ragione se la cliente non ha pagato la riparazione, avendo ceduto il credito.
Il richiamo all'art. 148, comma 11-bis, del Codice delle Assicurazioni non esclude affatto che l'indennizzo debba essere parametrato ai costi correnti del mercato perché l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato per l'intero danno, entro i limiti di polizza, non a riconoscere un indennizzo che non sia parametrato al danno effettivamente subito.
I costi correnti di mercato non impongono, per converso, nemmeno di attestarsi, esclusivamente, sui costi medi praticati in zona, secondo un'operazione puramente matematica, semmai, occorre vedere quali prezzi, concretamente, nel libero mercato, abbia praticato la e poi stabilire se questo CP_1 prezzo possa essere congruo e in linea con il mercato, ossia, escludere che si tratti di prezzo completamente avulso dal sistema di prezzi di riferimento, pur potendo (anche) essere superiore a quello applicato da altri concorrenti di zona, in ragione del proprio assetto aziendale e della politica di prezzi praticata, a patto che si tratti di una politica omogena, applicata, cioè, senza distinguo in base al tipo di clientela, fatto questo del tutto arbitrario e non condivisibile.
Si ritiene che la consulenza tecnica svolta in primo grado non abbia adeguatamente motivato la congruità del prezzo di riparazione esposto dalla e si sia addirittura, immotivatamente, CP_1
pagina 16 di 21 rifiutata di prendere posizione specifica sui prezzi correnti del mercato, trincerandosi dietro la formula vacua che si è trattato di scelte imprenditoriali non discutibili.
La si è opposta alla rinnovazione della C.T.U. e ha chiesto, in subordine, che nel CP_1 quesito proposto dalla scrivente fosse espunto ogni riferimento alla tipologia e alla qualità delle riparazioni offerte, circostanza che priva di valore l'accertamento peritale.
A fronte del rifiuto della parte che è onerata della prova del danno di svolgere indagine sulla qualità
e le caratteristiche delle riparazioni, l'indagine tecnica diventa superflua perché è la stessa parte che deve provare il danno a richiedere che questo danno sia accertato, non per mezzo di una c.t.u., ma sulla sola base delle allegazioni fornite e della documentazione prodotta nel giudizio.
Ora, buona parte di questa documentazione è stata già vagliata sopra, con le considerazioni che si richiamano. La scrivente ritiene, senza rinnovare la C.T.U., di poter discostarsi dalle conclusioni del perito, utilizzando i dati forniti in corso di causa nella misura in cui non risultino espressamente e specificatamente contestati dalle parti in giudizio.
VII
La determinazione dell'indennizzo.
Si ritiene che la mera ricomprensione della fattura azionata dalla in quella fascia di CP_1 prezzi descritta dal documento 12 prodotto dalla medesima , che fotografa una rilevazione del CP_1
2017, negli anni semplicemente rivalutata, rispetto ai prezzi praticati per riparazioni, genericamente e ampiamente intese, nel territorio del biellese anche da soggetti diversi da carrozzerie, non sia da sola sufficiente a far ritenere congruo il prezzo della riparazione del veicolo Renault AP per cui è causa.
La fattura, come ampiamente noto e richiamato dalla Giurisprudenza di legittimità già citata, nulla prova sul costo e sulla congruità della riparazione. Come già detto poc'anzi, scostamenti sul prezzo normalmente praticato avrebbero dovuto essere allegati e motivati, in base a specifiche e apprezzabili situazioni, come il fatto che si trattava di una riparazione particolarmente complessa etc…
Il C.T.U. ha indicato che la riparazione ha avuto il pregio di poter contenere i tempi proprio perché, ove possibile, ha utilizzato un metodo meno invasivo, metodo che, a stessa detta del C.T.U., avrebbe dovuto essere meno oneroso, circostanza che non si coglie nella fattura della , che si attesta CP_1 nella fascia più alta dei prezzi dalla stessa praticati in un periodo analogo di riferimento, come esposti e documentati da (cfr. docc. 5 e 6 di successivamente a Giugno 2022, cfr. doc. 7 di Parte_1 Parte_1
, nonché analizzati a pagg. 16 e 17 della relazione peritale. Parte_1
Se ne ricava che, fino a Giugno 2022, ossia nel periodo in cui ricade il sinistro in questione, la
, per altri casi relativi a sinistri gestiti da ha applicato un prezzo orario NT Parte_1
pagina 17 di 21 di manodopera di 52,00 euro più IVA e per il materiale di consumo di 21,00 euro più IVA (cfr. docc. 5 e 6 della . Parte_1
Considerato che il documento 5 prodotto da altro non è che l'indicazione del costo Parte_1 orario praticato dalla stessa e da altre carrozzerie di zona nel 2022 (non si NT prendono a riferimento gli anni precedenti perché non riferiti al tempo in cui si è verificato il sinistro oggetto di causa), occorre segnalare che la non ha smentito la veridicità dei costi NT orari riportati, ne consegue che tali costi orari devono considerarsi non specificatamente contestati ex art. 115 c.p.c.
Il costo orario esposto varia da un minimo di 40 euro l'ora praticato da alcune carrozzerie ad un massimo di 52 euro l'ora praticato dalla e da altra carrozzeria, denominata NT
Mercandino. Si può osservare, inoltre, che vi sono altre carrozzerie che praticano prezzi molto simili, in particolare, la Autocarrozzeria Lanza nel 2022 praticava 51 euro l'ora e la carrozzeria 50 euro l'ora Per_1
(cfr. sempre doc. 5 di . Parte_1
Da questo breve schema riportato dalla non si ricava, pertanto, che il costo orario di 52 Parte_1 euro l'ora sia palesemente fuori mercato e non corrisponda ai prezzi correnti, quantomeno di alcune carrozzerie dalla stessa interpellate e riportate nel documento 5 in atti. Parte_1
Ora, si ritiene che ciò basti, in ragione di quanto allegato, provato e non specificatamente contestato, a far ritenere il costo orario di 52 euro l'ora il più corretto e applicabile al caso in esame. non ha dimostrato che si tratti di un costo non congruo e fuori dai prezzi correnti del Parte_1 mercato, anzi, riportandolo unitamente a prezzi simili, ne ha avvalorato l'esistenza e l'utilizzo da parte della
. CP_1
La , da parte sua, limitandosi a sostenere, apoditticamente, la correttezza del costo CP_1 orario di 62 euro l'ora, disgiunto da un'analisi concreta della qualità e delle caratteristiche della propria riparazione, non ha provato che tale costo sia quello più congruo e, considerando che nel corso del 2022, in altri sinistri, ha applicato il costo orario (inferiore) di 52 euro l'ora, si ritiene di applicare tale ultimo costo al caso qui in esame per la determinazione dell'indennizzo.
Si ritiene, dunque, di porre a fondamento della decisione proprio questi dati, non specificatamente contestati nel primo grado perché la non ha indicato ragioni per giustificare lo NT scostamento e innalzamento del prezzo attuato a partire da Luglio 2022, inoltre, il dato - di 52,00 euro l'ora per manodopera e di 21,00 euro l'ora per materiali di consumo - è riportato dalla stessa senza Parte_1 contestazione specifica, mentre sarebbe stato interesse di indicare una diversa misura Parte_1
pagina 18 di 21 dell'indennizzo riconosciuto. Si ricorda che l'Assicurazione dovrebbe fare un'offerta di indennizzo, che qui
è mancata, anche in sede giudiziale.
Per quanto invece riguarda la posizione della , ancora, questa non ha dimostrato che, CP_1 nel caso specifico, il costo orario di 62 euro fosse quello corretto e altrettanto dicasi per i costi del materiale di consumo.
Come ricordato in sede di discussione orale dalla difesa di l'intervento di riparazione ha Parte_1 riguardato un'utilitaria e non, ad esempio, un veicolo storico, nemmeno sono state allegate circostanze che rendessero particolarmente impegnativo l'intervento, il quale, fino a prova contraria, deve ritenersi un ordinario intervento riparativo del tipo in esame, ossia: rimozione delle ammaccature lasciate dalla grandine su una vettura modello Renault AP.
Si ritiene, quindi, che possano essere utilizzati i prezzi che dalla sono stati NT applicati sino a Giugno 2022. Questi prezzi possono essere ritenuti quelli effettivamente correnti e, fino a prova contraria, sono da ritenersi in linea con il mercato di riferimento.
È vero, come già ricordato dalla scrivente con ordinanza del 13.12.2024, che l'elenco dei prezzi in questione è stato prodotto da e raccolto unilateralmente dalla stessa (doc. 5 già citato di Parte_1
, ma il fatto che non abbia smentito di aver praticato quel prezzo sino a Giugno Parte_1 CP_1
2022 costituisce miglior prova che quel prezzo è stato effettivamente applicato.
L'indennizzo va così rideterminato, richiamando i calcoli effettuati dal C.T.U. e ricordando che altre questioni, relative all'accertamento del monte orario e dei limiti di polizza, non sono state oggetto di appello:
• totale manodopera: 2.892,03 euro;
• totale materiali: 382,53 euro;
• totale complessivo: 3.274,56 euro;
• a dedurre applicazione dello scoperto di polizza del 10%: 327,45 euro;
• totale indennizzo: 2.947,11 euro.
È documentato che , in data 19.9.2022, ha messo in mora e ha notificato la NT cessione di credito alla (doc. 8 della ). Parte_1 CP_1
La polizza (doc. 1 della ) prevede, all'art. 8.1.2., che formuli al danneggiato CP_1 Parte_1 un'offerta entro 60 gg. dalla richiesta (doc. 2 della Carrozzeria, denuncia di sinistro di ) o Parte_2 neghi il risarcimento, motivando.
Non risulta che abbia presentato un'offerta. Parte_1
pagina 19 di 21 si è limitata a sostenere che “la liquidazione dell'indennizzo a termini di polizza è stata Parte_1 impossibile in mancanza di accordo sulla determinazione del danno” (pag. 10 della comparsa di risposta in primo grado). ha aggiunto che non è stato possibile trovare accordo in sede di mediazione per il rifiuto Parte_1 di controparte di svolgere una C.T.U. in quella sede.
Non è stato dimostrato che il veicolo non fosse a disposizione per la visione del perito di a quel punto, era onere, ai sensi di polizza, che presentasse offerta o motivasse le Parte_1 Parte_1 ragioni del rifiuto, non dovendo attendersi l'esperimento del tentativo di mediazione. tuttavia, non ha presentato alcuna offerta d'indennizzo, nonostante sia documentato che Parte_1 abbia ricevuto la diffida e la notificazione della cessione di credito, in data 19.9.2022.
Da quella data, in assenza di prova di precedenti comunicazioni sulla denuncia di sinistro, decorrono gli interessi di mora.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi dei debito già liquidato all'attualità.
VIII
Sulle spese stragiudiziali e di mediazione.
Le spese di assistenza stragiudiziale sono da considerarsi danno emergente (cfr. in argomento Cass. civ., Sez. U., Sentenza n. 16990 del 10/07/2017) e devono essere risarcite perché non ha provato Parte_1 di essere stata nell'impossibilità di proporre un'offerta di indennizzo nei termini di polizza, per cui ha reso necessario l'esperimento della mediazione da parte della . NT
Il secondo motivo di appello va dunque respinto e sul punto va confermata la statuizione in primo grado.
IX
Sulle spese di lite e di C.T.U.
Le spese di lite di primo grado, in esito all'appello, che ha visto una parziale riforma della sentenza di prime cure, devono ritenersi integralmente compensate.
Le spese del grado di appello vanno parimenti compensate in considerazione, da una parte, che la ha agito giudizialmente per il riconoscimento dell'indennizzo che è stato, infine, NT riconosciuto in misura inferiore, quasi della metà, rispetto all'indennizzo richiesto in primo grado;
dall'altra parte, ha chiesto di accertare l'indennizzo dovuto, ma non ha provato di aver formulato congrua Parte_1 offerta in termini di polizza.
pagina 20 di 21 L'andamento complessivo del giudizio, in entrambi i gradi, porta a ritenere prevalenti i profili di soccombenza reciproca che conducono all'integrale compensazione delle spese di lite, del primo e del secondo grado.
In ragione della soccombenza reciproca, nei rapporti interni alle parti, in riforma della sentenza di primo grado, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di entrambe le parti, in misura della metà e le spese di C.T.P. devono restare a carico di ciascuna parte se e in quanto sopportate.
P.Q.M.
Il Giudice, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento, in favore della Parte_1 NT
a titolo d'indennizzo assicurativo oggetto di cessione di credito, del minor importo di 2.947,11 euro,
[...] oltre interessi di mora dal 19.9.2022 all'effettivo saldo;
condanna al rimborso, in favore della Parte_1 NT
a titolo di spese stragiudiziali, della somma di 439,64 euro;
dichiara integralmente compensate le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
nei rapporti interni alle parti, pone le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in misura della metà ciascuna;
pone le spese di C.T.P. a carico di ciascuna parte se e in quanto sopportate;
condanna alla restituzione, in favore dell'appellante, delle somme in NT eccesso saldate da questa in adempimento della condanna di primo grado.
Così deciso in Vercelli, 13.1.2024.
Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 825/2024 avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni – Indennizzo promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
PALMERI CALOGERO, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore
PARTE APPELLANTE contro
NT
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MONTELEONE SONIA, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in VIA KENNEDY, 47 13882 VERGNASCO FRAZIONE DI CERRIONE presso il difensore
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale che s'intende qui richiamato unitamente alle conclusioni rassegnate.
pagina 1 di 21 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione in appello, a promosso giudizio di Parte_1 appello nei confronti di NT
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vercelli n. 102/2024 con la quale è stata
[...] accolta la domanda di risarcimento del danno promossa dalla in qualità di NT cessionaria del credito derivante dall'indennizzo previsto ai sensi della polizza stipulata dalla sig.ra
[...]
con Pt_2 Parte_1
Parte attrice ha appellato la pronuncia chiedendone la riforma, previa rinnovazione della C.T.U. svolta nel primo grado.
Quali motivi di appello ha dedotto:
- l'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza con violazione degli artt.
1227 e 1905 c.c., nonché 116 e 196 c.p.c.;
- l'erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza con violazione degli artt. 91
e 92 c.p.c. in punto quanto alla condanna per spese di mediazione, giudiziali, di C.T.U. e di
C.T.P.
UnipolSai ha dunque domandato, nel merito, di accertare e determinare l'indennizzo spettante secondo polizza, condannando la alla restituzione di quanto versato in eccesso in NT adempimento della sentenza di primo grado.
Parte convenuta si è costituita in appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza. In via preliminare, ha chiesto di dichiarare inammissibile o improcedibile l'appello.
Inizialmente disposta la rinnovazione della C.T.U. espletata nel primo grado, a fronte di opposizione di parte appellata, si è ritenuto di poter decidere senza rinnovare l'indagine tecnica.
La causa è stata quindi discussa e viene decisa nelle forme dell'art. 281-sexies c.p.c.
II
Sulle questioni preliminari, anche con riguardo alla ricusazione del consulente in primo grado.
I motivi di gravame sono chiaramente ricavabili nell'atto di citazione in appello;
vi è stata chiara indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche richieste sulla base delle circostanze da cui deriva la violazione della legge, pertanto, non si ravvisa ipotesi di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile.
L'appello non è inammissibile ex art. 348-bis c.p.c., anzi, va parzialmente accolto, come si dirà.
pagina 2 di 21 nel motivare l'appello, ricorda che “a seguito del deposito della C.T.U. veniva presentata istanza Parte_1 ex art. 196 c.p.c., nella quale si poneva o in evidenza le incongruenze della perizia …” (pag. 3 dell'atto di cit. in appello). Non risulta che sia stata formalizzata un'istanza di ricusazione vera e propria prima del conferimento dell'incarico, mentre l'istanza di ex art. 196 c.p.c. è stata disattesa dal Giudice di Parte_1
Pace.
In generale: “L'istanza di ricusazione di un consulente tecnico d'ufficio può essere proposta esclusivamente entro il termine di cui all'art.192 c.p.c., ossia prima dell'affido di incarico, con conseguente impossibilità fattuale di esecuzione d'opera professionale da parte dell'ausiliario, ove l'istanza sia tempestiva. Ne deriva che, in presenza di un'istanza formulata oltre il termine prescritto, può trovare applicazione solo il potere sostitutivo del giudice, a mente dell'art. 196 c.p.c.” (Cass. civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 26358 del 19/11/2020).
Considerando che la scrivente procederà ad esaminare i fatti e le prove raccolte in corso di causa discostandosi, per alcuni aspetti salienti, dalle risultanze della C.T.U., si ritiene che la questione resti assorbita.
III
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato, nei limiti che seguono.
Appare opportuno ricordare i principali fatti di causa come descritti in primo grado:
1. la sig.ra ha contratto con la una polizza relativa al veicolo Renault Parte_2 Parte_1
AP tg GJ682CJ che prevede la garanzia contro eventi naturali, con scoperto del 10% e minimo indennizzabile pari a 200 euro (doc. 1 della in primo grado); CP_1
2. in data 5.6.2022, in Santhià, il veicolo assicurato subiva danni a causa della grandine che si abbatteva sulla zona, come da denuncia sinistro in atti;
3. i danni indicati dalla ammontano a complessivi 5.050 euro, pari a 4.545 euro al netto CP_1 dello scoperto del 10% previsto dalla polizza;
4. i danni sono stati richiesti in base a preventivo, fattura e fotografie del veicolo e delle opere di riparazione (cfr. docc. 4, 5 e 6 della in primo grado); CP_1
5. la sig.ra ha ceduto il proprio credito alla che ha effettuato la Pt_2 NT riparazione (cfr. docc. 7 e 8 della in primo grado); CP_1
6. la richiesta di indennizzo formulata alla non è stata accolta e il tentativo di mediazione ha Parte_1 dato esito negativo (cfr. docc. 8, 9, 10 e 11 della in primo grado); CP_1
7. la ha indicato i costi di manodopera in 62 euro all'ora e per materiali di consumo in 32 CP_1 euro all'ora evidenziando che si tratti di prezzi che rientrano nella fascia di prezzi comunicati dalle pagina 3 di 21 Associazioni di categoria alla Camera di Commercio di zona (doc. 12 della in primo CP_1 grado); in particolare:
8. le tariffe per la manodopera sul territorio biellese, dove opera la , NT considerata la fascia di prezzi comunicata dalle Organizzazioni rappresentative del settore, oscillano per il 2022 da un minimo di 40,16 euro ad un massimo di 72,48 euro all'ora, oltre I.V.A., sulla base dei dati raccolti e comunicati da tali associazioni rappresentative del settore nel 2017, successivamente aggiornati all'aumento del costo della vita;
9. la ha allegato che il costo orario dei materiali di consumo per il tipo di verniciatura CP_1 applicato, c.d. “doppio strato”, nel corso del 2017 sul territorio biellese si attestava in media su
28,07 euro, oltre I.V.A., con un aumento negli anni successivi che ha portato il valore nel 2022, anno del sinistro, a 34,81 euro, oltre I.V.A. (cfr. sempre doc. 12 della in primo grado). CP_1
In primo grado la ha ritenuto la consulenza tecnica d'ufficio addirittura superflua, CP_1 richiamando la congruità delle proprie tariffe perché ricomprese nella fascia di prezzi più ampia depositata presso la Camera di Commercio di cui si è detto sopra (doc. 12 della ). CP_1 ha contestato l'eccessività del costo delle riparazioni e ha chiesto, in primo grado, di Parte_1 espletare una consulenza tecnica volta a determinare ai sensi di polizza l'ammontare dell'indennizzo.
La consulenza è stata disposta, in primo grado, su richiesta anche della NT
(nelle conclusioni di primo grado proprio la aveva domandato, “se del caso”, “l'ammissione di CP_1
C.T.U. tecnica volta ad accertare e quantificare i danni riportati dal veicolo Renault AP …per cui è causa”).
La C.T.U., in primo grado, ha stimato il costo delle riparazioni congruo e il Giudice di Pace, ritenendo la valutazione del consulente condivisibile, ha condannato al pagamento della somma Parte_1 di 4.545,00 euro a titolo d'indennizzo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. ha appellato la sentenza chiedendo la rinnovazione della consulenza tecnica. Parte_1
La si è opposta alla rinnovazione della C.T.U. in appello. NT
La scrivente aveva ritenuto di dover procedere ad una rinnovazione della consulenza, cercando di motivare, senza anticipare il giudizio, le ragioni per le quali tale rinnovazione era da ritenersi utile.
La si è opposta alla rinnovazione della C.T.U. in appello e ha NT preannunciato istanza di ricusazione del consulente tecnico in caso si fosse proceduto con la rinnovazione.
La scrivente ha deciso di soprassedere dalla rinnovazione della consulenza in grado di appello, con effetto assorbente sull'istanza di ricusazione.
IV pagina 4 di 21 Premessa.
Non si tratta di lasciare libero il mercato di operare nel suo naturale punto di caduta tra l'incontro della domanda e dell'offerta perché qui non vi è alcun naturale punto di caduta, visto che la cliente non ha pagato per la riparazione ottenuta, ma ha girato il costo all'Assicurazione, senza nulla anticipare.
Occorre, dunque, verificare che il prezzo praticato dal riparatore, che agisce in qualità di cessionario del credito, sia ricompreso tra quelli correnti del mercato, non dovendo l'indennizzo, ossia il risarcimento, assumere connotati puntivi e nemmeno speculativi, circostanza questa in grado di sovvertire proprio quel mercato che la difesa di parte appellata pretende di difendere.
Se, infatti, i prezzi applicati dal riparatore, che è anche cessionario del credito assicurativo, non sono in linea con il mercato, si potrebbe assistere, se il fenomeno si replicasse su larga scala, ad una crescita esponenziale dei costi assicurativi, che genererebbe un circolo vizioso.
Tanto le carrozzerie quanto le compagnie assicurative operano sul mercato, non per spirito di solidarietà, ma con intento lucrativo, l'unica soluzione, pertanto, è assicurare che il mercato operi secondo regole prevedibili e non falsate dal gioco di una delle parti.
Il risarcimento e, allo stesso modo l'indennizzo, salvo diversa previsione di polizza, va limitato alla prevedibilità del danno come stabilita dall'art. 1225 c.c., per cui quando, come in questo caso, il danno non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l'obbligazione, ossia, deve contenersi nella misura rappresentata dal prezzo corrente di mercato praticato per la riparazione di cui si discute.
L'art. 1227 c.c., parlando di concorso del fatto colposo del creditore, espressamente esclude il risarcimento per danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
L'ordinaria diligenza è anche ricorrere alla carrozzeria che pratica prezzi correnti di mercato qualora non vi siano oggettive ragioni per discostarsi da tale scelta, che rappresenta un'allocazione ottimale delle risorse in un quadro risarcitorio che è quello normato dal Codice civile;
senza con ciò compromettere il libero mercato e la scelta della cliente, che deve sapere che l'indennizzo assicurativo è parametrato a prezzi correnti di mercato e che l'eventuale surplus di spesa per le riparazioni, qualora non oggettivamente giustificato, deve restare in capo all'assicurato e, dunque, al riparatore che di tale credito da indennizzo si è fatto cessionario.
La non ha provato che l'importo portato dalla fattura, che espone il costo NT delle riparazioni praticate sul veicolo Renault AP della sig.ra , sia in linea con i prezzi Parte_2 correnti di mercato e, per vero, non risulta nemmeno in linea con i prezzi praticati in altri casi dalla stessa in uguale periodo di tempo (cfr. docc. 5 e 6 di del primo grado). NT Parte_1
pagina 5 di 21 Occorre ricordare quanto osservato in sede di ordinanza del 13.12.2024, quando la scrivente aveva ritenuto utile disporre rinnovazione della consulenza tecnica.
Sulla base delle Giurisprudenza di legittimità citata dalla difesa della carrozzeria: “In materia di risarcimento del danno patrimoniale, poiché esso ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che abbia subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (quale l'esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio” (Cass. civ., Sez. 6 - 3,
Sentenza n. 9942 del 13/05/2016).
Ancora: “In tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato, mentre non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso;
rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del "quantum", dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n.
134 del 08/01/2020).
In motivazione della pronuncia del 2020 si legge: “Il principio (Cass. 7 febbraio 1996 n. 970; v. pure
Cass. 3 giugno 1977 n. 2268), condiviso in questa sede, secondo cui, avendo il risarcimento del danno patrimoniale la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente al costo obbiettivo di esse, in base a prezzi corrispondenti a quelli ordinari di mercato, mentre non sono risarcibili le somme corrisposte in misura superiore a quel costo, salvo che chi le ha pagate dimostri l'esistenza di ragioni giustificative di quel maggior esborso.
Ne consegue in ordine al regime della prova, e quindi della corretta applicazione dell'art. 2697 c.c., che la produzione di fatture a documentazione delle spese sostenute dal danneggiato non è prova immediata dell'entità del danno, ma fornisce per il suo accertamento solo elementi da considerare in concorso con altri, anche desunti da nozioni di comune esperienza (Cass. n.
5565 del 1991 e Cass. n. 779 del 1971) e a maggior ragione da valutazioni tecniche acquisite con consulenza” (così Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 134 del 08/01/2020).
Si legge nella motivazione della sentenza citata del 2016, che ha deciso un caso del tutto analogo a quello in esame: “ […] Con l'unico motivo, lamentando violazione ed errata applicazione dell'art. 1227, secondo comma,
c.c., la ricorrente, premesso che la questione tuttora controversa tra le parti si riferisce al costo orario della manodopera — pari, ad avviso della stessa ricorrente, ad euro 33,50 e determinato dal c.t.u. in euro 32,00 — censura la sentenza del Tribunale pagina 6 di 21 nella parte in cui si afferma che "il cliente ... ha l'onere di diligenza ... e cioè di valutare più preventivi nella zona di riferimento, al fine di procedere ad una comparazione ponderata tra le varie offerte. Pertanto, il danneggiato che si affida alla carrozzeria di fiducia senza prima informarsi circa la rispondenza dei prezzi praticati a quelli medi di mercato correttamente incorre nel rischio di non vedersi riconosciuta la differenza di costo sostenuta". Assume la ricorrente che, se è pur vero che al creditore danneggiato è imposta una condotta attiva, diretta a limitare le conseguenze dannose dell'illecito, si devono tuttavia intendere comprese nell'ambito dell'ordinaria diligenza di cui all'art 1227, secondo comma, c.c. solo quelle attività che non siano eccessivamente complesse, gravose o eccezionali o tali da comportare particolari sacrifici a colui che abbia patito un danno per colpa altrui. Pertanto, non potrebbe essere imposto al cittadino medio di ricercare e analizzare scrupolosamente i tariffari applicati dalle imprese di riparazione e di determinare il cd. prezzo corrente di mercato, per poi valutare la congruità in relazione alla tariffa applicata dalla carrozzeria scelta, in quanto tale attività integrerebbe "un comportamento abnorme ed oneroso, esorbitante da quella ordinaria diligenza che il legislatore esige dal danneggiato creditore al fine di non aggravare ulteriormente la posizione del debitore" […]. Il motivo è palesemente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, condiviso in questa sede, secondo cui, poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che ha subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (ad esempio: esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio (Cass. 7 febbraio 1996, n. 970; v. pure Cass. 3 giugno 1977, n. 2268). A tale principio si è correttamente attenuto il giudice del merito, evidenziandosi che l'accertamento di fatto da quest'ultimo effettuato non risulta adeguatamente contestato in questa sede, con riferimento alla divergenza tra le spese per la riparazione del veicolo (quali risultanti dalla fattura prodotta) e i prezzi medi correnti in provincia di XXX e praticati dalle carrozzerie ivi operanti - in relazione, in particolare - al costo della manodopera e che comunque tale accertamento esula dal perimetro di indagine di questa Corte di legittimità” (così in motivazione Cass. civ., Sez. 6-3, Sentenza n. 9942del13/05/2016).
L'indagine del costo della manodopera esula dall'accertamento del giudice di legittimità, ma resta questione discussa davanti al giudice di merito, pertanto, è stata inizialmente disposta la rinnovazione della
C.T.U., ritenendo le valutazioni svolte in primo grado non esaustive.
Il riparatore è qui anche il cessionario del credito vantato dall'assicurato (come nel caso esaminato dalla Cassazione nel 2016).
Le parti non concordano sui costi di manodopera applicati dal riparatore.
pagina 7 di 21 Per il danno provocato dalla grandine al veicolo assicurato, nel preventivo e nella fattura di riparazione (cfr. docc. 4 e 5 della carrozzeria in primo grado), i costi di manodopera sono stati indicati in 62 euro/h e, per i materiali di consumo, in 32 euro/h.
Sulla base della Giurisprudenza citata, la fattura non è sufficiente a dimostrare il danno e quindi il credito ceduto, che deve essere liquidato nell'ambito dei prezzi correnti di mercato.
Contrariamente all'assunto della difesa appellata, proprio la Giurisprudenza citata facoltizza la verifica dei prezzi di mercato tramite consulenza tecnica d'ufficio.
La ha indicato il costo orario della manodopera come rientrante NT nell'ampio range rilevato nel settore delle autoriparazioni nella provincia di Biella dal 2017, range di tariffe che nel 2022, anno di riferimento al momento della riparazione, andava da 40,16 euro a 72,48 euro, oltre
IVA (cfr. doc. 12 dell'assicurazione in primo grado).
I costi orari di manodopera applicati dalla carrozzeria rientrano, seppur collocandosi nella fascia alta di prezzo, nel range di tariffe rilevate dalle varie associazioni di categoria e depositate presso la Camera di commercio (cfr. doc. 12 dell'assicurazione in primo grado).
Il valore (e la metodologia) di tale rilevazione è contestato dalla Parte_1
La C.T.U. ha ritenuto la tariffa applicata dalla carrozzeria congrua.
Il primo motivo di appello è diretto alla contestazione delle risultanze della C.T.U. in quanto parte appellante ritiene che il C.T.U. non fosse imparziale all'argomento e che il Giudice si sia “adagiato” sulle conclusioni del consulente (pag. 5 dell'appello), senza considerare le critiche all'elaborato peritale presentate dalla così ritenendo la decisione di prime cure errata. Parte_1 ha sostenuto “l'esosità della pretesa del riparatore-cessionario relativamente alla mano d'opera e ai Parte_1 materiali di consumo, assolutamente fuori mercato” evidenziando “criticità delle pretese pubblicazioni in merito della locale
CCIAA” (pag. 2 dell'atto di cit. in appello). ha chiesto un ordine di esibizione alla CCIAA di Biella e Vercelli, ed alle associazioni di Parte_1 categoria CNA Biella e Confartigianato Biella per “produrre in giudizio tutti i dati e calcoli Parte_3 analitici sulla base dei quali sono stati elaborate le rilevazioni comunicate” (come da conclusioni rassegnate in punto istruttoria), indi, ha chiesto la rinnovazione della C.T.U.
L'ordine di esibizione è stato ritenuto generico ed esplorativo, come tale inammissibile.
Si è inizialmente disposto di procedere a rinnovazione della consulenza tecnica in sede di appello.
La scrivente ha quindi formulato un dettagliato quesito peritale e fissato udienza per il conferimento dell'incarico.
pagina 8 di 21 Parte appellata ha anticipato istanza di ricusazione del consulente tecnico nominato per la rinnovazione della consulenza in grado di appello, opponendosi, in principalità, alla rinnovazione della consulenza in sede di appello, sulla scorta del fatto che:
- l'autorità giudiziaria non può “imporre ad un'impresa di lavorare a determinate tariffe” (pag. 2 dell'istanza depositata dalla in data 20.12.2024); CP_1
- è diritto del danneggiato recarsi dal proprio riparatore di fiducia ex art 148, comma 11-bis, del
Codice Assicurazioni (cfr. pag. 3 dell'istanza cit.);
- “…qualora le tariffe esposte da vengano reputate esose, nessuno si rivolgerà all'azienda. Ma se la CP_1 domanda vi è ciò è sinonimo che ci si ritrova in equilibrio di mercato tra offerta e domanda, ovvero i consumatori danneggiati reputano vantaggioso far riparare il proprio veicolo dalla (così espressamente a CP_1 pag. 3 dell'istanza citata);
- la questione della tariffa oraria pertanto “non può e non deve essere oggetto di vaglio giudiziale stante
l'ovvia legittimità del riparatore ad operare in regime di libero mercato” (ancora testualmente pag. 3 dell'istanza citata);
- la tariffa di manodopera “è un concetto unitario che prescinde dalla tipologia di lavoro o dalla qualità delle riparazioni” (ancora pag. 3);
- “…è evidente che una C.T.U. percipiente, volta ad acquisire dati non agli atti di causa (dati tuttavia che era onere delle parti provare, così come è stato provato dalla produzione documentale della – cfr. docc. 12 CP_1
e 20 primo grado – documentazione che la giurisprudenza ha volte ritenuta congrua …), possa risolversi nella usuale ipse dixit di un perito assicurativo che decide arbitrariamente quali carrozzerie comparare ai fini della determinazione della tariffa con già prevedibili risultati salomonici…” (così un altro passaggio dell'istanza in questione, pag. 4).
La carrozzeria ha, in via subordinata, chiesto di “espungere dal quesito la comparazione della CP_1 tariffa oraria con riferimento alla tipologia e alla qualità delle riparazioni, essendo criteri non conferenti con la determinazione della tariffa aziendale” (pag. 4 della più volte citata istanza).
In seguito alle contestazioni della , si è ritenuto di soprassedere alla NT rinnovazione della C.T.U. in sede di appello.
V
Le contestazioni mosse dalla difesa dell'appellata non sono condivisibili.
È assunto indimostrato che la manodopera “è un concetto unitario che prescinde dalla tipologia di lavoro o dalla qualità delle riparazioni”. Non è vero che l'autorità giudiziaria, verificando i prezzi correnti del mercato,
pagina 9 di 21 imporrebbe una tariffa al riparatore, semmai, l'autorità giudiziaria verifica che il prezzo, liberamente praticato dal riparatore, s'inserisca tra quelli comunemente offerti dal mercato per il lavoro svolto.
L'assicurata, la sig.ra , nulla ha anticipato di tasca propria per le riparazioni in questione, Pt_2 avendo direttamente ceduto il preteso credito da indennizzo di polizza alla stessa carrozzeria che ha effettuato le riparazioni, fatto del tutto legittimo, ma che impone d'indagare la congruità del prezzo praticato dalla carrozzeria.
Il fatto che il prezzo si inserisca nella fascia di prezzi raccolti e comunicati dalle associazioni rappresentative del settore delle riparazioni non dice nulla sulla qualità delle riparazioni e sulla congruità del prezzo in concreto praticato dalla con riguardo al veicolo sinistrato della sig.ra NT
, ossia nel caso specifico. Pt_2
Ad essere obiettivi, inoltre, la fascia di prezzo è talmente ampia che il prezzo minimo indicato per la monodopera è quasi doppiato dal prezzo massimo (si passa da 40 euro all'ora circa a oltre 72 euro all'ora), per cui assumere che il prezzo applicato dalla sia per ciò solo congruo, senza nulla NT argomentare sulla qualità e la peculiarità delle condizioni di riparazione praticate, appare un fatto privo di reale motivazione.
L'appellata, con tesi ardita, giunge a chiedere di espungere la comparazione della tariffa oraria con riferimento alla tipologia e alla qualità delle riparazioni “essendo criteri non conferenti con la determinazione della tariffa aziendale”, insomma, l'appellata chiede di farsi andare bene la tariffa praticata dalla medesima in quanto essa opera sul mercato e può scegliere in autonomia che prezzo praticare ai clienti.
Si confondono i piani: un conto è l'autonomia imprenditoriale, con le scelte, condivisibili o meno, di strategia aziendale, anche in materia di prezzi applicati, altra questione è la determinazione del danno risarcibile e qui, per meglio dire, dell'indennizzo.
A superamento del contrasto insorto in materia di poteri del consulente tecnico d'ufficio, è stato chiarito che: “In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. civ., Sez. U., Sentenza n. 3086 del 01/02/2022).
Questo principio deve valere anche nel caso di c.d. consulenza percipiente, disposta per l'acquisizione di dati la cui valutazione sia rimessa all'ausiliario quando, ad esempio, la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi pagina 10 di 21 di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure quando si tratta di dare la prova di fatti tecnici accessori e di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti.
In questo caso, proprio per riscontrare le prove già offerte dalle parti, si è disposta una consulenza tecnica. La consulenza svolta in primo grado, tuttavia, presenta alcune criticità, come si avrà modo di esporre e, pertanto, la scrivente ritiene di doversene parzialmente discostare.
VI
Le valutazioni del C.T.U. in primo grado.
Il C.T.U., nel paragrafo: “CONSIDERAZIONI SUI COSTI DI RIPARAZIONE” ha esposto che:
“La riparazione eseguita, per come documentata, si ritiene sia stata fatta in maniera opportuna nel rispetto della regola dell'arte. Sotto il profilo tecnico, l'intervento riparativo eseguito, per metodologia applicata e tipo di lavorazioni messe in atto, rientra pienamente tra quelle normalmente praticate sul territorio dai diversi operatori del settore. Va osservato che da parte del riparatore vi è stata un'attenzione al risparmio in termini di tempo, prevedendo ove possibile il ripristino con la tecnica a freddo con impego di leva bolli, metodo certamente meno invasivo ed oneroso rispetto ad un intervento tradizionale, che sarebbe stato comunque lecito eseguire, ma che certamente prevede maggiori oneri di manodopera, essendo estesa la lavorazione di verniciatura su tutte le superfici interessate dai danneggiamenti da grandine. Per quanto riguarda le tariffe esposte dal riparatore, lo scrivente non ha facoltà di entrare nel loro merito sotto il profilo economico commerciale” (pag. 16 della relazione peritale di primo grado).
Da una parte, il C.T.U. ritiene che la riparazione sia in linea con quelle “normalmente praticate sul territorio”, dall'altra parte, precisa che “vi è stata un'attenzione a risparmio in termini di tempo” avendo previsto l'utilizzo, ove possibile, di un “metodo meno invasivo e oneroso” senza, tuttavia, prendere posizione alcuna sulle
“tariffe esposte dal riparatore”, circostanza che il giudice di prime cure ha ritenuto scevra da vizi logici, ma che la scrivente, in qualità di giudice di appello, ritiene, al contrario, nascondere un difetto di motivazione in ordine al rapporto tra qualità e caratteristiche della riparazione rispetto al prezzo praticato, che è il fulcro dell'indagine tecnica.
Non va ignorato che lo stesso C.T.U. dice che vi è stato un risparmio di tempo, circostanza apprezzabile in termini di monte orario, ma aggiunge che il metodo utilizzato, ove possibile, avrebbe condotto ad un intervento meno invasivo e, dunque, meno oneroso, senza relazionare tale valutazione con il fatto che la tariffa applicata dalla è tra quelle più alte praticate sul territorio di riferimento. CP_1
Invero, qualcosa sul punto il C.T.U. argomenta: “Riferendosi al documentale in atti si evince che è presente una certificazione della monodopera eseguita da una professionista del settore…. definendo un costo congruo di 71,57 euro+
IVA per ora di lavoro” (pag. 16 della rel. per.; cfr. doc. 20 della in primo grado). Il riferimento è CP_1 alla perizia di parte o, come denominata, alla “certificazione tariffa di manodopera” della CP_1
pagina 11 di 21 che, come tale, ha valore di mera allegazione della parte da cui proviene e per cui è stata CP_1 formata. La “certificazione”, con denominazione alquanto pomposa, altro non è che un mero foglio, di una sola e scarna pagina, di poche righe, in cui un consulente aziendale, scelto e nominato dalla CP_1
, attesta che avrebbe visionato il bilancio 2021 e altra documentazione ritenuta rilevante per
[...] attestare il costo orario della manodopera, senza poter verificare in giudizio alcuno dei documenti consultati. La rilevanza di una simile certificazione è pari a zero. Il C.T.U., oltre che prendere atto di questo costo orario descritto dalla parte, avrebbe dovuto prendere posizione, argomentando le proprie valutazioni.
Il C.T.U. prosegue: “Ulteriore documentazione presente in atti è la dichiarazione riferita al periodo del sinistro relativo ai costi minimo di euro 40,16 + IVA e massimo di euro 72,48 + IVA della manodopera, di euro 38,8 + IVA per ora di verniciatura a riguardo il costo dei materiali di consumo, rilevato nella provincia di Biella tra le aziende che si occupano di automotive, depositate dalle associazioni di categoria presso la CCIAA di Biella” (ancora pag. 16 della rel. per.; cfr. doc. 12 della in primo grado). CP_1
Il riferimento è al già citato documento 12 della , espressamente contestato nella sua CP_1 rilevanza dalla e sul quale, nuovamente, il C.T.U. si limita ad un'elencazione senza assumere Parte_1 posizione argomentata.
La difesa della cita alcuni precedenti, tra i quali, una sentenza del del Tribunale di CP_1
Torino (cfr. doc. 13 della;
cfr. anche altra Giurisprudenza prodotta, docc. 14 e ss. NT di ) nel quale di ricorda, condivisibilmente, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “…la CP_1 carrozzeria è legittimata a determinare il costo orario di manodopera autonomamente nell'ambito del libero mercato, ogni qualvolta detto costo viene mantenuto all'interno dei costi di mercato normalmente praticati nella zona di riferimento”.
Occorre quindi dimostrare quali siano i costi normalmente praticati nella zona di riferimento e la produzione del documento 12 citato non è più sufficiente quando la rilevanza di quei dati è specificatamente contestata.
Con la comparsa di risposta in primo grado ha contestato il documento 12 della Parte_1 perché “quanto riferito alla CCIIAA da alcune organizzazioni artigianali di settore non può assurgere ad CP_1 alcun valore probatorio non avendo, per loro stessa natura, alcuna garanzia di terzietà e non riportando alcun dato obiettivo relativo alla tipologia di indagine svolta per giungere ai numeri riportati. Inoltre, i dati si riferiscono non alla specifica tipologia di imprese di carrozzeria, ma alla generica tipologia di imprese di autoriparazioni, che comprende, oltre ai carrozzieri, le officine meccaniche, elettrauti, gommisti, officine di rettifica propulsori ecc… ovverosia tutte le imprese che in qualche modo intervengono su automezzi […] le rilevazioni, a dire della CNA che le avrebbe svolte, si fermano all'anno 2017, mentre pe ri successivi anni, fino al 2022, gli importi sono semplicemente aggiornati con l'indice di rivalutazione…” (pagg. 5 e 6 della comparsa in primo grado di . Parte_1
pagina 12 di 21 Si tratta di contestazione specifica e che impone di ritenere non condivisi i dati raccolti dalle associazioni di categoria e depositati presso la Camera di Commercio, in quanto non si tratta di dati sui quali sia conosciuta l'estensione e la metodologia di raccolta e che ricomprendono non solo prezzi praticati da carrozzerie - non si sa da quali e in che numero - ma anche da altri soggetti.
La fascia di prezzi depositata presso la Camera di Commercio costituisce un paniere di prezzi praticati per servizi diversi da più operatori sul territorio biellese, il fatto che nella fascia di prezzi praticati sia compresa la non dice nulla sulla riparazione concretamente realizzata nel caso NT specifico e non assicura che questa riparazione sia in linea con i prezzi del mercato di riferimento per qualità e caratteristiche.
La circostanza che in altri giudizi la mera ricomprensione delle tariffe praticate dal riparatore tra i prezzi depositati in Camera di Commercio sia stata ritenuta circostanza sufficiente a riconoscere il risarcimento non costituisce precedente vincolante e, in ogni caso, in taluni di questi giudizi, la congruità delle tariffe non era nemmeno specificatamente contestata, cosa che invece è stata fatta nel presente giudizio, ragione per la quale non si può applicare il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
Con riferimento al rilievo di circa il fatto che la abbia Parte_1 NT presentato una forte oscillazione dei prezzi praticati e abbia applicato anche prezzi di gran lunga inferiori a quelli domandati nel contenzioso in esame, il C.T.U. si è limitato a dire che si tratta di una scelta imprenditoriale “in relazione a situazioni e fattori commerciali e di politiche d'impresa, che sono a discrezione dell'azienda in seno al libero mercato” (pag. 17 della rel. per.).
Certamente l'imprenditore pratica i prezzi che vuole (e, vista la variabilità, anche a chi vuole), ma nel caso in esame non si tratta di rilevare, asetticamente, i prezzi applicati dalla , NT ma di valutare se questi prezzi, per la riparazione in questione, fossero congrui e in linea con i prezzi correnti del mercato.
Il C.T.U., a sommesso avviso della scrivente, non ha dato alcuna risposta motivata su tale ulteriore questione che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa della , ha valore fondamentale ai fini CP_1 della decisione.
Solo al termine del paragrafo riservato alla considerazioni sui costi di riparazione, il C.T.U. accenna ad una valutazione riferita alla peculiarità delle riparazioni offerte dalla : “Attesa la NT struttura dell'azienda, nota ai C.T.P. e che risulta essere una delle più consistenti in termine di dimensioni e servizi sul territorio, si interfaccia ad una eterogenea ed estesa clientela, per cui in relazione a parametri che decide di applicare il titolare dell'azienda, si ritiene che le differenti tariffe esposte da euro 40,00 + IVA ad euro 62,00 + IVA, a parere dello scrivente, non possano essere poste in discussione, inserendosi pienamente tra quelle applicate sul territorio, specie se riferite alla pagina 13 di 21 certificazione citata derivante da una specifica analisi aziendale. Lo stesso criterio è riferibile al costo orario esposto per il ricavo dell'entità economica dei materiali di consumo. In conclusione, si ritiene che le diverse tariffe applicate dal riparatore carrozzeria ben si collocano tra quelle di riferimento indicate ritenendole congrue in un ambito di libero mercato” CP_1
(pag. 17 della rel. per.).
La certificazione citata non è altro che il documento 20 della , mera allegazione di parte, CP_1 di formazione unilaterale, di cui si è già detto. Il C.T.U., addirittura, ritiene di non poter “porre in discussione le tariffe” esposte dalla e che il titolare di azienda decide di applicare nel nome del “libero mercato”. CP_1
Il riferimento al libero mercato è vuoto se non riempito da considerazioni in concreto, ossia considerazioni argomentate sui prezzi correnti del mercato di riferimento.
L'unica considerazione, in concreto, fatta dal C.T.U. attiene alla consistenza “in termine di dimensioni e servizi” offerta dalla , presentata, anche dalla parti in causa, come un'autofficina di NT grandi dimensioni, molto specializzata, in grado di offrire innumerevoli servizi, strutturata in termini di mezzi e dipendenti come tra le “maggiori” sul territorio considerato.
Ora, l'affermazione, vorrebbe forse significare, se ne deduce, visto che resta un non detto, che la
, essendo strutturata e di grandi dimensioni, sceglie, vista la qualità e quantità dei NT servizi offerti, di praticare prezzi che si collocavano nella fascia più alta di quelli rilevati dalle associazioni di categoria di cui al documento 12 della prima citato, scegliendo, non di operare in termini di CP_1 abbassamento dei prezzi (o con economica di scala), ma di innalzamento degli stessi, in ragione della qualità del servizio e, forse, di un certo prestigio goduto sul territorio.
Una politica imprenditoriale del tutto legittima, ma che nulla attiene con il tema del risarcimento del danno o, per meglio dire, dell'indennizzo assicurativo ai sensi e nei termini di polizza, dato che, si ribadisce,
l'imprenditore può decidere di offrire - in nome di una qualità o di un nome o di un prestigio - tariffe più elevate di altri competitor, ma il risarcimento del danno va limitato ai prezzi correnti del mercato, potendo giustificare un risarcimento più elevato in ragione di peculiari circostanza che vanno non solo allegate, ma anche dimostrate e che devono avere un carattere oggettivo e apprezzabile.
Sul punto, come già ricordato: “In materia di risarcimento del danno patrimoniale, poiché esso ha la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni dell'autoveicolo, che abbia subito danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia giustificato da particolari circostanze oggettive (quale l'esistenza nella zona di una sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti
pagina 14 di 21 ai costi correnti, secondo una valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti con consulenza tecnica di ufficio” (Cass. civ., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 9942 del 13/05/2016).
Ancora: “In tema di risarcimento del danno patrimoniale, le spese sostenute dal danneggiato per evitare o contenere il danno reperendo una soluzione alternativa sono risarcibili solo nella misura corrispondente ai costi correnti di mercato, mentre non lo sono quelle pagate in misura superiore, fatta salva la dimostrazione di ragioni giustificative del maggior esborso;
rispetto a tale danno le fatture relative alle spese sostenute non costituiscono prova immediata del "quantum", dovendo essere valutate in concorso con altri elementi, anche desunti da nozioni di comune esperienza” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n.
134 del 08/01/2020).
L'esempio fatto dalla Corte di Cassazione è quello della sola officina disponibile in zona, che offra quel determinato servizio, vale a dire un fatto specifico, oggettivo e, come tale, apprezzabile.
Non è questo il caso.
Non rientra tra i criteri oggettivi per innalzare il prezzo praticato con la riparazione il fatto che l'autofficina sia “importante” e goda di apprezzamento tra la clientela, perché il risarcimento deve essere parametrato ai prezzi correnti di mercato e a situazioni oggettive che giustifichino il costo della riparazione quando risulti più alto dei prezzi correnti del mercato di riferimento.
Ciò vale anche per un indennizzo assicurativo.
Il fatto che il prezzo praticato dalla sia tra i più alti, seppure ricompreso NT nell'ampia fascia di prezzi comunicati alla Camera di Commercio dalle associazioni di categoria, deve giustificarsi sulla base di un dato oggettivo, ossia deve investire la qualità e le caratteristiche della riparazione, non il prestigio della carrozzeria, intesa come apprezzamento di una certa clientela, ammesso che ciò possa legittimare l'innalzamento dei prezzi rispetto a quelli di altri competitor.
L'apprezzamento, disgiunto dalle caratteristiche in fatto che lo producono, quali qualità e caratteristiche del servizio, non è un elemento oggettivo e apprezzabile per innalzare il prezzo a discrezione del riparatore, specie se, come si vedrà tra poco, il prezzo praticato dalla tende a NT mutare a seconda della clientela e del contesto.
Il tema dei prezzi praticati dalla , come esposti dalla è stato NT Parte_1 preso in considerazione dal C.T.U. che riferisce: “…il collega C.T.P. geom. …, pone in evidenza nella documentazione ulteriormente depositata, sempre in seno a procedure gestite dal gruppo che la Parte_1 CP_1 espone costi orari di manodopera inferiori rispetto a quelli in discussione e di diverso valore di volta in volta. Le
[...] tariffe di manodopera esposte nei documenti variano da euro 40,00 + IVA per ora lavoro a 55 euro + IVA per ora lavoro, in un periodo temporale che va dal mese di Aprile 2022 sino al mese di Ottobre 2023” (pagg. 16 e 17 della rel. per.).
pagina 15 di 21 Il C.T.U. giustifica così l'oscillazione dei prezzi praticati dalla : NT
“L'applicazione delle tariffe di manodopera … è scelta nella maniera più opportuna dall'imprenditore in relazione a situazioni e fattori commerciali e di politiche d'impresa, che sono a discrezione dell'azienda in seno al libero mercato” (pag.
17 della rel. per.). In sostanza, l'imprenditore sceglie che prezzo praticare a seconda della situazione e del cliente che si trova di fronte.
Nel caso in esame, in assenza di valide motivazioni alternative, si deve pensare che il prezzo praticato è stato più alto, molto più alto, arrivando a 62 euro l'ora per la manodopera proprio perché la sig.ra non ha anticipato alcuna spesa di riparazione, avendo ceduto il credito alla stessa Pt_2
. CP_1
È ben noto che in tutti i settori commerciali, la scelta dei clienti non è orientata da mere decisioni di convenienza economica, potendo il cliente orientare la propria scelta in base a una moltitudine di fattori, tra i quali rientra la preferenza accordata per questioni di gusto, moda, conoscenza del servizio etc....
La sig.ra aveva diritto di scegliere il proprio riparatore, come stabilito ex art. 148, comma Pt_2
11-bis, del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. n. 209/2005 e ss. mm.), ma deve essere indennizzata del costo delle riparazioni in base ai prezzi correnti di mercato, non in base al proprio esclusivo gusto e scelta personale, per cui rivolgersi ad una Carrozzeria che pratica prezzi più elevati, non giustifica che il prezzo della riparazione debba – per ciò solo – assecondare la scelta della cliente, a maggior ragione se la cliente non ha pagato la riparazione, avendo ceduto il credito.
Il richiamo all'art. 148, comma 11-bis, del Codice delle Assicurazioni non esclude affatto che l'indennizzo debba essere parametrato ai costi correnti del mercato perché l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato per l'intero danno, entro i limiti di polizza, non a riconoscere un indennizzo che non sia parametrato al danno effettivamente subito.
I costi correnti di mercato non impongono, per converso, nemmeno di attestarsi, esclusivamente, sui costi medi praticati in zona, secondo un'operazione puramente matematica, semmai, occorre vedere quali prezzi, concretamente, nel libero mercato, abbia praticato la e poi stabilire se questo CP_1 prezzo possa essere congruo e in linea con il mercato, ossia, escludere che si tratti di prezzo completamente avulso dal sistema di prezzi di riferimento, pur potendo (anche) essere superiore a quello applicato da altri concorrenti di zona, in ragione del proprio assetto aziendale e della politica di prezzi praticata, a patto che si tratti di una politica omogena, applicata, cioè, senza distinguo in base al tipo di clientela, fatto questo del tutto arbitrario e non condivisibile.
Si ritiene che la consulenza tecnica svolta in primo grado non abbia adeguatamente motivato la congruità del prezzo di riparazione esposto dalla e si sia addirittura, immotivatamente, CP_1
pagina 16 di 21 rifiutata di prendere posizione specifica sui prezzi correnti del mercato, trincerandosi dietro la formula vacua che si è trattato di scelte imprenditoriali non discutibili.
La si è opposta alla rinnovazione della C.T.U. e ha chiesto, in subordine, che nel CP_1 quesito proposto dalla scrivente fosse espunto ogni riferimento alla tipologia e alla qualità delle riparazioni offerte, circostanza che priva di valore l'accertamento peritale.
A fronte del rifiuto della parte che è onerata della prova del danno di svolgere indagine sulla qualità
e le caratteristiche delle riparazioni, l'indagine tecnica diventa superflua perché è la stessa parte che deve provare il danno a richiedere che questo danno sia accertato, non per mezzo di una c.t.u., ma sulla sola base delle allegazioni fornite e della documentazione prodotta nel giudizio.
Ora, buona parte di questa documentazione è stata già vagliata sopra, con le considerazioni che si richiamano. La scrivente ritiene, senza rinnovare la C.T.U., di poter discostarsi dalle conclusioni del perito, utilizzando i dati forniti in corso di causa nella misura in cui non risultino espressamente e specificatamente contestati dalle parti in giudizio.
VII
La determinazione dell'indennizzo.
Si ritiene che la mera ricomprensione della fattura azionata dalla in quella fascia di CP_1 prezzi descritta dal documento 12 prodotto dalla medesima , che fotografa una rilevazione del CP_1
2017, negli anni semplicemente rivalutata, rispetto ai prezzi praticati per riparazioni, genericamente e ampiamente intese, nel territorio del biellese anche da soggetti diversi da carrozzerie, non sia da sola sufficiente a far ritenere congruo il prezzo della riparazione del veicolo Renault AP per cui è causa.
La fattura, come ampiamente noto e richiamato dalla Giurisprudenza di legittimità già citata, nulla prova sul costo e sulla congruità della riparazione. Come già detto poc'anzi, scostamenti sul prezzo normalmente praticato avrebbero dovuto essere allegati e motivati, in base a specifiche e apprezzabili situazioni, come il fatto che si trattava di una riparazione particolarmente complessa etc…
Il C.T.U. ha indicato che la riparazione ha avuto il pregio di poter contenere i tempi proprio perché, ove possibile, ha utilizzato un metodo meno invasivo, metodo che, a stessa detta del C.T.U., avrebbe dovuto essere meno oneroso, circostanza che non si coglie nella fattura della , che si attesta CP_1 nella fascia più alta dei prezzi dalla stessa praticati in un periodo analogo di riferimento, come esposti e documentati da (cfr. docc. 5 e 6 di successivamente a Giugno 2022, cfr. doc. 7 di Parte_1 Parte_1
, nonché analizzati a pagg. 16 e 17 della relazione peritale. Parte_1
Se ne ricava che, fino a Giugno 2022, ossia nel periodo in cui ricade il sinistro in questione, la
, per altri casi relativi a sinistri gestiti da ha applicato un prezzo orario NT Parte_1
pagina 17 di 21 di manodopera di 52,00 euro più IVA e per il materiale di consumo di 21,00 euro più IVA (cfr. docc. 5 e 6 della . Parte_1
Considerato che il documento 5 prodotto da altro non è che l'indicazione del costo Parte_1 orario praticato dalla stessa e da altre carrozzerie di zona nel 2022 (non si NT prendono a riferimento gli anni precedenti perché non riferiti al tempo in cui si è verificato il sinistro oggetto di causa), occorre segnalare che la non ha smentito la veridicità dei costi NT orari riportati, ne consegue che tali costi orari devono considerarsi non specificatamente contestati ex art. 115 c.p.c.
Il costo orario esposto varia da un minimo di 40 euro l'ora praticato da alcune carrozzerie ad un massimo di 52 euro l'ora praticato dalla e da altra carrozzeria, denominata NT
Mercandino. Si può osservare, inoltre, che vi sono altre carrozzerie che praticano prezzi molto simili, in particolare, la Autocarrozzeria Lanza nel 2022 praticava 51 euro l'ora e la carrozzeria 50 euro l'ora Per_1
(cfr. sempre doc. 5 di . Parte_1
Da questo breve schema riportato dalla non si ricava, pertanto, che il costo orario di 52 Parte_1 euro l'ora sia palesemente fuori mercato e non corrisponda ai prezzi correnti, quantomeno di alcune carrozzerie dalla stessa interpellate e riportate nel documento 5 in atti. Parte_1
Ora, si ritiene che ciò basti, in ragione di quanto allegato, provato e non specificatamente contestato, a far ritenere il costo orario di 52 euro l'ora il più corretto e applicabile al caso in esame. non ha dimostrato che si tratti di un costo non congruo e fuori dai prezzi correnti del Parte_1 mercato, anzi, riportandolo unitamente a prezzi simili, ne ha avvalorato l'esistenza e l'utilizzo da parte della
. CP_1
La , da parte sua, limitandosi a sostenere, apoditticamente, la correttezza del costo CP_1 orario di 62 euro l'ora, disgiunto da un'analisi concreta della qualità e delle caratteristiche della propria riparazione, non ha provato che tale costo sia quello più congruo e, considerando che nel corso del 2022, in altri sinistri, ha applicato il costo orario (inferiore) di 52 euro l'ora, si ritiene di applicare tale ultimo costo al caso qui in esame per la determinazione dell'indennizzo.
Si ritiene, dunque, di porre a fondamento della decisione proprio questi dati, non specificatamente contestati nel primo grado perché la non ha indicato ragioni per giustificare lo NT scostamento e innalzamento del prezzo attuato a partire da Luglio 2022, inoltre, il dato - di 52,00 euro l'ora per manodopera e di 21,00 euro l'ora per materiali di consumo - è riportato dalla stessa senza Parte_1 contestazione specifica, mentre sarebbe stato interesse di indicare una diversa misura Parte_1
pagina 18 di 21 dell'indennizzo riconosciuto. Si ricorda che l'Assicurazione dovrebbe fare un'offerta di indennizzo, che qui
è mancata, anche in sede giudiziale.
Per quanto invece riguarda la posizione della , ancora, questa non ha dimostrato che, CP_1 nel caso specifico, il costo orario di 62 euro fosse quello corretto e altrettanto dicasi per i costi del materiale di consumo.
Come ricordato in sede di discussione orale dalla difesa di l'intervento di riparazione ha Parte_1 riguardato un'utilitaria e non, ad esempio, un veicolo storico, nemmeno sono state allegate circostanze che rendessero particolarmente impegnativo l'intervento, il quale, fino a prova contraria, deve ritenersi un ordinario intervento riparativo del tipo in esame, ossia: rimozione delle ammaccature lasciate dalla grandine su una vettura modello Renault AP.
Si ritiene, quindi, che possano essere utilizzati i prezzi che dalla sono stati NT applicati sino a Giugno 2022. Questi prezzi possono essere ritenuti quelli effettivamente correnti e, fino a prova contraria, sono da ritenersi in linea con il mercato di riferimento.
È vero, come già ricordato dalla scrivente con ordinanza del 13.12.2024, che l'elenco dei prezzi in questione è stato prodotto da e raccolto unilateralmente dalla stessa (doc. 5 già citato di Parte_1
, ma il fatto che non abbia smentito di aver praticato quel prezzo sino a Giugno Parte_1 CP_1
2022 costituisce miglior prova che quel prezzo è stato effettivamente applicato.
L'indennizzo va così rideterminato, richiamando i calcoli effettuati dal C.T.U. e ricordando che altre questioni, relative all'accertamento del monte orario e dei limiti di polizza, non sono state oggetto di appello:
• totale manodopera: 2.892,03 euro;
• totale materiali: 382,53 euro;
• totale complessivo: 3.274,56 euro;
• a dedurre applicazione dello scoperto di polizza del 10%: 327,45 euro;
• totale indennizzo: 2.947,11 euro.
È documentato che , in data 19.9.2022, ha messo in mora e ha notificato la NT cessione di credito alla (doc. 8 della ). Parte_1 CP_1
La polizza (doc. 1 della ) prevede, all'art. 8.1.2., che formuli al danneggiato CP_1 Parte_1 un'offerta entro 60 gg. dalla richiesta (doc. 2 della Carrozzeria, denuncia di sinistro di ) o Parte_2 neghi il risarcimento, motivando.
Non risulta che abbia presentato un'offerta. Parte_1
pagina 19 di 21 si è limitata a sostenere che “la liquidazione dell'indennizzo a termini di polizza è stata Parte_1 impossibile in mancanza di accordo sulla determinazione del danno” (pag. 10 della comparsa di risposta in primo grado). ha aggiunto che non è stato possibile trovare accordo in sede di mediazione per il rifiuto Parte_1 di controparte di svolgere una C.T.U. in quella sede.
Non è stato dimostrato che il veicolo non fosse a disposizione per la visione del perito di a quel punto, era onere, ai sensi di polizza, che presentasse offerta o motivasse le Parte_1 Parte_1 ragioni del rifiuto, non dovendo attendersi l'esperimento del tentativo di mediazione. tuttavia, non ha presentato alcuna offerta d'indennizzo, nonostante sia documentato che Parte_1 abbia ricevuto la diffida e la notificazione della cessione di credito, in data 19.9.2022.
Da quella data, in assenza di prova di precedenti comunicazioni sulla denuncia di sinistro, decorrono gli interessi di mora.
Non è dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi dei debito già liquidato all'attualità.
VIII
Sulle spese stragiudiziali e di mediazione.
Le spese di assistenza stragiudiziale sono da considerarsi danno emergente (cfr. in argomento Cass. civ., Sez. U., Sentenza n. 16990 del 10/07/2017) e devono essere risarcite perché non ha provato Parte_1 di essere stata nell'impossibilità di proporre un'offerta di indennizzo nei termini di polizza, per cui ha reso necessario l'esperimento della mediazione da parte della . NT
Il secondo motivo di appello va dunque respinto e sul punto va confermata la statuizione in primo grado.
IX
Sulle spese di lite e di C.T.U.
Le spese di lite di primo grado, in esito all'appello, che ha visto una parziale riforma della sentenza di prime cure, devono ritenersi integralmente compensate.
Le spese del grado di appello vanno parimenti compensate in considerazione, da una parte, che la ha agito giudizialmente per il riconoscimento dell'indennizzo che è stato, infine, NT riconosciuto in misura inferiore, quasi della metà, rispetto all'indennizzo richiesto in primo grado;
dall'altra parte, ha chiesto di accertare l'indennizzo dovuto, ma non ha provato di aver formulato congrua Parte_1 offerta in termini di polizza.
pagina 20 di 21 L'andamento complessivo del giudizio, in entrambi i gradi, porta a ritenere prevalenti i profili di soccombenza reciproca che conducono all'integrale compensazione delle spese di lite, del primo e del secondo grado.
In ragione della soccombenza reciproca, nei rapporti interni alle parti, in riforma della sentenza di primo grado, le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di entrambe le parti, in misura della metà e le spese di C.T.P. devono restare a carico di ciascuna parte se e in quanto sopportate.
P.Q.M.
Il Giudice, in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento, in favore della Parte_1 NT
a titolo d'indennizzo assicurativo oggetto di cessione di credito, del minor importo di 2.947,11 euro,
[...] oltre interessi di mora dal 19.9.2022 all'effettivo saldo;
condanna al rimborso, in favore della Parte_1 NT
a titolo di spese stragiudiziali, della somma di 439,64 euro;
dichiara integralmente compensate le spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
nei rapporti interni alle parti, pone le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in misura della metà ciascuna;
pone le spese di C.T.P. a carico di ciascuna parte se e in quanto sopportate;
condanna alla restituzione, in favore dell'appellante, delle somme in NT eccesso saldate da questa in adempimento della condanna di primo grado.
Così deciso in Vercelli, 13.1.2024.
Il Giudice
Annalisa Fanini
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