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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 22/10/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO LE
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 893/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Pt_1
Opponente
E
, , Controparte_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 [...]
, , CP_9 CP_2 CP_3 [...]
CP_10
Opposti contumaci
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 maggio 2019, l' proponeva opposizione Pt_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 27 luglio 2016 dai signori quali CP_1 eredi di , con il quale veniva intimato all'Istituto il pagamento della Persona_1
1 somma di euro 9.412,00, in virtù della sentenza n. 677/2015 della Corte d'Appello di
Catanzaro.
2. Con tale sentenza era stato accertato il diritto della dante causa alla Persona_1 riliquidazione della pensione indiretta, con condanna dell' al pagamento della Pt_1 somma di euro 22.705,37 oltre accessori di legge.
3. L' deduceva che, in data 21 giugno 2016, i creditori avevano già notificato un Pt_1 atto di pignoramento presso terzi sulla base dello stesso titolo esecutivo e che, a seguito di tale iniziativa, l'Istituto aveva instaurato il giudizio di opposizione all'esecuzione, definito con sentenza n. 455/2017 del Tribunale di Vibo Valentia, con la quale era stata accolta l'opposizione dell' e dichiarata l'insussistenza del CP_11 diritto dei creditori a procedere esecutivamente, avendo l' già adempiuto alla Pt_1 sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro.
4. Nel presente giudizio, l' deduceva di aver integralmente eseguito il titolo Pt_1 costituito dalla predetta sentenza n. 677/2015, provvedendo al pagamento della somma di euro 22.705,37 oltre accessori di legge con valuta del 20 aprile 2016, in data dunque antecedente alla notifica del precetto del 27 luglio 2016.
5. L'Istituto allegava la documentazione attestante l'avvenuto pagamento e i prospetti di liquidazione degli accessori, già adempiuti sino alla data del 20 aprile 2016, sostenendo quindi l'inesistenza del diritto dei creditori di procedere ad ulteriori azioni esecutive.
6. La parte opposta, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
*****
7. Dalla documentazione prodotta dall' e non contestata, risulta che l' ha Pt_1 CP_11 integralmente adempiuto all'obbligazione scaturente dalla sentenza n. 677/2015 della
Corte d'Appello di Catanzaro, effettuando il pagamento in data antecedente alla notifica dell'atto di precetto oggetto del presente giudizio.
8. La circostanza è altresì confermata dalla precedente sentenza n. 415/2017 del
Tribunale di Vibo Valentia, che ha già riconosciuto come fondata l'opposizione dell' avverso analogo atto di precetto, avente medesimo titolo esecutivo. Pt_1
2 9. Ne consegue che, con l'avvenuto integrale pagamento da parte dell' e la Pt_1 conferma giudiziale già intervenuta, deve ritenersi cessata la materia del contendere, non residuando alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del giudizio.
10. In considerazione delle peculiarità della vicenda e della mancata costituzione della parte opposta, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' in data Pt_1
10 maggio 2019,
• Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto integrale adempimento dell'obbligazione derivante dalla sentenza n. 677/2015 della Corte d'Appello di
Catanzaro;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 22/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 893/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA Pt_1
Opponente
E
, , Controparte_1 Controparte_2
, , , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
, , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 [...]
, , CP_9 CP_2 CP_3 [...]
CP_10
Opposti contumaci
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10 maggio 2019, l' proponeva opposizione Pt_1 avverso l'atto di precetto notificato in data 27 luglio 2016 dai signori quali CP_1 eredi di , con il quale veniva intimato all'Istituto il pagamento della Persona_1
1 somma di euro 9.412,00, in virtù della sentenza n. 677/2015 della Corte d'Appello di
Catanzaro.
2. Con tale sentenza era stato accertato il diritto della dante causa alla Persona_1 riliquidazione della pensione indiretta, con condanna dell' al pagamento della Pt_1 somma di euro 22.705,37 oltre accessori di legge.
3. L' deduceva che, in data 21 giugno 2016, i creditori avevano già notificato un Pt_1 atto di pignoramento presso terzi sulla base dello stesso titolo esecutivo e che, a seguito di tale iniziativa, l'Istituto aveva instaurato il giudizio di opposizione all'esecuzione, definito con sentenza n. 455/2017 del Tribunale di Vibo Valentia, con la quale era stata accolta l'opposizione dell' e dichiarata l'insussistenza del CP_11 diritto dei creditori a procedere esecutivamente, avendo l' già adempiuto alla Pt_1 sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro.
4. Nel presente giudizio, l' deduceva di aver integralmente eseguito il titolo Pt_1 costituito dalla predetta sentenza n. 677/2015, provvedendo al pagamento della somma di euro 22.705,37 oltre accessori di legge con valuta del 20 aprile 2016, in data dunque antecedente alla notifica del precetto del 27 luglio 2016.
5. L'Istituto allegava la documentazione attestante l'avvenuto pagamento e i prospetti di liquidazione degli accessori, già adempiuti sino alla data del 20 aprile 2016, sostenendo quindi l'inesistenza del diritto dei creditori di procedere ad ulteriori azioni esecutive.
6. La parte opposta, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
*****
7. Dalla documentazione prodotta dall' e non contestata, risulta che l' ha Pt_1 CP_11 integralmente adempiuto all'obbligazione scaturente dalla sentenza n. 677/2015 della
Corte d'Appello di Catanzaro, effettuando il pagamento in data antecedente alla notifica dell'atto di precetto oggetto del presente giudizio.
8. La circostanza è altresì confermata dalla precedente sentenza n. 415/2017 del
Tribunale di Vibo Valentia, che ha già riconosciuto come fondata l'opposizione dell' avverso analogo atto di precetto, avente medesimo titolo esecutivo. Pt_1
2 9. Ne consegue che, con l'avvenuto integrale pagamento da parte dell' e la Pt_1 conferma giudiziale già intervenuta, deve ritenersi cessata la materia del contendere, non residuando alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla prosecuzione del giudizio.
10. In considerazione delle peculiarità della vicenda e della mancata costituzione della parte opposta, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall' in data Pt_1
10 maggio 2019,
• Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto integrale adempimento dell'obbligazione derivante dalla sentenza n. 677/2015 della Corte d'Appello di
Catanzaro;
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 22/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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