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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 13/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ISERNIA
Verbale di udienza
All'udienza del 13/01/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 572/2012
Sono presenti per parte attrice l'avv. Arcaro in sostituzione dell'avv. DI
DESIDERO MARIO e D'IO, per parte convenuta l'avv. SANTILLI
CLAUDIA.
L'Avvocato Arcaro per delega ed in sostituzione degli Avv.ti Di Desidero e
D'ON per CA ON nel rinnovare ogni più ampia impugnativa e contestazione avverso tutto quanto dedotto ed eccepito da parte avversa, precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso per riassunzione del 08.04.2019, pedisseque a quelle di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e discute la causa riportandosi a tutti gli scritti difensivi in atti, alla memoria conclusionale depositata il 18.10.2024 e al precedente verbale di udienza del 05.11.2024. Chiede che la causa venga decisa.
E' presente altresì l'avv. Santilli per i convenuti resistenti in riassunzione il quale ribadisce ogni più ampia impugnativa dell'avversa domanda. Ribadisce quanti dedotti ed eccepito nelle note in atti e conclude per il rigetto integrale fella stessa con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze, da distrarsi in favore del difensore antistario.
I procuratori delle parti discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
-===
Alle ore 18:20, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 572/2012 promossa da
RO IO ([...]) nato il [...] a
PETTORANELLO DEL MOLISE, rappresentato e difeso dall'avv. DI
DESIDERO MARIO contro
D'UV ID CI, CC NC, CC LE, CC
DR, in qualità di eredi di CC AR, rappresentati e difesi dall'avv.
SANTILLI CLAUDIA
-======
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le
argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
-======
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 20 giugno 2012, CA ON, a mezzo del suo procuratore speciale avv. D'ON Enrico, ha citato NE
AR chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 6.862,87.
A fondamento della domanda l'attore ha rappresentato di essere titolare, unitamente alla madre, IN IR, di un conto corrente tenuto presso l'agenzia di Isernia della Banca di Roma su cui era autorizzato a operare il convenuto AR NE. Lamentando prelievi non autorizzati per € 24.729,10
a fronte della quale il NE aveva restituito esclusivamente € 14.000,00
(imputati quanto a 12.964,17 a sorte e 1.118,29 a interessi) dichiarando di
2 essere legittimato ad agire per i 7/12 del credito, l'attore ha chiesto la restituzione di € 6.862,87.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato la domanda riconoscendo il credito esclusivamente nei limiti della minor somma di € 23.697,71, ha documentato versamenti per € 6.920,00, allegato che il pagamento di €
14.000,00 era avvenuto – previo accordo transattivo – a definizione del rapporto, precisato che € 3.037,93 erano stati prelevati per effettuare per pagamenti di utenze e spese della cointestataria del conto corrente e dante causa dell'attore (fornendo documentazione in merito).
Il NE, in sintesi, allegando di aver versato complessivamente € 23.957,00
(€ 6.920,00 + 14.000,00 + 3.037,93) e riconoscendo un debito di € 23.697,71, chiede il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali;
dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
La controversia deve essere decisa in applicazione dei principi in tema di onere della prova ex art. 2697, c.c. alla luce delle allegazioni difensive e delle prove documentali in atti.
Così deve in primo luogo dichiararsi l'irrilevanza della testimonianza svolta nella parte in cui è diretta a fornire la prova della transazione intervenuta tra le parti per la definizione della controversia con il pagamento della somma di €
14.000,00. La transazione richiede infatti ad probationem la forma scritta (art. 1967 c.c.)
Nel merito della domanda, la mancata contestazione dei dati essenziali dell'atto di citazione vale a mente dell'art. 115 c.p.c. a ritenere provati i fatti costitutivi. Con la produzione documentale parte attrice ha, dunque, ex art. 2967 c.c. assolto l'onere della prova dell'esistenza del credito nei limiti di quanto non contestato.
Spetta al debitore l'onere di provare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
3 (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”).
Come detto, costituendosi il convenuto ha allegato una serie di pagamenti effettuati parte versando sul conto corrente intestato all'attore, parte provvedendo direttamente in favore dei creditori dell'attore (per utenze, oneri fiscali) per complessivi € 23.957,00 e confessato di essere stato debitore esclusivamente della somma di € 23.697,71. A sostegno, il convenuto ha prodotto copie di ricevute dei pagamenti effettuati.
A fronte delle ricevute prodotte da parte convenuta, l'attore contesta le allegazioni del convenuto affermando che non sarebbe vero che i pagamenti erano stati effettuati con denaro del convenuto. Ma la contestazione non è sostenuta da alcun elemento di prova e non fornisce alcun elemento utile a paralizzare l'eccezione. I pagamenti devono ritenersi provati.
Quanto ai pagamenti, parte attrice imputa la somma di € 14.000,00 quanto a
12.964,17 a sorte e quanto a € 1.118,29 a interessi, mentre il convenuto imputa l'intera somma a sorte.
Occorre dunque valutare se e in che misura il credito vantato da parte attrice fosse fruttifero di interessi.
Non giova alla qualificazione del credito la domanda giudiziaria, che parla genericamente di importi “indebitamente sottratti”.
Costituendosi, parte convenuta rappresenta una vicenda parzialmente diversa, riferendo che i prelievi erano stati effettuati “trovandosi in una situazione di temporanea difficoltà economica palesata alla delegante IR
AR ...” e lasciando intendere che i prelievi erano autorizzati o quantomeno tollerati dalla madre dell'attore.
Lo spostamento patrimoniale dalla sfera di parte attrice a quella di parte convenuta, mancando migliori indicazioni, impone l'inquadramento dell'azione quale azione di arricchimento, fattispecie residuale disciplinata dall'art. 2041
c.c. (Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale).
Essendo dunque provato lo spostamento patrimoniale, parte convenuta è
4 tenuta a indennizzare l'attore della diminuzione patrimoniale, ma esclusivamente nei limiti dell'arricchimento.
Ma nella fattispecie manca sia la prova dell'arricchimento (inteso come incremento patrimoniale del convenuto) che la prova della correlativa diminuzione patrimoniale (intesa come maggior danno subito dall'attore per effetto dello spostamento patrimoniale). Neppure può essere riconosciuto il diritto di parte attrice a ottenere interessi prima della domanda giudiziale (e di qui la non imputabilità di parte del pagamento di € 14.000,00 a interessi, come chiesto da parte attrice), mancando la relativa costituzione in mora.
Ne discende che la domanda può essere accolta nei limiti di quanto provato.
Così, non avendo parte attrice contrastato con chiarezza il debito confessato dal convenuto (€ 23.697,71 in luogo di € 24.729,10), il debito deve ritenersi provato nei limiti della confessione (€ 23.697,71).
A fronte del debito così determinato (€ 23.697,71), non potendo essere imputati a pagamenti gli € 3.037,23 che il convenuto riconosce di aver prelevato per far fonte a spese nell'interesse di parte attrice, parte convenuta, che ha provato pagamenti per complessivi € 20.920 (€ 6.920,00 e 14.000,00)
è oggi debitore della somma di € 2.777,71.
In relazione a detta somma all'attore spetta esclusivamente la quota di 7/12
(6/12 in quanto cointestatario, 1/12 in quanto coerede di IN IR).
Ne discende l'accoglimento della domanda nei confronti dei convenuti, quali eredi di AR NE, al pagamento in favore di ON CA della somma di € 1.620,33, oltre interessi legali a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione.
Infine è noto che "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (analoghe rispetto a soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – art. 92 co. 2 c.p.c.), a mente dell'art. 92 c.p.c. nel testo emerso dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, consentono al giudice la compensazione delle spese. Nella fattispecie la controversia risente di un atto introduttivo caratterizzato da un'allegazione difensiva quanto meno scarna che rende difficile anche l'inquadramento sistematico della fattispecie. I fatti oggetto di domanda sono poi riferiti a movimenti contabili estremamente
5 risalenti e la ricostruzione risente delle difficoltà generate da una gestione contabile approssimativa, evidentemente effetto di una prassi consolidata con il consenso di parte attrice (non risultando agli atti alcuna richiesta di rendiconti). Peraltro la domanda, in assenza di un attento corredo probatorio,
è accolta solo in parte e solo grazie all'approccio processuale del convenuto, costituitosi confessando il debito.
Ricorrono dunque le gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da RO IO
contro
D'UV ID CI,
CC NC, CC LE, CC DR, in qualità di eredi di CC AR, iscritta al RG 572/2012
In parziale accoglimento della domanda condanna D'UV ID CI,
CC NC, CC LE, CC DR, in qualità di eredi di CC AR, in solido tra loro, al pagamento in favore di
CA ON della somma di € 1.620,33, oltre interessi legali successivi alla domanda
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 13 gennaio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
6
Verbale di udienza
All'udienza del 13/01/2025 davanti all'avv. Francesco Morigine, Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. 572/2012
Sono presenti per parte attrice l'avv. Arcaro in sostituzione dell'avv. DI
DESIDERO MARIO e D'IO, per parte convenuta l'avv. SANTILLI
CLAUDIA.
L'Avvocato Arcaro per delega ed in sostituzione degli Avv.ti Di Desidero e
D'ON per CA ON nel rinnovare ogni più ampia impugnativa e contestazione avverso tutto quanto dedotto ed eccepito da parte avversa, precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nel ricorso per riassunzione del 08.04.2019, pedisseque a quelle di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. e discute la causa riportandosi a tutti gli scritti difensivi in atti, alla memoria conclusionale depositata il 18.10.2024 e al precedente verbale di udienza del 05.11.2024. Chiede che la causa venga decisa.
E' presente altresì l'avv. Santilli per i convenuti resistenti in riassunzione il quale ribadisce ogni più ampia impugnativa dell'avversa domanda. Ribadisce quanti dedotti ed eccepito nelle note in atti e conclude per il rigetto integrale fella stessa con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze, da distrarsi in favore del difensore antistario.
I procuratori delle parti discutono la causa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
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Alle ore 18:20, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 572/2012 promossa da
RO IO ([...]) nato il [...] a
PETTORANELLO DEL MOLISE, rappresentato e difeso dall'avv. DI
DESIDERO MARIO contro
D'UV ID CI, CC NC, CC LE, CC
DR, in qualità di eredi di CC AR, rappresentati e difesi dall'avv.
SANTILLI CLAUDIA
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Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n.
8767 (rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non
è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le
argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
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FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione per l'udienza del 20 giugno 2012, CA ON, a mezzo del suo procuratore speciale avv. D'ON Enrico, ha citato NE
AR chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 6.862,87.
A fondamento della domanda l'attore ha rappresentato di essere titolare, unitamente alla madre, IN IR, di un conto corrente tenuto presso l'agenzia di Isernia della Banca di Roma su cui era autorizzato a operare il convenuto AR NE. Lamentando prelievi non autorizzati per € 24.729,10
a fronte della quale il NE aveva restituito esclusivamente € 14.000,00
(imputati quanto a 12.964,17 a sorte e 1.118,29 a interessi) dichiarando di
2 essere legittimato ad agire per i 7/12 del credito, l'attore ha chiesto la restituzione di € 6.862,87.
Costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato la domanda riconoscendo il credito esclusivamente nei limiti della minor somma di € 23.697,71, ha documentato versamenti per € 6.920,00, allegato che il pagamento di €
14.000,00 era avvenuto – previo accordo transattivo – a definizione del rapporto, precisato che € 3.037,93 erano stati prelevati per effettuare per pagamenti di utenze e spese della cointestataria del conto corrente e dante causa dell'attore (fornendo documentazione in merito).
Il NE, in sintesi, allegando di aver versato complessivamente € 23.957,00
(€ 6.920,00 + 14.000,00 + 3.037,93) e riconoscendo un debito di € 23.697,71, chiede il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita con prove documentali e testimoniali;
dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della sentenza.
La controversia deve essere decisa in applicazione dei principi in tema di onere della prova ex art. 2697, c.c. alla luce delle allegazioni difensive e delle prove documentali in atti.
Così deve in primo luogo dichiararsi l'irrilevanza della testimonianza svolta nella parte in cui è diretta a fornire la prova della transazione intervenuta tra le parti per la definizione della controversia con il pagamento della somma di €
14.000,00. La transazione richiede infatti ad probationem la forma scritta (art. 1967 c.c.)
Nel merito della domanda, la mancata contestazione dei dati essenziali dell'atto di citazione vale a mente dell'art. 115 c.p.c. a ritenere provati i fatti costitutivi. Con la produzione documentale parte attrice ha, dunque, ex art. 2967 c.c. assolto l'onere della prova dell'esistenza del credito nei limiti di quanto non contestato.
Spetta al debitore l'onere di provare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligazione (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533 “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
3 (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”).
Come detto, costituendosi il convenuto ha allegato una serie di pagamenti effettuati parte versando sul conto corrente intestato all'attore, parte provvedendo direttamente in favore dei creditori dell'attore (per utenze, oneri fiscali) per complessivi € 23.957,00 e confessato di essere stato debitore esclusivamente della somma di € 23.697,71. A sostegno, il convenuto ha prodotto copie di ricevute dei pagamenti effettuati.
A fronte delle ricevute prodotte da parte convenuta, l'attore contesta le allegazioni del convenuto affermando che non sarebbe vero che i pagamenti erano stati effettuati con denaro del convenuto. Ma la contestazione non è sostenuta da alcun elemento di prova e non fornisce alcun elemento utile a paralizzare l'eccezione. I pagamenti devono ritenersi provati.
Quanto ai pagamenti, parte attrice imputa la somma di € 14.000,00 quanto a
12.964,17 a sorte e quanto a € 1.118,29 a interessi, mentre il convenuto imputa l'intera somma a sorte.
Occorre dunque valutare se e in che misura il credito vantato da parte attrice fosse fruttifero di interessi.
Non giova alla qualificazione del credito la domanda giudiziaria, che parla genericamente di importi “indebitamente sottratti”.
Costituendosi, parte convenuta rappresenta una vicenda parzialmente diversa, riferendo che i prelievi erano stati effettuati “trovandosi in una situazione di temporanea difficoltà economica palesata alla delegante IR
AR ...” e lasciando intendere che i prelievi erano autorizzati o quantomeno tollerati dalla madre dell'attore.
Lo spostamento patrimoniale dalla sfera di parte attrice a quella di parte convenuta, mancando migliori indicazioni, impone l'inquadramento dell'azione quale azione di arricchimento, fattispecie residuale disciplinata dall'art. 2041
c.c. (Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale).
Essendo dunque provato lo spostamento patrimoniale, parte convenuta è
4 tenuta a indennizzare l'attore della diminuzione patrimoniale, ma esclusivamente nei limiti dell'arricchimento.
Ma nella fattispecie manca sia la prova dell'arricchimento (inteso come incremento patrimoniale del convenuto) che la prova della correlativa diminuzione patrimoniale (intesa come maggior danno subito dall'attore per effetto dello spostamento patrimoniale). Neppure può essere riconosciuto il diritto di parte attrice a ottenere interessi prima della domanda giudiziale (e di qui la non imputabilità di parte del pagamento di € 14.000,00 a interessi, come chiesto da parte attrice), mancando la relativa costituzione in mora.
Ne discende che la domanda può essere accolta nei limiti di quanto provato.
Così, non avendo parte attrice contrastato con chiarezza il debito confessato dal convenuto (€ 23.697,71 in luogo di € 24.729,10), il debito deve ritenersi provato nei limiti della confessione (€ 23.697,71).
A fronte del debito così determinato (€ 23.697,71), non potendo essere imputati a pagamenti gli € 3.037,23 che il convenuto riconosce di aver prelevato per far fonte a spese nell'interesse di parte attrice, parte convenuta, che ha provato pagamenti per complessivi € 20.920 (€ 6.920,00 e 14.000,00)
è oggi debitore della somma di € 2.777,71.
In relazione a detta somma all'attore spetta esclusivamente la quota di 7/12
(6/12 in quanto cointestatario, 1/12 in quanto coerede di IN IR).
Ne discende l'accoglimento della domanda nei confronti dei convenuti, quali eredi di AR NE, al pagamento in favore di ON CA della somma di € 1.620,33, oltre interessi legali a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione.
Infine è noto che "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (analoghe rispetto a soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti – art. 92 co. 2 c.p.c.), a mente dell'art. 92 c.p.c. nel testo emerso dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, consentono al giudice la compensazione delle spese. Nella fattispecie la controversia risente di un atto introduttivo caratterizzato da un'allegazione difensiva quanto meno scarna che rende difficile anche l'inquadramento sistematico della fattispecie. I fatti oggetto di domanda sono poi riferiti a movimenti contabili estremamente
5 risalenti e la ricostruzione risente delle difficoltà generate da una gestione contabile approssimativa, evidentemente effetto di una prassi consolidata con il consenso di parte attrice (non risultando agli atti alcuna richiesta di rendiconti). Peraltro la domanda, in assenza di un attento corredo probatorio,
è accolta solo in parte e solo grazie all'approccio processuale del convenuto, costituitosi confessando il debito.
Ricorrono dunque le gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da RO IO
contro
D'UV ID CI,
CC NC, CC LE, CC DR, in qualità di eredi di CC AR, iscritta al RG 572/2012
In parziale accoglimento della domanda condanna D'UV ID CI,
CC NC, CC LE, CC DR, in qualità di eredi di CC AR, in solido tra loro, al pagamento in favore di
CA ON della somma di € 1.620,33, oltre interessi legali successivi alla domanda
Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Isernia, il 13 gennaio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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