Ordinanza cautelare 1 febbraio 2019
Sentenza 21 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 21/11/2023, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/11/2023
N. 03437/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00116/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 116 del 2019, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Zagarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n.6;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Palermo del 9 ottobre 2018 di applicazione ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 159 del 6.09.2011 della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Baucina (PA), per la durata di anni tre;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di formale costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza collegiale cautelare-OMISSIS- del 1° febbraio 2019;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2023, l’Avvocato dello Stato presente così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato il 17 dicembre 2018 e depositato il 15 gennaio 2019, il ricorrente in epigrafe ha impugnato, al fine dell’annullamento previa sospensione cautelare, la misura di prevenzione emessa, ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n.159 del 2011 (c.d. Codice Antimafia), dal Questore di Palermo, il 9 ottobre 2018, (notificata il giorno 19 seguente) consistente nel rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Baucina (PA) per la durata di anni tre, in ragione dei precedenti di polizia e penali in materia di produzione e traffico di sostanze stupefacenti, nonchè per essere stato trovato in possesso, il giorno 1° settembre 2018, di due coltelli a serramanico con conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.
Ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato per i motivi di “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159/2011. Difetto di motivazione. Eccesso di potere” poiché non sarebbe stato indicato alcun elemento concreto e attuale che possa fare sospettare che la frequentazione del predetto Comune, peraltro di soli 2.000 abitanti, sia finalizzata alla commissione di reati soprattutto in materia di spaccio di stupefacenti.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma, senza depositare memorie difensive e documentazione.
Con ordinanza collegiale-OMISSIS- del 1° febbraio 2019, la domanda cautelare è stata respinta.
All’udienza pubblica del 6 ottobre 2023, la causa è stata posta in decisione.
B) Il Collegio ritiene di prescindere dallo scrutinio del preliminare profilo dell’improcedibilità del ricorso a seguito dell’avvenuto decorso dei tre anni di efficacia dell’impugnata misura di prevenzione - stante che dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato il ricorrente non potrebbe trarre oggi alcun concreto vantaggio - poiché il ricorso è comunque infondato nel merito.
La discrezionalità di cui è dotata l’amministrazione resistente in relazione all’adozione della misura di prevenzione in questione è naturalmente soggetta al sindacato del g.a. il quale però, com’è noto, non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore, ma deve limitarsi alla verifica della correttezza, logicità e coerenza delle conclusioni del provvedimento con le risultanze istruttorie e con la situazione oggettivamente in essere.
Così come già rilevato in sede cautelare, il provvedimento appare adeguatamente motivato con il richiamo ai precedenti penali e all’episodio verificatosi in data 1° settembre 2018, allorché il ricorrente è stato deferito dai Carabinieri alla A.G. perché trovato in possesso di due coltelli a serramanico della lunghezza di 16 e 21 cm, possesso che non appare ragionevolmente giustificato dalla dichiarata e generica esigenza di raccogliere funghi in campagna nel territorio del Comune di Baucina ove il ricorrente non risiede (nell’atto impugnato è indicato come luogo di residenza il Comune di Reggio Calabria), né risulta avere alcun interesse familiare, lavorativo, sociale.
Il ricorrente, invero, non ha contestato la condotta attribuita ma solo la sua rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità sociale, con affermazioni generiche e ipotetiche, tali da non dimostrare l’irragionevolezza della misura disposta.
Il ricorso pertanto è infondato e va rigettato, con salvezza dell’atto impugnato.
C) Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate, poiché l’Amministrazione resistente non ha svolto alcuna difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza dell’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente sussistendo i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.