Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/02/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 7858/2022 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 7858/2022 promosso da:
, (C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
GENOVA Piazza Leonardo da Vinci 2/3, presso lo studio degli Avv.ti Alberto Figone (C.F.:
[...]
) e (C.F.: , che lo rappresentano, C.F._2 Parte_2 CodiceFiscale_3 congiuntamente e disgiuntamente tra loro, in forza di mandato in atti
RICORRENTE
Nei confronti di
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._4 elettivamente domiciliata in GENOVA, Via Roma 5/8, presso lo Studio dell'Avv. Enrico Grego
(C.F. ) che la rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'Avv. C.F._5
Tomaso Grego (C.F.: ) in forza di mandato in atti C.F._6
RESISTENTE
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“1)I coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
2)I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione abitativa prevalente presso la madre nella casa già coniugale di Genova, Via N. Fabrizi 70/5, che viene assegnata alla OR . Controparte_1
3)A regolamentazione complessiva dei pregressi rapporti economici intercorsi fra i coniugi ed in funzione essenziale dell'odierno accordo, il Sig. con la sottoscrizione del presente verbale, Parte_1 costituisce diritto di abitazione in favore di (che dichiara di accettare) sull'immobile sito in Controparte_1
Genova, Via N. Fabrizi 70/5, per la durata di 20 anni con decorrenza dalla data odierna, affinché possa soddisfare il fabbisogno abitativo suo e dei figli delle parti. Tale immobile è contraddistinto dai seguenti dati catastali: Sezione QUI, Foglio 3, Mappale 1395, Sub 5, in Via Nicola Fabrizi n. 70, Zona 6, Piano 1, Categoria A/2, Classe 3, Vani 6, superficie catastale mq. 102 (escluse aree scoperte mq. 100), R.C. 1.301,47, appartamento segnato con il numero interno 5 (cinque) con accesso dal civico numero settanta di via Nicola Fabrizi, posto al piano secondo oltre il piano terreno, costituisce pertinenza di detto immobile il posto auto scoperto segnato con il numero 11 (undici) ricavato nel distacco di tramontana del caseggiato sito in Comune di Genova. Il posto auto è contraddistinto dai seguenti dati catastali: Comune di Genova, Sez. Q, Sezione QUI, Foglio 3, Mappale 1195 in Via Nicola Fabrizi n. 70 72, Zona 6, Piano T, Categoria C/6, Classe 1, consistenza mq. 8, superficie catastale mq. 8, R.C. Euro 78,50. Eventuali errori nell'indicazione dei dati catastali non comporteranno preclusione alcuna. Le Parti si impegnano ad incaricare il Geom. , di Tes_1 comune fiducia, per la redazione dell'APE a spese a carico del Signor nella misura del 60% e Parte_1
al 40%. In caso di registrazione e/o trascrizione del titolo costitutivo del diritto di abitazione Controparte_1 le Parti dichiarano sin d'ora di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali di legge trattandosi di accordo patrimoniale in sede divorzile a transazione di tutti i pregressi rapporti economici.
4)La OR , a decorrere dal mese di marzo 2025 (incluso), si impegna e si obbliga a _1 corrispondere mensilmente il 50 % del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare presso Intesa San Paolo, rimettendo il relativo importo sull'Iban [...] con valuta entro il giorno uno di ogni mese, anche in considerazione del fatto che il Sig. con la sottoscrizione del presente Parte_1 verbale, rinuncia sin d'ora a qualsivoglia richiesta per quanto già corrisposto sia per l'acquisto che per le opere di ristrutturazione e di arredamento e rinunzia a qualsivoglia rivendica e/o pretesa sulla proprietà dell'immobile anche in dipendenza dei pagamenti delle rate di mutuo già effettuati.
Eventuali possibili sospensioni nel pagamento delle rate di mutuo potranno avvenire solamente previo accordo scritto tra le Parti.
5)Il Sig. concede diritto di prelazione in caso di vendita della sua quota indivisa Parte_1 sull'immobile sito in Genova, Via N. Fabrizi 70/5, alla GN con preavviso da Controparte_1 comunicarvi a mezzo mail e whatsapp con preavviso di quattro mesi.
6)Il padre potrà vedere e tenere con sé e nei seguenti termini (salvi eventuali Per_1 Per_2 diversi accordi fra i genitori, che dovranno comunque assicurare ai figli un assetto regolare e ordinato di incontri): - a weekend alternati, dal venerdì alle ore 16,30 alla domenica sera ore 20.30 con riaccompagnamento la casa materna;
- un pernottamento ogni settimana indicativamente nella giornata di mercoledì dalle ore 17.00 con riaccompagnamento a scuola il giovedì mattina ore 8.00 (ovvero, nei periodi di fermo scolastico, con riaccompagnamento presso la casa materna alle ore 9.00);
- quattro settimane non consecutive durante il periodo di vacanza estivo (due settimane a luglio e due ad agosto), con analogo periodo in favore della madre, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
- una settimana, con il principio dell'alternanza, durante le vacanze invernali (ovvero dal 25 al 31 dicembre, mentre il 24 i figli minori trascorreranno la vigilia con l'altro genitore, e dal 31 dicembre al 6 gennaio);
- suddivisione paritetica del periodo pasquale, nonché di tutte le festività religiose e civili con il principio dell'alternanza annuale.
6.A) I genitori potranno comunicare quotidianamente con i figli per via telefonica (senza previo accordo).
6.B) I genitori si impegnano a condividere ogni principale scelta di vita ed educativa relativa ai figli per esempio (con elencazione non tassativa) in tema educazione religiosa e scolastica, sportiva, sanitaria, ludica in genere (viaggi e vacanze) e di domicilio. e , quindi, verranno educati sulla base Per_1 Per_2 degli accordi che interverranno tra i genitori nel rispetto della bigenitorialità e delle esigenze dei minori.
6.C) In caso di impedimento di un genitore all'accudimento diretto dei figli (per oltre 48 ore consecutive) avrà prevalenza l'altro genitore rispetto a terzi, previo congruo avviso. I genitori si impegnano comunque a far mantenere buoni rapporti fra i figli ed i nonni.
6.D) Le Parti hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, mettendo a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé i minori ed agevolando il contatto telefonico con l'altro genitore.
7) Il signor si impegna a corrispondere alla GN , a titolo di Parte_1 _1 mantenimento dei figli e , l'importo mensile di euro 550,00 euro per ciascun figlio per un Per_1 Per_2 totale di euro 1.100,00 entro i primi cinque giorni di ogni mese, con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente verbale e con rivalutazione annuale automatica secondo gli indici ISTAT nazionali, indice base 5/1/2025.
8) Le spese straordinarie (come da verbale predisposto dal Tribunale di Genova in data 15.9.2016, da intendersi qui integralmente richiamato) relative ai figli verranno poste a carico del padre nella misura del 60% e del 40% a carico della madre. Il signor si impegna a corrispondere il 100% della Parte_1 mensa del figlio . Per_2
9) Le Parti concordano che l'assegno unico per i figli verrà percepito nella misura del 50% ciascuno.
10) I genitori concordano che le detrazioni fiscali riconducibili ai figli spettino ad entrambi in misura del 50% ciascuno. Posto che la GN , a decorrere dal mese di marzo 2025 (incluso) inizierà a _1 pagare il 50% del mutuo, il signor - in quanto unico formale contraente - si impegna a Parte_1 corrispondere annualmente a il 50% degli interessi deducibili. Controparte_1 11) I coniugi si danno reciproco consenso (per quanto possa ancora occorrere, atteso il disposto dell'art. 20 del decreto-legge 69/2023) per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità uso espatrio nonché per quelli dei figli minori, documenti che, per questi ultimi, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo. Stante il fatto che la sorella della OR vive in Canada il _1
Signor acconsente sin d'ora ad un futuro viaggio dei figli a Montreal con la madre nel periodo di Parte_1 vacanza di sua competenza.
12) Ad eccezione di quanto sopra pattuito i coniugi dichiarano di aver definito fra loro, anche in via transattiva, ogni pendenza e di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o titolo, a cui comunque rinunziano anche con riferimento alla casa coniugale, al mutuo ed agli importi corrisposti per acquistarla.
13) I difensori delle Parti sottoscrivono la presente per autentica delle firme e rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 L.F.
14) Spese compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.09.2022, il Signor allegava che in data 05.07.2008 Parte_1 aveva contratto matrimonio, in Oviglio (AL), con rito concordatario, con la OR _1
; che dall'unione, in data 15.03.2013, era nata la figlia ed in data
[...] Persona_3
06.01.2018 era nato il figlio che i coniugi si erano separati come da Persona_4
Sentenza non definitiva emessa da questo Tribunale in data 03.08.2021.
Sulla base di quanto sopra, nonché di quanto meglio esposto in ricorso, il signor Parte_1 chiedeva emettersi sentenza di divorzio dalla moglie alle condizioni indicate in calce all'atto.
Si costituiva la OR con Memoria Difensiva del 01.03.2023 ove si associava Controparte_1 alla domanda di divorzio, ma formulava conclusioni difformi quanto alle relative condizioni.
Svoltasi l'udienza presidenziale e rimesse le parti davanti al GI, all'udienza del 19/10/2023, le medesime chiedevano emettersi Sentenza non definitiva in punto status onde il G.I. tratteneva la causa per riferire al Collegio ai fini della decisione.
Rimessa la causa sul ruolo, il procedimento proseguiva e, con note scritte del 19.12.2024, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo e rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe, che il Collegio accoglie in quanto non in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e da ritenersi conformi all'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
ACCOGLIE e conferisce vigore alle conclusioni rassegnate dalle parti. Cosi' deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 07.02.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni