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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 418/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nelle cause riunite iscritte ai nn.
418/2022, promosse da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( e (P.IVA C.F._2 Parte_3
), con sede legale in Via Mantova n. 68, in persona del legale P.IVA_1 Pt_3
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Michele Belli e Federica Ruffo del Foro di ed Pt_3
elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale sito in Viale Pt_3
Berenini n. 4;
OPPONENTI contro
, sede territoriale di Parma-Reggio Controparte_1
Emilia, in persona del Direttore pro tempore, rappresenta ex art. 417 bis c.p.c., dall'Avv. Paolo Gramazio e dalla dott.ssa Adriana Maselli, ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto sito in Piazza Controparte_1 Pt_3
Matteotti n. 9;
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 8.06.2022 e ritualmente notificato, Pt_1
e convenivano in giudizio
[...] Parte_3
Controparte_2
, proponendo opposizione avverso l'ordinanza
[...]
ingiunzione n. 34/2022, notificata in data 9.05.2022, a mezzo della quale l'Amministrazione procedente aveva richiesto il pagamento di Euro 2.200,00 a titolo di sanzioni amministrative per la omessa registrazione sul LUL del rapporto di lavoro giornalistico subordinato dei giornalisti e Persona_1 CP_3 [...]
, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali. Per_2
A sostegno dell'opposizione contestavano i presupposti di fatto posti alla base dell'accertamento ispettivo dell'Inpgi concluso con Verbale Unico di Accertamento
n. 22/2020, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- previo accertamento dell'inesistenza, per le ragioni di cui sopra, della violazione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, dichiarare nulla, illegittima o come meglio, Con e per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione stessa, emessa dall' di Pt_3
Reggio Emilia, n. 34/2022;
- comunque respingere le domande tutte proposte nei confronti degli opponenti in quanto infondate, non provate, illegittime o come meglio;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata del 13.10.2022, si costituiva in giudizio l Controparte_2
PARMA-REGGIO EMILIA, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. Disposta la riunione al presente giudizio della causa connessa di meno risalente iscrizione di cui al n. R.G. 419/20221, la causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del giorno 13.02.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del
D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, i ricorsi in opposizione sono stati depositati, l'uno, in data 7.06.2022, e, l'altro, in data 8.06.2022, e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione delle ordinanze - ingiunzione impugnate, perfezionatasi in data
9.05.2022.
2.2. Venendo alla disamina del merito della contestazione, giova preliminarmente evidenziare che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981,
l'opposizione deve essere accolta” (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23 - a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente - recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora, Cass. Civ., Sez. I, n.
5277/2007; cfr. anche Trib. di Modena, n. 347/2013 e n. 269/2013).
Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio - nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile -, se l'Amministrazione opposta abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della fattispecie invocata.
2.3. Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della natura, se subordinata o autonoma, della prestazione lavorativa resa dai giornalisti Parte_4
, e con riguardo ai
[...] Persona_1 CP_3 Persona_2
periodi analiticamente indicati nelle ordinanze-ingiunzione opposte, e, in particolare:
avendo riguardo all'ordinanza ingiunzione n. 33/2022 (doc. 3 fasc. parte opponente): - periodo da agosto 2015 – dicembre 2017, quanto a Parte_4
; - periodo dal febbraio 2015 – settembre 2018 quanto a
[...] Per_1
; - mesi di febbraio, marzo, maggio, giugno e agosto 2017 nonché di
[...]
gennaio e agosto 2018, quanto a;
CP_3
avendo riguardo all'ordinanza ingiunzione n. 34/2022 (doc. 4 fasc. parte opponente): - periodo da ottobre 2018 – aprile 2020 quanto a Per_1
; - mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno e settembre 2019,
[...]
quanto a;
- periodo da ottobre 2018 a febbraio 2019, quanto a CP_3
. Persona_2
2.4. Premesso, a riguardo, che è pacifica la natura giornalistica dell'attività svolta da e in favore Parte_4 Persona_1 CP_3 Persona_2
della società ricorrente, si deve rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro e della natura squisitamente intellettuale delle prestazioni - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni;
costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari (cfr. Cass. 2 aprile 2009, n. 8068).
Il vincolo della subordinazione va ravvisato, in particolare, nella permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni specifiche del datore;
viceversa, il rapporto è da qualificare come autonomo quando venga prestabilita nel contratto - o anche in più contratti simili succedutisi nel tempo – un'unica “fornitura”, anche se scaglionata nel tempo, con unica retribuzione (cfr. Cass. 9 marzo 2004, n. 4797).
La Corte di Cassazione ha, peraltro, affermato che, in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto - con accertamento di fatto incensurabile in cassazione se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato - dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto, senza che il nomen juris utilizzato dalle parti possa assumere carattere assorbente (Cass. 13 aprile 2012, n. 5886; Cass. 28 marzo 2003, n.
4770).
2.5. Orbene, dall'istruttoria orale espletata, è emerso che – ancorché le prestazioni rese fossero connotate da una obiettiva continuità, essendo di volta in volta convenute con la segreteria del - alcuno dei collaboratori aveva l'obbligo di segnalare CP_8
notizie alla redazione del giornale, né di redigere gli articoli proposti dalla stessa redazione e che nessuno di loro aveva l'obbligo di reperibilità, nè quello di disponibilità.
I testi e hanno, tutti, confermato che i collaboratori: Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
- prendevano contatti con la redazione, tramite telefono o mail, per segnalare eventi che potessero essere di interesse per il giornale, oppure procedevano autonomamente alla stesura di articoli sulle notizie raccolte, eventualmente corredati da foto che, successivamente, provvedevano a inserire su un portale visibile alla redazione (GN-Portal), la quale decideva se e quale pubblicare2;
- che, solo in alcuni casi, era a richiedere ai signori Parte_3
e la disponibilità ad occuparsi di un determinato Parte_4 Per_1 CP_3
incarico (servizio, notizia o evento);
- che, in tali ipotesi, a fronte delle specifiche richieste provenienti da
, i signori e erano liberi Parte_3 Parte_4 Per_1 CP_3
di rifiutare la prestazione3; - che, allorquando i signori e hanno negato la Parte_4 Per_1 CP_3
propria disponibilità, non ha instaurato procedimenti Parte_3
disciplinari nei confronti dei medesimi;
- che non vi era affidamento da parte di sull'attività Parte_3
dei collaboratori per la copertura delle aree informative, poiché, alla composizione delle pagine relative ai territori e ai settori di informazione per i quali scrivevano i signori e concorrevano anche le Parte_4 Per_1 CP_3
notizie provenienti dai redattori dipendenti di , dalle Parte_3
agenzie di informazione, dagli uffici stampa di enti e società, nonché da altri collaboratori autonomi;
- non vi era assegnazione in esclusiva di una area ad un collaboratore, il quale predisponeva servizi anche per aree diverse rispetto a quella di residenza.
Muovendo dai predetti elementi istruttori, occorre, dunque, concludere per la l'infondatezza delle risultanze ispettive sulle quali si fondano le ordinanze- ingiunzione opposte.
Pertanto, non avendo l convenuto compiutamente assolto all'onere probatorio CP_6
sullo stesso gravante avente ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria azionata, il ricorso deve essere accolto e le ordinanze-ingiunzione opposte debbono essere annullate.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico dell'Amministrazione convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione di valore ricompreso da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 33/2022 e l'ordinanza-ingiunzione n. 34/2022, entrambe notificate in data 9.05.2022, accertando e dichiarando che nulla è dovuto all'Amministrazione procedente dagli odierni opponenti.
2. Condanna l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli odierni opponenti, spese che si liquidano in euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Causa iscritta a ruolo in data 8.06.2022, a seguito del deposito del ricorso, depositato in data da e a mezzo del quale gli stessi avevano Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio l , proponendo opposizione Controparte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 33/2022, notificata in data 09.05.2022 - con la quale l' di Parma-Reggio Emilia, sulla scorta delle risultanze del verbale unico di Controparte_1 accertamento e notificazione CP_5 Controparte_6
n. 22/2020, aveva intimato ai ricorrenti il pagamento della somma Controparte_7 complessiva di € 4.510,00 a titolo di sanzioni e interessi per omessa registrazione sul LUL dei dipendenti sig.ri e ed Parte_4 Persona_1 CP_3 Persona_2 instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- previo accertamento dell'inesistenza, per le ragioni di cui sopra, della violazione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, dichiarare nulla, illegittima o come meglio, e per l'effetto Co annullare l'ordinanza ingiunzione stessa, emessa dall' di Parma-Reggio Emilia, n. 33/2022;
- comunque, respingere le domande tutte proposte nei confronti degli opponenti in quanto infondate, non provate, illegittime o come meglio;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.” 2 Il teste sul punto, ha così riferito: “faccio presente che il collaboratore propone articoli su Tes_1 argomenti o notizie dei quali venga a conoscenza e la redazione decide se accettare o meno a seconda dell'interesse della notizia stessa e poi concorda con il collaboratore se viene accolta la proposta, la lunghezza dell'articolo. In caso di notizie importanti la redazione decide di inviare un proprio giornalista a seguire l'evento”.
ha così precisato: “i collaboratori fornivano notizie ogni qualvolta pensavano Parte_5 potesse trattarsi di notizia interessante per il giornale, a noi spettava poi decidere se utilizzarla sul quotidiano”. 3 Il teste a riguardo, ha così precisato: “Capita spesso che il collaboratore non sia Tes_1 disponibile e quindi rifiuti di occuparsi di qualcosa che non può seguire…il collaboratore non è tenuto a spiegare l'eventuale motivazione del rifiuto…se ritiene di prendersi un periodo di ferie può farlo quando vuole, per educazione può comunicarlo pur non essendo tenuto a farlo”. La circostanza è stata confermata anche dal teste il quale ha così riferito: Parte_5
“laddove faccio riferimento a corrispondenti intendo riferirmi a persone che risiedono nelle vicinanze rispetto al luogo cui la notizia si riferisce. Preciso poi che il collaboratore del giornale era libero di rifiutare la proposta di articolo. Ciò accadeva circa la metà delle volte. Ora anche di più”.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nelle cause riunite iscritte ai nn.
418/2022, promosse da:
( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( e (P.IVA C.F._2 Parte_3
), con sede legale in Via Mantova n. 68, in persona del legale P.IVA_1 Pt_3
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Michele Belli e Federica Ruffo del Foro di ed Pt_3
elettivamente domiciliati presso il relativo studio professionale sito in Viale Pt_3
Berenini n. 4;
OPPONENTI contro
, sede territoriale di Parma-Reggio Controparte_1
Emilia, in persona del Direttore pro tempore, rappresenta ex art. 417 bis c.p.c., dall'Avv. Paolo Gramazio e dalla dott.ssa Adriana Maselli, ed elettivamente domiciliato presso la sede del predetto sito in Piazza Controparte_1 Pt_3
Matteotti n. 9;
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione.
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato il giorno 8.06.2022 e ritualmente notificato, Pt_1
e convenivano in giudizio
[...] Parte_3
Controparte_2
, proponendo opposizione avverso l'ordinanza
[...]
ingiunzione n. 34/2022, notificata in data 9.05.2022, a mezzo della quale l'Amministrazione procedente aveva richiesto il pagamento di Euro 2.200,00 a titolo di sanzioni amministrative per la omessa registrazione sul LUL del rapporto di lavoro giornalistico subordinato dei giornalisti e Persona_1 CP_3 [...]
, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali. Per_2
A sostegno dell'opposizione contestavano i presupposti di fatto posti alla base dell'accertamento ispettivo dell'Inpgi concluso con Verbale Unico di Accertamento
n. 22/2020, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- previo accertamento dell'inesistenza, per le ragioni di cui sopra, della violazione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, dichiarare nulla, illegittima o come meglio, Con e per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione stessa, emessa dall' di Pt_3
Reggio Emilia, n. 34/2022;
- comunque respingere le domande tutte proposte nei confronti degli opponenti in quanto infondate, non provate, illegittime o come meglio;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata del 13.10.2022, si costituiva in giudizio l Controparte_2
PARMA-REGGIO EMILIA, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso.
1.3. Disposta la riunione al presente giudizio della causa connessa di meno risalente iscrizione di cui al n. R.G. 419/20221, la causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del giorno 13.02.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 6, comma 6, del
D.Lgs. n. 150 del 2011: invero, i ricorsi in opposizione sono stati depositati, l'uno, in data 7.06.2022, e, l'altro, in data 8.06.2022, e, pertanto, entro 30 giorni dalla notificazione delle ordinanze - ingiunzione impugnate, perfezionatasi in data
9.05.2022.
2.2. Venendo alla disamina del merito della contestazione, giova preliminarmente evidenziare che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza-ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (Cass. Civ., Sez. Un., n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare, non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va, altresì, rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva che “ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981,
l'opposizione deve essere accolta” (così, Cass. Civ., Sez. I, n. 5095/199; nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. III, n. 3741/1999, secondo la quale, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, il citato art. 23 - a norma del quale il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente - recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi o estintivi anche se, tuttavia, i fatti allegati da una parte e non contestati dall'altra possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima se gli altri argomenti addotti dalla medesima siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi;
ancora, Cass. Civ., Sez. I, n.
5277/2007; cfr. anche Trib. di Modena, n. 347/2013 e n. 269/2013).
Del resto, l'art. 7, comma 10, D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del presente giudizio - nonché dello standard epistemologico proprio del processo civile -, se l'Amministrazione opposta abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della fattispecie invocata.
2.3. Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della natura, se subordinata o autonoma, della prestazione lavorativa resa dai giornalisti Parte_4
, e con riguardo ai
[...] Persona_1 CP_3 Persona_2
periodi analiticamente indicati nelle ordinanze-ingiunzione opposte, e, in particolare:
avendo riguardo all'ordinanza ingiunzione n. 33/2022 (doc. 3 fasc. parte opponente): - periodo da agosto 2015 – dicembre 2017, quanto a Parte_4
; - periodo dal febbraio 2015 – settembre 2018 quanto a
[...] Per_1
; - mesi di febbraio, marzo, maggio, giugno e agosto 2017 nonché di
[...]
gennaio e agosto 2018, quanto a;
CP_3
avendo riguardo all'ordinanza ingiunzione n. 34/2022 (doc. 4 fasc. parte opponente): - periodo da ottobre 2018 – aprile 2020 quanto a Per_1
; - mesi di gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno e settembre 2019,
[...]
quanto a;
- periodo da ottobre 2018 a febbraio 2019, quanto a CP_3
. Persona_2
2.4. Premesso, a riguardo, che è pacifica la natura giornalistica dell'attività svolta da e in favore Parte_4 Persona_1 CP_3 Persona_2
della società ricorrente, si deve rilevare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro e della natura squisitamente intellettuale delle prestazioni - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni;
costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari (cfr. Cass. 2 aprile 2009, n. 8068).
Il vincolo della subordinazione va ravvisato, in particolare, nella permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni specifiche del datore;
viceversa, il rapporto è da qualificare come autonomo quando venga prestabilita nel contratto - o anche in più contratti simili succedutisi nel tempo – un'unica “fornitura”, anche se scaglionata nel tempo, con unica retribuzione (cfr. Cass. 9 marzo 2004, n. 4797).
La Corte di Cassazione ha, peraltro, affermato che, in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure con collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto - con accertamento di fatto incensurabile in cassazione se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato - dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto, senza che il nomen juris utilizzato dalle parti possa assumere carattere assorbente (Cass. 13 aprile 2012, n. 5886; Cass. 28 marzo 2003, n.
4770).
2.5. Orbene, dall'istruttoria orale espletata, è emerso che – ancorché le prestazioni rese fossero connotate da una obiettiva continuità, essendo di volta in volta convenute con la segreteria del - alcuno dei collaboratori aveva l'obbligo di segnalare CP_8
notizie alla redazione del giornale, né di redigere gli articoli proposti dalla stessa redazione e che nessuno di loro aveva l'obbligo di reperibilità, nè quello di disponibilità.
I testi e hanno, tutti, confermato che i collaboratori: Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
- prendevano contatti con la redazione, tramite telefono o mail, per segnalare eventi che potessero essere di interesse per il giornale, oppure procedevano autonomamente alla stesura di articoli sulle notizie raccolte, eventualmente corredati da foto che, successivamente, provvedevano a inserire su un portale visibile alla redazione (GN-Portal), la quale decideva se e quale pubblicare2;
- che, solo in alcuni casi, era a richiedere ai signori Parte_3
e la disponibilità ad occuparsi di un determinato Parte_4 Per_1 CP_3
incarico (servizio, notizia o evento);
- che, in tali ipotesi, a fronte delle specifiche richieste provenienti da
, i signori e erano liberi Parte_3 Parte_4 Per_1 CP_3
di rifiutare la prestazione3; - che, allorquando i signori e hanno negato la Parte_4 Per_1 CP_3
propria disponibilità, non ha instaurato procedimenti Parte_3
disciplinari nei confronti dei medesimi;
- che non vi era affidamento da parte di sull'attività Parte_3
dei collaboratori per la copertura delle aree informative, poiché, alla composizione delle pagine relative ai territori e ai settori di informazione per i quali scrivevano i signori e concorrevano anche le Parte_4 Per_1 CP_3
notizie provenienti dai redattori dipendenti di , dalle Parte_3
agenzie di informazione, dagli uffici stampa di enti e società, nonché da altri collaboratori autonomi;
- non vi era assegnazione in esclusiva di una area ad un collaboratore, il quale predisponeva servizi anche per aree diverse rispetto a quella di residenza.
Muovendo dai predetti elementi istruttori, occorre, dunque, concludere per la l'infondatezza delle risultanze ispettive sulle quali si fondano le ordinanze- ingiunzione opposte.
Pertanto, non avendo l convenuto compiutamente assolto all'onere probatorio CP_6
sullo stesso gravante avente ad oggetto i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria azionata, il ricorso deve essere accolto e le ordinanze-ingiunzione opposte debbono essere annullate.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico dell'Amministrazione convenuta.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione di valore ricompreso da € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 33/2022 e l'ordinanza-ingiunzione n. 34/2022, entrambe notificate in data 9.05.2022, accertando e dichiarando che nulla è dovuto all'Amministrazione procedente dagli odierni opponenti.
2. Condanna l'Amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore degli odierni opponenti, spese che si liquidano in euro 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Parma, il giorno 13 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Causa iscritta a ruolo in data 8.06.2022, a seguito del deposito del ricorso, depositato in data da e a mezzo del quale gli stessi avevano Parte_2 Parte_3 convenuto in giudizio l , proponendo opposizione Controparte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 33/2022, notificata in data 09.05.2022 - con la quale l' di Parma-Reggio Emilia, sulla scorta delle risultanze del verbale unico di Controparte_1 accertamento e notificazione CP_5 Controparte_6
n. 22/2020, aveva intimato ai ricorrenti il pagamento della somma Controparte_7 complessiva di € 4.510,00 a titolo di sanzioni e interessi per omessa registrazione sul LUL dei dipendenti sig.ri e ed Parte_4 Persona_1 CP_3 Persona_2 instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- previo accertamento dell'inesistenza, per le ragioni di cui sopra, della violazione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, dichiarare nulla, illegittima o come meglio, e per l'effetto Co annullare l'ordinanza ingiunzione stessa, emessa dall' di Parma-Reggio Emilia, n. 33/2022;
- comunque, respingere le domande tutte proposte nei confronti degli opponenti in quanto infondate, non provate, illegittime o come meglio;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.” 2 Il teste sul punto, ha così riferito: “faccio presente che il collaboratore propone articoli su Tes_1 argomenti o notizie dei quali venga a conoscenza e la redazione decide se accettare o meno a seconda dell'interesse della notizia stessa e poi concorda con il collaboratore se viene accolta la proposta, la lunghezza dell'articolo. In caso di notizie importanti la redazione decide di inviare un proprio giornalista a seguire l'evento”.
ha così precisato: “i collaboratori fornivano notizie ogni qualvolta pensavano Parte_5 potesse trattarsi di notizia interessante per il giornale, a noi spettava poi decidere se utilizzarla sul quotidiano”. 3 Il teste a riguardo, ha così precisato: “Capita spesso che il collaboratore non sia Tes_1 disponibile e quindi rifiuti di occuparsi di qualcosa che non può seguire…il collaboratore non è tenuto a spiegare l'eventuale motivazione del rifiuto…se ritiene di prendersi un periodo di ferie può farlo quando vuole, per educazione può comunicarlo pur non essendo tenuto a farlo”. La circostanza è stata confermata anche dal teste il quale ha così riferito: Parte_5
“laddove faccio riferimento a corrispondenti intendo riferirmi a persone che risiedono nelle vicinanze rispetto al luogo cui la notizia si riferisce. Preciso poi che il collaboratore del giornale era libero di rifiutare la proposta di articolo. Ciò accadeva circa la metà delle volte. Ora anche di più”.