Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2043/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2043/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione successivamente al deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 5.2.2025, vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. GAETANA PAESANO (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Vallo C.F._2
della UC (SA) alla via G. Frate n. 20 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
25.10.1966 e residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ERSILIA TROTTA (C.F.: C.F._4
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Salerno alla via G.
[...]
Angrisani n. 2 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
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-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale e divorzio;
CONCLUSIONI: per le parti private come da note scritte depositate in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con scadenza in data 5.2.2025; per il
Pubblico ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 31.5.2024 ai sensi degli artt. 473 bis.12 e 473 bis.49
c.p.c., la ricorrente, deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con in Matera il 10.12.2011 e che dall'unione coniugale erano nati Controparte_1
i figli (28.4.2013) e (17.10.2016), ha chiesto Persona_1 Persona_2
pronunciarsi la separazione personale dal marito e adottarsi ogni altro conseguente provvedimento in ordine all'assegnazione della casa coniugale, sita in NZ di
UC (PZ) alla via F. Messina n. 1, all'affidamento, al mantenimento e al regime di frequentazione genitore non collocatario-figli, nonché, decorso il termine previsto dall'art. 3 Legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e pronunciarsi sulle domande accessorie parimenti che per la separazione.
II Il resistente, costituitosi tempestivamente in giudizio il 13.9.2024, non si è opposto alle domande di separazione personale e di divorzio e ha contestato le avverse deduzioni avuto riguardo alle cause della fine dell'affectio coniugalis e alle circostanze addotte dalla ricorrente a sostegno delle domande accessorie.
Per l'effetto, ha concluso la comparsa di costituzione e risposta domandando di:
«1) Autorizzare i sigg.ri ed a vivere separati con Controparte_1 Parte_1
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre Parte_1
nell'abitazione familiare sita in NZ di UC alla Via Messina n. 1, contraddistinta dal sub. 11. Assegnare l'abitazione adiacente, contraddistinta dal sub.12, al sig. con obbligo al ripristino del muro di divisione fra Controparte_1
gli appartamenti. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni
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ed aspirazioni naturali mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
3) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario prevalente dei figli minori e , il padre continuerà Persona_1 Persona_2
ad accompagnare ogni mattina i figli a scuola ed a pranzare con loro il mercoledì ed il giovedì; potrà vedere e tenere con sé i figli minori nei giorni di mercoledì e giovedì con pernottamento;
potrà, poi, vedere e tenere con sé i figli minori a settimane alterne dal sabato alla mattina del lunedì, quando li riaccompagnerà a scuola. Durante le vacanze natalizie i minori resteranno con la madre alternativamente il giorno di Natale o di Capodanno, previo accordo con il padre
e nel rispetto dei bisogni dei figli. Lo stesso a dirsi per il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Per il periodo estivo i minori potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi, con il padre, previa programmazione concordata fra i genitori entro il mese di maggio. Il giorno del compleanno dei minori i genitori, ove possibile, festeggeranno insieme la ricorrenza;
ove le parti non trovassero accordo comune, i minori festeggeranno separatamente con la mamma e col papà il loro compleanno prevedendo la permanenza di due ore pomeridiane col padre e due ore pomeridiane con la madre, previa intesa fra le parti. Lo stesso a dirsi per il giorno dell'onomastico dei minori. Il giorno del compleanno, dell'onomastico nonché della
Festa del Papà, i minori trascorreranno la giornata col dott. ; lo stesso CP_1
a dirsi per la dott.ssa nel giorno del compleanno, onomastico e Festa della Pt_1
Mamma.
4. Disporre, a carico del dott. , il pagamento della somma di €.1.200,00= CP_1
mensili, oltre aggiornamento automatico ISTAT, a titolo di contribuzione al mantenimento dei due figli (€.600,00= per ciascun figlio), da corrispondere alla dott.ssa mediante bonifico bancario sul proprio c/c entro il gg. 5 di ogni Pt_1
mese;
5. Prevedere a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuzione in misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute per i bisogni dei figli minori, ivi comprese le spese scolastiche, le attività extrascolastiche (palestra, calcio, musica, inglese, doposcuola), spese mediche e odontoiatriche nonché ogni altra spesa necessaria ai bisogni dei figli».
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Il resistente ha -altresì- domandato dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con previo decorso del Parte_1
termine previsto dalla Legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
III Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
6.11.2024, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del
16.10.2024, il Giudice ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 473bis.21 c.p.c., ovvero ha invitato i coniugi a raggiungere un accordo alle condizioni di cui agli adottati provvedimenti provvisori e urgenti (oppure alle medesime condizioni di cui agli adottati provvedimenti provvisori e urgenti eccetto che per il contributo al mantenimento dei figli, da quantificarsi nella minor misura di euro 1.000,00 al mese per ciascun figlio, oltre adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, qualora il padre si fosse fatto carico del 100% delle spese straordinarie). È stata - poi- fissata l'udienza del 5.2.2025 per verificare la volontà delle parti in ordine alla formulata proposta.
All'udienza da ultimo indicata, la quale è stata celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti private hanno depositato note scritte nelle quali, rispettivamente, parte ricorrente ha chiesto confermarsi le condizioni di cui ai provvedimenti provvisori e urgenti in ordine all'assegnazione della casa coniugale, all'affidamento e al mantenimento della prole, ponendo a carico del marito l'importo ulteriore di euro 700,00 al mese per sostenere la spesa relativa alla collaboratrice domestica assunta presso di sé; parte resistente ha dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata (in via alternativa), in particolare ha dichiarato di essere disponibile a farsi carico del 100% delle spese straordinarie per i figli minori e a contribuire al mantenimento degli stessi in misura pari a euro
1.000,00 mensili per ciascuno, oltre adeguamento automatico annuale agli indici
ISTAT.
Alla luce del contenuto delle note scritte depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione personale e sulle relative domande accessorie.
IV Sulla domanda di separazione personale.
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Orbene, la domanda di separazione personale deve essere accolta, posto che non vi è dubbio alcuno sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare.
Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Conseguentemente, deve esser dichiarata la separazione personale tra e e, avendo le parti formulato Parte_1 Controparte_1
domanda divorzile, con separata ordinanza la causa va rimessa sul ruolo istruttorio per la trattazione della detta domanda.
V Sulle domande accessorie.
V.1 Avuto riguardo alle domande accessorie a quella di separazione personale, in primis deve osservarsi che il resistente ha concluso accettando la proposta
(alternativa) formulata dal Giudice relatore, che prevedeva la corresponsione in favore della madre a titolo di mantenimento ordinario per la prole della somma mensile di euro 1.000,00 per ciascun figlio ed a carico del padre le spese straordinarie nella misura del 100%, chiedendo la decisione in conformità.
Invero, nelle note scritte depositate dalla difesa del resistente per l'udienza del 5.2.2025 si legge: «Tanto premesso e considerato il dott. , ut Controparte_1
sopra rapp.to difeso e dom.to, intende aderire, come in effetti aderisce, alla proposta conciliativa avanzata dall'Ill.mo Giudice Relatore dott.ssa Tomasetti dichiarando espressamente la disponibilità a farsi carico del 100% delle spese straordinarie per i figli minori e contribuire al mantenimento degli stessi in misura pari ad €.1.000,00= mensili per ciascuno, oltre adeguamento automatico ISTAT.
Al riguardo precisa, altresì, che per accordo attuato fra le parti a decorrere dal 5 dicembre 2024, data di rilascio della casa coniugale da parte del dott. CP_1
come da ordinanza del 5.11.2024, i figli minori hanno incontrato regolarmente il padre per due pomeriggi a settimana – precisamente il mercoledì ed il giovedì – sostituendo all'indicato giorno del martedì quello del mercoledì atteso la modifica programmatica degli impegni lavorativi del dott. che, per godersi a CP_1
pieno i propri figli, ha contratto i propri impegni lavorativi sopprimendo la giornata lavorativa del mercoledì pomeriggio rendendosi, quindi, disponibile a prelevare i figli a scuola, pranzare con loro, aiutarli nello svolgimento dei compiti ed accompagnarli nelle attività extracurriculari pomeridiane. Ciò posto il dott.
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, provvede, pertanto, a dichiarare espressamente la volontà di Controparte_1
aderire alla proposta conciliativa contenuta nell'ordinanza del 5.11.2024 chiedendo di pronunciare la separazione personale fra i coniugi Controparte_1
ed alle condizioni ivi formulate che pedissequamente si riproducono, Parte_1
e precisamente […]».
Ne discende che, avendo il resistente concluso ovvero precisato le conclusioni riproducendo i punti di dispositivo dell'ordinanza del 5.11.2024 (con talune modificazioni), devono ritenersi rinunciate le ulteriori domande diverse da quelle oggetto di precisazione delle conclusioni, ossia quelle che sono state oggetto del rilievo di difetto di connessione da parte del Giudice relatore all'esito della prima udienza poiché aventi natura divisoria.
Talché, questo Collegio non risulta più investito delle domande formulate dal resistente aventi natura divisoria (vedasi le richieste del resistente in punto di assegnazione dell'appartamento -formante la casa familiare e intestato alla ricorrente- acquistato successivamente).
V.2 Ciò posto, avuto riguardo alle domande di assegnazione della casa coniugale e a quelle relative all'affidamento, al collocamento, al regime di frequentazione e al mantenimento ordinario e straordinario della prole, il Collegio ritiene di dover ribadire in questa sede le motivazioni contenute nell'ordinanza del 5.11.2024, non essendo intervenute sopravvenienze in grado di condurre a una diversa valutazione degli elementi portati all'attenzione dell'organo giudicante e rilevanti ai fini del decidere.
V.2.1 Come già esposto sopra, dall'unione coniugale sono nati i figli
[...]
(Bari, 28.4.2013) e (Bari, 17.10.2016), Persona_3 Persona_4
entrambi residenti in NZ di UC (PZ) e attualmente dimoranti presso la casa familiare sita nel detto Comune alla via Francesco Messina n. 1.
Circa l'affidamento degli indicati figli, nella specie non vi sono serie e comprovate ragioni per derogare alla disciplina ordinaria dell'affidamento condiviso, sicché deve essere confermato l'affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori.
Parimenti non vi sono ragioni, tenute in debito conto le istanze delle parti, per modificare l'individuazione del genitore collocatario prevalente (madre) rispetto agli provvedimenti assunti all'esito della prima udienza di comparizione.
Conseguentemente, i minori (Bari, 28.4.2013) e Persona_3
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(Bari, 17.10.2016) devono rimanere collocati presso la Persona_4
madre, alla quale -per l'effetto- va assegnata la casa coniugale sita in NZ di
UC (PZ) alla via Francesco Messina n. 1 (identificata in catasto fabbricati al foglio n. 50, particella n. 561, sub 12 e sub 11), in tutta la sua attuale consistenza.
In merito alla casa familiare, è noto che l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è stato concepito dal Legislatore nell'interesse della prole, per consentire ai figli di continuare a vivere nell'ambiente ove sono cresciuti. Nel caso concreto è indubbio che i figli abbiano goduto dell'immobile adibito a casa familiare in tutta la sua attuale consistenza, sicché non si giustifica una riduzione dello spazio abitativo dei figli, che risulterebbe incidente sulle abitudini quotidiane della prole e contrario al tenore di vita goduto sinora dai figli.
V.2.2 Circa il regime di frequentazione tra i figli e il genitore non collocatario prevalente (padre), visto il piano genitoriale depositato dalla ricorrente (il resistente non ha depositato il piano genitoriale) e considerate le allegazioni del resistente in ordine allo stare con i figli, non vi sono elementi per individuare un regime minimo di frequentazione tra i figli e il padre diverso da quello di cui all'ordinanza del
5.11.2024.
Invero, l'individuazione del giorno del martedì -tra i due giorni infrasettimanali nei quali i figli possono stare con il padre- è stato effettuato tenendo conto del fatto che nel pomeriggio del martedì i minori non svolgono attività extrascolastiche, dunque per garantire una maggiore qualità della relazione padre- figli a tutto vantaggio dell'esercizio (si ribadisce qualitativo) del diritto alla bigenitorialità da parte dei figli, nonché per garantire al padre il suo diritto/dovere di stare con i figli in un'ottica tutta sostanziale. Motivo per cui, se è vero che i genitori -nell'esercizio della responsabilità genitoriale- possono rinvenire soluzioni idonee a contemperare tutte le esigenze familiari (quelle dei figli, quelle lavorative e quelle legate alla vita di relazione e a eventuali imprevisti), non è possibile condividere e avallare l'individuazione in via generale di altro giorno (il mercoledì in luogo del martedì) quale dì di regime di frequentazione infrasettimanale padre- figli. Sicché, si conferma che il padre tenga con sé i figli secondo le seguenti modalità:
a) per due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, giorni in cui i minori non sono impegnati in attività extrascolastiche pomeridiane, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, in modo che i minori possano cenare con il padre, con onere del
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padre (o di persona di sua fiducia) di prelevare i minori all'uscita di scuola e di riaccompagnarli presso la casa materna all'orario previsto;
parimenti durante il periodo di sospensione scolastica dalle ore 12.30 sino alle ore 21:30; si precisa che tutti i giovedì, ove ciò corrisponda alla volontà dei minori e risulti attuabile i minori potranno pernottare presso la casa paterna e -in tal caso- saranno accompagnati a scuola dal padre;
b) a settimane alterne, dal sabato dalle ore 12.00 per e dall'uscita Persona_1
di scuola (12.30) per sino alla domenica sera alle ore 21:00, con Persona_2
onere del padre (o di persona di sua fiducia) di prelevare i minori e di riaccompagnarli presso la casa familiare, salvo diverso accordo;
parimenti durante il periodo di sospensione scolastica dalle ore 12.00 alle ore 21.30/22.00;
c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio precedente, che -in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal 15 agosto al 31 agosto degli anni dispari, con possibilità da parte della madre di contattare tramite telefonate o videotelefonate i minori tutti i giorni in orario serale (dalle 19.00 alle
20.00) [anche la madre potrà trascorrere con i minor 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione ordinario padre-figli sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate i minori tutti i giorni in orario serale (dalle 19.00 alle 20.00)];
f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale con l'uno o con l'altro genitore;
g) i minori trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
h) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno, così come dell'onomastico, con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale;
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i) il padre, così come la madre nei giorni in cui i minori saranno presso il padre, potrà telefonare o video-telefonare ai figli dalle ore 19.00 alle ore 20.00, salvo diverso accordo.
V.2.4 Avuto riguardo al contributo di mantenimento per la prole, si osserva che il tenore di vita familiare risulta esser stato assicurato, per la maggior consistenza e rilevanza, dalla retribuzione percepita dal resistente. Invero, il resistente non ha contestato di aver da sempre sostenuto interamente tutte le spese di gestione della vita familiare (alimenti, utenze e tasse della casa coniugale), spese alle quali ha partecipato in misura minore la ricorrente, fatto salvo che per l'acquisto della casa coniugale (ci si riferisce al “primo appartamento” risultando incontestato in atti il pagamento del prezzo da parte della moglie con riguardo allo stesso). Le dichiarazioni delle parti relativamente alla percezione reddituale mensile da lavoro hanno trovato corrispondenza nella documentazione versata in atti, sicché -fermo quanto si dirà oltre- può ritenersi una situazione reddituale dei coniugi a tutto vantaggio del marito, quale percettore -in media- di circa euro 10.000,00 al mese.
Deve poi considerarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente quale sicura posta attiva nel patrimonio di quest'ultima, la quale risulta essere posta attiva effettiva considerato che il mutuo contratto è stato estinto per avvenuto pagamento dei ratei mensili. Di contro, deve tenersi conto che il resistente, per rinvenire altra soluzione abitativa, sarà gravato -presumibilmente- del pagamento di un canone di locazione o delle spese per rendere effettivamente fruibile l'immobile ad uso abitativo. Dalla documentazione economica depositata emerge una disponibilità di liquidità nettamente maggiore da parte del resistente rispetto alla ricorrente (vedasi i saldi degli estratti conto). Infine, devono essere ponderate le presumibili esigenze dei minori legate all'età e alla crescita futura in relazione alle effettive capacità economiche dei genitori.
Pertanto, appare proporzionato e congruo determinare, dunque confermare, in euro 2.300,00 mensili, ossia in euro 1.150,00 al mese per ciascun figlio (somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT), il contributo da porre in capo al padre a titolo di mantenimento indiretto per i figli, a decorrere dal dì di allontanamento dalla casa familiare, ovvero e in ogni caso da dicembre 2024
(essendo stato indicato nell'ordinanza del 5.11.2024 il termine ultimo di rilascio della casa coniugale nel dì 5.12.2024), oltre all'80% delle spese straordinarie
(assegno unico come per legge atteso il disposto affidamento condiviso).
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Il contributo di mantenimento per la prole così determinato tiene conto (e ha tenuto conto), oltre che dell'età dei minori, anche della fruizione da parte del nucleo familiare della collaboratrice domestica, in quanto godimento di prestazione lavorativa riguardante il tenore di vita avuto in costanza di convivenza matrimoniale
(motivo per cui quanto da ultimo chiesto in merito dalla difesa della ricorrente non si considera domanda nuova, bensì istanza volta a ottenere un contributo di mantenimento per la prole da parte del padre maggiore di quello determinato all'esito della prima udienza).
Si chiarisce che per spese straordinarie si intendono quelle concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN –a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, pertanto, nell'assegno di mantenimento tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco). In regime di affidamento condiviso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute anche in assenza della previa concertazione sono le cc.dd. spese straordinarie “obbligatorie” (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche
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ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate).
VI Sulla domanda divorzile e sulle spese di lite.
Come già esposto, nel presente giudizio sono state cumulate le domande di separazione personale e divorzio, talché con separata ordinanza si dispone la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Circa le spese di lite della causa di separazione personale, si ritiene che esse vadano compensate integralmente tra le parti, avuto riguardo alle difese effettuate per l'udienza del 5.2.2025 delle quali già si è dato conto sopra al paragrafo V.1
(nonché della sostanziale soccombenza reciproca delle parti, in considerazione dell'istanza avanzata dalla ricorrente volta a ottenere un contributo di mantenimento maggiore parametrato a euro 700,00 mensili corrisposti alla collaboratrice domestica e del mutamento del regime di frequentazione infrasettimanale richiesto dal resistente).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale nella causa civile n. 2043 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra e Parte_1
, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, Controparte_1
così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
, nata a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], i quali
[...] C.F._3
hanno contratto matrimonio in Maratea (PZ) il 10.12.2011;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Maratea in provincia di Potenza
(registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011, atto N. 194, P. II, S. A);
3) affida i figli minorenni (Bari, 28.4.2013) Persona_3
e (Bari, 17.10.2016), entrambi Persona_4
residenti in NZ di UC (PZ) e dimoranti presso la casa familiare sita nel detto Comune alla via Francesco Messina n. 1, a entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità genitoriale;
le decisione di maggior interesse per i minori -riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della
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residenza abituale- dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza dei minori presso ciascun genitore;
4) dispone che i figli minorenni (Bari, Persona_3
28.4.2013) e (Bari, 17.10.2016) abitino Persona_4
ovvero siano collocati prevalentemente con la madre;
5) assegna la casa coniugale alla madre, quale genitrice collocataria dei minori, sita in NZ di UC (PZ) alla via Francesco Messina n. 1 (identificata in catasto fabbricati al foglio n. 50, particella n. 561, sub 12 e sub 11), nella sua attuale consistenza;
6) stabilisce che i figli minorenni (Bari, Persona_3
28.4.2013) e (Bari, 17.10.2016) Persona_4
trascorrano con il padre i seguenti giorni:
a) per due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì, giorni in cui i minori non sono impegnati in attività extrascolastiche pomeridiane, dall'uscita da scuola sino alle ore 21.00, in modo che i minori possano cenare con il padre, con onere del padre (o di persona di sua fiducia) di prelevare i minori all'uscita di scuola e di riaccompagnarli presso la casa materna all'orario previsto;
parimenti durante il periodo di sospensione scolastica dalle ore 12.30 sino alle ore 21:30; si precisa che tutti i giovedì, ove ciò corrisponda alla volontà dei minori e risulti attuabile, i minori potranno pernottare presso la casa paterna e -in tal caso- saranno accompagnati a scuola dal padre;
b) a settimane alterne, dal sabato dalle ore 12.00 per e Persona_1 dall'uscita di scuola (12.30) per sino alla domenica sera Persona_2
alle ore 21:00, con onere del padre (o di persona di sua fiducia) di prelevare i minori e di riaccompagnarli presso la casa familiare, salvo diverso accordo;
parimenti durante il periodo di sospensione scolastica dalle ore
12.00 alle ore 21.30/22.00;
c) nel periodo natalizio ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
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d) nel periodo pasquale per due giorni consecutivi comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
e) nel periodo estivo per 15 giorni, anche non consecutivi nel mese di luglio o di agosto, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio precedente, che - in assenza di accordo- si individuano dal 1 al 15 agosto degli anni pari e dal
15 agosto al 31 agosto degli anni dispari, con possibilità da parte della madre di contattare tramite telefonate o videotelefonate i minore tutti i giorni in orario serale (dalle 19.00 alle 20.00) [anche la madre potrà trascorrere con i minor 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive (da intendersi fine scuola-inizio nuovo anno scolastico), da concordare con il padre entro il 31 maggio precedente, periodo nel quale il regime di frequentazione ordinario padre-figli sarà sospeso, con possibilità da parte del padre di contattare tramite telefonate o videotelefonate i minori tutti i giorni in orario serale
(dalle 19.00 alle 20.00)];
f) altre festività (anche locali) secondo il principio dell'alternanza annuale con l'uno o con l'altro genitore;
g) i minori trascorreranno il giorno del compleanno dei genitori con il genitore festeggiante, in deroga al regime di frequentazione ordinario;
h) i minori trascorreranno il giorno del loro compleanno, così come dell'onomastico, con l'uno o con l'altro genitore, salvo diverso accordo, secondo il principio dell'alternanza annuale;
i) il padre, così come la madre nei giorni in cui i minori saranno presso il padre, potrà telefonare o video-telefonare ai figli dalle ore 19.00 alle ore
20.00, salvo diverso accordo;
7) determina in euro 2.300,00 mensili e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, ossia in euro 1.150,00 al mese per ciascun figlio, il contributo dovuto dal padre a titolo di mantenimento indiretto per i figli, da Controparte_1
corrispondere alla madre presso il di lei domicilio entro il Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal dì di allontanamento dalla casa familiare ovvero e in ogni caso da dicembre 2024 (assegno unico come per legge atteso il disposto affidamento condiviso);
8) pone a carico del padre l'80% delle spese Controparte_1
straordinarie e il restante 20% a carico della madre;
Parte_1
Pag. 13 a 14 R.G. N. 2043/2024
9) compensa integralmente le spese di lite avuto riguardo alla causa di separazione personale.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 17.2.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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