Art. 1.
Ai titolari di pensione a carico delle Gestioni marittime e speciali amministrate dalla Cassa nazionale della previdenza marinara e' concessa una mensilita' straordinaria di pensione dell'importo spettante alla data del 1 giugno 1965.
Ai titolari di pensione a carico delle Gestioni marittime e speciali amministrate dalla Cassa nazionale della previdenza marinara e' concessa una mensilita' straordinaria di pensione dell'importo spettante alla data del 1 giugno 1965.