Ordinanza cautelare 10 settembre 2024
Sentenza breve 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 19/02/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01419/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03923/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3923 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di genitori del minore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gilda Carla Sannino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
PER IL RICONOSCIMENTO
del diritto dell’alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (27 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dall’On. Tribunale adito,
NONCHÈ, SE DEL CASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE PREVIA SOSPENSIVA
A) del provvedimento del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, di -OMISSIS-, di ripartizione delle ore di sostegno agli alunni diversamente abili, scuola dell’Infanzia, con il quale vengono assegnate n. 22 ore su 27 ore settimanali per l’anno scolastico 2024-2025 a -OMISSIS-;
B) estratto del verbale GLO, anno scolastico 2023/2024, del 30.5.2024, con il quale vengono assegnate n. 25 ore su 27 ore settimanali per l’anno scolastico 2024-2025 al minore, provvedimenti entrambi notificati a mezzo pec in data 13.8.2024;
C) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che parte ricorrente impugna il provvedimento del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, di -OMISSIS-, di ripartizione delle ore di sostegno agli alunni diversamente abili, scuola dell’Infanzia, con il quale vengono assegnate n. 22 ore su 27 ore settimanali per l’anno scolastico 2024-2025 a -OMISSIS-;
grava anche l’estratto del verbale GLO, anno scolastico 2023/2024, del 30.5.2024, con il quale vengono assegnate n. 25 ore su 27 ore settimanali per l’anno scolastico 2024-2025 al minore, provvedimenti entrambi notificati a mezzo pec in data 13.8.2024;
agisce altresì per l’accertamento per l’anno scolastico 2024/2025, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
Rammentato che con Ordinanza n. 1723 del 4 settembre 2024 la Sezione accoglieva la domanda cautelare motivando nei termini che seguono il fumus boni iuris del ricorso e rinviando per la verifica dell’ottemperanza alla odierna camera di consiglio:
“Rilevato, quanto al fumus boni iuris , che:
Il minore -OMISSIS- presenta un disturbo del -OMISSIS-, riconosciuto dalla Commissione medica di -OMISSIS-quale portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92, e con la diagnosi funzionale di necessità di sostegno scolastico con rapporto in deroga per gravità (all.2 del ricorso);
il medesimo, per l’anno scolastico 2024/2025, è iscritto al primo anno della Scuola Primaria presso l’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-per 27 ore settimanali;
dalla documentazione versata in atti, PEI a.s. 2023/2024 e documentazione medica (all.2 e 3 del ricorso), emerge la necessità per il minore della copertura totale del tempo scuola con un docente per le attività di sostegno, rapporto in deroga 1:1 con gravità;
per l’anno scolastico 2024/2025, sono state riconosciute al minore dal GLO, in data 30.5.2024, 25 ore settimanali di sostegno scolastico, mentre il Dirigente scolastico, in data 13.8.2024 con determina di assegnazione ore di sostegno scolastico, riconosceva al minore 22 ore;
Rilevato che nel PEI 2023/2024, a pag. 15, “proposta del numero di ore di sostegno per l’anno successivo”, ossia per il corrente anno scolastico 2024/2025 per cui è causa, manca qualunque indicazione, là dove per il decorso anno scolastico si afferma che, pur essendo state assegnate per lo stesso anno 25 ore di sostegno, sarebbe auspicabile l’integrale copertura dell’0orario di frequenza settimanale (PEI cit, pag.10);
Ritenuto che alla luce degli atti versati in giudizio e in mancanza del PEI per l’anno scolastico 2024-2025 (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di sostegno scolastico: T.A.R. Campania - Napoli Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania - Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 986), appare sussistere il fumus boni iuris nella parte in cui viene lamentato il difetto di motivazione dell’atto dirigenziale, poiché non vengono precisati i presupposti di fatto e di diritto sottesi alla quantificazione delle ore assegnate delle ore assegnate a fronte di un maggiore orario di frequenza scolastica settimanale (nella specie, 27 ore) e della grave situazione di disabilità del minore, sopra illustrata;
Ritenuto che sussista altresì il periculum in mora , in considerazione dell’imminente avvio dell’anno scolastico;
Ritenuto pertanto che l’Amministrazione Scolastica debba rideterminarsi, tenendo conto dell’effettivo fabbisogno dell’alunno, secondo i principi consolidati della Sezione e della giurisprudenza anche costituzionale (tra le altre, cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV, 15 aprile 2024, n. 1105: “il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità, quindi, deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (cfr. tra le molte Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341; T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 30 dicembre 2022 n. 1051; T.A.R. Lazio - Roma, sez. III, 23 maggio 2018 n. 5740)”;
Considerato che non risulta ancora scaduto il termine per l’adozione del PEI (cfr. T.A.R. Campania –Napoli, Sez. IV, 4 aprile 2024, n. 2188) nella cui formulazione l’Amministrazione è tenuta comunque a conformarsi ai principi sopra richiamati, onde è opportuno rinviare alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025, in vista delle eventuali sopravvenienze;
Ritenuto che la non particolare complessità delle questioni in diritto, ripetutamente affrontate dalla copiosa giurisprudenza espressasi in materia, giustifichi la compensazione delle spese di lite tra le parti per la fase cautelare, salva la statuizione in sede di definizione del giudizio”;
Rilevato che nelle more del giudizio e segnatamente con note difensive del 19 gennaio 2025, la difesa dei ricorrenti ha chiesto che venga dichiarata l’intervenuta cessata materia del contendere, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese legali in favore del procuratore anticipatario per soccombenza virtuale;
Considerato che, stante la rappresentata intervenuta integrale soddisfazione in corso di giudizio della pretesa azionata con il ricorso in trattazione, il Collegio non può che pronunciare la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto infatti al riguardo che, anche a prescindere dall’espressa qualificazione in termini di cessata materia del contendere, operata dalla parte ricorrente con il richiamato atto del 30 agosto 2024, la fattispecie “estintiva” al vaglio del Collegio deve essere sussunta nell’appropriato istituto della cessazione della materia del contendere, la quale si produce allorché, ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a. “risult[i] pienamente soddisfatta” nel corso del giudizio la pretesa della parte ricorrente;
Considerato peraltro che, avendo la difesa della ricorrente espressamente domandato la condanna dell’Amministrazione scolastica alle spese di lite, sub specie di “soccombenza virtuale” della parte pubblica resistente, la domanda può essere accolta;
Rilevato infatti al riguardo che, a fronte del ricorso in epigrafe, depositato il 14 agosto 2024, l’Amministrazione resistente, in persona del Dirigente scolastico, si è determinata in senso favorevole alla parte istante solo in corso di causa;
Ritenuto conclusivamente che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a., e che le spese di lide debbano essere poste a carico dell’Amministrazione nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione scolastica a corrispondere al ricorrente le spese di lite liquidate in € 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.