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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 733/2023 del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), a mezzo Parte_1 P.IVA_1
della mandataria in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Tristano Tonnini, come da mandato in P.IVA_2
calce al ricorso per DI;
- appellante-
CONTRO
nato a Sant'Angelo in [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), in proprio e quale legale rappresentante di (c.f./p.i. C.F._1 CP_2
) elettivamente domiciliati in Ortona (CH) alla Via Galileo Galilei n. 10 presso studio P.IVA_3 pagina 1 di 23 dell'avv. Andrea Florindi, che li rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
, nata a Sant'Angelo in [...] il [...] (c.f. Parte_3
), e , nata a [...], il [...] (c.f. C.F._2 Parte_4
), in qualità di eredi di nato a [...] C.F._3 Persona_1
(PU) il 13/06/1930 (c.f. ) e deceduto in Urbino l'8/1/2021, elettivamente C.F._4
domiciliate in Chieti, via Nicola Da Guardiagrele n. 13, presso e nello studio dell'avv. Giacomo Neri
che le rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso in riassunzione di primo grado;
- appellati-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 805 del 7/7/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis,
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 815/2023 emessa dal Tribunale di Ancona – G.U. Dott. Merletti – R.G. n.1598/2020,
depositata in cancelleria in data 07/07/2023, notificata in data 13/07/23, respingere entrambe le opposizioni perché infondate in fatto ed in diritto disattendendo tutte le eccezioni ed istanze sollevate dagli opponenti dinanzi al Tribunale con conferma del D.I. opposto n. 2133/2019;
Respingere, comunque, e con ogni statuizione gli appelli incidentali condizionati avanzati dagli appellati perché infondati in fatto ed in diritto e le richieste di CTU contabili
Per l'appellato Voglia l'adita Ecc.ma Corte di appello, ogni contraria istanza, Controparte_1
ragione ed eccezione reietta, provveda come appresso:
- rigettare, in ogni caso, siccome infondato, l'appello proposto con atto notificato in data 8/9/2023 e,
per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 815/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, nella persona del dott. Meletti in data 7/07/2023 e pubblicata in pari data;
pagina 2 di 23 - in via subordinata nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ritenesse di poter condividere le avverse proposte da parte appellante, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto con il presente atto si insiste affinché l'adita On.le Corte di appello voglia ammettere la consulenza tecnica d'ufficio contabile come richiesta con la memoria istruttoria in primo grado, nonché:
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della cessionaria/opposta nonché il difetto di prova della titolarità del credito azionato dal cessionario
2. revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e comunque infondato e non provato;
3. accertare e dichiarare, l'invalidità per nullità e/o inefficacia sotto il profilo legale e contrattuale di ogni saldo operato dalla banca opposta sui rapporti di conto corrente oggetto di giudizio, nonché del saldo finale degli stessi, espressi dalla banca medesima, per le ragioni in narrativa indicate nonché
azzerare qualsiasi somma addebitata della quale la banca non dimostri la pattuizione;
4. accertare e dichiarare la nullità/inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 117 e 118 II com. d.lgs.
01/09/1993 n. 385 e delibera CICR 9 febbraio 2000, nei rapporti di conto corrente oggetto di causa della determinazione delle condizioni economiche del rapporto e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, delle commissioni, delle spese, e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 7 del T.U.B;
5. accertare e dichiarare nei rapporti di conto corrente oggetto di giudizio l'addebito di spese e commissioni comprese quelle di massimo scoperto non pattuite e di conseguenza decurtare dette somme dall'importo ingiunto;
6. accertare e dichiarare la natura usuraria del TAE/taeg/teg al momento della pattuizione dei contratti di conto corrente oggetto di causa, ed in tutti i trimestri nei quali abbia superato anche per effetto dello ius variandi i tassi soglia di cui alla l. n. 108/1996 e norme dipendenti;
pagina 3 di 23 7. accertare e dichiarare, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze nei trimestri indicati al punto precedente (n. 6) e, per l'effetto, decurtare dalla somma ingiunta tutto quanto versato/addebitato a titolo di interessi ex art. 1815
c. 2 c.c. o quell'altra diversa somma ritenuta di Giustizia;
8. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 II c.c.,
contenuta nei contratti di apertura dei conti corrente oggetto di causa relativa alle commissioni di massimo scoperto trimestrali e degli addebiti effettuati a tale titolo per le ragioni in narrative indicate, e per l'effetto, decurtare dalla somma ingiunta gli importi a tale titolo percepiti/addebitati;
9. in accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti e dei motivi di opposizione, accertare e dichiarare il saldo finale di entrambi i rapporti di conti corrente oggetto di decreto ingiuntivo;
10. in relazione ad entrambi i rapporti oggetto di decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la nullità dei tassi di mora richiesti per indeterminatezza e mancata pattuizione, e per l'effetto accertare e dichiarare che alcuna somma a titolo di interessi di mora, gli ingiunti/opponenti devono versare alla convenuta /
opposta, o in subordine accertare e dichiarare il tasso d'interesse di mora ritenuto di Giustizia;
11. in accoglimento delle precedenti domande/eccezioni accertare e dichiarare la somma a debito della
CP_2
12. accertare e dichiarare che la parte opposta/appellante non è creditrice del Sig. Controparte_1
della somma ingiunta per tutti i motivi ed eccezioni espressi in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e conseguentemente accertare e dichiarare non dovute dallo stesso le somme così richieste nel decreto ingiuntivo;
13. accertare e dichiarare in relazione ad entrambi i contratti di fideiussione oggetti di causa la decadenza dall'azione della creditrice ex art. 1957 cc nei confronti del fideiussore Sig. CP_1
in via ulteriormente subordinata;
[...]
14. accertare e dichiarare che in relazione al conto corrente n. 3313 il Sig. ha Controparte_1
sottoscritto una fideiussione limitata ad € 350.000,00 relativa all'affidamento in conto corrente n. 3313
pagina 4 di 23 valida sino al 30/09/2014 e per l'effetto accertare e dichiarare il saldo debitore di tale conto corrente alla data di scadenza della validità della stessa e conseguentemente accertare e dichiarare l'eventuale somma a debito a carico del fideiussore Sig. Controparte_1
in ogni caso
15. condannare la banca opposta/appellante al pagamento delle spese e compenso all'avvocato di lite del doppio grado di lite direttamente in favore dell'Avv. Florindi che si dichiara antistatario.
Per le appellate eredi di : Voglia l'adita Ecc.ma Corte di appello, ogni contraria Persona_1
istanza, ragione ed eccezione disattesa:
- rigettare, in ogni caso, siccome infondato, l'appello proposto con atto notificato in data 8/9/2023 e,
per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 815/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, nella persona del dott. Meletti in data 7/07/2023 e pubblicata in pari data;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ritenesse di poter condividere le avverse tesi, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto con il presente atto le appellanti insistono affinché l'adita On.le Corte di appello voglia:
1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della cessionaria/opposta/appellante nonché il difetto di prova della titolarità del credito azionato dal ridetto cessionario-appellante;
in via principale e nel merito
2. revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e comunque infondato e non provato e comunque, nel merito, rigettare la domanda avversaria perché infondata, non provata e prescritta;
3. accertare e dichiarare che la parte opposta/appellante non è creditrice del defunto Sig.
[...]
e ad oggi delle deducenti, della somma ingiunta ed oggetto dell'accertamento di primo Persona_1
grado per tutti i motivi ed eccezioni espressi in narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nel presente appello nonché per mancanza della titolarità della fideiussione, e pagina 5 di 23 conseguentemente accertare e dichiarare non dovute dallo stesso le somme così richieste nel decreto ingiuntivo e nel giudizio di opposizione di primo grado;
4. accertare e dichiarare in relazione ad entrambi i contratti di fideiussione oggetto di causa la decadenza dall'azione della creditrice/opposta/appellante ex art. 1957 cc nei confronti del fideiussore
Sig. e dei propri aventi causa;
Persona_1
in via ulteriormente subordinata
5. accertare e dichiarare, l'invalidità per nullità e/o inefficacia sotto il profilo legale e contrattuale di ogni saldo operato dalla banca opposta/appellante sui rapporti di conto corrente oggetto di giudizio,
nonché del saldo finale degli stessi, espressi dalla banca medesima, per le ragioni in narrativa indicate nonché azzerare qualsiasi somma addebitata della quale la banca non dimostri la pattuizione;
6. accertare e dichiarare la nullità/inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 117 e 118 II com. d.lgs.
01/09/1993 n. 385 e delibera CICR 9 febbraio 2000, nei rapporti di conto corrente oggetto di causa della determinazione delle condizioni economiche del rapporto e delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto trimestrali, delle commissioni, delle spese, e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese, con il relativo ricalcolo di tutte le appostazioni contabili ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 7 del T.U.B;
7. accertare e dichiarare nei rapporti di conto corrente oggetto di giudizio l'addebito di spese e commissioni comprese quelle di massimo scoperto non pattuite e di conseguenza decurtare dette somme dall'importo ingiunto;
8. accertare e dichiarare la natura usuraria del TAE/taeg/teg al momento della pattuizione dei contratti di conto corrente oggetto di causa, ed in tutti i trimestri nei quali abbia superato anche per effetto dello
ius variandi i tassi soglia di cui alla l. n. 108/1996 e norme dipendenti;
9. accertare e dichiarare, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della banca appellante per interessi, spese, commissioni e competenze nei trimestri indicati al punto precedente (n. 8) e, per l'effetto, decurtare dalla somma ingiunta, oggetto di giudizio di primo grado, tutto quanto pagina 6 di 23 versato/addebitato a titolo di interessi ex art. 1815 c. 2 c.c. o quell'altra diversa somma ritenuta di
Giustizia;
10. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia per violazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 II c.c.,
contenuta nei contratti di apertura dei conti corrente oggetto di causa relativa alle commissioni di massimo scoperto trimestrali e degli addebiti effettuati a tale titolo per le ragioni in narrative indicate, e per l'effetto, decurtare dalla somma ingiunta ed oggetto di giudizio gli importi a tale titolo percepiti/addebitati;
11. in accoglimento delle conclusioni di cui ai precedenti punti e dei motivi di opposizione qui riproposti in sede di appello, accertare e dichiarare il saldo finale di entrambi i rapporti di conti corrente oggetto di decreto ingiuntivo e del giudizio di opposizione/primo grado;
12. in relazione ad entrambi i rapporti oggetto di decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la nullità dei tassi di mora richiesti per indeterminatezza e mancata pattuizione, e per l'effetto accertare e dichiarare che alcuna somma a titolo di interessi di mora, gli ingiunti/opponenti/appellati devono versare alla convenuta / opposta/appellante, o in subordine accertare e dichiarare il tasso d'interesse di mora ritenuto di Giustizia;
13. in accoglimento delle precedenti domande/eccezioni accertare e dichiarare la somma a debito della parte opponente/appellata;
in ogni caso
14. accertare e dichiarare che la parte appellata non è debitore di alcuna somma nei confronti dell'appellante;
15. condannare la banca opposta/appellante al pagamento delle spese e compenso all'avvocato di lite oltre gli accessori del doppio grado di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona, in accoglimento delle opposizioni separatamente proposte (e riunite in corso di causa) da in proprio e quale legale rappresentante Controparte_1
pagina 7 di 23 della e da , al quale, stante l'intervenuto decesso, sono succedute le CP_2 Persona_1
eredi e , al DI n. 213319, emesso nei loro confronti ed in favore di Parte_3 Parte_4
quale mandataria di ha revocato il predetto decreto ed ha rigettato la CP_3 Parte_1
domanda azionata in via monitoria sul rilievo che, non essendo stata fornita la prova della spedizione della raccomandata di revoca dei rapporti dedotti in giudizio e di messa in mora, il conto poteva
“ancora essere aperto e valido”.
a mezzo della propria mandataria ha proposto Parte_1 Parte_2
appello, deducendo con un unico articolato motivo la violazione degli artt. 112, 115 e 167 c.p.c. ,per avere il primo giudice posto a base della decisione un'eccezione non sollevata dagli opponenti né nei rispettivi atti di opposizione né nel termine di cui all'art. 183 c.p.c., ma rilevata d'ufficio dal GI con ordinanza del 6/9/2022 (emessa nel solo fascicolo 1598/20 RG prima della riunione) e tardivamente ripresa dagli opponenti solo nelle rispettive comparse conclusionali. Ha quindi concluso come in epigrafe.
Gli appellati si sono separatamente costituiti in giudizio, instando per il rigetto dell'appello e riproponendo in questa sede tutti i motivi di opposizione articolati in primo grado, rimasti assorbiti dai motivi della impugnata decisione. Hanno quindi concluso come in epigrafe.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione di Parte_1
per mancanza di titolarità del credito azionato in via monitoria, sollevata dagli opponenti già nel
[...]
giudizio di primo grado.
Assumono gli appellati che la predetta società veicolo non avrebbe offerto alcuna prova di essere divenuta titolare dei crediti azionati in via monitoria in forza di un'operazione di cartolarizzazione con cessione in blocco nell'aprile del 2017 dei crediti già facenti capo a Nuova AN delle Marche.
Rilevano infatti che l'avviso di cessione pubblicato in GU e l'iscrizione nel registro delle imprese non provano il perfezionamento della fattispecie traslativa e in particolare che il rapporto giuridico rientri nel blocco oggetto di cessione.
pagina 8 di 23 L'eccezione si appalesa come infondata.
A essere contestata non è l'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) ma l'inclusione del credito di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto nel novero di quelli oggetto dell'operazione di cessione.
Nel caso all'esame di questa Corte la assume di essere divenuta titolare dei rapporti dedotti in CP_4
giudizio in forza dell'operazione di cartolarizzazione conclusa tra Nuova AN delle Marche e e pubblicata nella G.U. del 04/05/2017. Orbene la predetta società non solo ha Parte_1
provveduto al deposito in entrambi i procedimenti di opposizione poi riuniti dell'estratto della predetta pubblicazione (cfr. doc. 9 nel proc. n. 1598/2020 R.G. depositato con I Memoria ex. art. 183 c.p.c. del
22/12/2021 - doc. 20 nel proc. n. 1617/2020 R.G. depositato con II Memoria ex. art.183 c.p.c. del
10/05/2021), ma in allegato alla seconda memoria ex art 183 c.p.c. ha prodotto “Atto di deposito”
Notaio del 27/04/2017 -Rep. 3465, Racc.2017- e relativo allegato “A” (cfr. doc. 24 nel proc. Per_2
n. 1598/2020 R.G. e doc. 21 nel proc. n. 1617/2020 R.G), richiamato nell'avviso di pubblicazione di cui alla G.U., contenente l'elenco di tutti i codici identificativi (e cioè del N.D.G. -Numero Direzione
Generale- che identifica il cliente all'interno di ogni istituto bancario) dei crediti oggetto di cessione.
A ben vedere il numero di N.D.G. di Nuova AN delle Marche spa (ente ponte notoriamente costituito all'esito della risoluzione di AN Marche s.p.a. in forza di DL n. 183/2015) riferito alla
è il n. 73188514, come riportato nell'allegato “a” al contratto di apertura di credito in conto CP_2
corrente ipotecario n. 3666 (cfr. doc. 10 nel proc. n. 1598/2020 R.G. e doc. 3 nel proc. n. 1617/2020
R.G.) e nell'apertura di contratto del conto corrente n. 3313 (cfr. doc. 8 nel proc. n. 1598/2020 R.G. e doc. 10 nel proc. n. 1617/2020 R.G.). Ebbene, nell'allegato “A” a rogito del notaio Per_2
contenente l'elenco di tutti i codici identificativi dei crediti oggetto di cessione, risulta che,
relativamente al suddetto N.D.G. 73188514, sono stati ceduti alla società veicolo i seguenti rapporti:
- pag. 28: N.D.G. 73188514 – 0289 CC 3666 Conto corrente ipotecario;
- pag. 39: N.D.G. 73188514 – 0289 CC 3313 Conto corrente.
pagina 9 di 23 L'adempimento dell'onere probatorio a carico dell'appellante società può ritenersi pertanto pienamente soddisfatto.
Per questioni di carattere sistematico deve a questo punto essere esaminato il secondo motivo di appello incidentale proposto dagli appellati, che hanno eccepito la nullità delle prestate fideiussioni per contrarietà alla normativa antitrust e la conseguente decadenza dall'azione di pagamento del credito garantito ai sensi dell'art. 1957 c.c..
Sotto il primo profilo in punto di fatto deve rilevarsi che ha sottoscritto due Controparte_1
garanzie fideiussorie: la prima rilasciata in data 03/07/2006 nell'atto per notaio con il quale la Per_3
AN e la debitrice principale hanno stipulato il contratto di finanziamento nella forma dell'apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria per l'importo di € 4.000.000,00 (cfr. doc. 5 nel fascicolo dell'appellante società veicolo), e la seconda in data 27/02/2014 espressamente qualificata come fideiussione specifica limitata alla concorrenza di € 350.000,00 rilasciata in relazione all'apertura di credito in conto corrente n. 3313 (cfr. doc. 6 ibidem).
Entrambe le garanzie prestate sono quindi state sottoscritte in epoca successiva a quelle oggetto di valutazione da parte della delibera della AN d'AL n. 55/2005, sicché in relazione alle stesse non è
possibile affermare il valore di prova privilegiata del parere reso dalla AN d'AL con il richiamato provvedimento ai fini della sussistenza del contrasto con la norma imperativa antitrust, con conseguente affermazione dell'onere in capo al predetto odierno appellato di fornire prova della permanenza della suddetta illecita restrizione di mercato all'epoca in cui sono state sottoscritte le fideiussioni oggetto del presente giudizio.
La giurisprudenza di merito successiva alla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
41994 del 30/12/21 ha infatti, in più occasioni, escluso che il richiamato accertamento della AN
d'AL possa estendersi de plano anche alle fideiussioni concluse in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento (2002-2005), in quanto l'istruttoria svolta dall'organo di vigilanza ha riguardato l'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio del 2005, con conseguente onere gravante pagina 10 di 23 sull'attore della prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale e della applicazione uniforme delle rilevanti clausole contrattuali per mezzo di una prova, specifica e puntuale, della diffusione seriale del modello ABI dichiarato nullo (in tal senso, cfr. Trib. Milano, 14-20 luglio 2022; Trib. Milano, 19
gennaio 2022; Trib. Forlì, 16 maggio 2022, n. 486, ma anche App. Venezia, 13 settembre 2021, n.
2356; nonché sent. n. 547 28.03.2023 e n. 499 del 21.03.2023 di questa Corte).
Ciò in quanto, come pure rilevato da Cass. n. 30818/2018, incombe all'attore che invoca la nullità della clausola, secondo l'ordinario regime di cui all'art. 2967 c.c., la prova del carattere uniforme e non occasionale di applicazione della clausola contestata, suscettibile di procurare una distorsione del mercato, trattandosi di un elemento costitutivo della sua pretesa.
Quindi, secondo detto orientamento, parte avrebbe dovuto, in primo luogo, Controparte_1
allegare la circostanza della perdurante intesa illecita all'epoca della sottoscrizione della fideiussione e,
poi, depositare le condizioni generali dei contratti di fideiussione omnibus adottati da un significativo numero di istituti bancari italiani, operanti sul mercato nazionale e non meramente regionale o locale,
per far emergere che gli stessi avrebbero coordinato la propria azione, e quindi raggiunto un'intesa, al solo fine di impedire alla clientela di godere di condizioni diversificate, ed alternative tra loro, garantite dalla libera concorrenza.
Evidenzia poi questa Corte che la questione in diritto va analizzata anche alla luce del principio enunciato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sent n. 13846 del 22/5/2019) a tenore del quale “quel che
assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli
artt. 2, 6 e 8 è, all'evidenza, il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata, e cioè che
attraverso dette disposizioni si siano attuati gli effetti di quella condotta illecita, come rilevato dalla
cit. Cass. Sez. U. 4 febbraio 2005, n. 2207 (cfr. in tema anche Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810,
secondo cui ai fini dell'illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della I. n. 287 del 1990, rilevano tutti i
contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore
all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente preposta alla regolazione di
pagina 11 di 23 quel mercato). Ciò che andava accertata, pertanto, non era la diffusione di un modulo ABI da cui non
fossero state espunte le nominate clausole, quanto la coincidenza delle convenute condizioni
contrattuali, di cui qui si dibatte, col testo di uno schema contrattuale che potesse ritenersi espressivo
della vietata intesa restrittiva: giacché, come è chiaro, l'illecito concorrenziale poteva configurarsi
anche nel caso in cui l'ABI non avesse contravvenuto a quanto disposto dalla AN d'AL nel
provvedimento del 2 maggio 2005, ma la AN ... avesse egualmente sottoposto all'odierno ricorrente
un modulo negoziale includente le disposizioni che costituivano comunque oggetto dell'intesa di cui
all'art. 2, lett. a), I. n. 287/1990”.
Ora, anche ammettendo che le clausole denunciate in questa sede siano conformi a quelle sanzionate dalla AN d'AL nel 2005, tenuto conto che le stesse sono state dichiarate nulle in quanto in contrasto con il disposto di cui all'art. 2 L. n. 297/1990 e non per la violazione di norme imperative, la circostanza nulla prova – con riferimento all'anno di stipula dei contratti di garanzia sopra indicati-
circa la condotta delle altre banche e, soprattutto, in ordine alla esistenza di un'applicazione uniforme di quello schema.
Inoltre, entrambe le garanzie prestate sono fideiussioni specifiche, sicché, come di recente statuito dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. sent. n. 21841 del 2/8/2024; ord. n. 26847 del 16/10/2024), alla stessa non si estendono le invalidità accertate con provvedimento n. 55 del 2005 della AN d'AL, “in quanto la
natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti
dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le
conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca”.
Quanto al defunto , in punto di fatto, risulta che lo stesso ha sottoscritto un'unica Persona_1
fideiussione in data 27/01/2005 fino alla concorrenza di € 150.000,00 (cfr. doc. 4 ibidem). Orbene,
rientrando la garanzia in esame nell'arco temporale dell'accertamento compiuto dalla AN d'AL,
occorre rilevare che la Suprema Corte con sentenza a Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 ha statuito che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in
pagina 12 di 23 relazione alle condizioni contrastanti con gli art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990 e 101 tuf, sono
parzialmente nulli, ai sensi degli art. 2, comma 3, l. n. 287/1990 e 1419 c.c., in relazione alle sole
clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente intesa vietata, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La nullità delle intese in violazione della normativa sulla concorrenza non comporta quindi la nullità integrale delle garanzie prestate, bensì delle sole clausole riproduttive dell'accordo anticoncorrenziale, in mancanza di allegazione e prova che le parti, in assenza di dette clausole, non avrebbero concluso l'accordo. Rileva,
infatti, la Suprema Corte che l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole ai sensi dell'art. 1419 c.c ha carattere eccezionale, perché deroga al principio generale della conservazione del contratto, che detta estensione può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata. Ma “è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di
interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o
dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità
parziale all'intero contratto”.
Ebbene, nessuna allegazione e nessuna prova è stata a tal fine offerta da , che ne era Persona_1
onerato. Deve pertanto essere dichiarata la nullità della clausola di deroga al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. contenuta all'art. 6 della fideiussione da lui rilasciata il 27/1/2005.
Le conclusioni raggiunte non consentono tuttavia di accogliere l'eccezione di decadenza
Con tempestivamente formulata dal predetto opponente sin dall'atto di opposizione a
Il richiamato contratto del 27/1/2005 all'art. 7 prevede infatti che “il fideiussore è tenuto a pagare
immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese,
tasse ed ogni altro accessorio”. La riportata clausola nel sancire che il garante paghi quanto dovuto alla banca “a semplice richiesta scritta”, a prescindere dalla dichiarata nullità della clausola di deroga pagina 13 di 23 all'art. 1957 c.c. prevista dall'art. 6 del contratto, impone di ritenere che le parti abbiano così inteso comunque esonerare il creditore dell'onere di proporre l'azione giudiziaria entro il termine previsto dalla predetta norma, rendendo sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l'inoltro di una mera richiesta scritta stragiudiziale, come quella del dicembre 2016 prodotta in copia dall'odierna appellante
(cfr. docc. nn. 16-17-18 fascicolo monitorio, e docc. nn. 21-23 causa n. r.g.1598/2020 e nn. 17-19 causa r.g.1617/202 allegati alle memorie ex art. 183 c.p.c.).
La validità di una simile clausola è stata in più occasioni affermata dalla Corte di Cassazione (per tutte vedi Cass. sent. n. 22346 del 26/09/2017; n. 5598 del 28/2/2020; n. 31509 del 3/11/2021) ha ritenuto che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento
debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di
decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.p.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del
criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla
predetta disposizione;
pertanto deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice
proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia
osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della
norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole
contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio
di un'azione in giudizio”. Tali considerazioni possono essere ribadite anche con riferimento a fideiussioni non qualificabili come contratti autonomi di garanzia, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (cfr. per tutte Corte di Appello di Venezia sent. n. 1834 del 10/8/2022) e dall'ormai consolidato orientamento di questa Corte. Nessuna decadenza si è pertanto verificata,
avendo la creditrice azionato i propri crediti in uno alla disposta chiusura dei rapporti bancari
Le conclusioni raggiunte portano quindi ad affermare la validità di tutte le garanzie dedotte in giudizio,
la validità della clausola di deroga ai termini fissati nell'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni prestate da (art. 15 bis dell'atto pubblico per notaio art. 7 della Controparte_1 Per_3
pagina 14 di 23 fideiussione rilasciata il 7/2/2014) e la tempestività delle azioni proposte quanto alla posizione di
, con conseguente rigetto delle eccezioni riproposte dagli appellati. Persona_1
In senso contrario non può essere in questa sede farsi applicazione della disciplina in materia di tutela del consumatore invocata per la prima volta in comparsa di costituzione in appello (condotta processuale che si configura in aperta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa,
risultando precluso in radice il potere della società veicolo non solo di controdedurre sul punto, ma soprattutto di articolare mezzi istruttori finalizzati a provare l'avvenuta trattiva con caratteri di
“individualità, serietà, effettività” della disposta deroga all'art. 1957 c.c.), non risultando detta qualità
mai affermata da e in capo a loro nel corso dell'intero giudizio (ivi Persona_1 CP_1
compreso il presente grado), non emergendo la stessa dalla documentazione acquisita in giudizio ed al contrario dovendo essere sicuramente esclusa con riferimento a stante la sua Controparte_1
qualità di amministratore unico della società debitrice principale.
Deve a questo punto essere affermata la fondatezza dell'appello principale proposto dalla società veicolo.
Il giudice di primo grado ha revocato il DI opposto e rigettato la domanda avanzata in via monitoria,
ritenendo non provata l'avvenuta chiusura dei rapporti dedotti in giudizio per non avere la società
opposta provato l'avvenuta spedizione della raccomandata di revoca e messa in mora.
Questa Corte non può non rilevare che l'avvenuta chiusura dei rapporti di cui si discute e la messa in mora per il pagamento del relativo saldo negativo costituiva circostanza di fatto allegata dalla società
veicolo nel ricorso per DI e avente un principio di prova con la produzione già in quella sede di copia della relativa raccomandata (priva degli estremi della spedizione e ricezione). Orbene, detta circostanza non è stata contestata neppure genericamente dagli opponenti e né nei Persona_1 CP_1
rispettivi atti di opposizione né nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., che quindi non hanno assolto l'onere ex art. 167 c.p.c. “di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda(no ndr.) contestare la veridicità” con la conseguenza che “i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non
pagina 15 di 23 contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. ord. n. 9439 del 23/3/2022) in quanto “il
deducente … è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di
conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato” (cfr. Cass. ord. n. 2223 del
25/1/2022).
A fronte della rilevata condotta processuale il GI non poteva rilevare d'ufficio la circostanza della mancata chiusura dei rapporti bancari de quibus (poi posta a fondamento della sentenza impugnata),
avendo la Suprema Corte espressamente affermato che “la non contestazione del convenuto costituisce
un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con
effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non
contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenerlo sussistente” (cfr. Cass. ord. n.
20556 del 19/7/2021) ed al più potendo rilevare l'inesistenza della circostanza allegata solo “ove ciò
emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto” (cfr. Cass. ord. n. 15288 del
31/5/2023).
Le conclusioni raggiunte impongono pertanto la radicale modifica della sentenza di primo grado,
risultando il presupposto della domanda di condanna avanzata in via monitoria dalla società veicolo
(avvenuta chiusura dei rapporti bancari stipulati con la debitrice principale) pacifico tra le parti in quanto non specificamente contestato dagli opponenti nel termine di cui all'art. 183 c.p.c..
Le medesime conclusioni impongono l'esame delle eccezioni sollevate degli opponenti nel primo grado di giudizio, qui riproposte, rimaste assorbite dalle ragioni poste a base della sentenza impugnata.
Mancanza di prova del credito azionato.
Gli originari opponenti hanno eccepito la mancanza di prova del credito azionato in quanto fondato su meri estratti di saldaconto.
pagina 16 di 23 Il rilievo è infondato alla luce della documentazione prodotta dalla società veicolo in allegato al ricorso per DI, alla comparsa di costituzione e in allegato alla prima memoria ex art. 183 c.p.c. in entrambi i fascicoli di opposizione poi riuniti, idonea a fornire piena prova del credito azionato.
Risultano infatti prodotti, con riferimento al conto corrente ipotecario n. 3666:
- Estratti conto analitici e scalari dall'accensione fino al 2016;
- contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del 03/07/06;
- atti modificativi del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria del
20/03/12, 23/01/2013, 21/03/14;
- estratto conto ex art. 50 TUB;
quanto al conto corrente n. 3313:
- Estratti conto analitici e scalari dall'apertura fino al 2016;
- contratto di apertura di credito del 15/12/2004;
- Estratto conto ex art. 50 TUB.
Illegittima variazione delle pattuite condizioni contrattuali.
In punto di fatto risulta inserita in relazione a ciascuno dei contratti predetti la clausola di previsione dello jus variandi. In particolare, vengono qui in rilievo il punto 2 dell'art. 13 (Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche) di cui all'allegato “A” al contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria n. 3666 del 03/07/2006, e il punto 2 dell'art. 13 (Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche) del contratto di apertura di credito in conto corrente n. 3313,
clausole in relazione alle quali risulta apposta la doppia firma da parte della società correntista ai sensi dell'art. 1341 c.c., in relazione alle quali nessuna specifica contestazione è stata svolta dagli originari opponenti, i quali non hanno neppure contestato l'avvenuta comunicazione degli estratti conto tempo per tempo inviati contenente la comunicazione delle variazioni operate ai sensi dell'art. 118 TUB.
Applicazione di interessi in violazione della L. 108/1996.
pagina 17 di 23 Afferma l'appellato sulla base di due perizie di parte depositate nel giudizio di Controparte_1
primo grado (cfr. docc. 3 e 4 nel fascicolo 3Bd) che la AN avrebbe addebitato interessi usurari.
Orbene, dall'esame delle invocate perizie a firma del dr. emerge innanzitutto che il perito di Per_4
parte al più ha rilevato in entrambi i contratti dedotti in giudizio una mera ipotesi di usura sopravvenuta
(in particolare il quarto trimestre 2014 e i primi tre trimestri del 2015 con riferimento al conto n. 3666;
il primo ed il terzo trimestre 2006, il quarto trimestre 2008 e il secondo ed il terzo trimestre 2015 con riferimento al conto n. 3313). Quindi, a tutto voler concedere, non può in questa sede che farsi applicazione, condividendolo, del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte con sentenza n. 24675 del 19/10/2017 (confermato dalle sezioni semplici con ordinanza n. 24743
del 17/7/2023), per cui “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra
mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come
determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o
l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata
anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per
un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del
mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata,
per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede
nell'esecuzione del contratto”. In particolare le Sezioni Unite, dopo aver rilevato che l'usura è un fenomeno unitario, i cui risvolti civili altro non sono che ulteriori effetti scaturenti dalla fattispecie delittuosa che la normativa antiusura è finalizzata a reprimere, ha ritenuto di non condividere la tesi sostenta da parte della giurisprudenza (e fatta propria dal giudice di primo grado) di nullità parziale sopravvenuta ai sensi dell'art. 1419 secondo comma c.c. della clausola contrattuale di fissazione degli interessi e di conseguente applicazione del meccanismo sostitutivo di cui all'art. 1339 c.c.. Trattandosi
di principi di carattere generale gli stessi ben possono trovare applicazione anche al di fuori della fattispecie di contratto di mutuo esaminata dalla Suprema Corte.
pagina 18 di 23 Ma in radice questa Corte ritiene non corretta la scelta metodologica operata dal perito di parte di fare applicazione, ai fini della verifica del superamento dei tassi soglia, delle formule previste dalla matematica finanziaria. Ed infatti, occorre rilevare che le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi
globali medi ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla AN d'AL (contrariamente a quanto ritenuto dal perito di parte che ha ipotizzato a loro riguardo la configurabilità del reato di falso ideologico) oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate. Ciò in quanto, da un lato, l'attribuzione della rilevazione dei tassi effettivi globali alla AN d'AL è stata via via disposta dai vari decreti ministeriali annuali che si sono succeduti a partire dal d.m. 23/9/1996
per la classificazione in categorie omogenee delle operazioni finanziarie;
dall'altro lato, i decreti ministeriali trimestrali, con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3, hanno sempre disposto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle “Istruzioni” emanate dalla AN d'AL. Le “Istruzioni” sono, pertanto,
autorizzate dalla normativa regolamentare e sono necessarie per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, quarto comma c.p.. Tali conclusioni risultano confermate dalle pronunce rese in materia dalla Suprema Corte. Con la sentenza n. 16303 del 20/06/2018, i giudici di legittimità hanno infatti affermato, con riguardo alla verifica della soglia usura con l'inclusione della c.m.s., la necessità di far riferimento ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996; parimenti, con riguardo alla verifica del rispetto del tasso soglia degli interessi moratori in più occasioni (per tutte vedi Cass. sent. n. 26286 del 17/10/2019), hanno ritenuto di fare riferimento alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora effettuata dalla AN
d'AL.
L'eccezione in esame deve pertanto essere rigettata senza necessità di disporre a riguardo CTU, che avrebbe una chiara natura esplorativa.
Nullità della clausola di previsione della CMS
pagina 19 di 23 A riguardo in punto di diritto questa Corte rileva che ormai costituisce principio consolidato quello per cui detta commissione costituisce la remunerazione dell'istituto di credito per il costo sostenuto per la messa a disposizione di una certa somma in favore del correntista a prescindere dalla concreta utilizzazione, con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa (cfr. Cass. sent. n.
870 del 18/1/2006). Tuttavia, con la generica dizione di commissione di massimo scoperto, le banche,
prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL
n.78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012
conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012) hanno per molti anni utilizzato diversi modelli che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli,
parametrando l'utilizzo od il mancato utilizzo talvolta ad una durata minima e talvolta no, e ciò con riferimento talvolta anche ai fidi di fatto, cd. scoperture o sconfinamenti di conto corrente. In altre parole, la CMS non era riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, e trattandosi di un autonomo elemento retributivo non regolato da specifiche norme di legge, era necessaria non solo una espressa pattuizione scritta, ma ai sensi degli art. 1346 e 1418 c.c. anche che la stessa fosse determinata o quantomeno determinabile mediante l'indicazione sia del valore percentuale da applicare, sia della previsione del criterio di calcolo e della base di calcolo, rendendo cioè determinabile il concreto criterio di computo della commissione e lo specifico impatto sui saldi di chiusura periodica del conto corrente bancario. In tal senso si è espressamente pronunciata la Suprema Corte con le sentenze n. 870 del
18/1/2006 e n. 11772 del 6/8/2002.
Per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 2 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, la commissione di massimo scoperto va riconosciuta soltanto in presenza delle condizioni indicate dalla norma, dovendo altrimenti essere considerata nulla e disapplicata (art. 2 bis: 1. Sono nulle le clausole
contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a
pagina 20 di 23 debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di
fido).
Inoltre, il quarto comma dell'art. 117 TUB impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo,
condizione od onere richiesto dalla banca, disposizione questa sicuramente riferibile anche alla CMS.
In punto di fatto, come emerge dalle schede contrattuali acquisite in giudizio, le condizioni economiche pattuite si limitano a prevedere la percentuale della commissione da applicare e la sua periodicità, ma nulla invece dicono sul criterio di calcolo da applicare in concreto e cioè se essa vada calcolata sul picco massimo di utilizzo del fido nell'arco del trimestre (c.d. criterio assoluto) ovvero sull'importo massimo di utilizzo del fido di almeno dieci giorni, anche non consecutivi (c.d. criterio relativo) ovvero ancora sull'utilizzato nel trimestre per un periodo continuativo di almeno 10 giorni (c.d. criterio misto).
Non è precisato neppure se la base di calcolo tenga conto dello sconfinamento calcolato sul complesso dei prelievi effettuati dal correntista oppure no. E' evidente come ciascuno dei diversi criteri comporta la quantificazione della commissione in misura diversa in contrasto con il principio di determinatezza e specificità che sola consente al correntista di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Le conclusioni raggiunte trovano ampia conferma nella giurisprudenza di legittimità che ha espressamente affermato che “In tema di conto corrente
bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione
di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun
riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (cfr. Cass. ord. n. 19825 del
20/06/2022).
Le clausole di previsione della CMS inserite in entrambi i rapporti devono pertanto essere dichiarate nulle per indeterminatezza.
Le conclusioni raggiunte non impongono la necessità di dover procedere a CTU contabile al fine di calcolare gli importo illegittimamente addebitati alla correntista a titolo di CMS, ben potendo gli stessi essere evinti dalle richiamate perizie a firma del dr. (non contestate sul punto dall'appellante Per_4
pagina 21 di 23 società veicolo), le quali quantificano in complessivi € 29.084,32 le somme addebitate a titolo di CMS
sul conto n. 3313 e in complessivi € 36.219,06 di addebiti a tale titolo effettuati sul conto n. 3666.
In parziale accoglimento delle opposizioni proposte da e e dalla Controparte_1 Per_1 CP_2
il saldo alla data del 23/12/2016 del conto corrente n. 3666 deve essere accertato in misura pari ad
[...]
€ 3.198.549,41, oltre interessi convenzionali successivi, ed il saldo alla stessa data del conto corrente n.
3313 in misura pari ad € 204.070,88, oltre interessi convenzionali successivi.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda avanzata in via monitoria da Controparte_6
quale debitrice principale, deve essere condannata (in solido con gli ulteriori appellati) al
[...]
pagamento della complessiva somma di € 3.402.620,29, oltre interessi convenzionali maturati dal
23/12/2016 al saldo, quale fideiussore, deve essere condannato al pagamento Controparte_1
della complessiva somma di € 3.402.620,29, oltre interessi convenzionali maturati dal 23/12/2016 al saldo e e , quali eredi del fideiussore , devono Parte_3 Parte_4 Persona_1
essere condannate (in solido con gli ulteriori appellati) al pagamento della complessiva somma di €
150.000,00 oltre interessi convenzionali maturati dal 23/12/2016 al saldo.
Tenuto conto dell'esito finale del giudizio che ha visto un limitatissimo accoglimento dell'opposizione,
le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore, nonché distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
Le spese della fase monitoria, stante il parziale accoglimento dell'opposizione, rimangono invece a carico della società veicolo che le ha sostenute.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 805 del 7/7/2023 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:
pagina 22 di 23 in accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento degli appelli incidentali e in totale modifica della sentenza impugnata condanna al pagamento in favore di in persona Parte_1
della propria mandataria, in solido tra loro, e della complessiva CP_2 Controparte_1
somma di € 3.402.620,29, oltre interessi convenzionali maturati dal 23/12/2016 al saldo, Parte_3
e , quali eredi di , della complessiva somma di €
[...] Parte_4 Persona_1
150.000,00 oltre interessi convenzionali maturati dal 23/12/2016 al saldo;
condanna in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 CP_2 Parte_3
e nella qualità, in solido tra loro, al rimborso in favore di
[...] Parte_4 Parte_1
delle spese di lite, liquidate nella misura di € 50.000,00 per il primo grado e di € 46.529,00, di cui €
2.529,00 per esborsi, per il secondo, oltre per ciascun grado spese forfettarie nella misura del 15%, IVA
e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio in data 4/3/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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