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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13717/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quarto - Via Enrico De Nicola N.45 80010 Quarto NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Associazione_1 Società_1 Srl - 01412920439
elettivamente domiciliato presso Email_3,
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 40320251752 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21891/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30/06/2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa come mandato in atti, proponeva ricorso in opposizione con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione del Preavviso di Fermo amministrativo sul veicolo targato Targa_1 - protocollo n. pfer/ 403-2025-1752 del 16/04/2025 - notificato in data 02.5.2025 da Associazione_1 per la liquidazione e l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate per conto del Comune di Quarto, dell'importo complessivo di €.
576,44, in uno al sottostante avviso di accertamento nr. 000002511 presumibilmente notificato il 20.4.2022 relativo al tributo Tari anno 2016, eccependone la illegittimità per: carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento rispetto ai principi dettati dall'art. 7, della legge n. 212 del 2000; per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari e delle relative sanzioni applicate.
Concludeva chiedendo, in accoglimento del ricorso, dichiararsi l'illegittimità dell'avviso n. PFER/
403-2025-1752, per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, ordinare all'Andreani Tributi S.r.l. la cancellazione dai ruoli esattoriali del debito prescritto;
con vittoria di spese e competenze di lite da attribuire al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
La Andreani Tributi S.r.l ed il Comune di Quarto, seppur regolarmente citati, non si costituivano nel presente giudizio.
Su tali conclusioni la causa veniva trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi fondato per le considerazioni che seguono.
Ed infatti il procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19 comma 3 del D.LGS. 31.12.1992 nr. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo al fine di contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare la sola sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o meno di tale pretesa (Cass. SS.UU.
4.3.2008 n. 5791).
Il ricorso deve ritenersi fondato posto che, nella fattispecie, gli enti resistenti, preferendo per contro restare assenti nel presente giudizio, non hanno superato l'onere della prova (ex art. 2697 cc.), che pure incombeva a loro carico, d'avere preventivamente notificato gli atti prodromici il cui omesso pagamento ha legittimato l'emissione del preavviso di fermo impugnato, non provvedendo a confutare documentalmente e concretamente le asserzioni della ricorrente, per cui non resta che ritenere fondato il ricorso.
Con tale decisione resta assorbito l'esame degli ulteriori motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 150,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% , IVA e CPA, rimborso del Contributo unificato, con distrazione in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario .
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13717/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Quarto - Via Enrico De Nicola N.45 80010 Quarto NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Associazione_1 Società_1 Srl - 01412920439
elettivamente domiciliato presso Email_3,
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 40320251752 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21891/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30/06/2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa come mandato in atti, proponeva ricorso in opposizione con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione del Preavviso di Fermo amministrativo sul veicolo targato Targa_1 - protocollo n. pfer/ 403-2025-1752 del 16/04/2025 - notificato in data 02.5.2025 da Associazione_1 per la liquidazione e l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate per conto del Comune di Quarto, dell'importo complessivo di €.
576,44, in uno al sottostante avviso di accertamento nr. 000002511 presumibilmente notificato il 20.4.2022 relativo al tributo Tari anno 2016, eccependone la illegittimità per: carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento rispetto ai principi dettati dall'art. 7, della legge n. 212 del 2000; per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari e delle relative sanzioni applicate.
Concludeva chiedendo, in accoglimento del ricorso, dichiararsi l'illegittimità dell'avviso n. PFER/
403-2025-1752, per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, ordinare all'Andreani Tributi S.r.l. la cancellazione dai ruoli esattoriali del debito prescritto;
con vittoria di spese e competenze di lite da attribuire al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
La Andreani Tributi S.r.l ed il Comune di Quarto, seppur regolarmente citati, non si costituivano nel presente giudizio.
Su tali conclusioni la causa veniva trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi fondato per le considerazioni che seguono.
Ed infatti il procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19 comma 3 del D.LGS. 31.12.1992 nr. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo al fine di contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare la sola sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o meno di tale pretesa (Cass. SS.UU.
4.3.2008 n. 5791).
Il ricorso deve ritenersi fondato posto che, nella fattispecie, gli enti resistenti, preferendo per contro restare assenti nel presente giudizio, non hanno superato l'onere della prova (ex art. 2697 cc.), che pure incombeva a loro carico, d'avere preventivamente notificato gli atti prodromici il cui omesso pagamento ha legittimato l'emissione del preavviso di fermo impugnato, non provvedendo a confutare documentalmente e concretamente le asserzioni della ricorrente, per cui non resta che ritenere fondato il ricorso.
Con tale decisione resta assorbito l'esame degli ulteriori motivi di gravame.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna in solido le parti resistenti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 150,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% , IVA e CPA, rimborso del Contributo unificato, con distrazione in favore del costituito procuratore dichiaratosi antistatario .