Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 292
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Illegittimità per carenza di motivazione

    Il procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurato mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, per cui l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

  • Accolto
    Illegittimità per intervenuta prescrizione quinquennale

    Il ricorso è fondato posto che gli enti resistenti, non costituendosi nel giudizio, non hanno superato l'onere della prova di aver preventivamente notificato gli atti prodromici il cui omesso pagamento ha legittimato l'emissione del preavviso di fermo impugnato, non provvedendo a confutare documentalmente e concretamente le asserzioni della ricorrente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 292
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 292
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo