Decreto 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 22/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA
Il Consigliere delegato dott. Claudio Antonelli ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nel procedimento camerale iscritto al n. 60/2025 R.G.V.G. promosso da e rappresentati e difesi dall'avv. Josè Libero Parte_1 Parte_2
Bonomo contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
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Letto il ricorso depositato il 27 febbraio 2025 con il quale i ricorrenti indicati in epigrafe, domandano - ai sensi della Legge 89/2001, come modificata e integrata dall'art.1, comma
777, della Legge n. 208/2015 - l'indennizzo per la non ragionevole della procedura fallimentare del Tribunale di Palermo, in danno della “ Controparte_2
n. reg. fall. 100/2017, nella quale gli istanti sono stati coinvolti
[...] quali creditori ammessi al passivo fallimentare;
Rilevato che i ricorrenti riferiscono che la procedura fallimentare de qua è ancora pendente alla data di deposito dell'odierno ricorso come da certificazione camerale del 18.03.2025;
Esaminata la documentazione integrativa depositata in data 18.03.2025;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 26 aprile 2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge 24 marzo 2001 n. 89, come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto;
Rilevato che, per i ricorrenti il procedimento in questione ha avuto una durata complessiva:
- per di 7 anni, 2 mesi e 8 giorni, calcolata, dalla domanda di Parte_1 ammissione al passivo fallimentare (06.12.2017) alla presente richiesta di indennizzo
(27.02.2025) eccedendo il termine (anni 6) di cui all'art.2 della Legge n.89/2001, come modificato all'art.55 del D.L. n.83/2012, convertito dalla Legge n.134/2012, di 1 anno, 2 mesi e 21 giorni (arrotondati ad anni 1 ex art. 2 L. 89/01);
Considerato che, a norma dell'art. 2 bis c.3 L. n. 89/2001 come modificato dall'art. 55 del D.L. 22.06.2012 n. 83 conv in L.
7.08.2012 n. 134, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore,
a quello del diritto accertato dal Giudice e che, pertanto, l'importo riconoscibile al creditore per l'intera durata del ritardo (cfr. Cass. n. 25804/15) non potrà superare il valore del credito ammesso al passivo pari ad € 31.331,69, (pos. n.169) per nonché € Parte_1
33.910,63 (pos. n.427) per;
Parte_2
Valutata, infine, la complessità del giudizio, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti, e gli interessi coinvolti, deve essere riconosciuto ai ricorrenti, a titolo di indennizzo, per l'unico anno di ritardo eccedente la durata ragionevole del processo, la somma di € 400,00 ciascuno, oltre interessi nella misura legale decorrenti dalla data del deposito del ricorso al saldo;
Considerato, infine, che le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n.147/2022 e con parametro di minima complessità (cfr. Cass. n.16512/2020), debbano seguire la soccombenza;
P.Q.M
. visti ed applicati gli artt.1 bis e ss. della legge n.89/2001
INGIUNGE al Ministero della Giustizia il pagamento, senza dilazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, in favore di e Parte_1 Parte_2 della somma di € 400,00 ciascuno, oltre interessi legali calcolati come in motivazione,
e delle spese legali liquidate in € 237,00, per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, ed € 27,00 per esborsi. DISPONE che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Palermo, 20 marzo 2025
Il Consigliere delegato
Claudio Antonelli