Articolo 23 della Legge 5 luglio 1961, n. 635
Articolo 22Articolo 24
Versione
12 agosto 1961
Art. 23.
L'istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato, con le modalita' ed alle condizioni stabilite dal Titolo I della presente legge, in assicurazione o riassicurazione da imprese autorizzate all'assicurazione dei crediti alla esportazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 , la garanzia dei rischi contemplati nell'articolo 3, relativamente:
1) ai titoli di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della presente legge, nei confronti dei loro portatori;
2) ai valori o titoli esteri di cui alla lettera b) dell'articolo 20 della presente legge, nei confronti degli istituti o aziende di credito emittenti i corrispondenti titoli rappresentativi;
3) ai finanziamenti di cui alla lettera c) del ricordato articolo 20, nei confronti degli istituti o aziende di credito che abbiano effettuato il finanziamento nonche' agli equivalenti titoli, valori e finanziamenti contemplati nell'articolo 21.
Per le garanzie di cui al presente articolo non vige il limite di cui ai terzo comma del precedente articolo 1.
Per le garanzie di cui al precedente punto 3) e per quelle relative ai finanziamenti contemplati nell'articolo 21, la quota di garanzia prevista al primo comma dell'articolo 5 puo' essere elevata sino al 100 per cento del valore dei crediti concessi.
Ai fini della concessione della garanzia di cui al numero 6) dell'articolo 3, il Mancato pagamento va riferito allo Stato o all'ente pubblico estero emittente del titoli o valori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 20 o debitore dei finanziamenti di cui alla lettera c) del medesimo articolo 20, ovvero all'ente o all'impresa privati del Paese estero, emittente dei titoli o valori o debitore dei finanziamenti purche', in quest'ultimo caso, il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire.
Entrata in vigore il 12 agosto 1961