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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6276 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. NA Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 30 /2020 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. VACCARELLA ROMANO* e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 269 00186 ROMA presso il difensore avv. VACCARELLA ROMANO*
APPELLANTE
CONTRO con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. VALENSISE LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIALE DEI SS. PIETRO E PAOLO, 25 00144 ROMA presso il difensore avv.
VALENSISE LUIGI;
1 APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 11420/19
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la Parte_2
, ha dedotto di avere acquistato dal sig. quale
[...] Parte_1
titolare dell'impresa individuale denominata “ , Parte_1
un pavimento in quercia europea al prezzo, interamente corrisposto, di € 8.418,00,
Ha esposto che la merce non era stata consegnata e che con lettera del 5 febbraio 2015 aveva comunicato formalmente al sig. l'avvenuta risoluzione del contratto e la Pt_1
richiesta di restituzione della somma di € 8.418,00.
Ha concluso chiedendo:
1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 1453 c.c.; Parte_1
2) condannare il convenuto, come sopra, all'immediata restituzione della somma di €
8.418,00 alla ricorrente Controparte_1 Parte_2
;
[...]
3) condannare il convenuto, come sopra, al pagamento degli interessi moratori al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02, a decorrere dal 30 ottobre 2014, data del pagamento, sino alla data dell'effettiva restituzione, ovvero dalle diverse date ritenute di giustizia;
4) condannare il convenuto, come sopra, al pagamento della rivalutazione monetaria su tutte le somme dovute, a titolo di risarcimento del maggior danno subito dalla ricorrente, secondo i noti indici ISTAT delle famiglie di operai e impiegati;
5) emettere ogni altro consequenziale provvedimento di legge e condannare il convenuto, come sopra, al rimborso di compensi professionali e spese legali, maggiorati di rimborso forfetario del 15%, c.p.a. e i.v.a..
La resistente si è costituita fornendo una diversa ricostruzione dei fatti.
2 Ha esposto che la aveva ricevuto l'incarico di porre in opera un parquet che il CP_1
sig. appaltante i lavori, aveva ordinato alla convenuta. Ha esposto Parte_3
che il parquet era stato mal posizionato dall'attore il quale, pertanto, per porre rimedio al proprio errore di posa in opera aveva ordinato 80 mq di parquet da riposizionare.
La merce ordinata con questo secondo ordine era stata tenuta a disposizione dell'appaltante che, però, aveva provveduto in altro modo alla sostituzione sicché la ricorrente aveva pregato la resistente di sostituire il parquet ordinato con altra merce.
Ha esposto, pertanto, di non essere stato inadempiente e di avere messo a disposizione la merce sostitutiva su richiesta del ricorrente.
La domanda è stata accolta.
Il Tribunale ha ritenuto che l'attore avesse fornito prova dell'esistenza del rapporto di fornitura tra le parti dedotto in lite e del pagamento dell'importo di euro 8.418,00 quale corrispettivo.
Ha esposto che era emerso che in relazione a detto rapporto di fornitura, a seguito di un primo ordine rimasto inevaso, era seguito un secondo ordine che avrebbe dovuto sostituire il primo in ragione del prezzo già corrisposto e costituito dal materiale del medesimo valore commerciale. Ha dedotto il Tribunale che nessuna consegna era stata effettuata in relazione ad alcuno dei due ordini in un arco temporale congruo.
Ha ritenuto, pertanto, il Tribunale che ricorressero i presupposti per la risoluzione contrattuale ed ha così deciso:
Dichiara risolto il contratto di compravendita intercorso tra le parti ex art. 1453 c.c.
e conseguentemente condanna la parte convenuta restituire alla parte attrice la a somma di euro 8.418,00 oltre interessi ex d.lgs 231/02 dalla effettuazione del pagamento al soddisfo effettivo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 300,00 per anticipazioni ed euro 3.000,00 per competenze ed onorari, oltre spese generali iva e cpa di legge.
Roma 24/5/2019
Ha proposto appello il resistente.
3 A sostegno dell'appello ha dedotto:
1) Omesso esame della eccezione di carenza di titolarità attiva del rapporto in capo alla appellata, ovvero erroneo rigetto implicito della eccezione medesima.
Ha dedotto che la sentenza era errata nella parte in cui aveva affermato che l'appellata avrebbe dimostrato “l'esistenza tra le parti del rapporto di fornitura ed il pagamento dell'importo di euro 8.418,00 quale corrispettivo della stessa”.
Ha dedotto che la documentazione allegata dimostrava che l'ordine era stato effettuato dalla appaltatrice della appellata e non dalla appellata stessa che, quindi, difettava di legittimazione attiva.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
2) Omessa declaratoria di inammissibilità dell'allegazione dei nuovi e diversi fatti costitutivi.
La sentenza impugnata, ha dedotto, non aveva tenuto conto del totale mutamento dei fatti costitutivi narrati con ricorso introduttivo. L'appellante, infatti, a seguito delle difese in giudizio avrebbe radicalmente cambiato la prospettazione dei fatti
Quale terzo motivo di appello ha dedotto:
3) Omessa, apparente o carente motivazione in fatto ed in ogni caso erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda in violazione dell'art. 1455
c.c.
Ha esposto che a prescindere dall'assenza di motivazione della sentenza, l'appellante si era resa adempiente alla propria obbligazione, ed era stata la stessa appellata a chiedere di soprassedere alla consegna, per intervenuta ed incontestata risoluzione del rapporto con la committente, chiedendo all'appellante di poter cambiare prodotto in favore della nuova committente a fronte del prezzo già pagato.
Da questo punto in poi si è aperto un nuovo rapporto contrattuale, che non era quello dedotto in giudizio con il ricorso. Anche riguardo al secondo rapporto,
l'inadempimento era imputabile esclusivamente all'acquirente, che dapprima aveva differito l'ordine fino al 18.6.2015, poi lo aveva ulteriormente modificato nel novembre
2015 ed infine, una volta pronto il materiale ordinato, aveva chiesto di bloccare la
4 consegna e non si era mai più fatta viva per ricevere la merce fino alla email del
27.7.2016
Ha concluso chiedendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e/o dell'esecuzione, riformare integralmente la sentenza di primo grado e in accoglimento del presente appello dichiarare il difetto di titolarità attiva in capo a del CP_1
rapporto, ovvero dei rapporti, dedotti in giudizio;
in subordine dichiarare irrituale e tardiva la deduzione dei nuovi fatti costitutivi relativi al secondo rapporto instauratosi tra e;
in estremo subordine accertare e dichiarare che Parte_1 Parte_4
la sentenza impugnata è viziata per omessa o carente motivazione in fatto e/o che, in ogni caso non sussistono i presupposti per la risoluzione per inadempimento della
[...]
e di una sua obbligazione restitutoria o risarcitoria nei confronti della Parte_1
CP_1
L'appellata ha contestato nel merito l'appello.
Ha concluso chiedendo: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 283 c.p.c. e infondata in fatto e diritto;
b) rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 11420/2019 emessa ai sensi dell'art. 281-quinques cpc e pubblicata il 29/05/2019;
c) in ogni caso, emettere ogni altro consequenziale provvedimento di legge e condannare parte appellante al rimborso di compensi professionali e spese del presente grado di giudizio, confermando la condanna alle spese della sentenza di primo grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15% come per legge.
L'appello deve essere respinto.
Il primo motivo di appello relativo al mancato esame della eccezione di difetto di legittimazione attiva è infondato.
5 Si tratta di un aspetto ritenuto implicito dal Tribunale posto che nella motivazione dà per provata l'esistenza della compravendita tra le parti in causa.
L'appellante non fornisce alcun elemento a sostegno della circostanza che il rapporto si sarebbe costituito con il committente e non con l'appaltatore (odierno appellato).
Alcun ordine proveniente dalla committente è stato depositato e nessuna altra documentazione idonea allo scopo.
Per contro è provato che l'ordine è stato effettuato dalla appellata (doc. 1) così come dall'appellata proviene il pagamento della merce (cfr bonifico in atti doc. 2); la circostanza che la provvista, eventualmente, provenisse dal committente non rileva, in quanto attiene ai rapporti tra committente ed appellata e di per sé non è indice di un rapporto diretto tra committente e appellante, ma a ben vedere è indice del contrario.
Deve essere respinto anche il secondo motivo di appello fondato sul mutamento della domanda.
Secondo l'appellante la controparte avrebbe agito in primo grado deducendo la sussistenza dell'ordine di consegna in favore del committente e poi nel corso Pt_3
del giudizio avrebbe mutato la domanda e dedotto la mancata consegna della merce ad altro committente.
In realtà il rapporto dedotto in giudizio è rimasto sempre il medesimo e cioè l'ordine di consegna di merce effettuato dall'appellato all'appellante, restando irrilevante ai fini della delibazione del rapporto il destinatario finale delle merci.
La domanda, pertanto, è rimasta la stessa di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento e la condanna alla restituzione del prezzo
Anche il terzo motivo di appello relativo alla errata affermazione dell'inadempimento dell'appellante deve essere respinto.
Come correttamente affermato in sentenza, la conclusione della compravendita tra appellante e appellato e il versamento del prezzo da parte del compratore devono ritenersi provati documentalmente.
6 Pertanto, secondo la regola di giudizio corretta applicata in primo grado, gravava sul venditore l'onere di provare l'adempimento esatto o un inadempimento non imputabile.
Tale onere non è stato assolto. Pacifico che la merce non sia stata consegnata,
l'appellante ha sostenuto di avere messo questa a disposizione della controparte rimasta però inerte.
In realtà tale deduzione è rimasta sfornita di prova.
Per contro è emerso che ancora nel febbraio 2016, (doc. 23) quindi a distanza di circa
8 mesi dalla individuazione della nuova merce da consegnare (doc. 16 e 17) la merce non era ancora pronta. Nella mail allegate, infatti, l'appellante afferma che la merce non gli è stata ancora consegnata per non meglio specificati problemi in Grecia.
In assenza di prova dell'adempimento, correttamente il Tribunale ha concluso per la declaratoria della risoluzione e la restituzione del prezzo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una somma parti al contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater dpr 115/02
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 11420, depositata in data 29.5.2019 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in euro 8.000,00 per compensi oltre Iva e CPA e rimborso spese generali;
3) dà atto che sussistono in capo all'appellante i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato ex articolo 13 dpr 115/02
Roma 29/10/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. NA Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. NA Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 30 /2020 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. VACCARELLA ROMANO* e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 269 00186 ROMA presso il difensore avv. VACCARELLA ROMANO*
APPELLANTE
CONTRO con il Controparte_1
patrocinio dell'avv. VALENSISE LUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in
VIALE DEI SS. PIETRO E PAOLO, 25 00144 ROMA presso il difensore avv.
VALENSISE LUIGI;
1 APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 11420/19
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la Parte_2
, ha dedotto di avere acquistato dal sig. quale
[...] Parte_1
titolare dell'impresa individuale denominata “ , Parte_1
un pavimento in quercia europea al prezzo, interamente corrisposto, di € 8.418,00,
Ha esposto che la merce non era stata consegnata e che con lettera del 5 febbraio 2015 aveva comunicato formalmente al sig. l'avvenuta risoluzione del contratto e la Pt_1
richiesta di restituzione della somma di € 8.418,00.
Ha concluso chiedendo:
1) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
ai sensi dell'art. 1453 c.c.; Parte_1
2) condannare il convenuto, come sopra, all'immediata restituzione della somma di €
8.418,00 alla ricorrente Controparte_1 Parte_2
;
[...]
3) condannare il convenuto, come sopra, al pagamento degli interessi moratori al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02, a decorrere dal 30 ottobre 2014, data del pagamento, sino alla data dell'effettiva restituzione, ovvero dalle diverse date ritenute di giustizia;
4) condannare il convenuto, come sopra, al pagamento della rivalutazione monetaria su tutte le somme dovute, a titolo di risarcimento del maggior danno subito dalla ricorrente, secondo i noti indici ISTAT delle famiglie di operai e impiegati;
5) emettere ogni altro consequenziale provvedimento di legge e condannare il convenuto, come sopra, al rimborso di compensi professionali e spese legali, maggiorati di rimborso forfetario del 15%, c.p.a. e i.v.a..
La resistente si è costituita fornendo una diversa ricostruzione dei fatti.
2 Ha esposto che la aveva ricevuto l'incarico di porre in opera un parquet che il CP_1
sig. appaltante i lavori, aveva ordinato alla convenuta. Ha esposto Parte_3
che il parquet era stato mal posizionato dall'attore il quale, pertanto, per porre rimedio al proprio errore di posa in opera aveva ordinato 80 mq di parquet da riposizionare.
La merce ordinata con questo secondo ordine era stata tenuta a disposizione dell'appaltante che, però, aveva provveduto in altro modo alla sostituzione sicché la ricorrente aveva pregato la resistente di sostituire il parquet ordinato con altra merce.
Ha esposto, pertanto, di non essere stato inadempiente e di avere messo a disposizione la merce sostitutiva su richiesta del ricorrente.
La domanda è stata accolta.
Il Tribunale ha ritenuto che l'attore avesse fornito prova dell'esistenza del rapporto di fornitura tra le parti dedotto in lite e del pagamento dell'importo di euro 8.418,00 quale corrispettivo.
Ha esposto che era emerso che in relazione a detto rapporto di fornitura, a seguito di un primo ordine rimasto inevaso, era seguito un secondo ordine che avrebbe dovuto sostituire il primo in ragione del prezzo già corrisposto e costituito dal materiale del medesimo valore commerciale. Ha dedotto il Tribunale che nessuna consegna era stata effettuata in relazione ad alcuno dei due ordini in un arco temporale congruo.
Ha ritenuto, pertanto, il Tribunale che ricorressero i presupposti per la risoluzione contrattuale ed ha così deciso:
Dichiara risolto il contratto di compravendita intercorso tra le parti ex art. 1453 c.c.
e conseguentemente condanna la parte convenuta restituire alla parte attrice la a somma di euro 8.418,00 oltre interessi ex d.lgs 231/02 dalla effettuazione del pagamento al soddisfo effettivo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 300,00 per anticipazioni ed euro 3.000,00 per competenze ed onorari, oltre spese generali iva e cpa di legge.
Roma 24/5/2019
Ha proposto appello il resistente.
3 A sostegno dell'appello ha dedotto:
1) Omesso esame della eccezione di carenza di titolarità attiva del rapporto in capo alla appellata, ovvero erroneo rigetto implicito della eccezione medesima.
Ha dedotto che la sentenza era errata nella parte in cui aveva affermato che l'appellata avrebbe dimostrato “l'esistenza tra le parti del rapporto di fornitura ed il pagamento dell'importo di euro 8.418,00 quale corrispettivo della stessa”.
Ha dedotto che la documentazione allegata dimostrava che l'ordine era stato effettuato dalla appaltatrice della appellata e non dalla appellata stessa che, quindi, difettava di legittimazione attiva.
Quale secondo motivo di appello ha dedotto:
2) Omessa declaratoria di inammissibilità dell'allegazione dei nuovi e diversi fatti costitutivi.
La sentenza impugnata, ha dedotto, non aveva tenuto conto del totale mutamento dei fatti costitutivi narrati con ricorso introduttivo. L'appellante, infatti, a seguito delle difese in giudizio avrebbe radicalmente cambiato la prospettazione dei fatti
Quale terzo motivo di appello ha dedotto:
3) Omessa, apparente o carente motivazione in fatto ed in ogni caso erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda in violazione dell'art. 1455
c.c.
Ha esposto che a prescindere dall'assenza di motivazione della sentenza, l'appellante si era resa adempiente alla propria obbligazione, ed era stata la stessa appellata a chiedere di soprassedere alla consegna, per intervenuta ed incontestata risoluzione del rapporto con la committente, chiedendo all'appellante di poter cambiare prodotto in favore della nuova committente a fronte del prezzo già pagato.
Da questo punto in poi si è aperto un nuovo rapporto contrattuale, che non era quello dedotto in giudizio con il ricorso. Anche riguardo al secondo rapporto,
l'inadempimento era imputabile esclusivamente all'acquirente, che dapprima aveva differito l'ordine fino al 18.6.2015, poi lo aveva ulteriormente modificato nel novembre
2015 ed infine, una volta pronto il materiale ordinato, aveva chiesto di bloccare la
4 consegna e non si era mai più fatta viva per ricevere la merce fino alla email del
27.7.2016
Ha concluso chiedendo:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
e previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e/o dell'esecuzione, riformare integralmente la sentenza di primo grado e in accoglimento del presente appello dichiarare il difetto di titolarità attiva in capo a del CP_1
rapporto, ovvero dei rapporti, dedotti in giudizio;
in subordine dichiarare irrituale e tardiva la deduzione dei nuovi fatti costitutivi relativi al secondo rapporto instauratosi tra e;
in estremo subordine accertare e dichiarare che Parte_1 Parte_4
la sentenza impugnata è viziata per omessa o carente motivazione in fatto e/o che, in ogni caso non sussistono i presupposti per la risoluzione per inadempimento della
[...]
e di una sua obbligazione restitutoria o risarcitoria nei confronti della Parte_1
CP_1
L'appellata ha contestato nel merito l'appello.
Ha concluso chiedendo: rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 283 c.p.c. e infondata in fatto e diritto;
b) rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 11420/2019 emessa ai sensi dell'art. 281-quinques cpc e pubblicata il 29/05/2019;
c) in ogni caso, emettere ogni altro consequenziale provvedimento di legge e condannare parte appellante al rimborso di compensi professionali e spese del presente grado di giudizio, confermando la condanna alle spese della sentenza di primo grado, oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15% come per legge.
L'appello deve essere respinto.
Il primo motivo di appello relativo al mancato esame della eccezione di difetto di legittimazione attiva è infondato.
5 Si tratta di un aspetto ritenuto implicito dal Tribunale posto che nella motivazione dà per provata l'esistenza della compravendita tra le parti in causa.
L'appellante non fornisce alcun elemento a sostegno della circostanza che il rapporto si sarebbe costituito con il committente e non con l'appaltatore (odierno appellato).
Alcun ordine proveniente dalla committente è stato depositato e nessuna altra documentazione idonea allo scopo.
Per contro è provato che l'ordine è stato effettuato dalla appellata (doc. 1) così come dall'appellata proviene il pagamento della merce (cfr bonifico in atti doc. 2); la circostanza che la provvista, eventualmente, provenisse dal committente non rileva, in quanto attiene ai rapporti tra committente ed appellata e di per sé non è indice di un rapporto diretto tra committente e appellante, ma a ben vedere è indice del contrario.
Deve essere respinto anche il secondo motivo di appello fondato sul mutamento della domanda.
Secondo l'appellante la controparte avrebbe agito in primo grado deducendo la sussistenza dell'ordine di consegna in favore del committente e poi nel corso Pt_3
del giudizio avrebbe mutato la domanda e dedotto la mancata consegna della merce ad altro committente.
In realtà il rapporto dedotto in giudizio è rimasto sempre il medesimo e cioè l'ordine di consegna di merce effettuato dall'appellato all'appellante, restando irrilevante ai fini della delibazione del rapporto il destinatario finale delle merci.
La domanda, pertanto, è rimasta la stessa di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento e la condanna alla restituzione del prezzo
Anche il terzo motivo di appello relativo alla errata affermazione dell'inadempimento dell'appellante deve essere respinto.
Come correttamente affermato in sentenza, la conclusione della compravendita tra appellante e appellato e il versamento del prezzo da parte del compratore devono ritenersi provati documentalmente.
6 Pertanto, secondo la regola di giudizio corretta applicata in primo grado, gravava sul venditore l'onere di provare l'adempimento esatto o un inadempimento non imputabile.
Tale onere non è stato assolto. Pacifico che la merce non sia stata consegnata,
l'appellante ha sostenuto di avere messo questa a disposizione della controparte rimasta però inerte.
In realtà tale deduzione è rimasta sfornita di prova.
Per contro è emerso che ancora nel febbraio 2016, (doc. 23) quindi a distanza di circa
8 mesi dalla individuazione della nuova merce da consegnare (doc. 16 e 17) la merce non era ancora pronta. Nella mail allegate, infatti, l'appellante afferma che la merce non gli è stata ancora consegnata per non meglio specificati problemi in Grecia.
In assenza di prova dell'adempimento, correttamente il Tribunale ha concluso per la declaratoria della risoluzione e la restituzione del prezzo.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una somma parti al contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater dpr 115/02
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 11420, depositata in data 29.5.2019 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado di appello che liquida in euro 8.000,00 per compensi oltre Iva e CPA e rimborso spese generali;
3) dà atto che sussistono in capo all'appellante i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato ex articolo 13 dpr 115/02
Roma 29/10/25
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. NA Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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