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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1708 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 e vertente
TRA
- (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Acri n. 81, presso lo studio dell'avv.
Francesco Rotundo, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale;
- OPPONENTE -
E
- (C.F.: ), in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giustino di Cecco, come da procura speciale notarile in atti, ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via Viale dei Mille n. 35, presso lo studio dell'avv. Teresa Pirillo;
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme.
Conclusioni: come da verbale in atti
*** 2
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con rituale notifica di atto di citazione, la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 186/2016 del 27.04.2016, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme le aveva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € Controparte_1
26.009,69, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, così come portata da una serie di fatture relative al servizio di telefonia da essa fornito. A sostegno della spiegata opposizione eccepiva, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato lo stesso notificato dopo la scadenza dei 60 giorni prescritti dall'art. 644 c.p.c., nonché l'improponibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Nel merito, contestava la pretesa avversaria deducendo il non puntuale adempimento, da parte della Compagnia telefonica, delle obbligazioni nascenti dal contratto intercorso tra le parti, concretizzatosi in una serie di disservizi mai risolti nonostante le reiterate segnalazioni. Per tale ragione chiedeva, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento dell'opposta, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei consequenziali danni che assumeva avere riportato e degli indennizzi contemplati in contratto.
Nel costituirsi in giudizio, la contestava l'opposizione deducendone Controparte_1
l'infondatezza, sia con riferimento alle eccezioni preliminari che alle argomentazioni nel merito, per cui concludeva per il suo rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della medesima somma riconosciuta nel detto decreto ingiuntivo.
Istruita la causa mediante produzione documentale, all'udienza del 23.07.2024, previa precisazione delle conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Vanno, innanzi tutto, esaminate le eccezioni preliminari formulate dall'opponente. 3
Quanto a quella di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere stata la notifica eseguita oltre il temine di 60 giorni fissato dall'art. 644 c.p.c., se ne deve dichiarare l'ammissibilità, oltre che la fondatezza. Al riguardo si osserva che, contrariamente a quanto argomentato dalla
Società opposta, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli art. 645 e 650 c.p.c.,
a seconda dei casi…”. (Cass. Civ. n. 3552/2014). Ne consegue che correttamente la Parte_1 ha contestato l'efficacia del provvedimento in questione proponendo opposizione avverso
[...]
di esso. Chiarito ciò, si evidenzia che l'inefficacia del decreto ingiuntivo, che nel caso di specie non è in contestazione, travolge esclusivamente l'ingiunzione di pagamento in esso contenuta e non può estendere i suoi effetti al ricorso introduttivo che, come tale, conserva la valenza giuridica di una domanda giudiziale, atteso che la sua notifica, ancorchè tardiva, deve intendersi quale manifestazione della precisa volontà del creditore di avvalersi del titolo azionato. Ciò comporta che, in caso di opposizione, il giudice sarà tenuto ad esaminare, oltre che la relativa eccezione, anche il merito della domanda introdotta dal soggetto opposto, atteso che si versa in ipotesi di contenzioso ordinario che trae, comunque, la sua origine dal ricorso in sede monitoria, che dovrà intendersi come vera e propria domanda giudiziale, con instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione che investe il giudice del potere-dovere non solo di esaminare l'eccezione di inefficacia, ma anche di decidere nel merito la richiesta che il creditore ha inteso originariamente far valere con la domanda d'ingiunzione. Sulla scorta di tali considerazioni appare evidente che, nel caso di specie, dovrà senz'altro essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto effettivamente notificato oltre i termini di legge, senza che ciò escluda l'onere di questo giudice di vagliare l'originaria domanda formulata dall'opposto e le eccezioni e richieste dell'opponente.
Quanto, poi, all'eccezione di improponibilità della domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione contemplato dall'art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997, si rileva come la stessa sia infondata e debba essere rigettata.
Al riguardo si ritiene sufficiente richiamare i principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 8240/2020, che, nel rifarsi ad una precedente pronuncia della Corte
Costituzionale (n. 403/2007), che ha rimarcato l'incompatibilità strutturale tra il procedimento di conciliazione, che postula il contraddittorio tra le parti, e il procedimento monitorio che, nella 4
fase sommaria, avviene inaudita altera parte, ha statuito che “in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma
11, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito”.
Nel contempo, gli hanno precisato che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_2 nella fase a cognizione piena “che è quella in cui viene effettivamente proposto un ricorso giurisdizionale – diviene quindi operativo l'obbligo fissato dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, di esperire il tentativo di conciliazione, nei limiti in cui esso è operativo in materia di telecomunicazioni, e quindi nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 2, comma 2 del regolamento adottato con Delib. n. 173/07/CONS AGCOM (“Sono escluse dall'applicazione del presente
Regolamento le controversie attinenti esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l'inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime. In ogni caso, l'utente finale non è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 3 per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma degli artt. 645 c.p.c. e segg.)” (Cass. Civ. SS. UU.
n. 8240/2020).
In applicazione dei superiori principi al caso che ci occupa, appare evidente che il tentativo di conciliazione non era necessario per introdurre il procedimento monitorio né per promuovere l'opposizione, per cui l'eccezione di improponibilità dell'originaria domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo è infondata e deve essere disattesa.
Nel merito, la spiegata opposizione è infondata per quanto segue.
Parte opposta ha inteso dimostrare la fondatezza della propria pretesa mediante il deposito, in sede monitoria, di una serie di fatture commerciali in cui vengono indicati i consumi relativi alle utenze telefoniche intestate all'opponente ed i relativi importi.
E' ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la fattura commerciale, considerata la sua formazione unilaterale e la sua funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, è inquadrabile tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, concretizzandosi nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito. Proprio perché formata unilateralmente dalla parte che intende avvalersene, però, nel momento in cui il rapporto sottostante venga contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio.
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra 5
loro ed alle prestazioni eseguite in esecuzione dello stesso, la fattura può costituire una valida fonte di prova in ordine alla sussistenza di tali elementi (cfr. Cass. Civ. n. 3581/2024).
Nel caso di specie, le fatture prodotte dalla Società opposta a sostegno dell'originario ricorso non sono mai state puntualmente contestate dall'opponente, neppure con riferimento al quantum. Quest'ultima, anzi, ha esplicitamente riconosciuto la sussistenza del contratto, avendone chiesto la risoluzione, e non ha mai negato di avere usufruito delle prestazioni ivi riportate. Infatti, nell'atto di opposizione, la ha contestato esclusivamente il non Parte_1
esatto adempimento delle dette prestazioni riconducibile ad una serie di malfunzionamenti mai risolti. A sostegno delle proprie argomentazioni ha prodotto una serie di comunicazioni tramite e-mail con cui avrebbe denunciato tali disservizi. Dette comunicazioni, però, non risultano essere state indirizzate al servizio clienti della ma ad altri soggetti il cui rapporto Controparte_1
con la Società opposta non è chiaro. Inoltre, dalle stesse non è possibile evincere in maniera puntuale la natura dei disservizi denunciati e se gli stessi, qualora effettivamente esistenti, possano integrare un inadempimento di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto richiesta dall'opponente. Ne consegue che non vi è agli atti alcuna prova in merito all'effettivo verificarsi delle problematiche denunciate nell'atto di citazione, sulla cui effettiva sussistenza vi sono serie ragioni per dubitare, dal momento che quanto affermato dall'opponente si pone in contrasto con l'entità del traffico registrato sulla linea ad essa intestata e documentato dalle fatture in atti mai contestate. Per tale ragione, in assenza di contestazioni circa l'effettiva fornitura del servizio e sulla scorta di quanto emerge dalle fatture prodotte, la Società opponente deve essere condannata al pagamento della somma di € 26.009,96.
Assorbita ogni altra domanda.
Il rigetto della spiegata opposizione per quanto suddetto, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1- dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 186/2016 del Tribunale di Lamezia Terme opposto e ne dispone la revoca;
2- accerta e dichiara un credito a favore dell'opposta di € 26.009,96;
3- condanna la al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 26.009,69, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
4- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Lamezia Terme, 18 marzo 2025
6
Il GOP
Avv. Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, avv. Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1708 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2016 e vertente
TRA
- (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Acri n. 81, presso lo studio dell'avv.
Francesco Rotundo, da cui è rappresentata e difesa come da procura speciale resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale;
- OPPONENTE -
E
- (C.F.: ), in persona del suo procuratore speciale, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giustino di Cecco, come da procura speciale notarile in atti, ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via Viale dei Mille n. 35, presso lo studio dell'avv. Teresa Pirillo;
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme.
Conclusioni: come da verbale in atti
*** 2
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009
n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009).
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con rituale notifica di atto di citazione, la proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 186/2016 del 27.04.2016, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme le aveva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € Controparte_1
26.009,69, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, così come portata da una serie di fatture relative al servizio di telefonia da essa fornito. A sostegno della spiegata opposizione eccepiva, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato lo stesso notificato dopo la scadenza dei 60 giorni prescritti dall'art. 644 c.p.c., nonché l'improponibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
Nel merito, contestava la pretesa avversaria deducendo il non puntuale adempimento, da parte della Compagnia telefonica, delle obbligazioni nascenti dal contratto intercorso tra le parti, concretizzatosi in una serie di disservizi mai risolti nonostante le reiterate segnalazioni. Per tale ragione chiedeva, in via riconvenzionale, che venisse dichiarata la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento dell'opposta, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei consequenziali danni che assumeva avere riportato e degli indennizzi contemplati in contratto.
Nel costituirsi in giudizio, la contestava l'opposizione deducendone Controparte_1
l'infondatezza, sia con riferimento alle eccezioni preliminari che alle argomentazioni nel merito, per cui concludeva per il suo rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, per la condanna dell'opponente al pagamento della medesima somma riconosciuta nel detto decreto ingiuntivo.
Istruita la causa mediante produzione documentale, all'udienza del 23.07.2024, previa precisazione delle conclusioni, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
Vanno, innanzi tutto, esaminate le eccezioni preliminari formulate dall'opponente. 3
Quanto a quella di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere stata la notifica eseguita oltre il temine di 60 giorni fissato dall'art. 644 c.p.c., se ne deve dichiarare l'ammissibilità, oltre che la fondatezza. Al riguardo si osserva che, contrariamente a quanto argomentato dalla
Società opposta, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che “il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli art. 645 e 650 c.p.c.,
a seconda dei casi…”. (Cass. Civ. n. 3552/2014). Ne consegue che correttamente la Parte_1 ha contestato l'efficacia del provvedimento in questione proponendo opposizione avverso
[...]
di esso. Chiarito ciò, si evidenzia che l'inefficacia del decreto ingiuntivo, che nel caso di specie non è in contestazione, travolge esclusivamente l'ingiunzione di pagamento in esso contenuta e non può estendere i suoi effetti al ricorso introduttivo che, come tale, conserva la valenza giuridica di una domanda giudiziale, atteso che la sua notifica, ancorchè tardiva, deve intendersi quale manifestazione della precisa volontà del creditore di avvalersi del titolo azionato. Ciò comporta che, in caso di opposizione, il giudice sarà tenuto ad esaminare, oltre che la relativa eccezione, anche il merito della domanda introdotta dal soggetto opposto, atteso che si versa in ipotesi di contenzioso ordinario che trae, comunque, la sua origine dal ricorso in sede monitoria, che dovrà intendersi come vera e propria domanda giudiziale, con instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione che investe il giudice del potere-dovere non solo di esaminare l'eccezione di inefficacia, ma anche di decidere nel merito la richiesta che il creditore ha inteso originariamente far valere con la domanda d'ingiunzione. Sulla scorta di tali considerazioni appare evidente che, nel caso di specie, dovrà senz'altro essere dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto effettivamente notificato oltre i termini di legge, senza che ciò escluda l'onere di questo giudice di vagliare l'originaria domanda formulata dall'opposto e le eccezioni e richieste dell'opponente.
Quanto, poi, all'eccezione di improponibilità della domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo per non essere stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione contemplato dall'art. 1, comma 11, della legge n. 249/1997, si rileva come la stessa sia infondata e debba essere rigettata.
Al riguardo si ritiene sufficiente richiamare i principi enunciati dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 8240/2020, che, nel rifarsi ad una precedente pronuncia della Corte
Costituzionale (n. 403/2007), che ha rimarcato l'incompatibilità strutturale tra il procedimento di conciliazione, che postula il contraddittorio tra le parti, e il procedimento monitorio che, nella 4
fase sommaria, avviene inaudita altera parte, ha statuito che “in tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all'obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma
11, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito”.
Nel contempo, gli hanno precisato che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, Parte_2 nella fase a cognizione piena “che è quella in cui viene effettivamente proposto un ricorso giurisdizionale – diviene quindi operativo l'obbligo fissato dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, di esperire il tentativo di conciliazione, nei limiti in cui esso è operativo in materia di telecomunicazioni, e quindi nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 2, comma 2 del regolamento adottato con Delib. n. 173/07/CONS AGCOM (“Sono escluse dall'applicazione del presente
Regolamento le controversie attinenti esclusivamente al recupero di crediti relativi alle prestazioni effettuate, qualora l'inadempimento non sia dipeso da contestazioni relative alle prestazioni medesime. In ogni caso, l'utente finale non è tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 3 per formulare eccezioni, proporre domande riconvenzionali ovvero opposizione a norma degli artt. 645 c.p.c. e segg.)” (Cass. Civ. SS. UU.
n. 8240/2020).
In applicazione dei superiori principi al caso che ci occupa, appare evidente che il tentativo di conciliazione non era necessario per introdurre il procedimento monitorio né per promuovere l'opposizione, per cui l'eccezione di improponibilità dell'originaria domanda introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo è infondata e deve essere disattesa.
Nel merito, la spiegata opposizione è infondata per quanto segue.
Parte opposta ha inteso dimostrare la fondatezza della propria pretesa mediante il deposito, in sede monitoria, di una serie di fatture commerciali in cui vengono indicati i consumi relativi alle utenze telefoniche intestate all'opponente ed i relativi importi.
E' ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la fattura commerciale, considerata la sua formazione unilaterale e la sua funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, è inquadrabile tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, concretizzandosi nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito. Proprio perché formata unilateralmente dalla parte che intende avvalersene, però, nel momento in cui il rapporto sottostante venga contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio.
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra 5
loro ed alle prestazioni eseguite in esecuzione dello stesso, la fattura può costituire una valida fonte di prova in ordine alla sussistenza di tali elementi (cfr. Cass. Civ. n. 3581/2024).
Nel caso di specie, le fatture prodotte dalla Società opposta a sostegno dell'originario ricorso non sono mai state puntualmente contestate dall'opponente, neppure con riferimento al quantum. Quest'ultima, anzi, ha esplicitamente riconosciuto la sussistenza del contratto, avendone chiesto la risoluzione, e non ha mai negato di avere usufruito delle prestazioni ivi riportate. Infatti, nell'atto di opposizione, la ha contestato esclusivamente il non Parte_1
esatto adempimento delle dette prestazioni riconducibile ad una serie di malfunzionamenti mai risolti. A sostegno delle proprie argomentazioni ha prodotto una serie di comunicazioni tramite e-mail con cui avrebbe denunciato tali disservizi. Dette comunicazioni, però, non risultano essere state indirizzate al servizio clienti della ma ad altri soggetti il cui rapporto Controparte_1
con la Società opposta non è chiaro. Inoltre, dalle stesse non è possibile evincere in maniera puntuale la natura dei disservizi denunciati e se gli stessi, qualora effettivamente esistenti, possano integrare un inadempimento di tale gravità da giustificare la risoluzione del contratto richiesta dall'opponente. Ne consegue che non vi è agli atti alcuna prova in merito all'effettivo verificarsi delle problematiche denunciate nell'atto di citazione, sulla cui effettiva sussistenza vi sono serie ragioni per dubitare, dal momento che quanto affermato dall'opponente si pone in contrasto con l'entità del traffico registrato sulla linea ad essa intestata e documentato dalle fatture in atti mai contestate. Per tale ragione, in assenza di contestazioni circa l'effettiva fornitura del servizio e sulla scorta di quanto emerge dalle fatture prodotte, la Società opponente deve essere condannata al pagamento della somma di € 26.009,96.
Assorbita ogni altra domanda.
Il rigetto della spiegata opposizione per quanto suddetto, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice avv. Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:
1- dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 186/2016 del Tribunale di Lamezia Terme opposto e ne dispone la revoca;
2- accerta e dichiara un credito a favore dell'opposta di € 26.009,96;
3- condanna la al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 26.009,69, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
4- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio. Lamezia Terme, 18 marzo 2025
6
Il GOP
Avv. Anna Destito