Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 197/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 197/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. TESTI DEBBIA Parte_1 C.F._1
LAURA e dall'Avv. BARONI CP_1
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. BARALDI CP_2 C.F._2
DONATELLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, la sentenza di separazione n. 2097/2023 del 7/12/2023 emessa dal Tribunale di Modena nel procedimento RG n. 6236/2023 con cui sono state omologate le condizioni congiunte rassegnate dalle parti;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
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(art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Le parti vivranno - come già in effetti vivono - separate con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare ove riterranno opportuno la loro residenza e domicilio, fermo l'obbligo per ciascuna, ex art. 337-sexies, 2° co., c.c., di comunicare all'altra, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio sino a quando tutti i figli non avranno compiuto la maggiore età.
Per_ 2) I figli minori (di anni 15), (di anni 13) e (di anni 9) sono affidati Per_1 Per_3
congiuntamente alla madre ed al padre i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sui medesimi, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano e relative alla loro istruzione, educazione, salute ed alla scelta della loro residenza abituale, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
Per_ Ciascun genitore, quando avrà presso di sé e eserciterà separatamente ed in Per_1 Per_3
via esclusiva la responsabilità sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
Ciascun genitore dovrà educare i figli nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo in loro buoni e significativi rapporti con l'altro.
Ciascun genitore quando avrà i figli presso di sé collocati si obbliga ad accompagnarli e ad andare a riprenderli a/da tutte le loro attività scolastiche ed extrascolastiche ed a fargli svolgere tutti i compiti che verranno loro assegnati nel corso del pomeriggio o del week-end di rispettiva spettanza.
Per_ 3) I figli minori e sono collocati ed avranno la residenza, anche anagrafica, ed Per_1 Per_3
il domicilio presso la madre nella casa ex familiare.
4) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c. il diritto di continuare ad abitare nella casa ex familiare è assegnato alla dott.ssa Pt_1
pagina 2 di 8 5) Salvo diversi accordi da prendersi con adeguato anticipo e per iscritto tra i genitori, il padre avrà il diritto/dovere di tenere con sé i figli secondo i seguenti tempi e modalità:
- la prima settimana, il mercoledì alle ore 19,00 quando li preleverà dall'abitazione materna tenendoli con sé sino al sabato mattina quando li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna entro le ore 8,30 in caso di chiusura della stessa;
qualora uno o più figli dovessero praticare, il mercoledì pomeriggio, attività extrascolastiche, allora il padre li andrà a prendere al termine di queste là dove si troveranno e passando a prelevare a casa dalla madre ed allo stesso orario quei figli che invece non dovessero praticare attività extrascolastiche in tale giornata;
- la seconda settimana, dal giovedì dall'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o, in caso di chiusura della stessa, al centro estivo o presso l'abitazione materna entro le ore 8,30. Si precisa che nel caso in cui i figli non avessero scuola sin dal giovedì e non frequentassero centri estivi, sarà la madre ad accompagnarli dal padre entro le ore 8,30.
Vacanze scolastiche natalizie
I minori trascorreranno il giorno e la notte della Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre oltre alla metà delle vacanze scolastiche natalizie comprendente, ad anni alterni, o i giorni decorrenti dalla chiusura della scuola sino al 29.12 compresi o dal 30.12 compreso sino alla riapertura della scuola.
Per le vacanze scolastiche natalizie 2024/2025 i minori staranno con il padre, oltre al giorno di
Natale, il periodo dal 30.12 alla ripresa della scuola.
Vacanze scolastiche pasquali
I minori trascorreranno le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con ciascun genitore. I minori trascorreranno le vacanze scolastiche pasquali 2025 con il padre.
Vacanze scolastiche estive
I figli potranno trascorrere sia con il padre sia con la madre 3 (tre) settimane di vacanza (di cui almeno due consecutive) e, al fine di consentire ad entrambi i genitori di programmare con adeguato anticipo le proprie vacanze con loro, le parti si impegnano a concordare per iscritto (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, etc.) l'esatta cadenza dei rispettivi periodi entro il 30 aprile di ogni anno e prevedono sin da ora che, in caso di mancato accordo entro tale data, il diritto di scegliere la cadenza dei giorni a tal fine destinati spetterà, ad anni alterni, al padre (anni pari) o alla madre (dispari), ed ognuno dei due genitori avrà l'obbligo di comunicare all'altro la propria scelta entro il 10 maggio successivo, a pena di decadenza dal diritto di scelta stesso.
Resta inteso che le parti, di comune accordo e senza che ciò costituisca un obbligo, potranno aggiungere una quarta settimana di vacanza da trascorrere con i figli nel periodo estivo o in altro pagina 3 di 8 periodo purché preventivamente concordato tra loro per iscritto con almeno un mese di anticipo e con la possibilità per l'altro genitore di recuperare i giorni persi di frequentazione con i figli, sempre previo accordo scritto.
Prima della partenza entrambi i genitori saranno tenuti a comunicarsi la località e l'indirizzo del luogo in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
Festività, patrono, ricorrenze e compleanni
Per le ricorrenze e le altre festività del calendario diverse da quelle sopra elencate, quali 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ognissanti, immacolata, patrono e per i compleanni dei figli varrà il principio dell'alternanza per cui se i figli trascorreranno il ponte del 25 aprile con la madre, il ponte del 1° maggio lo trascorreranno con il padre e così via.
Tale alternanza potrà subire modifiche previo accordo scritto tra i genitori nel rispetto degli impegni reciproci e di quelli dei figli.
6) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli quando li avrà presso di sé collocati.
I genitori concordano che sarà cura di ciascun genitore dotarsi di quanto necessario per il loro abbigliamento ordinario.
I genitori concordano altresì di ritenere ricompreso nel mantenimento ordinario e diretto dei figli e sarà dunque da suddividere al 50% tra i genitori:
- l'acquisto di un eventuale capospalla quando servirà, prevedendo quale spesa massima per ciascun figlio e per ciascun capo un importo pari ad € 150,00;
- l'abbonamento a Netflix che è attualmente intestato alla sig.ra la quale ne usufruisce così Pt_1
come i figli (anche su telefoni e tablet) ed il sig. e ciò sino a quando entrambi vorranno CP_2
mantenere tale abbonamento.
I genitori concordano che le spese per parrucchiere e barbiere dei figli sono ricomprese nel mantenimento ordinario e diretto quindi vi provvederanno alternativamente e ciascuno di loro sarà libero di scegliere dove portarli la volta di propria competenza.
Ciascun genitore, nel week-end di rispettiva spettanza, darà a ciascun figlio a titolo di “paghetta”:
- la somma settimanale di € 5,00 a decorrere dal compimento del dodicesimo anno di età;
- la somma settimanale di € 10,00 a decorrere dal compimento del quindicesimo anno di età.
7) Le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico della madre nella misura del 60% (sessanta per cento) e del padre nella misura del 40% (quaranta per cento) e per tali si intenderanno quelle indicate nel protocollo del Tribunale di Modena del 25.09.2019 con specifiche modifiche concordate tra le parti:
pagina 4 di 8 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
Per_ attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature e sulle spese sportive di e Per_1
i genitori concordano sin da ora che i medesimi pratichino, tenuto conto dei loro desideri e Per_3 della loro volontà, un'attività sportiva ciascuno;
b) viaggi e vacanze precisando che le spese per i viaggi e le vacanze dei figli saranno sostenute per intero dal genitore e/o dai parenti che le trascorreranno con loro, mentre saranno a carico del padre e della madre, nella misura del 60%
(sessanta per cento) la madre e del 40% (quaranta per cento) il padre, quelle relative alle vacanze che i medesimi trascorreranno con terzi (es.: scout, campi estivi, amici/amiche, etc.), con la precisazione che tali vacanze e le relative spese dovranno essere preventivamente concordate tra le parti;
c) spese per l'acquisto di telefoni cellulari e relativi abbonamenti;
d) spese per il conseguimento della patente
(scelta dell'autoscuola, corso, lezioni ed iscrizione all'esame).
Le spese di custodia dei figli (baby-sitter) saranno a carico del genitore presso cui saranno collocati nel momento in cui le stesse si renderanno necessarie.
I genitori concordano altresì che il ciclo delle scuole elementari presso la scuola Persona_4
“EducatioNest The American bilingual school” a Modena, via Sgarzeria n. 1, attualmente frequentata.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, etc.) dovrà manifestare un pagina 5 di 8 motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. La documentazione giustificativa delle spese mediche, farmaceutiche, scolastiche e sportive dovrà essere intestata ai figli onde consentire ai genitori di detrarle fiscalmente nella misura del 60% (sessanta per cento) la madre e del
40% (quaranta per cento) il padre.
8) Il diritto di percepire l'Assegno Unico Universale sarà assegnato ad entrambi i genitori nella misura del 50%, così come previsto dalla legge in virtù dell'affidamento condiviso dei figli e ciascun genitore si obbliga a tal fine a prestare la necessaria collaborazione, a consegnare tutta la documentazione richiesta, a sottoscrivere eventuali moduli, anche ai fini Isee, ed a svolgere qualsiasi altra attività si rendesse necessaria.
9) Le parti dichiarano e concordano di aver già provveduto a suddividersi, in adempimento degli accordi di separazione, il patrimonio comune ivi compresi arredi e corredi della casa ex famigliare ed i risparmi comuni e di nulla più avere a pretendere l'uno dall'altro a tale titolo e/o ragione.
Le parti dichiarano altresì di aver già suddiviso tra loro, sempre in adempimento degli accordi separativi, i risparmi bancari ed in contanti accantonati per i figli.
I suddetti risparmi saranno gestiti autonomamente per la rispettiva quota parte da ciascun genitore con l'obbligo per ciascuno di trasferire a ciascun figlio, al momento del compimento del diciottesimo anno di età di ognuno di loro, la rispettiva quota proporzionale di proprietà nonché a trasmettere all'altro genitore un report annuale (a dicembre di ogni anno) indicando eventuali tipi di investimenti ed il loro attuale valore/ammontare.
10) Le parti si concedono sin da ora reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei
Per_ passaporti e delle carte di identità valide per l'espatrio per sé e per i figli minori e Per_1
Per_3
11) Le parti dichiarano di godere di capacità economica sufficiente a far fronte alle proprie esigenze di vita e per questo dichiarano di non avere diritto ad alcun assegno divorzile.
12) Le parti danno atto e dichiarano di avere già risolto fra loro in sede di separazione e con le pattuizioni di cui alla presente domanda - anche in via transattiva e novativa - ogni questione personale e/o di carattere economico patrimoniale sorta prima e/o in costanza di convivenza coniugale e/o di separazione di fatto e dichiarano pertanto di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per alcun titolo o ragione fatto salvo l'esatto adempimento di quanto quivi stabilito, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dai medesimi sin da ora rinunciata e rimossa.
pagina 6 di 8 13) Le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti sicché ognuna provvederà a pagare i propri avvocati mentre le spese vive saranno tra le stesse suddivise nella misura di una metà ciascuna.
14) Le parti si obbligano ad adempiere ed a dare attuazione ai suestesi patti, ai quali attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia contrattuale, sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo dalle medesime sin da ora rinunciata e rimossa.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
FORMIGINE il 20/09/2014 fra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_2
nato a [...] il [...]
[...]
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Oppure
Anno 2014 Atto n. 56 Parte II Serie C
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 7 di 8 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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