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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/05/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 234 / 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24 marzo 2022 da il (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore e per l Parte_2
(C.F. – , in persona P.IVA_2 Parte_3
del Dirigente pro tempore rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. ) presso i cui uffici, P.IVA_3
in Venezia, P.zza San Marco n. 63, con domicilio digitale pec:
Email_1
-appellante-
Contro , C.F.: , difeso, come da Controparte_1 CodiceFiscale_1
procura allegata al ricorso di primo grado, dall'avv. Nicola Zampieri con domicilio digitale pec: Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 31/22 del Tribunale di Rovigo– sezione Lavoro
In punto: qualifica superiore per esercizio di mansioni dirigenziali e differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 20 marzo 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, sezione lavoro, in parziale riforma della sentenza n.31/2022, emessa in data 22 febbraio 2022, dal Tribunale di Rovigo, sez. lavoro (in persona della dott.ssa Silvia Ferrari) nel giudizio avente R.G. 1000/2019, rigettare integralmente il ricorso proposto dal Controparte_1
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
…In via istruttoria..”
Conclusioni per parte appellata: “1. Dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte ragioni sopra dedotte, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2. Con vittoria di spese e compensi di causa.
3. In via istruttoria…”
pag. 2/12
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 24 marzo 2022 Il
[...]
e l (C.F. Parte_1 Parte_2
) – - hanno impugnato P.IVA_2 Parte_3
la sentenza n. 31/22 del giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo con la quale ha accolto parzialmente il ricorso, condannando l'Amministrazione a corrispondere al ricorrente, per l'esercizio di fatto di mansioni dirigenziali nel periodo dal 12.10.2012 al 20.4.2015, le differenze retributive riferite al periodo dal 30.1.2013 al 20.4.2015, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con memoria depositata il 12 aprile 2023 si è costituito Controparte_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di un duplice rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo,
è stata discussa all' odierna udienza e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice rodigino ha accolto nei limiti sopra specificati la domanda dell'odierno appellato, tesa all'accertamento dell'esercizio di mansioni dirigenziali, pur essendo dipendente del inquadrato come funzionario nell'area III presso Parte_1
l' di , con la conseguente corresponsione del Parte_2 Pt_3
relativo trattamento economico corrispondente.
A sostegno della decisione ha ritenuto che il avesse adempiuto CP_1
all'onere probatorio documentando di aver svolto attività di deposito di firma autografa in Prefettura per la legalizzazione dei documenti, di pag. 3/12 ricevimento e gestione di genitori, studenti, dirigenti scolastici e rappresentanti degli enti locali per il dimensionamento degli istituti scolastici, di gestione e ordinamento del personale scolastico, di gestione delle risorse finanziarie, di gestione di esami di Stato e relativi diplomi, di rapporti con le OO.SS., di rappresentanza istituzionale dell'amministrazione di appartenenza, di approvazione di graduatorie, di sottoscrizione di contratti di assunzione, di approvazione delle graduatorie permanenti, di assegnazione dei posti a tempo indeterminato, di emissione di decreti di approvazione dell'organico di diritto, di trasmissione delle rilevazioni di cui al d.P.C.M. del 14.12.1995, e di autorizzazione ed assegnazione di posti vacanti nell'organico di fatto.
Nella stessa prospettiva ha valorizzato l'assenza di contestazioni dell'Amministrazione scolastica, limitandosi essa ad affermare che le stesse rientrassero pienamente nell'area professionale C (l'attuale area III) e che l'Ufficio era dotato di un proprio dirigente nel periodo considerato.
In fatto, quindi, era risultato che dal 12.10.2012 al 20.4.2015, periodo in cui il dirigente incaricato non era presente in ufficio, se non un giorno alla settimana, le mansioni dirigenziali erano svolte effettivamente dal dottor
Al contrario nel periodo dal 21.04.2015 al 1.01.2019, essendo Per_1
stati presenti in ufficio i dirigenti quattro giorni su cinque a settimana, non si era verificata la condizione di sostanziale assenza del Dirigente a cui la giurisprudenza di legittimità collega la sussistenza del diritto alle differenze retributive (richiamando sul punto CdA Ve n. 258/18).
pag. 4/12 Tenuto conto del primo atto interruttivo, trasmesso via pec in data
30.01.2018 e del corso quinquennale della prescrizione, ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale per le differenze retributive relative al periodo fino al 30.01.2013.
Su tali premesse ha condannato l'Amministrazione a corrispondere al lavoratore le differenze retributive riferite al periodo dal 30.1.2013 al
20.4.2015.
2) Con l'appello sono posti a sostegno dell'invocata riforma i seguenti motivi
A) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
L'amministrazione sostiene di aver dimostrato che per tutto il periodo per cui è causa il lavoratore ha esercitato le mansioni previste dal proprio livello di inquadramento, ossia funzionario di area III. Afferma di aver puntualmente contestato nella memoria di primo grado le mansioni asseritamente svolte e gli allegati prodotti dal a sostegno della CP_1
pretesa azionata, ma che il giudice di prime cure non ha tenuto conto di tali contestazioni né dei documenti prodotti.
In particolare, evidenzia che l'appellato non ha mai svolto alcuna gestione delle risorse finanziarie riservate ai dirigenti (l'assunzione dell'impegno di spesa e l'emissione degli ordinativi di pagamento), ma solo la semplice disposizione delle liquidazioni, attività che può essere svolta anche dai funzionari.
Rileva altresì che il lavoratore si è sempre limitato all'invio delle convocazioni per le riunioni con le organizzazioni sindacali, mentre la conclusione dei contratti collettivi e degli accordi è sempre stata esercitata pag. 5/12 dai dirigenti come provato dai contratti relativi alle annualità 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 (docc. da 21 a 26).
Inoltre, sia il decreto di pubblicazione delle graduatorie del 2015, sia le comunicazioni con le Autorità, in quello stesso anno, risultano firmate dal dirigente (docc. 33-35). Pt_4
Ribadisce che gli atti firmati con la formula “per il dirigente reggente” rientravano nella esclusiva sfera di competenza del (p.18-19 CP_1
memoria di primo grado).
B) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. Carenza e illogicità della motivazione. Carenza di istruttoria.
Col secondo motivo contesta il ragionamento presuntivo del giudice di prime cure laddove ha erroneamente affermato che per i periodi di tempo in cui non vi era un dirigente presente in ufficio, l'appellato abbia svolto mansioni dirigenziali.
Ritiene che tale presunzione non sia adeguatamente motivata e che sia inconsistente alla luce del fatto che l'effettiva presenza del dirigente presso l' non rappresenta un elemento dirimente della Parte_2
controversia in quanto l'attività dirigenziale viene valutata in base al conseguimento dei risultati e degli obiettivi gestionali connessi all'incarico.
Rileva, altresì, che nei giorni di assenza del dirigente questi interloquiva, comunque, col personale da remoto.
Reitera le istanze istruttorie lamentando l'immotivato rigetto, in particolare con specifico riguardo alla richiesta di ordinare alla di Controparte_2
esibire i depositi di firma per la legalizzazione dei documenti per l'estero, effettuati da funzionari appartenenti all'Ufficio scolastico sede di . Pt_3
3) L'appello è infondato.
pag. 6/12 Quanto al primo motivo il collegio reputa del tutto corretta la considerazione della parte appellata circa l'elemento differenziale e distintivo, decisivo per considerare nel caso in esame lo svolgimento di mansioni dirigenziali: l'allegato A2 al CCNL del 14 settembre 2007 limita la possibilità per i funzionari di III area di dirigere o coordinare strutture di rilevanza esterna alle sole “unità organiche o strutture anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti”.
Si tratta di mansioni di contenuto direttivo, quelle dei funzionari di III
Area, del tutto sovrapponibili a quelle svolte dal dirigente, di talché il criterio differenziale è dato dallo svolgimento delle mansioni in un ufficio non dirigenziale per i funzionari e del loro esercizio in quelli aventi sede dirigenziale per il dirigente.
Nel caso di specie è documentato che l ove ha operato, giusta la sua Pt_2
individuazione ex art.3 del d.m. del 29.12.2009 quale uno dei “7 uffici di livello dirigenziale non generale” fino al 20.04.2015 data di pubblicazione ed entrata in vigore sulla Gazzetta Ufficiale n.91 - S.O. n.19 del d.m. 925 del 18 dicembre 2014 l' , costituiva Controparte_3
una sede dirigenziale autonoma rispetto agli altri Uffici di livello dirigenziale presenti nel , per cui per il periodo dal 12.10.2012 al Pt_2
20.04.2015 le mansioni dirigenziali erano di fatto svolte dal . CP_1
Quanto all'effettivo esercizio dei compiti non ha ragione di essere la doglianza degli appellanti circa l'errata valutazione del giudice in ordine al principio di non contestazione: il giudice, nel richiamarlo, si è riferito al pag. 7/12 contenuto delle attività svolte nel periodo di causa del dottor e, CP_1
rispetto a tale specifica allegazione inutilmente si legge la difesa di primo grado un'affermazione che contrasti la deduzione: le mansioni descritte dal ricorrente sono state prese in esame non per smentirne l'esercizio, ma per ricondurle ad attività proprie della Area III (si rinvia, nello specifico, al punto 10 della memoria di costituzione di I grado), di talché la loro rilevanza deriva dalle superiori considerazioni inerente alla tipologia di
Ufficio all'epoca dei fatti.
In realtà, e ad ogni buon fine, va puntualizzato che l'attività di gestione delle risorse finanziarie svolta dal dottor era relativa alla CP_1
“contabilità speciale” di cui agli artt. 585 e ss. del R.D. n. 827 del
23/05/1924, corrispondente all'attività di emissione degli ordinativi, di autorizzazione dei prospetti di liquidazione e dell'impegno dei fondi, pacificamente riconducile a mansioni dirigenziali.
La documentazione prodotta dall'Amministrazione non riguarda il periodo di causa (nn.13-20), ma al periodo successivo al 20.04.2015.
In linea generale va ricordato che le mansioni di natura dirigenziale sono individuate dall'art. 17 del d.l.vo n. 165/20013 e dall'art. 8 comma 3 del pag. 8/12 d.P.R. n. 17/20094. Rispetto ad esse, quindi, si è giudicato della ascrivibilità delle mansioni svolte dal dottor . CP_1
La circostanza della presenza dei dirigenti ad interim in misura del tutto inconsistente (al massimo un giorno a settimana presso la sede di ) Pt_3
da un lato e quella dello svolgimento delle attività correnti da parte dell'appellato (secondo l'elencazione, la descrizione e la documentazione offerta in primo grado) dall'altro, senza che fossero documentate le attività svolte (da remoto o in presenza) giustificato sotto il profilo ricostruttivo la decisione del primo giudice.
Alla luce della costante giurisprudenza di legittimità l'appello, pertanto, deve essere rigettato. Invero “Questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato,
pag. 9/12 in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione (Cass. n.
19812/2016; Cass. n. 18808/2013), sicché il diritto va escluso solo qualora
l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. n 24266/2016); si è dunque affermato che tali principi operano anche in relazione allo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali (Cass. S.U. n. 3814/2011), a condizione che il dipendente dimostri di averle svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni
(Cass. n. 752/2018 e Cass. n. 18712/2016)” (ex multis. Ordinanze Cass. n.
14293/2024, 2695/2024).
In punto onere della prova la Corte di cassazione ha ribadito che “il diritto
a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n. 18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell'assunzione; ne discende che è onere del dipendente allegare
e dimostrare che l'esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l'intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce”
(Ordinanza n. 21007/2023).
pag. 10/12 Nel caso di specie, come evidenziato dal giudice di prime cure, il lavoratore ha assolto all'onere della prova allegando numerosi documenti da cui emerge lo svolgimento di mansioni superiori.
Di contro parte appellante non ha né contestato la sporadica presenza in ufficio dei dirigenti reggenti né allegato nulla che provasse concretamente la gestione “da remoto” della sede di da parte dei dirigenti (come Pt_3
ad esempio, tabulati telefonici, mail).
I documenti prodotti dalle amministrazioni non risultano idonei a provare l'effettivo esercizio delle mansioni dirigenziali da parte dei dirigenti succedutosi dal 16 ottobre 2012 al 20 aprile 2015.
Invero, ad eccezione dell'ordinativo di pagamento del 2014 contenuto nel doc.13 prodotto da parte appellante – per cui non assume rilevanza autonoma per affermare l'effettiva e continuativa presenza di un dirigente in sede -, i documenti da 14 a 20 sono copia di ordinativi di pagamento riferibili ad annualità successive al periodo per cui è causa, come il decreto di pubblicazione delle graduatorie del 2015 (doc. 33) che è datato 28 maggio 2015.
I documenti nn.34 e 355 di parte appellante riguardano comunicazioni con le Autorità aventi ad oggetto la “Formazione della classe I scuola secondaria di primo grado della Scuola Media Costa di Rovigo – A.S.
2015/2016” firmati dal dirigente privi di data, ma per il contesto Pt_4
temporale in cui sono emessi non è giustificato imputarli al periodo di causa in assenza di una specifica prova che era onere della parte che li ha allegati fornire.
pag. 11/12 4) In applicazione del principio della soccombenza, consegue l'onere della parte appellante di rifondere gli appellati delle spese di lite del presente grado liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nel medio rispetto al valore di causa sopra indicato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate del grado liquidate in complessivi €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario del 15 %, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, il dott. , nel periodo dall'01.09.2012 al 22.5.2013 sarebbe stato presente Persona_2 in ufficio solo 21 giorni;
la dott. con incarico ad interim nel periodo dal 23.7.2013 al Persona_3 31.8.2014, non si sarebbe mai recata a;
la dott. nel periodo dal 23.07.2013 al
Pt_3 Persona_4 31.08.2014 sarebbe stata presente a solo 36 giorni;
la dott. con incarico ad
Pt_3 Persona_5 interim dall'1.09.2014 al 16.09.2014, non sarebbe mai giunta a;
la dott. nel
Pt_3 Persona_4 periodo dal 17.09.2014 al 20.4,2015, sarebbe stata presente a solo 19 giorni.
Pt_3 2 La declaratoria relativa si esprime nei seguenti eloquenti termini: “dirigere o coordinare unità organiche
o strutture anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata ai dirigenti, garantendo lo svolgimento dell'attività di competenza, provvedendo agli adempimenti previsti nell'ambito di normative generali ed emanando direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.” 3 “Funzioni dei dirigenti” “i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis. e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito …” 4 “3. L' è organizzato in uffici dirigenziali di livello non Parte_2 generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti.
Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;
alla gestione delle graduatorie … al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa
e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole;
al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
allo stato di integrazione degli alunni immigrati;
all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti;
al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;
al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali”. 5 Si tratta di riscontro a nota del 24 marzo 2015. Analogamente per la successiva che riscontra una comunicazione del 12 marzo 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lucia DALL'ARMELLINA Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 24 marzo 2022 da il (C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del Ministro pro tempore e per l Parte_2
(C.F. – , in persona P.IVA_2 Parte_3
del Dirigente pro tempore rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. ) presso i cui uffici, P.IVA_3
in Venezia, P.zza San Marco n. 63, con domicilio digitale pec:
Email_1
-appellante-
Contro , C.F.: , difeso, come da Controparte_1 CodiceFiscale_1
procura allegata al ricorso di primo grado, dall'avv. Nicola Zampieri con domicilio digitale pec: Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 31/22 del Tribunale di Rovigo– sezione Lavoro
In punto: qualifica superiore per esercizio di mansioni dirigenziali e differenze retributive
Causa trattata all'udienza del 20 marzo 2025.
Conclusioni per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, sezione lavoro, in parziale riforma della sentenza n.31/2022, emessa in data 22 febbraio 2022, dal Tribunale di Rovigo, sez. lavoro (in persona della dott.ssa Silvia Ferrari) nel giudizio avente R.G. 1000/2019, rigettare integralmente il ricorso proposto dal Controparte_1
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
…In via istruttoria..”
Conclusioni per parte appellata: “1. Dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte ragioni sopra dedotte, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2. Con vittoria di spese e compensi di causa.
3. In via istruttoria…”
pag. 2/12
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 24 marzo 2022 Il
[...]
e l (C.F. Parte_1 Parte_2
) – - hanno impugnato P.IVA_2 Parte_3
la sentenza n. 31/22 del giudice del lavoro del Tribunale di Rovigo con la quale ha accolto parzialmente il ricorso, condannando l'Amministrazione a corrispondere al ricorrente, per l'esercizio di fatto di mansioni dirigenziali nel periodo dal 12.10.2012 al 20.4.2015, le differenze retributive riferite al periodo dal 30.1.2013 al 20.4.2015, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con memoria depositata il 12 aprile 2023 si è costituito Controparte_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di un duplice rinvio d'ufficio per riequilibrio del ruolo,
è stata discussa all' odierna udienza e sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate veniva decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Con la sentenza impugnata il giudice rodigino ha accolto nei limiti sopra specificati la domanda dell'odierno appellato, tesa all'accertamento dell'esercizio di mansioni dirigenziali, pur essendo dipendente del inquadrato come funzionario nell'area III presso Parte_1
l' di , con la conseguente corresponsione del Parte_2 Pt_3
relativo trattamento economico corrispondente.
A sostegno della decisione ha ritenuto che il avesse adempiuto CP_1
all'onere probatorio documentando di aver svolto attività di deposito di firma autografa in Prefettura per la legalizzazione dei documenti, di pag. 3/12 ricevimento e gestione di genitori, studenti, dirigenti scolastici e rappresentanti degli enti locali per il dimensionamento degli istituti scolastici, di gestione e ordinamento del personale scolastico, di gestione delle risorse finanziarie, di gestione di esami di Stato e relativi diplomi, di rapporti con le OO.SS., di rappresentanza istituzionale dell'amministrazione di appartenenza, di approvazione di graduatorie, di sottoscrizione di contratti di assunzione, di approvazione delle graduatorie permanenti, di assegnazione dei posti a tempo indeterminato, di emissione di decreti di approvazione dell'organico di diritto, di trasmissione delle rilevazioni di cui al d.P.C.M. del 14.12.1995, e di autorizzazione ed assegnazione di posti vacanti nell'organico di fatto.
Nella stessa prospettiva ha valorizzato l'assenza di contestazioni dell'Amministrazione scolastica, limitandosi essa ad affermare che le stesse rientrassero pienamente nell'area professionale C (l'attuale area III) e che l'Ufficio era dotato di un proprio dirigente nel periodo considerato.
In fatto, quindi, era risultato che dal 12.10.2012 al 20.4.2015, periodo in cui il dirigente incaricato non era presente in ufficio, se non un giorno alla settimana, le mansioni dirigenziali erano svolte effettivamente dal dottor
Al contrario nel periodo dal 21.04.2015 al 1.01.2019, essendo Per_1
stati presenti in ufficio i dirigenti quattro giorni su cinque a settimana, non si era verificata la condizione di sostanziale assenza del Dirigente a cui la giurisprudenza di legittimità collega la sussistenza del diritto alle differenze retributive (richiamando sul punto CdA Ve n. 258/18).
pag. 4/12 Tenuto conto del primo atto interruttivo, trasmesso via pec in data
30.01.2018 e del corso quinquennale della prescrizione, ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale per le differenze retributive relative al periodo fino al 30.01.2013.
Su tali premesse ha condannato l'Amministrazione a corrispondere al lavoratore le differenze retributive riferite al periodo dal 30.1.2013 al
20.4.2015.
2) Con l'appello sono posti a sostegno dell'invocata riforma i seguenti motivi
A) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c.
L'amministrazione sostiene di aver dimostrato che per tutto il periodo per cui è causa il lavoratore ha esercitato le mansioni previste dal proprio livello di inquadramento, ossia funzionario di area III. Afferma di aver puntualmente contestato nella memoria di primo grado le mansioni asseritamente svolte e gli allegati prodotti dal a sostegno della CP_1
pretesa azionata, ma che il giudice di prime cure non ha tenuto conto di tali contestazioni né dei documenti prodotti.
In particolare, evidenzia che l'appellato non ha mai svolto alcuna gestione delle risorse finanziarie riservate ai dirigenti (l'assunzione dell'impegno di spesa e l'emissione degli ordinativi di pagamento), ma solo la semplice disposizione delle liquidazioni, attività che può essere svolta anche dai funzionari.
Rileva altresì che il lavoratore si è sempre limitato all'invio delle convocazioni per le riunioni con le organizzazioni sindacali, mentre la conclusione dei contratti collettivi e degli accordi è sempre stata esercitata pag. 5/12 dai dirigenti come provato dai contratti relativi alle annualità 2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 (docc. da 21 a 26).
Inoltre, sia il decreto di pubblicazione delle graduatorie del 2015, sia le comunicazioni con le Autorità, in quello stesso anno, risultano firmate dal dirigente (docc. 33-35). Pt_4
Ribadisce che gli atti firmati con la formula “per il dirigente reggente” rientravano nella esclusiva sfera di competenza del (p.18-19 CP_1
memoria di primo grado).
B) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. Carenza e illogicità della motivazione. Carenza di istruttoria.
Col secondo motivo contesta il ragionamento presuntivo del giudice di prime cure laddove ha erroneamente affermato che per i periodi di tempo in cui non vi era un dirigente presente in ufficio, l'appellato abbia svolto mansioni dirigenziali.
Ritiene che tale presunzione non sia adeguatamente motivata e che sia inconsistente alla luce del fatto che l'effettiva presenza del dirigente presso l' non rappresenta un elemento dirimente della Parte_2
controversia in quanto l'attività dirigenziale viene valutata in base al conseguimento dei risultati e degli obiettivi gestionali connessi all'incarico.
Rileva, altresì, che nei giorni di assenza del dirigente questi interloquiva, comunque, col personale da remoto.
Reitera le istanze istruttorie lamentando l'immotivato rigetto, in particolare con specifico riguardo alla richiesta di ordinare alla di Controparte_2
esibire i depositi di firma per la legalizzazione dei documenti per l'estero, effettuati da funzionari appartenenti all'Ufficio scolastico sede di . Pt_3
3) L'appello è infondato.
pag. 6/12 Quanto al primo motivo il collegio reputa del tutto corretta la considerazione della parte appellata circa l'elemento differenziale e distintivo, decisivo per considerare nel caso in esame lo svolgimento di mansioni dirigenziali: l'allegato A2 al CCNL del 14 settembre 2007 limita la possibilità per i funzionari di III area di dirigere o coordinare strutture di rilevanza esterna alle sole “unità organiche o strutture anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti”.
Si tratta di mansioni di contenuto direttivo, quelle dei funzionari di III
Area, del tutto sovrapponibili a quelle svolte dal dirigente, di talché il criterio differenziale è dato dallo svolgimento delle mansioni in un ufficio non dirigenziale per i funzionari e del loro esercizio in quelli aventi sede dirigenziale per il dirigente.
Nel caso di specie è documentato che l ove ha operato, giusta la sua Pt_2
individuazione ex art.3 del d.m. del 29.12.2009 quale uno dei “7 uffici di livello dirigenziale non generale” fino al 20.04.2015 data di pubblicazione ed entrata in vigore sulla Gazzetta Ufficiale n.91 - S.O. n.19 del d.m. 925 del 18 dicembre 2014 l' , costituiva Controparte_3
una sede dirigenziale autonoma rispetto agli altri Uffici di livello dirigenziale presenti nel , per cui per il periodo dal 12.10.2012 al Pt_2
20.04.2015 le mansioni dirigenziali erano di fatto svolte dal . CP_1
Quanto all'effettivo esercizio dei compiti non ha ragione di essere la doglianza degli appellanti circa l'errata valutazione del giudice in ordine al principio di non contestazione: il giudice, nel richiamarlo, si è riferito al pag. 7/12 contenuto delle attività svolte nel periodo di causa del dottor e, CP_1
rispetto a tale specifica allegazione inutilmente si legge la difesa di primo grado un'affermazione che contrasti la deduzione: le mansioni descritte dal ricorrente sono state prese in esame non per smentirne l'esercizio, ma per ricondurle ad attività proprie della Area III (si rinvia, nello specifico, al punto 10 della memoria di costituzione di I grado), di talché la loro rilevanza deriva dalle superiori considerazioni inerente alla tipologia di
Ufficio all'epoca dei fatti.
In realtà, e ad ogni buon fine, va puntualizzato che l'attività di gestione delle risorse finanziarie svolta dal dottor era relativa alla CP_1
“contabilità speciale” di cui agli artt. 585 e ss. del R.D. n. 827 del
23/05/1924, corrispondente all'attività di emissione degli ordinativi, di autorizzazione dei prospetti di liquidazione e dell'impegno dei fondi, pacificamente riconducile a mansioni dirigenziali.
La documentazione prodotta dall'Amministrazione non riguarda il periodo di causa (nn.13-20), ma al periodo successivo al 20.04.2015.
In linea generale va ricordato che le mansioni di natura dirigenziale sono individuate dall'art. 17 del d.l.vo n. 165/20013 e dall'art. 8 comma 3 del pag. 8/12 d.P.R. n. 17/20094. Rispetto ad esse, quindi, si è giudicato della ascrivibilità delle mansioni svolte dal dottor . CP_1
La circostanza della presenza dei dirigenti ad interim in misura del tutto inconsistente (al massimo un giorno a settimana presso la sede di ) Pt_3
da un lato e quella dello svolgimento delle attività correnti da parte dell'appellato (secondo l'elencazione, la descrizione e la documentazione offerta in primo grado) dall'altro, senza che fossero documentate le attività svolte (da remoto o in presenza) giustificato sotto il profilo ricostruttivo la decisione del primo giudice.
Alla luce della costante giurisprudenza di legittimità l'appello, pertanto, deve essere rigettato. Invero “Questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato,
pag. 9/12 in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione (Cass. n.
19812/2016; Cass. n. 18808/2013), sicché il diritto va escluso solo qualora
l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento (Cass. n 24266/2016); si è dunque affermato che tali principi operano anche in relazione allo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali (Cass. S.U. n. 3814/2011), a condizione che il dipendente dimostri di averle svolte con le caratteristiche richieste dalla legge, ovvero con l'attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di tali mansioni
(Cass. n. 752/2018 e Cass. n. 18712/2016)” (ex multis. Ordinanze Cass. n.
14293/2024, 2695/2024).
In punto onere della prova la Corte di cassazione ha ribadito che “il diritto
a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n. 18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell'assunzione; ne discende che è onere del dipendente allegare
e dimostrare che l'esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l'intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce”
(Ordinanza n. 21007/2023).
pag. 10/12 Nel caso di specie, come evidenziato dal giudice di prime cure, il lavoratore ha assolto all'onere della prova allegando numerosi documenti da cui emerge lo svolgimento di mansioni superiori.
Di contro parte appellante non ha né contestato la sporadica presenza in ufficio dei dirigenti reggenti né allegato nulla che provasse concretamente la gestione “da remoto” della sede di da parte dei dirigenti (come Pt_3
ad esempio, tabulati telefonici, mail).
I documenti prodotti dalle amministrazioni non risultano idonei a provare l'effettivo esercizio delle mansioni dirigenziali da parte dei dirigenti succedutosi dal 16 ottobre 2012 al 20 aprile 2015.
Invero, ad eccezione dell'ordinativo di pagamento del 2014 contenuto nel doc.13 prodotto da parte appellante – per cui non assume rilevanza autonoma per affermare l'effettiva e continuativa presenza di un dirigente in sede -, i documenti da 14 a 20 sono copia di ordinativi di pagamento riferibili ad annualità successive al periodo per cui è causa, come il decreto di pubblicazione delle graduatorie del 2015 (doc. 33) che è datato 28 maggio 2015.
I documenti nn.34 e 355 di parte appellante riguardano comunicazioni con le Autorità aventi ad oggetto la “Formazione della classe I scuola secondaria di primo grado della Scuola Media Costa di Rovigo – A.S.
2015/2016” firmati dal dirigente privi di data, ma per il contesto Pt_4
temporale in cui sono emessi non è giustificato imputarli al periodo di causa in assenza di una specifica prova che era onere della parte che li ha allegati fornire.
pag. 11/12 4) In applicazione del principio della soccombenza, consegue l'onere della parte appellante di rifondere gli appellati delle spese di lite del presente grado liquidate in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nel medio rispetto al valore di causa sopra indicato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate del grado liquidate in complessivi €.6.946,00 oltre al rimborso forfetario del 15 %, iva e cpa.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 20 marzo 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, il dott. , nel periodo dall'01.09.2012 al 22.5.2013 sarebbe stato presente Persona_2 in ufficio solo 21 giorni;
la dott. con incarico ad interim nel periodo dal 23.7.2013 al Persona_3 31.8.2014, non si sarebbe mai recata a;
la dott. nel periodo dal 23.07.2013 al
Pt_3 Persona_4 31.08.2014 sarebbe stata presente a solo 36 giorni;
la dott. con incarico ad
Pt_3 Persona_5 interim dall'1.09.2014 al 16.09.2014, non sarebbe mai giunta a;
la dott. nel
Pt_3 Persona_4 periodo dal 17.09.2014 al 20.4,2015, sarebbe stata presente a solo 19 giorni.
Pt_3 2 La declaratoria relativa si esprime nei seguenti eloquenti termini: “dirigere o coordinare unità organiche
o strutture anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata ai dirigenti, garantendo lo svolgimento dell'attività di competenza, provvedendo agli adempimenti previsti nell'ambito di normative generali ed emanando direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.” 3 “Funzioni dei dirigenti” “i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis. e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito …” 4 “3. L' è organizzato in uffici dirigenziali di livello non Parte_2 generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio in coordinamento con le direzioni generali competenti.
Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili in coordinamento con la direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;
alla gestione delle graduatorie … al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa
e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole;
al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici;
allo stato di integrazione degli alunni immigrati;
all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in coordinamento con le direzioni generali competenti;
al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca;
al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali”. 5 Si tratta di riscontro a nota del 24 marzo 2015. Analogamente per la successiva che riscontra una comunicazione del 12 marzo 2015