Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 13-1-25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 750/20 IL GIUDICE ONORARIO FRANCESCO DONNALOIA del Tribunale di Taranto I sezione ha emesso la seguente
SENTENZA
Vertente tra
, attore - c.f. : , difeso dall'avv. Antonio Summa Parte_1 CodiceFiscale_1
CONTRO
, convenuto, difeso dall'Avv. Luigi Semeraro Controparte_1
E
– terza chiamata – rapp.ta e difesa dagli avv.ti Fabio Dinoi e Fabio Romandini CP_2
Conclusione delle parti: come da verbale che qui si abbia integralmente trascritto.
Fatto e diritto con atto di citazione innanzi al gdp di Taranto conveniva il condominio di Parte_1 [...]
assumendo le seguenti circostanze. CP_1
L'istante, già titolare di ditta individuale di pulizie denominata Service & Cleaning, ha provveduto alle pulizie dello stabile dal luglio 2014 al febbraio 2017 per il costo di € 150,00 mensili, iva compresa;
CP_1
Per l'opera svolta dal 7.7.14 al mese di luglio 2016, ossia per 25 mesi, non riceveva il dovuto pagamento per
€ 3.750,00 (25 x 150,00), né riceveva € 183,00 per un intervento straordinario del 19.4.16 dovuto ad un incendio;
pertanto il credito complessivo vantato dal , per le opere svolte nei periodi suddetti, Parte_1 ammonta in totale ad € 3.933,00.
Cambiato amministratore il Condominio, il con la sua ditta continuava a lavorare per detto Ente sino Pt_1 ai primi mesi del 2017, regolarmente pagato dalla nuova amm.ce IG.ra . Parte_2
La causa a ruolo ed assegnata al G.d.P, dott. Francesco Liaci, alla prima udienza del 2.5.19 si costituiva in giudizio il a ministero dell'avv. Luigi Semeraro, che fermo il rigetto della Controparte_3 domanda attrice chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la società che aveva amministrato il CP_2 condominio nel periodo in questione, chiedendo di essere mallevato da quest'ultima per qualunque somma fosse stato condannato il condominio a pagare. Costituitasi in giudizio la contestava la domanda CP_2 posta dal Condominio di nei suoi confronti, e spiegava domanda riconvenzionale nei confronti Controparte_1 di quest'ultimo ente condominiale per euro. 9.249,89, per cui il G.d.P. prendeva atto che la spiegata domanda riconvenzionale superava per valore la sua competenza, si dichiarava quindi incompetente.
Nel merito si osserva quanto segue.
La IG.ra ha altresì dichiarato/confessato di aver pagato al il servizio di pulizie effettuato sotto Pt_2 Pt_1 la sua gestione, non ricordando però sino a quando.
La medesima ha altresì confermato che al momento del suo subentro avvenuto il 21-9-2016 nel bilancio precedente non sapeva se vi era un debito da parte del Condominio nei confronti della Parte_3
ne ricordava l'importo.
[...]
Sulla eccepita prescrizione del credito sollevata dal si osserva che le pulizie sono state effettuate CP_1 dal luglio 2014 al febbraio 2017. La pec di messa in mora dell'attore è del 17-12-18 e l'atto citazione del
18.2.19.
Trattandosi di prestazioni periodiche la prescrizione è di 5 anni ex art. 2948 c.c. e dunque al momento della richiesta fatta a mezzo pec la prescrizione non era ancora maturata.
Tuttavia la dichiarazione della amministratrice non hanno sopperito all'onere della prova.
Ed invero come è emerso dagli atti la stessa è subentrata al precedente amministratore allorquando le attività di pulizia erano già stata espletate.
Dunque nel periodo per cui non poteva essere chiamata a risponderne. Ne tantomeno i testi escussi hanno confermato l'attività di pulizia svolta e neppure il costo, semmai fosse stato pattuito. I testi e Tes_1 hanno dichiarato che si sarebbero recate nel convenuto per effettuare le pulizie ma Tes_2 CP_1 non hanno specificato il tipo, la durata ne l'entità della attività eseguita risultando la loro testimonianza piuttosto vaga. Lo stesso ha dichiarato in sede di interrogatorio formale che non vi era un contratto Pt_1 intercorso tra le parti e neppure un preventivo al fine di determinare il tipo di lavoro e d il costo.
Dunque, conseguentemente, nel merito la domanda è rimasta sfornita di prova parzialmente nell'an ma del tutto nel quantum e va respinta.
Conseguentemente va respinta la domanda di manleva sollevata dal condominio nei confronti del terzo chiamato
Le spese processuali per la reciproca soccombenza possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di
[...]
e del terzo chiamato in persona del suo amministratore pro Controparte_4 CP_2
tempore così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese tra le parti
Così deciso in
Taranto, 13-1-25 IL Gop FRANCESCO DONNALOIA