CGARS, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 82
CGARS
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Sostituzione del Commissario ad acta al Commissario liquidatore

    Il Collegio ritiene che il Commissario ad acta non possa sostituirsi al Commissario liquidatore nella gestione dell'intera procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa, in quanto ciò implicherebbe la gestione di una procedura concorsuale a cui non sono state parti gli altri creditori, violando il loro diritto di difesa. Inoltre, l'attività richiesta involge anche una fase giurisdizionale riservata al giudice ordinario.

  • Accolto
    Esecuzione del provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001

    Il Collegio ordina al Commissario ad acta di emanare il provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, quantificando le somme dovute all'appellante. Si precisa che tale provvedimento avrà efficacia sospensiva del pagamento delle somme dovute e che l'appellante potrà vendere il credito.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 82
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 82
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo