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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2521/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 2521/2023 R. G., promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Andreoli giusta Parte_1
procura allegata al ricorso
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Andreoli Controparte_1
giusta procura allegata alla memoria congiunta in data 19/12/2023, Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: all'udienza del 19/03/2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni dalle medesime pattuite nell'accordo in data 19/12/2023.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 632/2024 in data 06/06/2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e - i quali Parte_1 Controparte_1
avevano contratto matrimonio a Montefino in data 28/06/2009, generando la figlia nata il [...]) -, avendo il Tribunale accertato l'intollerabilità della Per_1
prosecuzione della convivenza coniugale. Con separata coeva ordinanza, la causa
è stata rimessa sul ruolo per la delibazione della domanda di divorzio, congiuntamente proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
Nelle note “note di trattazione scritta” depositate in sostituzione dell'udienza in data 19/03/2025, ex art. 127 ter c.p.c., le parti - ribadito di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire - hanno concordemente chiesto di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni dalle medesime concordate nella scrittura privata sottoscritta in data 19/12/2023 e depositata in data 21/12/2023.
Pertanto, la causa è stata rimessa all'immediata deliberazione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta. Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre,
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato nelle note di trattazione scritta.
Inoltre, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è procedibile ai sensi dell'art. 473 bis . 49 c.p.c., essendo passata in giudicato la sentenza di separazione n 632/2024, depositata in data 06/06/2024 e non impugnata dalle parti nei termini previsti a pena di decadenza ( artt. 325 e segg. c.p.c )
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod.. e 473 bis. 49 c.p.c.
Quanto alle condizioni di divorzio, possono essere recepite in questa sede quelle concordate dalle parti nell'accordo sottoscritto in data 19/12/2023 (in base al quale, per quanto di interesse, si prevede: l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre;
la corresponsione, da parte del padre, dell'assegno mensile di € 350,00 a titolo di mantenimento della prole, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
la paritaria ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale don il COA di Teramo del
05/12/2018), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge. Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'accordo raggiunto dalle parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e a Montefino in data Parte_1 Controparte_1
28/06/2009, alle condizioni trascritte nell'accordo in data 19/12/2023;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti;
3) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 26 marzo 2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n° 2521/2023 R. G., promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avv. Manuela Andreoli giusta Parte_1
procura allegata al ricorso
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Manuela Andreoli Controparte_1
giusta procura allegata alla memoria congiunta in data 19/12/2023, Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: all'udienza del 19/03/2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - le parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni dalle medesime pattuite nell'accordo in data 19/12/2023.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 632/2024 in data 06/06/2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e - i quali Parte_1 Controparte_1
avevano contratto matrimonio a Montefino in data 28/06/2009, generando la figlia nata il [...]) -, avendo il Tribunale accertato l'intollerabilità della Per_1
prosecuzione della convivenza coniugale. Con separata coeva ordinanza, la causa
è stata rimessa sul ruolo per la delibazione della domanda di divorzio, congiuntamente proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c.
Nelle note “note di trattazione scritta” depositate in sostituzione dell'udienza in data 19/03/2025, ex art. 127 ter c.p.c., le parti - ribadito di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire - hanno concordemente chiesto di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni dalle medesime concordate nella scrittura privata sottoscritta in data 19/12/2023 e depositata in data 21/12/2023.
Pertanto, la causa è stata rimessa all'immediata deliberazione del Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta. Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre,
è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale, come dalle stesse dichiarato nelle note di trattazione scritta.
Inoltre, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è procedibile ai sensi dell'art. 473 bis . 49 c.p.c., essendo passata in giudicato la sentenza di separazione n 632/2024, depositata in data 06/06/2024 e non impugnata dalle parti nei termini previsti a pena di decadenza ( artt. 325 e segg. c.p.c )
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970
e succ. mod.. e 473 bis. 49 c.p.c.
Quanto alle condizioni di divorzio, possono essere recepite in questa sede quelle concordate dalle parti nell'accordo sottoscritto in data 19/12/2023 (in base al quale, per quanto di interesse, si prevede: l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocazione prevalente presso la madre;
la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre;
la corresponsione, da parte del padre, dell'assegno mensile di € 350,00 a titolo di mantenimento della prole, oltre rivalutazione monetaria ISTAT;
la paritaria ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale don il COA di Teramo del
05/12/2018), apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge. Infine, avuto riguardo alla natura della controversia ed all'accordo raggiunto dalle parti, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e a Montefino in data Parte_1 Controparte_1
28/06/2009, alle condizioni trascritte nell'accordo in data 19/12/2023;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti;
3) dispone che il competente Ufficiale di Stato civile provveda all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 26 marzo 2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Angela Di Girolamo)