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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3694/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Marina di Caulonia, alla Via Provinciale n. 4, presso lo studio dell'Avv.
BELCASTRO CATERINA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LOLLI CINZIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: contribuzione figurativa LP.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato avviato al lavoro in un progetto di pubblica utilità ex art. 2 del D.Lgs.
01.12.1997 n. 468 e D.Lgs. 07.08.1997 n. 280 e successive modifiche e integrazioni dal luglio 2009 al 30.12.2014 presso il Comune di Caulonia;
lamentato che per tale periodo l' non ha provveduto all'accreditamento della contribuzione figurativa, CP_1
neanche a seguito di apposita istanza di aggiornamento dell'estratto conto assicurativo, rimasta inevasa;
concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, nei confronti del predetto convenuto, contrariis reiectis, così statuire: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa, ex art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/97 e successive modifiche ed integrazioni, a far data da luglio 2009 e fino a dicembre 2014, e, comunque, per tutti
i periodi di impiego del ricorrente in lavori di pubblica utilità; b) per l'effetto condannare l' in persona del Presidente p.t. legale rappresentante, corrente in CP_1
Via Ciro il Grande 00144 - Roma Eur, a provvedere al relativo accreditamento, come per legge”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l deducendo la necessità di integrazione del CP_1
contraddittorio con il Ministero del Lavoro e\o i suoi Uffici periferici, nonché con l'ente utilizzatore dei progetti, eccependo la carenza di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, nonché l'intervenuta decadenza sostanziale decadenza ai sensi del D.L. 19.9.1992 n.384, convertito con L.14.11.1992 n.438, nonché la prescrizione del diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 10.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio, avanzata dall' , nei confronti del Ministero del Lavoro, quale ente utilizzatore CP_1
delle prestazioni fornite dal ricorrente. Infatti, oggetto della controversia è il mancato accredito, da parte dell'ente a ciò tenuto, dei contributi figurativi, nonché l'accertamento del diritto in capo al ricorrente all'accreditamento degli stessi.
Sono, altresì, infondate le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall' , CP_1
relativamente alla mancanza di interesse ad agire, in capo al ricorrente, nonché alla decadenza e alla prescrizione.
Con riferimento all'interesse ad agire, appare evidente difatti che sussiste in capo al lavoratore un concreto interesse alla corretta ricognizione della propria posizione contributiva, soprattutto a fronte di una situazione di obiettiva incertezza.
Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di riconoscere la sussistenza di un siffatto interesse, statuendo che sussiste in capo al lavoratore, tanto in virtù dell'art. 54 l. 88/89, quanto dei generali principi dettati dalla l. 241/90 in materia di accesso ai documenti amministrativi e trasparenza dell'azione amministrativa, un vero e proprio diritto, cui corrisponde uno specifico obbligo da parte dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso (cfr. Cass.
9125/02; Cass. 30470/19). Il concreto ed attuale interesse ad agire del lavoratore è pienamente giustificato alla luce del valore certificativo ex art. 54 l. 88/89, dei dati comunicati dall'ente e dalla situazione di incertezza che può derivare in capo allo stesso a fronte di una comunicazione scorretta o incompleta.
D'altronde, pur non avendo attualmente inoltrato una domanda di pensione, tuttavia il ricorrente ha inoltrato all' richiesta di aggiornamento della posizione CP_1
contributiva, rimasta priva di riscontro, secondo quanto allegato e non contestato dall' . CP_2
Pertanto, sussiste certamente una posizione di contrasto, che concerne il diritto all'accreditamento dei contributi configurativi e una conseguente condizione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, idonea a fondare l'interesse ad una pronuncia di accertamento e conseguente accreditamento.
Quanto alle eccezioni di decadenza e di prescrizione, si evidenzia che, nel caso di specie, non si discute di prestazioni economiche, ma del diritto all'accredito dei contributi figurativi a fini pensionistici, per cui la disciplina invocata dall'istituto, relativamente alla decadenza e alla prescrizione, non trova applicazione.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come recentemente riconosciuto dalla Corte di Cassazione, anche in merito al diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, sussiste una equiparazione tra le posizioni dei lavoratori socialmente utili (SU) e dei lavoratori di pubblica utilità (LP). Sul punto la Corte difatti ha chiarito che “per i lavoratori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell sussiste indipendentemente dalla CP_1
iscrizione nelle liste di mobilità, per tutti i periodi d'impegno nelle attività di pubblica utilità, senza alcun limite temporale, come si evince dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs. n. 468 del 1997; detto principio vale anche per i lavoratori di pubblica utilità e ciò in ragione del rilievo che il rapporto tra le due categorie (SU
e LP) si pone in termini di specificazione all'interno di quella vasta tipologia di attività finalizzate alla tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e volte facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro” (cfr. Cass. Civ. 6346/22).
Tale pronuncia peraltro fa seguito ad altre statuizioni già assunte dalla Suprema Corte in cui era stato chiarito che in materia di impiego nelle attività dei lavori socialmente utili, deve ritenersi che il D.Lgs. n. 468 del 1997, all'art. 1, abbia fornito una definizione di portata generale, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, cioè a dire, dei lavori socialmente utili (SU), nonché dei lavori di pubblica utilità (LP), finalizzati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego, conformemente alle prescrizioni contenute nella Legge Delega che ha demandato la revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili, in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte, trovando consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 81 del 2000. Da ciò discende che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 468 del 1997, delineante i settori di attività per i “progetti di lavoro di pubblica utilità”, e quello di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 280 del 1997, che individua i “lavori di pubblica utilità” in funzione della creazione di occupazione in uno specifico bacino di impiego, si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento da lavoro, sicché l'incremento dell'assegno, nella misura e nei termini determinati dall'art. 45, comma 9, legge n.144/99 trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D. Lgs. n. 280/97 (cfr,
Cass., n. 1461/2011; Cass. Civ. Sez. VI, 29065/2011; Cass., sent. n. 17348 del
31/8/2015). Ciò in quanto la categoria degli LP rientra, come species, nel più ampio genus degli SU (cfr., sul punto, Cass. Civ. 8573/16, Rv. 639587 - 01).
Per questi motivi
si deve necessariamente riconoscere anche agli LP il diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, sebbene l'art. 8 comma 19 del d.lgs.
468/97 menzioni in maniera espressa solo i lavoratori socialmente utili.
D'altronde una diversa ricostruzione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni tra di loro omogenee, difficilmente coniugabile con i principi costituzionali.
Quanto alla prova della sussistenza dei requisiti previsti per la contribuzione figurativa, si osserva che, ai fini dell'accertamento del diritto all'accesso alla contribuzione figurativa, è necessario e sufficiente dimostrare l'effettivo impiego del ricorrente in lavori di pubblica utilità.
Nell'ambito del presente procedimento, detta prova è stata fornita, essendo stato allegato al ricorso introduttivo l'attestazione del servizio prestato, rilasciato dal responsabile dell'Area tecnica del Comune di Caulonia, da cui si evince che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, in qualità di L.P.U., percependo la retribuzione prevista per legge, dal 13.7.2009 al 30.12.2014.
Ne discende l'integrale accoglimento del ricorso con conseguente condanna dell' a provvedere all'accreditamento dei contributi figurativi maturati nel CP_1
periodo considerato.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell' , CP_1
con distrazione in favore della procuratrice del ricorrente dichiaratasi antistataria, avuto riguardo ai criteri e ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal successivo D.M. n. 147/2022 (scaglione di riferimento: valore indeterminabile complessità bassa, escludendo la fase istruttoria non svolta).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. dichiara il diritto della ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi ai fini pensionistici, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 19, d.lgs. 468/97 per l'attività svolta presso il Comune di Caulonia dal 13.7.2009 al 30.12.2014;
3. condanna l' a provvedere al relativo accreditamento;
CP_1
4. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro CP_1
3.291,00, oltre spese generali 15% IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
Locri, 11/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 3694/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Marina di Caulonia, alla Via Provinciale n. 4, presso lo studio dell'Avv.
BELCASTRO CATERINA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LOLLI CINZIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via Matteotti n. 48; CP_1
resistente
OGGETTO: contribuzione figurativa LP.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere stato avviato al lavoro in un progetto di pubblica utilità ex art. 2 del D.Lgs.
01.12.1997 n. 468 e D.Lgs. 07.08.1997 n. 280 e successive modifiche e integrazioni dal luglio 2009 al 30.12.2014 presso il Comune di Caulonia;
lamentato che per tale periodo l' non ha provveduto all'accreditamento della contribuzione figurativa, CP_1
neanche a seguito di apposita istanza di aggiornamento dell'estratto conto assicurativo, rimasta inevasa;
concludeva chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, nei confronti del predetto convenuto, contrariis reiectis, così statuire: a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa, ex art. 8, comma 19, del D.Lgs. n. 468/97 e successive modifiche ed integrazioni, a far data da luglio 2009 e fino a dicembre 2014, e, comunque, per tutti
i periodi di impiego del ricorrente in lavori di pubblica utilità; b) per l'effetto condannare l' in persona del Presidente p.t. legale rappresentante, corrente in CP_1
Via Ciro il Grande 00144 - Roma Eur, a provvedere al relativo accreditamento, come per legge”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l deducendo la necessità di integrazione del CP_1
contraddittorio con il Ministero del Lavoro e\o i suoi Uffici periferici, nonché con l'ente utilizzatore dei progetti, eccependo la carenza di legittimazione ad agire in capo alla ricorrente, nonché l'intervenuta decadenza sostanziale decadenza ai sensi del D.L. 19.9.1992 n.384, convertito con L.14.11.1992 n.438, nonché la prescrizione del diritto.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante le produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 10.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, veniva adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va rigettata la richiesta di integrazione del contraddittorio, avanzata dall' , nei confronti del Ministero del Lavoro, quale ente utilizzatore CP_1
delle prestazioni fornite dal ricorrente. Infatti, oggetto della controversia è il mancato accredito, da parte dell'ente a ciò tenuto, dei contributi figurativi, nonché l'accertamento del diritto in capo al ricorrente all'accreditamento degli stessi.
Sono, altresì, infondate le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall' , CP_1
relativamente alla mancanza di interesse ad agire, in capo al ricorrente, nonché alla decadenza e alla prescrizione.
Con riferimento all'interesse ad agire, appare evidente difatti che sussiste in capo al lavoratore un concreto interesse alla corretta ricognizione della propria posizione contributiva, soprattutto a fronte di una situazione di obiettiva incertezza.
Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di riconoscere la sussistenza di un siffatto interesse, statuendo che sussiste in capo al lavoratore, tanto in virtù dell'art. 54 l. 88/89, quanto dei generali principi dettati dalla l. 241/90 in materia di accesso ai documenti amministrativi e trasparenza dell'azione amministrativa, un vero e proprio diritto, cui corrisponde uno specifico obbligo da parte dell'ente di previdenza, alla corretta informazione circa la consistenza del credito contributivo in corso (cfr. Cass.
9125/02; Cass. 30470/19). Il concreto ed attuale interesse ad agire del lavoratore è pienamente giustificato alla luce del valore certificativo ex art. 54 l. 88/89, dei dati comunicati dall'ente e dalla situazione di incertezza che può derivare in capo allo stesso a fronte di una comunicazione scorretta o incompleta.
D'altronde, pur non avendo attualmente inoltrato una domanda di pensione, tuttavia il ricorrente ha inoltrato all' richiesta di aggiornamento della posizione CP_1
contributiva, rimasta priva di riscontro, secondo quanto allegato e non contestato dall' . CP_2
Pertanto, sussiste certamente una posizione di contrasto, che concerne il diritto all'accreditamento dei contributi configurativi e una conseguente condizione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, idonea a fondare l'interesse ad una pronuncia di accertamento e conseguente accreditamento.
Quanto alle eccezioni di decadenza e di prescrizione, si evidenzia che, nel caso di specie, non si discute di prestazioni economiche, ma del diritto all'accredito dei contributi figurativi a fini pensionistici, per cui la disciplina invocata dall'istituto, relativamente alla decadenza e alla prescrizione, non trova applicazione.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Come recentemente riconosciuto dalla Corte di Cassazione, anche in merito al diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, sussiste una equiparazione tra le posizioni dei lavoratori socialmente utili (SU) e dei lavoratori di pubblica utilità (LP). Sul punto la Corte difatti ha chiarito che “per i lavoratori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell sussiste indipendentemente dalla CP_1
iscrizione nelle liste di mobilità, per tutti i periodi d'impegno nelle attività di pubblica utilità, senza alcun limite temporale, come si evince dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs. n. 468 del 1997; detto principio vale anche per i lavoratori di pubblica utilità e ciò in ragione del rilievo che il rapporto tra le due categorie (SU
e LP) si pone in termini di specificazione all'interno di quella vasta tipologia di attività finalizzate alla tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e volte facilitarne l'ingresso nel mercato del lavoro” (cfr. Cass. Civ. 6346/22).
Tale pronuncia peraltro fa seguito ad altre statuizioni già assunte dalla Suprema Corte in cui era stato chiarito che in materia di impiego nelle attività dei lavori socialmente utili, deve ritenersi che il D.Lgs. n. 468 del 1997, all'art. 1, abbia fornito una definizione di portata generale, comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, cioè a dire, dei lavori socialmente utili (SU), nonché dei lavori di pubblica utilità (LP), finalizzati alla creazione di occupazione in particolari bacini di impiego, conformemente alle prescrizioni contenute nella Legge Delega che ha demandato la revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili, in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte, trovando consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal D.Lgs. n. 81 del 2000. Da ciò discende che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 468 del 1997, delineante i settori di attività per i “progetti di lavoro di pubblica utilità”, e quello di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 280 del 1997, che individua i “lavori di pubblica utilità” in funzione della creazione di occupazione in uno specifico bacino di impiego, si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento da lavoro, sicché l'incremento dell'assegno, nella misura e nei termini determinati dall'art. 45, comma 9, legge n.144/99 trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal D. Lgs. n. 280/97 (cfr,
Cass., n. 1461/2011; Cass. Civ. Sez. VI, 29065/2011; Cass., sent. n. 17348 del
31/8/2015). Ciò in quanto la categoria degli LP rientra, come species, nel più ampio genus degli SU (cfr., sul punto, Cass. Civ. 8573/16, Rv. 639587 - 01).
Per questi motivi
si deve necessariamente riconoscere anche agli LP il diritto all'accreditamento dei contributi figurativi, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, sebbene l'art. 8 comma 19 del d.lgs.
468/97 menzioni in maniera espressa solo i lavoratori socialmente utili.
D'altronde una diversa ricostruzione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni tra di loro omogenee, difficilmente coniugabile con i principi costituzionali.
Quanto alla prova della sussistenza dei requisiti previsti per la contribuzione figurativa, si osserva che, ai fini dell'accertamento del diritto all'accesso alla contribuzione figurativa, è necessario e sufficiente dimostrare l'effettivo impiego del ricorrente in lavori di pubblica utilità.
Nell'ambito del presente procedimento, detta prova è stata fornita, essendo stato allegato al ricorso introduttivo l'attestazione del servizio prestato, rilasciato dal responsabile dell'Area tecnica del Comune di Caulonia, da cui si evince che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa, in qualità di L.P.U., percependo la retribuzione prevista per legge, dal 13.7.2009 al 30.12.2014.
Ne discende l'integrale accoglimento del ricorso con conseguente condanna dell' a provvedere all'accreditamento dei contributi figurativi maturati nel CP_1
periodo considerato.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell' , CP_1
con distrazione in favore della procuratrice del ricorrente dichiaratasi antistataria, avuto riguardo ai criteri e ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal successivo D.M. n. 147/2022 (scaglione di riferimento: valore indeterminabile complessità bassa, escludendo la fase istruttoria non svolta).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. dichiara il diritto della ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi ai fini pensionistici, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 19, d.lgs. 468/97 per l'attività svolta presso il Comune di Caulonia dal 13.7.2009 al 30.12.2014;
3. condanna l' a provvedere al relativo accreditamento;
CP_1
4. condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro CP_1
3.291,00, oltre spese generali 15% IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.
Locri, 11/04/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi