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Sentenza 26 settembre 2024
Sentenza 26 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 26/09/2024, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MARIA TERESA SPANU Presidente
DONATELLA ARU Consigliere
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 209 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'avv. Parte_1
Daniele Condemi, presso il cui studio in Cagliari, via Pessina n. 36, ha eletto domicilio (ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Cagliari del 9.5.2022);
APPELLANTE
contro in persona del sindaco dott. , rappresentato e difeso, Controparte_1 Controparte_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato Raffaele Gagliardi
del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, via Melloni n. 8, ha eletto domicilio;
APPELLATO
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Pagina 1 “Piaccia in riforma della sentenza impugnata
Accertare i fatti descritti in premessa, la responsabilità del in persona del Controparte_1
sindaco pro Tempore, Convenuto, condannarlo al risarcimento dei danni tutti, come dimostrati,
con interessi e rivalutazione monetaria.
Con il favore di compensi e spese dei due gradi di giudizio”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
- Nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto e in Parte_1
diritto, con integrale conferma della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari sezione
Civile. n. 1070/2022 in data 20/4/2022 pubblicata in data 22/4/2022;
- in caso di accoglimento, anche parziale dell'appello, si chiede, in via subordinata, di accertare e
dichiarare, ex art. 1227 c.c.., il concorso di colpa dell'appellante, con conseguente diminuzione
della responsabilità del in proporzione all'incidenza causale del Controparte_1
comportamento tenuto dallo stesso e, per l'effetto, accertare e liquidare l'eventuale esatta
quantificazione dell'importo dovuto nella misura che risulterà in corso di causa al netto degli
importi eventualmente percepiti;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre
rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 2 Con atto di citazione ritualmente notificato convenne in giudizio il Parte_1 CP_1
in persona del Sindaco e Presidente della Giunta Comunale, esponendo che:
[...]
- il 16.08.2014, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore, per il taglio della strada
dovuto ai lavori di realizzazione della rotatoria di all'altezza dell'intersezione della via CP_1
Primo Maggio con via Vienna, era caduto rovinosamente a terra;
- a seguito della caduta, era rimasto immobilizzato per un periodo di quattro mesi, riportando i seguenti traumi: escoriazione sottorbitaria sinistra con ferita, toracicalgia emitorace sinistro con frattura di cinque costole, escoriazione ginocchio destro, lesione legamento crociato e menisco ginocchio sinistro, frattura terzo distale clavicola, escoriazione spalla, braccio ginocchio e frattura clavicola sinistra;
- i traumi subiti avevano comportato un ricovero per due giorni, una inabilità parziale al 75% per giorni 40, ITP al 50% e al 25% di giorni 30 e una invalidità permanente del 15%;
- lo scooter Honda 400 era andato distrutto, con danni stimati per euro 5.575,45, su un valore di mercato del ciclomotore pari ad euro 6.500,00;
- aveva dovuto sostenere le spese per il reperimento di un mezzo analogo;
- aveva, in generale, subito un grave pregiudizio, anche in considerazione della propria qualità di imprenditore, non potendo più provvedere al proprio lavoro.
Nel costituirsi, il chiese il rigetto della domanda attorea, eccependo in diritto Controparte_1
che la fattispecie dedotta in giudizio non si sarebbe potuta ricondurre al disposto di cui all'art. 2051
c.c., poiché il fatto si era verificato su una strada comunale facente parte del c.d. demanio accidentale comunale ex artt. 822 co. 2 e 824 c.c., pertanto aperta all'uso generale della collettività,
non consentendo così all'ente l'effettivo esercizio dei poteri di controllo e vigilanza destinati a
Pagina 3 prevenire l'insorgenza di eventi lesivi nei confronti di terzi. Sostenne che, semmai, il caso in esame avrebbe potuto essere ricondotto nella disciplina di cui all'art. 2043 c.c., configurabile quando si prospetti un'ipotesi di c.d. insidia o trabocchetto, con la conseguenza che sarebbe spettato al danneggiato dimostrare i relativi presupposti, incluso l'elemento psicologico. Onere della prova nella specie niente affatto assolto.
La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, venne così decisa con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1070/2022, pubblicata in data 22/04/2022: “1) rigetta la
domanda attrice;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in
complessivi euro 2600,00, oltre accessori di legge, in favore del legale del convenuto che si è
dichiarato antistatario”.
In sintesi, si riporta il percorso motivazionale della sentenza di primo grado.
Premesso che in tema di vizi dell'edictio actionis l'art. 164, comma 4, c.p.c. stabilisce che la citazione è nulla nel caso in cui venga omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda o manchi l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, nel caso in esame risultava un atto introduttivo composto da sole tre pagine, nelle quali si alternavano una narrazione sommaria dei fatti di causa, un accenno al tema della responsabilità ex art. 2051 c.c. e una confusionaria e assolutamente generica qualificazione e quantificazione dei danni, senza una specifica indicazione delle conclusioni avanzate. Constatata l'assenza di continuità di un discorso logico e l'
incompletezza della narrazione in fatto e in diritto, il Giudice ha ritenuto la nullità della citazione per impossibilità di individuare con certezza il petitum.
Tuttavia, ipotizzando che la domanda attorea avesse ad oggetto una generica richiesta di
risarcimento del danno per lesioni da caduta su strada, il Tribunale ha peraltro sviluppato l'esame del merito, e, pur disattendendo l'eccezione del convenuto, ha ritenuto la domanda infondata,
Pagina 4 ricordando che la tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 2051 c.c. presuppone che lo stesso danneggiato, accedendo ad un regime probatorio semplificato, dimostri il rapporto intercorrente tra la res ed il soggetto preposto alla sua custodia, prescindendo da una condotta soggettivamente imputabile al soggetto stesso: in questo senso, però, l'attore non aveva fornito alcuna prova. Il
giudice di prime cure ha, inoltre, aggiunto che laddove sia esclusa la possibilità di una effettiva custodia del bene demaniale, può applicarsi il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. che opera in termini soggettivi, richiedendo la dimostrazione (da parte del danneggiato) del dolo o della colpa dell'ente proprietario del bene, la quale può peraltro presumersi quando il danneggiato dimostri che il danno si è verificato in ragione di una anomalia della cosa, ma che non sussiste laddove sia dimostrato che la suddetta anomalia risultava percepibile o prevedibile con l'ordinaria diligenza.
Non avendo fornito, l'attore, né la prova richiesta dall'art. 2051 c.c., né quella richiesta dall'art. 2043 c.c. sia sull'an che sul quantum, il Giudice ha pertanto respinto le domande attrici e liquidato le spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
***
Avverso la sentenza propone appello al fine di ottenere, in sua riforma, Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Il eccepisce l' inammissibilità dell'appello ai sensi delle disposizioni di cui Controparte_1
agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., contestandone nel merito la fondatezza.
* * *
I. Con primo motivo d'appello, censura la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1
cui il Giudice avrebbe respinto la domanda per averla ritenuta nulla per indeterminatezza del
petitum, rilevando che, invece, “sia la domanda che la memoria 183 cpc contengono l'esposizione
dei fatti del petitum e della causa petendi, peraltro descritti in modo preciso e conformi alla
prescrizione codicistica”. Rappresenta l'appellante che vengono indicati il luogo dell'accadimento,
Pagina 5 i soggetti interessati, il fatto e le sue conseguenze in tema di pregiudizi e che agli atti vi sono
documenti, dichiarazioni, preventivi e valutazioni medico legali che contribuiscono a formulare la
domanda. A detta dell'appellante, non si ravviserebbe alcuna “illogicità discorsale” o lacunosità
espositiva in fatto e in diritto. Né vi era stata, d' altra parte, alcuna ordinanza che dichiarasse la nullità della citazione o ordinasse l'integrazione della domanda.
II. Con secondo motivo d'appello censura la sentenza di primo grado nella parte Parte_1
in cui il Tribunale ha, comunque, ritenuto infondata la domanda anche nel merito. A supporto l'appellante richiama una serie di pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e di responsabilità ex art. 2043 c.c., ritenendo che la fattispecie in esame possa essere ricondotta a entrambe le disposizioni. A favore della propria tesi, l'appellante chiarisce che la convenuta non avrebbe svolto specifiche contestazioni dei fatti descritti e in relazione ai documenti prodotti concludendo che stante il carattere oggettivo della responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. quest'ultimo non avrebbe dato prova del superamento CP_1
dell'applicabilità di tale disposizione normativa e che, in ogni caso, ai fini dell'accoglimento della domanda formulata ex art. 2043 c.c. erano stati dedotti mezzi istruttori, dei quali ha reiterato l'istanza di ammissione.
***
E' principio noto che nel giudizio d'appello colui che impugna ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice: alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice,
al qual fine non è sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità. Nella specie le doglianze, rapportate al tenore delle statuizioni, risultano individuabili e comprensibili nei termini sopra indicati.
Tanto premesso, l'appello non può trovare accoglimento.
Pagina 6 I. Il primo motivo è fondato, e tale fondatezza consente di esaminare il merito della vicenda. L'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio permette - seppur attraverso un certo sforzo interpretativo a causa di una narrazione dei fatti per certi versi frammentaria - di intendere la portata del petitum e della causa petendi, così da consentire la elaborazione di una difesa da parte del convenuto e l'assunzione di una decisione sul merito da parte del giudicante. Né il primo giudice ha rilevato la ritenuta nullità secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 164 c. 4 c.p.c. che impone di disporre, a mente del successivo comma 5, in ordine all'integrazione della domanda.
Peraltro, la ritenuta nullità non ha comportato autonome conseguenze, essendo il Tribunale
comunque entrato nel merito pervenendo ad un rigetto della domanda.
II. Il secondo motivo è infondato. Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, il non ha fornito una narrazione lineare e completa dei fatti: la stessa dinamica del sinistro Pt_1
risulta allegata in maniera generica non essendo neppure dato comprendere quale sia l'esatto punto in cui il danneggiato è caduto: difatti nell'atto introduttivo lo stesso assume di essere caduto, alla guida del proprio ciclomotore, “per il taglio della strada dovuto ai lavori di realizzazione della
rotatoria in via Primo Maggio, fronte Liceo Pitagora, all'intersezione con via Vienna in CP_1
; di contro, dal verbale di accettazione al pronto soccorso dell'ospedale SS. Trinità (doc. CP_1
2 fascicolo di primo grado attore), si evince che egli avesse dichiarato di “ essere scivolato per la
presenza di ghiaia sul manto stradale (v.le Marconi)”, mentre dalla perizia di parte prodotta agli atti e redatta dal dott. (doc. 6 fascicolo di primo grado parte attrice), risulta che questi avesse Per_1
riferito al medico incaricato, di aver urtato, mentre eseguiva una manovra di svolta, contro un tombino per la raccolta delle acque, sopraelevato di circa 10 cm dal piano stradale. Siffatte diverse indicazioni trovano in effetti una certa convergenza attraverso l'osservazione della documentazione fotografica agli atti, rappresentante l'asserito teatro della caduta, un tratto di rotatoria interessato da un esteso dissesto sul quale risulta presente un tombino ben visibile e della ghiaia o, piuttosto una evidente asperità / ruvidità del suolo, chiaramente dovuti a lavori in corso di sistemazione stradale.
Pagina 7 Ora, al di là dell'affermazione, assai generica, in ordine all'esatto punto/causa della caduta,
nessun ulteriore elemento consente di affermare la responsabilità dell' ente proprietario della strada per il sinistro occorso al conducente della moto.
In proposito non sono risolutivi i principi espressi dalla più recente giurisprudenza in tema di responsabilità da cose in custodia, che ha chiarito: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione
da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode
grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del
danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo
e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del
custode. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che
aveva riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli attori in
conseguenza dell'esondazione di un fiume, in quanto, accertato il nesso causale tra il rilascio delle
acque fluite a valle della diga e i predetti danni, aveva ritenuto che il particolare evento
meteorologico, concausa dei danni, avrebbe potuto integrare il caso fortuito soltanto laddove il
custode avesse dimostrato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel documento di protezione
civile della diga) “(Sez. Un. n. 20943 del 30/06/2022), sicché, prescindendo da qualunque connotato di colpa del custode, incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La pericolosità tuttavia , pur non essendo elemento intrinseco della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (cui è dunque riconducibile una gamma potenzialmente indefinita di situazioni - Cass. 01/02/2018, n. 2480, § 18), non costituisce profilo trascurabile nel giudizio di responsabilità di cui trattasi. Difatti la natura della cosa ben può
rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: “Il giudizio sull'autonoma idoneità
causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed
alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la
Pagina 8 situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione
delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel
dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad
escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (Cass. 1/02/2018, n.
2477; Cass. 19/03/2018, n. 6703; Cass. n. 37059/2022, nonché da ultimo, Ord. n.
12663 del 09/05/2024).
In detti termini si è espressa la Suprema Corte in ipotesi di sconnessione stradale ben visibile: “In
tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del
comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi,
invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza
di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione
dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data
l'ampiezza del sedime).” (ez. 3 - , Ord. n. 14228 del 23/05/2023).
Alla luce dei principi espressi, deve ritenersi che nella specie, in presenza di un'ampia sconnessione stradale evidente e ben percepibile agli utenti della strada, secondo quanto agevolmente desumibile dalle fotografie prodotte dall'attore, in prossimità di un ampio incrocio/rotatoria e di una scuola, in un tratto dove è dunque imposta un'andatura particolarmente moderata, non risultando neppure allegata la scarsa visibilità o l'assenza di illuminazione, non sia ravvisabile la responsabilità dell'ente proprietario della strada ex art. 2051 c.c., nonché, a maggior ragione, ex art. 2043 c.c. non essendo adempiuti gli oneri probatori di tale ultima fattispecie, posti a carico del danneggiato.
In ordine agli oneri di allegazione e probatori va ulteriormente specificato che le istanze di ammissione della prova testimoniale reiterate in questa sede non sono state riproposte con la precisazione delle conclusioni in primo grado e peraltro risultano formulate in termini assai generici
Pagina 9 e valutativi (invero le uniche istanze istruttorie, contenute nell'atto di citazione di primo grado, sono del seguente tenore: “Si deduce prova per testi in ordine ai capi 1,2,3 dei signori […]”. A volere fare coincidere i capi indicati, non individuabili nell'atto, con i primi tre punti della citazione, si osserva che questi recano una descrizione del tutto generica della vicenda e/o si risolvono in una valutazione sul nesso causale, risultando in ogni caso inidonei a fornire elementi sufficienti a consentire di affermare la responsabilità del convenuto ai sensi degli artt. 2051 o 2043 CP_1
c.c.).
Alla luce delle argomentazioni svolte l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicando i valori minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) per la fase introduttiva, di studio e decisionale, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi, sullo scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17,
L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n.1070/2022, pubblicata in Parte_1
data 22/04/2022, del Tribunale di Cagliari:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna alla rifusione, in favore del in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1984,00
per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) Dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012 per il pagamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Pagina 10 Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Civile
composta dai magistrati:
MARIA TERESA SPANU Presidente
DONATELLA ARU Consigliere
GRAZIA MARIA BAGELLA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 209 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'avv. Parte_1
Daniele Condemi, presso il cui studio in Cagliari, via Pessina n. 36, ha eletto domicilio (ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Cagliari del 9.5.2022);
APPELLANTE
contro in persona del sindaco dott. , rappresentato e difeso, Controparte_1 Controparte_2
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avvocato Raffaele Gagliardi
del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, via Melloni n. 8, ha eletto domicilio;
APPELLATO
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DELL' APPELLANTE:
Pagina 1 “Piaccia in riforma della sentenza impugnata
Accertare i fatti descritti in premessa, la responsabilità del in persona del Controparte_1
sindaco pro Tempore, Convenuto, condannarlo al risarcimento dei danni tutti, come dimostrati,
con interessi e rivalutazione monetaria.
Con il favore di compensi e spese dei due gradi di giudizio”.
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.;
- Nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto e in Parte_1
diritto, con integrale conferma della sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Cagliari sezione
Civile. n. 1070/2022 in data 20/4/2022 pubblicata in data 22/4/2022;
- in caso di accoglimento, anche parziale dell'appello, si chiede, in via subordinata, di accertare e
dichiarare, ex art. 1227 c.c.., il concorso di colpa dell'appellante, con conseguente diminuzione
della responsabilità del in proporzione all'incidenza causale del Controparte_1
comportamento tenuto dallo stesso e, per l'effetto, accertare e liquidare l'eventuale esatta
quantificazione dell'importo dovuto nella misura che risulterà in corso di causa al netto degli
importi eventualmente percepiti;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre
rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Pagina 2 Con atto di citazione ritualmente notificato convenne in giudizio il Parte_1 CP_1
in persona del Sindaco e Presidente della Giunta Comunale, esponendo che:
[...]
- il 16.08.2014, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore, per il taglio della strada
dovuto ai lavori di realizzazione della rotatoria di all'altezza dell'intersezione della via CP_1
Primo Maggio con via Vienna, era caduto rovinosamente a terra;
- a seguito della caduta, era rimasto immobilizzato per un periodo di quattro mesi, riportando i seguenti traumi: escoriazione sottorbitaria sinistra con ferita, toracicalgia emitorace sinistro con frattura di cinque costole, escoriazione ginocchio destro, lesione legamento crociato e menisco ginocchio sinistro, frattura terzo distale clavicola, escoriazione spalla, braccio ginocchio e frattura clavicola sinistra;
- i traumi subiti avevano comportato un ricovero per due giorni, una inabilità parziale al 75% per giorni 40, ITP al 50% e al 25% di giorni 30 e una invalidità permanente del 15%;
- lo scooter Honda 400 era andato distrutto, con danni stimati per euro 5.575,45, su un valore di mercato del ciclomotore pari ad euro 6.500,00;
- aveva dovuto sostenere le spese per il reperimento di un mezzo analogo;
- aveva, in generale, subito un grave pregiudizio, anche in considerazione della propria qualità di imprenditore, non potendo più provvedere al proprio lavoro.
Nel costituirsi, il chiese il rigetto della domanda attorea, eccependo in diritto Controparte_1
che la fattispecie dedotta in giudizio non si sarebbe potuta ricondurre al disposto di cui all'art. 2051
c.c., poiché il fatto si era verificato su una strada comunale facente parte del c.d. demanio accidentale comunale ex artt. 822 co. 2 e 824 c.c., pertanto aperta all'uso generale della collettività,
non consentendo così all'ente l'effettivo esercizio dei poteri di controllo e vigilanza destinati a
Pagina 3 prevenire l'insorgenza di eventi lesivi nei confronti di terzi. Sostenne che, semmai, il caso in esame avrebbe potuto essere ricondotto nella disciplina di cui all'art. 2043 c.c., configurabile quando si prospetti un'ipotesi di c.d. insidia o trabocchetto, con la conseguenza che sarebbe spettato al danneggiato dimostrare i relativi presupposti, incluso l'elemento psicologico. Onere della prova nella specie niente affatto assolto.
La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, venne così decisa con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1070/2022, pubblicata in data 22/04/2022: “1) rigetta la
domanda attrice;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali che si liquidano in
complessivi euro 2600,00, oltre accessori di legge, in favore del legale del convenuto che si è
dichiarato antistatario”.
In sintesi, si riporta il percorso motivazionale della sentenza di primo grado.
Premesso che in tema di vizi dell'edictio actionis l'art. 164, comma 4, c.p.c. stabilisce che la citazione è nulla nel caso in cui venga omessa o risulti assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda o manchi l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni, nel caso in esame risultava un atto introduttivo composto da sole tre pagine, nelle quali si alternavano una narrazione sommaria dei fatti di causa, un accenno al tema della responsabilità ex art. 2051 c.c. e una confusionaria e assolutamente generica qualificazione e quantificazione dei danni, senza una specifica indicazione delle conclusioni avanzate. Constatata l'assenza di continuità di un discorso logico e l'
incompletezza della narrazione in fatto e in diritto, il Giudice ha ritenuto la nullità della citazione per impossibilità di individuare con certezza il petitum.
Tuttavia, ipotizzando che la domanda attorea avesse ad oggetto una generica richiesta di
risarcimento del danno per lesioni da caduta su strada, il Tribunale ha peraltro sviluppato l'esame del merito, e, pur disattendendo l'eccezione del convenuto, ha ritenuto la domanda infondata,
Pagina 4 ricordando che la tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 2051 c.c. presuppone che lo stesso danneggiato, accedendo ad un regime probatorio semplificato, dimostri il rapporto intercorrente tra la res ed il soggetto preposto alla sua custodia, prescindendo da una condotta soggettivamente imputabile al soggetto stesso: in questo senso, però, l'attore non aveva fornito alcuna prova. Il
giudice di prime cure ha, inoltre, aggiunto che laddove sia esclusa la possibilità di una effettiva custodia del bene demaniale, può applicarsi il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. che opera in termini soggettivi, richiedendo la dimostrazione (da parte del danneggiato) del dolo o della colpa dell'ente proprietario del bene, la quale può peraltro presumersi quando il danneggiato dimostri che il danno si è verificato in ragione di una anomalia della cosa, ma che non sussiste laddove sia dimostrato che la suddetta anomalia risultava percepibile o prevedibile con l'ordinaria diligenza.
Non avendo fornito, l'attore, né la prova richiesta dall'art. 2051 c.c., né quella richiesta dall'art. 2043 c.c. sia sull'an che sul quantum, il Giudice ha pertanto respinto le domande attrici e liquidato le spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
***
Avverso la sentenza propone appello al fine di ottenere, in sua riforma, Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe.
Il eccepisce l' inammissibilità dell'appello ai sensi delle disposizioni di cui Controparte_1
agli artt. 342 e 348 bis c.p.c., contestandone nel merito la fondatezza.
* * *
I. Con primo motivo d'appello, censura la sentenza di primo grado nella parte in Parte_1
cui il Giudice avrebbe respinto la domanda per averla ritenuta nulla per indeterminatezza del
petitum, rilevando che, invece, “sia la domanda che la memoria 183 cpc contengono l'esposizione
dei fatti del petitum e della causa petendi, peraltro descritti in modo preciso e conformi alla
prescrizione codicistica”. Rappresenta l'appellante che vengono indicati il luogo dell'accadimento,
Pagina 5 i soggetti interessati, il fatto e le sue conseguenze in tema di pregiudizi e che agli atti vi sono
documenti, dichiarazioni, preventivi e valutazioni medico legali che contribuiscono a formulare la
domanda. A detta dell'appellante, non si ravviserebbe alcuna “illogicità discorsale” o lacunosità
espositiva in fatto e in diritto. Né vi era stata, d' altra parte, alcuna ordinanza che dichiarasse la nullità della citazione o ordinasse l'integrazione della domanda.
II. Con secondo motivo d'appello censura la sentenza di primo grado nella parte Parte_1
in cui il Tribunale ha, comunque, ritenuto infondata la domanda anche nel merito. A supporto l'appellante richiama una serie di pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e di responsabilità ex art. 2043 c.c., ritenendo che la fattispecie in esame possa essere ricondotta a entrambe le disposizioni. A favore della propria tesi, l'appellante chiarisce che la convenuta non avrebbe svolto specifiche contestazioni dei fatti descritti e in relazione ai documenti prodotti concludendo che stante il carattere oggettivo della responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c. quest'ultimo non avrebbe dato prova del superamento CP_1
dell'applicabilità di tale disposizione normativa e che, in ogni caso, ai fini dell'accoglimento della domanda formulata ex art. 2043 c.c. erano stati dedotti mezzi istruttori, dei quali ha reiterato l'istanza di ammissione.
***
E' principio noto che nel giudizio d'appello colui che impugna ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice: alla parte volitiva deve accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice,
al qual fine non è sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità. Nella specie le doglianze, rapportate al tenore delle statuizioni, risultano individuabili e comprensibili nei termini sopra indicati.
Tanto premesso, l'appello non può trovare accoglimento.
Pagina 6 I. Il primo motivo è fondato, e tale fondatezza consente di esaminare il merito della vicenda. L'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio permette - seppur attraverso un certo sforzo interpretativo a causa di una narrazione dei fatti per certi versi frammentaria - di intendere la portata del petitum e della causa petendi, così da consentire la elaborazione di una difesa da parte del convenuto e l'assunzione di una decisione sul merito da parte del giudicante. Né il primo giudice ha rilevato la ritenuta nullità secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 164 c. 4 c.p.c. che impone di disporre, a mente del successivo comma 5, in ordine all'integrazione della domanda.
Peraltro, la ritenuta nullità non ha comportato autonome conseguenze, essendo il Tribunale
comunque entrato nel merito pervenendo ad un rigetto della domanda.
II. Il secondo motivo è infondato. Come correttamente osservato dal giudice di primo grado, il non ha fornito una narrazione lineare e completa dei fatti: la stessa dinamica del sinistro Pt_1
risulta allegata in maniera generica non essendo neppure dato comprendere quale sia l'esatto punto in cui il danneggiato è caduto: difatti nell'atto introduttivo lo stesso assume di essere caduto, alla guida del proprio ciclomotore, “per il taglio della strada dovuto ai lavori di realizzazione della
rotatoria in via Primo Maggio, fronte Liceo Pitagora, all'intersezione con via Vienna in CP_1
; di contro, dal verbale di accettazione al pronto soccorso dell'ospedale SS. Trinità (doc. CP_1
2 fascicolo di primo grado attore), si evince che egli avesse dichiarato di “ essere scivolato per la
presenza di ghiaia sul manto stradale (v.le Marconi)”, mentre dalla perizia di parte prodotta agli atti e redatta dal dott. (doc. 6 fascicolo di primo grado parte attrice), risulta che questi avesse Per_1
riferito al medico incaricato, di aver urtato, mentre eseguiva una manovra di svolta, contro un tombino per la raccolta delle acque, sopraelevato di circa 10 cm dal piano stradale. Siffatte diverse indicazioni trovano in effetti una certa convergenza attraverso l'osservazione della documentazione fotografica agli atti, rappresentante l'asserito teatro della caduta, un tratto di rotatoria interessato da un esteso dissesto sul quale risulta presente un tombino ben visibile e della ghiaia o, piuttosto una evidente asperità / ruvidità del suolo, chiaramente dovuti a lavori in corso di sistemazione stradale.
Pagina 7 Ora, al di là dell'affermazione, assai generica, in ordine all'esatto punto/causa della caduta,
nessun ulteriore elemento consente di affermare la responsabilità dell' ente proprietario della strada per il sinistro occorso al conducente della moto.
In proposito non sono risolutivi i principi espressi dalla più recente giurisprudenza in tema di responsabilità da cose in custodia, che ha chiarito: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha
carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione
da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode
grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del
danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo
e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del
custode. (In applicazione del principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che
aveva riconosciuto la responsabilità del gestore di una diga, per i danni subiti dagli attori in
conseguenza dell'esondazione di un fiume, in quanto, accertato il nesso causale tra il rilascio delle
acque fluite a valle della diga e i predetti danni, aveva ritenuto che il particolare evento
meteorologico, concausa dei danni, avrebbe potuto integrare il caso fortuito soltanto laddove il
custode avesse dimostrato l'adempimento delle prescrizioni contenute nel documento di protezione
civile della diga) “(Sez. Un. n. 20943 del 30/06/2022), sicché, prescindendo da qualunque connotato di colpa del custode, incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima. La pericolosità tuttavia , pur non essendo elemento intrinseco della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (cui è dunque riconducibile una gamma potenzialmente indefinita di situazioni - Cass. 01/02/2018, n. 2480, § 18), non costituisce profilo trascurabile nel giudizio di responsabilità di cui trattasi. Difatti la natura della cosa ben può
rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: “Il giudizio sull'autonoma idoneità
causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed
alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la
Pagina 8 situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione
delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel
dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad
escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.” (Cass. 1/02/2018, n.
2477; Cass. 19/03/2018, n. 6703; Cass. n. 37059/2022, nonché da ultimo, Ord. n.
12663 del 09/05/2024).
In detti termini si è espressa la Suprema Corte in ipotesi di sconnessione stradale ben visibile: “In
tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del
comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi,
invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha
confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza
di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione
dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data
l'ampiezza del sedime).” (ez. 3 - , Ord. n. 14228 del 23/05/2023).
Alla luce dei principi espressi, deve ritenersi che nella specie, in presenza di un'ampia sconnessione stradale evidente e ben percepibile agli utenti della strada, secondo quanto agevolmente desumibile dalle fotografie prodotte dall'attore, in prossimità di un ampio incrocio/rotatoria e di una scuola, in un tratto dove è dunque imposta un'andatura particolarmente moderata, non risultando neppure allegata la scarsa visibilità o l'assenza di illuminazione, non sia ravvisabile la responsabilità dell'ente proprietario della strada ex art. 2051 c.c., nonché, a maggior ragione, ex art. 2043 c.c. non essendo adempiuti gli oneri probatori di tale ultima fattispecie, posti a carico del danneggiato.
In ordine agli oneri di allegazione e probatori va ulteriormente specificato che le istanze di ammissione della prova testimoniale reiterate in questa sede non sono state riproposte con la precisazione delle conclusioni in primo grado e peraltro risultano formulate in termini assai generici
Pagina 9 e valutativi (invero le uniche istanze istruttorie, contenute nell'atto di citazione di primo grado, sono del seguente tenore: “Si deduce prova per testi in ordine ai capi 1,2,3 dei signori […]”. A volere fare coincidere i capi indicati, non individuabili nell'atto, con i primi tre punti della citazione, si osserva che questi recano una descrizione del tutto generica della vicenda e/o si risolvono in una valutazione sul nesso causale, risultando in ogni caso inidonei a fornire elementi sufficienti a consentire di affermare la responsabilità del convenuto ai sensi degli artt. 2051 o 2043 CP_1
c.c.).
Alla luce delle argomentazioni svolte l'appello deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri del DM 147/2022 e succ. mod., applicando i valori minimi (stante la semplicità delle questioni trattate) per la fase introduttiva, di studio e decisionale, esclusa la fase istruttoria, non tenutasi, sullo scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17,
L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n.1070/2022, pubblicata in Parte_1
data 22/04/2022, del Tribunale di Cagliari:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna alla rifusione, in favore del in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1984,00
per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
3) Dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012 per il pagamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Pagina 10 Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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