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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/04/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente ex art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA nella causa n. 3335/2024 R.G., vertente tra
(P.Iva: , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Parte_1 P.IVA_1
Mariotto
e
NI IO (C.F.: ), resistente, contumace C.F._1
(P.Iva: ), resistente, contumace CP_1 P.IVA_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 281 undecies c.p.c. in data 24 maggio 2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio il sig. IN IO, nella duplice qualità di socio unico e liquidatore di
, società cancellata dal registro delle imprese il 21 febbraio 2020, e la Controparte_2 società spiegando azione revocatoria ordinaria dell'atto di compravendita stipulato tra CP_1
in data 30 maggio 2019 ed avente ad oggetto un fabbricato sito in S. Controparte_3
Bonifacio ed un terreno sito in Veronella.
Malgrado la ritualità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza – notifica già dichiarata nulla quanto al sig. IN, per mancato rispetto del termine di comparizione, ma pagina 1 di 4 poi regolarmente rinnovata – entrambi i convenuti non hanno provveduto a costituirsi in giudizio e sono stati, pertanto, dichiarati contumaci.
All'udienza del giorno 26 marzo 2025, fissata in forma cartolare per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione.
La domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento.
Va innanzi tutto ritenuta la legittimazione passiva del sig. IN, nella sua qualità non di (ex) liquidatore della società bensì di unico socio della stessa al momento della cancellazione dal CP_2
registro delle imprese (cfr. Cass., 27 febbraio 2023, n. 5816).
Incontestabile è, poi, la legittimazione della ricorrente: il 12 dicembre 2018 è stato emesso, in favore di ed a carico di un decreto ingiuntivo dell'importo di € 20.723,69 Parte_1 Controparte_2
oltre interessi e spese, decreto che non ha opposto e che, pertanto, in data 3 maggio 2019 è CP_2
stato dichiarato esecutivo e definitivo (cfr. doc. n. 4 del fascicolo attoreo).
Quanto all'eventus damni, è sufficiente osservare che gli immobili compravenduti con l'atto impugnato per revocatoria erano gli ultimi, e gli unici, di cui era ancora proprietaria nel maggio 2019 CP_2
(ibidem, doc. n. 16). Spettava d'altro canto ai resistenti dimostrare che il patrimonio residuo di era idoneo ad assicurare il soddisfacimento del credito della ricorrente. CP_2
La sussistenza del requisito soggettivo, in capo sia alla disponente che all'acquirente CP_2 CP_1
può infine ritenersi dimostrato sulla base di una pluralità di elementi di carattere indiziario:
- è stata costituita nel febbraio 2019, a distanza di circa due mesi dalla CP_1
notifica a del decreto ingiuntivo ottenuto da (ibidem, doc. n. CP_2 Parte_1
18);
- socio unico ed amministratore unico di era tale sig. , che CP_1 Persona_1
appena un mese dopo venne sostituito nella carica di amministratore unico da altro soggetto (il sig. ), e che ai primi di agosto 2019 Controparte_4 cedette l'intera partecipazione in al sig. IN IO – il quale in seguito, nel CP_1
luglio 2022, ne divenne amministratore unico (cfr. le visure camerali delle due società);
- l'oggetto sociale di è lo stesso di e la sua sede sociale venne CP_1 Controparte_2 fissata sin dall'inizio in San Bonifacio, v. Roma n. 14/a, all'epoca di proprietà di ed alienata a soltanto tre mesi più tardi, con l'atto dispositivo oggetto CP_2 CP_1
pagina 2 di 4 dell'odierna revocatoria;
in questo stesso immobile il sig. IN ha stabilito la propria residenza nel gennaio 2024 (ibidem, doc. n. 29);
- il prezzo della compravendita degli immobili e quello della cessione della partecipazione sociale non vennero corrisposti al momento della stipula dei rispettivi atti, ma in entrambi i casi venne previsto un pagamento, senza interessi, entro il 31 dicembre 2019; ha inoltre rinunciato all'ipoteca legale ed al rilascio di CP_2
qualsiasi garanzia per il pagamento del prezzo della compravendita degli immobili
(ibidem, docc. nn. 18 e 20);
- nel frattempo, con verbale del 20 novembre 2019 è stata messa in liquidazione CP_2
e, dopo l'approvazione del progetto finale di liquidazione in data 31 dicembre 2019, venne cancellata nel febbraio 2020 (ibidem, docc. dal n. 10 al n. 14)
L'insieme di questi elementi induce a ritenere che l'atto di compravendita oggetto di revocatoria si inserisca all'interno di una più ampia operazione attraverso la quale il sig.
IN, con la complicità di altri soggetti compiacenti, ha spogliato la società di CP_2
cui era stato socio unico ed amministratore unico (nonché, in seguito, liquidatore), trasferendo la proprietà degli immobili di cui la stessa era proprietaria a società di CP_1
cui è divenuto in breve lasso di tempo socio unico e quindi amministratore unico (come era già stato per , così sottraendo gli stessi alle aggressioni dei creditori. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, tenendo conto dell'importo del credito vantato dalla ricorrente ma valorizzando l'impegno profuso per lo studio della causa e la redazione del ricorso, e quindi in base a valori intermedi tra medi e massimi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi per quella di trattazione (esclusa la fase decisionale, in quanto limitata al deposito di una nota delle conclusioni già precisate con l'atto introduttivo).
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 3335/2024 R.G. promossa da Parte_1
avverso IN IO e definitivamente decidendo: CP_1
Dichiara l'inefficacia e revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della ricorrente l'atto di compravendita stipulato tra e in Parte_1 Controparte_2 CP_1
pagina 3 di 4 data 30 maggio 2019, avanti il Notaio , Rep. n. 57720, Racc. n. 24389, trascritto Per_2
nei registri immobiliari di Verona il 10 giugno 2019.
Condanna i resistenti IN IO e in via tra loro solidale, alla rifusione CP_1 delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in complessivi € 4.047,50, di cui € 1.087,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Verona, 24 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente ex art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA nella causa n. 3335/2024 R.G., vertente tra
(P.Iva: , ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Sara Parte_1 P.IVA_1
Mariotto
e
NI IO (C.F.: ), resistente, contumace C.F._1
(P.Iva: ), resistente, contumace CP_1 P.IVA_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ex art. 281 undecies c.p.c. in data 24 maggio 2024 ha Parte_1
convenuto in giudizio il sig. IN IO, nella duplice qualità di socio unico e liquidatore di
, società cancellata dal registro delle imprese il 21 febbraio 2020, e la Controparte_2 società spiegando azione revocatoria ordinaria dell'atto di compravendita stipulato tra CP_1
in data 30 maggio 2019 ed avente ad oggetto un fabbricato sito in S. Controparte_3
Bonifacio ed un terreno sito in Veronella.
Malgrado la ritualità della notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza – notifica già dichiarata nulla quanto al sig. IN, per mancato rispetto del termine di comparizione, ma pagina 1 di 4 poi regolarmente rinnovata – entrambi i convenuti non hanno provveduto a costituirsi in giudizio e sono stati, pertanto, dichiarati contumaci.
All'udienza del giorno 26 marzo 2025, fissata in forma cartolare per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione.
La domanda attorea è fondata e deve trovare accoglimento.
Va innanzi tutto ritenuta la legittimazione passiva del sig. IN, nella sua qualità non di (ex) liquidatore della società bensì di unico socio della stessa al momento della cancellazione dal CP_2
registro delle imprese (cfr. Cass., 27 febbraio 2023, n. 5816).
Incontestabile è, poi, la legittimazione della ricorrente: il 12 dicembre 2018 è stato emesso, in favore di ed a carico di un decreto ingiuntivo dell'importo di € 20.723,69 Parte_1 Controparte_2
oltre interessi e spese, decreto che non ha opposto e che, pertanto, in data 3 maggio 2019 è CP_2
stato dichiarato esecutivo e definitivo (cfr. doc. n. 4 del fascicolo attoreo).
Quanto all'eventus damni, è sufficiente osservare che gli immobili compravenduti con l'atto impugnato per revocatoria erano gli ultimi, e gli unici, di cui era ancora proprietaria nel maggio 2019 CP_2
(ibidem, doc. n. 16). Spettava d'altro canto ai resistenti dimostrare che il patrimonio residuo di era idoneo ad assicurare il soddisfacimento del credito della ricorrente. CP_2
La sussistenza del requisito soggettivo, in capo sia alla disponente che all'acquirente CP_2 CP_1
può infine ritenersi dimostrato sulla base di una pluralità di elementi di carattere indiziario:
- è stata costituita nel febbraio 2019, a distanza di circa due mesi dalla CP_1
notifica a del decreto ingiuntivo ottenuto da (ibidem, doc. n. CP_2 Parte_1
18);
- socio unico ed amministratore unico di era tale sig. , che CP_1 Persona_1
appena un mese dopo venne sostituito nella carica di amministratore unico da altro soggetto (il sig. ), e che ai primi di agosto 2019 Controparte_4 cedette l'intera partecipazione in al sig. IN IO – il quale in seguito, nel CP_1
luglio 2022, ne divenne amministratore unico (cfr. le visure camerali delle due società);
- l'oggetto sociale di è lo stesso di e la sua sede sociale venne CP_1 Controparte_2 fissata sin dall'inizio in San Bonifacio, v. Roma n. 14/a, all'epoca di proprietà di ed alienata a soltanto tre mesi più tardi, con l'atto dispositivo oggetto CP_2 CP_1
pagina 2 di 4 dell'odierna revocatoria;
in questo stesso immobile il sig. IN ha stabilito la propria residenza nel gennaio 2024 (ibidem, doc. n. 29);
- il prezzo della compravendita degli immobili e quello della cessione della partecipazione sociale non vennero corrisposti al momento della stipula dei rispettivi atti, ma in entrambi i casi venne previsto un pagamento, senza interessi, entro il 31 dicembre 2019; ha inoltre rinunciato all'ipoteca legale ed al rilascio di CP_2
qualsiasi garanzia per il pagamento del prezzo della compravendita degli immobili
(ibidem, docc. nn. 18 e 20);
- nel frattempo, con verbale del 20 novembre 2019 è stata messa in liquidazione CP_2
e, dopo l'approvazione del progetto finale di liquidazione in data 31 dicembre 2019, venne cancellata nel febbraio 2020 (ibidem, docc. dal n. 10 al n. 14)
L'insieme di questi elementi induce a ritenere che l'atto di compravendita oggetto di revocatoria si inserisca all'interno di una più ampia operazione attraverso la quale il sig.
IN, con la complicità di altri soggetti compiacenti, ha spogliato la società di CP_2
cui era stato socio unico ed amministratore unico (nonché, in seguito, liquidatore), trasferendo la proprietà degli immobili di cui la stessa era proprietaria a società di CP_1
cui è divenuto in breve lasso di tempo socio unico e quindi amministratore unico (come era già stato per , così sottraendo gli stessi alle aggressioni dei creditori. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, tenendo conto dell'importo del credito vantato dalla ricorrente ma valorizzando l'impegno profuso per lo studio della causa e la redazione del ricorso, e quindi in base a valori intermedi tra medi e massimi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi per quella di trattazione (esclusa la fase decisionale, in quanto limitata al deposito di una nota delle conclusioni già precisate con l'atto introduttivo).
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 3335/2024 R.G. promossa da Parte_1
avverso IN IO e definitivamente decidendo: CP_1
Dichiara l'inefficacia e revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della ricorrente l'atto di compravendita stipulato tra e in Parte_1 Controparte_2 CP_1
pagina 3 di 4 data 30 maggio 2019, avanti il Notaio , Rep. n. 57720, Racc. n. 24389, trascritto Per_2
nei registri immobiliari di Verona il 10 giugno 2019.
Condanna i resistenti IN IO e in via tra loro solidale, alla rifusione CP_1 delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in complessivi € 4.047,50, di cui € 1.087,00 per spese, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Verona, 24 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 4 di 4