Decreto cautelare 24 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 19 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
Sentenza breve 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 09/06/2025, n. 11241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11241 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11241/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1135 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, Asd Sport Club Ligorna 1922, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Sequino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d’Italia ad Abidjan, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del visto di ingresso Schengen (tipo C) di breve durata emesso dell’Ambasciata d’Italia ad Abidjan il 18/12/2024;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- con ricorso ritualmente notificato e depositato, congiuntamente all’Asd Sport Club Ligorna 1922, il ricorrente, cittadino ivoriano, premesso di essere uno sportivo per professione in ambito calcistico, di aver ricevuto una lettera di invito dall’ASD Ligorna per lo svolgimento di un provino, e di aver visto rigettata la sua istanza di visto d’ingresso richiesto a tal fine da parte della sede diplomatica in epigrafe indicata, ricorre per sentir annullato -previa sospensione dell’efficacia- il provvedimento di diniego, articolando cinque motivi di ricorso con i quali nella sostanza si duole: a) della violazione della disciplina di settore, ritenendo di essere in possesso dei requisiti richiesti; b) del difetto di motivazione; c) della mancata comunicazione del c.d. preavviso di rigetto; d) dell’eccesso di potere per difetto d’istruttoria relativamente ai requisiti di legge;
- si è costituita l’amministrazione resistente depositando dettagliata relazione, deducendo preliminarmente il difetto di legittimazione della società sportiva, e deducendo nel merito la sua infondatezza per assenza dei requisiti di legge per il rilascio del visto ed, in particolare, per la sussistenza del c.d. rischio migratorio;
- con ordinanza del 1/4/2025 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame, fissando per il prosieguo la camera di consiglio del 03/06/2025;
- all’udienza camerale del 03/02/2025, preso atto dell’assenza di riscontro dell’amministrazione all’ordinanza propulsiva, previo avviso ex art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto preliminarmente che deve essere accolta l’eccezione relativa al difetto di legittimazione dell’ASD Ligorna Calcio, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Sezione, specificamente affermatasi in materia di visti per lavoro subordinato ma estendibile al caso di specie, l’interesse qualificato (che deve essere diretto, concreto ed attuale, secondo consolidata dottrina e giurisprudenza) nonchè la legittimazione ad impugnare il provvedimento con il quale viene negato il visto di ingresso sul territorio nazionale spettano unicamente a colui il quale chiede entrare sul territorio nazionale (cfr. da ultimo, Tar IO, Sez V Quater, sent, 21/05/2025 n. 9797);
Rilevato, nel merito, che il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione di legge, atteso che:
- il visto in questione debba essere inquadrato nell’ambito dell’art. 19 comma 4 e comma 5 dell’Allegato A al d.M 850/11;
-è stato pretermesso il c.d. preavviso di rigetto ex art 10 bis l 241/90, applicabile ratione temporis . Infatti in virtù del regime transitorio disposto dal secondo comma dell’art. 1 del d.l. 145/2024 convertito con modificazioni dalla l. 187/2024, non è applicabile al procedimento in questione il nuovo comma 7 bis dell’art. 4 del d.lgs. 286/1998, introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. a) n. 2) del d.l. 145/2024, sino alla data di decorrenza per l’anno 2025 del dPCM 27 settembre 2023 (c.d. decreto flussi) il quale all’art. 8 dispone che « i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9:00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, (…)». Dalla normativa ora riportata si desume che l’innovazione legislativa di cui si discute non trova applicazione al procedimento oggetto del presente giudizio, conclusosi antecedentemente a tale data;
Ritenuto che devono considerarsi assorbiti gli ulteriori profili di doglianza, dovendo l’amministrazione riesercitare il potere in contraddittorio con l’interessato;
Ritenuto, in quanto rilevante ai fini dell’esercizio del potere, che, ai fini della valutazione di sussistenza del rischio migratorio, l’amministrazione debba indicare indici individualizzati e concreti sui quali basare il proprio giudizio prognostico e non possa basare il diniego unicamente su aprioristiche considerazioni di carattere generale e svincolate dal caso concreto;
Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara parzialmente inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione, con riferimento al ricorrente Asd Sport Club Ligorna 1922;
- accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida forfettariamente in euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Danilo Carrozzo | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.