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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 89/2023
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 89/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Massimo
Coluccio, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crotone alla via XXV Aprile
n. 74;
ATTORE contro
cod. fisc. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in in persona dell'amministratore e legale Controparte_1
rappresentante p.t.;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attorea ha concluso come da verbale dell'odierna udienza riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che: - era proprietario Parte_1
1 di un appartamento situato all'interno del , con sede in Cotronei Controparte_1
Villaggio PalumboSila, ubicato al primo piano e sua pertinenza posta al piano scantinato, identificato al fg. 4, part. 370, sub 27; - in data 16.08.2022, ore 16.00, veniva svolta presso il in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria del Controparte_2 per discutere i seguenti punti all'ordine Controparte_3
del giorno: 1) esame delle morosità al 30 giugno 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;
deliberazione delle modalità di versamento e scadenze delle quote condomini;
sospensione dei servizi suscettibili di separato godimento ai morosi;
autorizzazione all'amministratore per la cancellazione di ipoteche giudiziali iscritte a carico dei condomini morosi;
2) rapporti con il Comune di (pagamento IMU e TARI); cessione della rete idrica e fognaria, CP_1
strade e pubblica illuminazione;
provvedimenti; 3) approvazione bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2021/2022 e relativa ripartizione;
approvazione della situazione contabile e patrimoniale al 30.06.2022; 4) dimissioni dell'amministratore e nomina amministratore per l'esercizio 2022/2023 e successivo ai sensi dell'art. 1129, comma 10 c.c.;
5) analisi preventivo per sostituzione grondaie;
6) approvazione del bilancio preventivo esercizio 2022/2023 e relativa ripartizione;
7) suggerimenti e proposte;
- il verbale di assemblea veniva ricevuto dall'attore, a mezzo racc. a.r., in data 17.10.2022 e, in data
15.11.2022, veniva depositata istanza di mediazione presso la Camera di Commercio di
Crotone, ma il tentativo di mediazione sortiva esito negativo per la mancata comparizione della parte convocata;
deduceva l'invalidità della delibera impugnata perché priva degli elementi essenziali (dell'elenco dei condomini presenti e di quelli astenuti con l'indicazione dei valori delle rispettive quote millesimali..) ed in particolare, con riferimento al punto 3 della medesima delibera, eccepiva l'illegittimità del rendiconto, poiché non composto dai tre distinti documenti: registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica, previsti dalla normativa di legge;
sulla base di tali premesse, chiedeva declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera impugnata, anche relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno, nonché la condanna del convenuto al pagamento delle spese di mediazione e CP_1
del presente giudizio.
2.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., e, pertanto, all'udienza del
[...]
03.05.2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
3.
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza è stata posta in decisione a mente
2 dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.
Va, innanzitutto, rilevato che l'art. 1137, comma 2, c.c. sancisce espressamente i casi di annullabilità della delibera condominiale, disponendo che “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”
L'azione diretta a far valere la nullità della deliberazione è frutto di elaborazione dottrinale, che riconduce tale fattispecie ai vizi generali del negozio giuridico: mancanza della volontà, contrarietà a norme imperative, mancanza o impossibilità dell'oggetto.
I primi arresti giurisprudenziali, che si sono occupati del discrimen tra nullità e annullabilità della deliberazione, hanno precisato che i casi di nullità sono quelli riconducibili alla impossibilità ed alla illiceità dell'oggetto, mentre tutti gli altri casi costituiscono ipotesi di mera annullabilità (cfr. Cass. n. 31/2000; Cass. n. 1292/2000).
In particolare, il Supremo Collegio ha stabilito che “Sono da ritenersi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno di condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranze inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”.
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che “Tanto l'impossibilità giuridica, quanto l'illiceità dell'oggetto derivano dal difetto di attribuzioni in capo all'assemblea, considerato che la prima consiste nell'idoneità degli interessi contemplati ad essere regolati dal collegio che delibera a maggioranza ovvero a ricevere dalle delibere l'assetto stabilito in concreto e che la seconda si identifica con la violazione delle norme imperative, cui l'assemblea non può derogare, ovvero con la lesione di diritti individuali” (Cass. Sez. Un. n. 4806/2005; Cass. n.
3 17014/2010; Cass. Sez. Un. 9839/2021).
Nel caso che ci occupa parte attorea deduce l'esistenza di vizi formali del verbale (la mancata indicazione dei condomini presenti e di quelli astenuti con il valore delle rispettive quote millesimali) in violazione delle prescrizioni normative.
I motivi dell'opposizione, non prospettando l'impossibilità o illiceità dell'oggetto né la carenza degli elementi costitutivi essenziali o vizi relativi alla formazione della volontà assembleare e non incidendo su diritti individuali o proprietà esclusiva del singolo condomino, appaiono riconducibili ad ipotesi di annullabilità della delibera condominiale.
L'art. 1137, comma 2, c.c. stabilisce che l'annullamento della delibera assembleare può essere chiesto nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In materia di impugnazione delle delibere assembleari il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c. ha natura non processuale, ma sostanziale e, quindi, non essendo sottratto alla disponibilità delle parti, la decadenza non può essere rilevata di ufficio dal giudice e, di conseguenza, l'eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità” (Cass. 4009/1995; Cass. 15131/2001;
Cass. 8449/2008).
Passando ad esaminare il merito della controversia, giova evidenziare che secondo l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, cristallizzato nell'arresto n.
4806/2005, è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative all'individuazione dei singoli condomini, assenzienti, dissenzienti, assenti o del valore delle rispettive quote.
La stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “Ai fini della verifica dei
“quorum” prescritti dall'art. 1136 c.c., il verbale dell'assemblea di condominio, deve contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, personalmente o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, facendo salva la delibera solo se il verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi
l'indicazione, “nominatim”, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il “quorum”
4 richiesto dall'art. 1136 c.c.” ( Cass. n. 6552/2015; Cass. n. 24132/2009).
Tale soluzione interpretativa è stata confermata in una recente pronuncia con la quale il
Giudice di legittimità ha statuito che “In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo “aliunde” della regolarità del procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il “quorum” richiesto dall'art.
1136 c.c.” ( Cass. n. 40827/2021).
Facendo applicazione dei suddetti principi, deve rilevarsi che il verbale relativo alla delibera impugnata appare privo degli elementi necessari per stabilire con certezza quanti e quali condomini avessero espresso voto favorevole né consente di verificare in altro modo che la deliberazione assunta avesse superato il “quorum” richiesto dall'art. 1136 c.c., considerato che la necessità della precisa indicazione dei votanti risponde all'evidente necessità di verificare in concreto l'esistenza delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c. e di eventuali conflitti di interessi, oltre che consentire ai condomini indicati come dissenzienti o assenti l'impugnativa della delibera.
5.
Ne deriva, sotto il profilo sopra esaminato, l'annullabilità della delibera.
6.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
7.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinte e/o assorbita, così definitamente provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara, per le ragioni indicate in motivazione,
l'illegittimità della deliberazione assembleare del 16.08.2022, adottata dal
[...]
; Controparte_3
- condanna parte convenuta alla rifusione delle competenze processuali del presente giudizio, che liquida in favore di parte attorea, in complessivi € 1.962,50, di cui euro
1.698,50 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge;
- condanna il in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di mediazione, sostenute da parte attorea, pari ad euro 54,45.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 28.05.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
6
Successivamente alle ore 16.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 89/2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Massimo
Coluccio, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crotone alla via XXV Aprile
n. 74;
ATTORE contro
cod. fisc. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in in persona dell'amministratore e legale Controparte_1
rappresentante p.t.;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attorea ha concluso come da verbale dell'odierna udienza riportandosi alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva che: - era proprietario Parte_1
1 di un appartamento situato all'interno del , con sede in Cotronei Controparte_1
Villaggio PalumboSila, ubicato al primo piano e sua pertinenza posta al piano scantinato, identificato al fg. 4, part. 370, sub 27; - in data 16.08.2022, ore 16.00, veniva svolta presso il in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria del Controparte_2 per discutere i seguenti punti all'ordine Controparte_3
del giorno: 1) esame delle morosità al 30 giugno 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;
deliberazione delle modalità di versamento e scadenze delle quote condomini;
sospensione dei servizi suscettibili di separato godimento ai morosi;
autorizzazione all'amministratore per la cancellazione di ipoteche giudiziali iscritte a carico dei condomini morosi;
2) rapporti con il Comune di (pagamento IMU e TARI); cessione della rete idrica e fognaria, CP_1
strade e pubblica illuminazione;
provvedimenti; 3) approvazione bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2021/2022 e relativa ripartizione;
approvazione della situazione contabile e patrimoniale al 30.06.2022; 4) dimissioni dell'amministratore e nomina amministratore per l'esercizio 2022/2023 e successivo ai sensi dell'art. 1129, comma 10 c.c.;
5) analisi preventivo per sostituzione grondaie;
6) approvazione del bilancio preventivo esercizio 2022/2023 e relativa ripartizione;
7) suggerimenti e proposte;
- il verbale di assemblea veniva ricevuto dall'attore, a mezzo racc. a.r., in data 17.10.2022 e, in data
15.11.2022, veniva depositata istanza di mediazione presso la Camera di Commercio di
Crotone, ma il tentativo di mediazione sortiva esito negativo per la mancata comparizione della parte convocata;
deduceva l'invalidità della delibera impugnata perché priva degli elementi essenziali (dell'elenco dei condomini presenti e di quelli astenuti con l'indicazione dei valori delle rispettive quote millesimali..) ed in particolare, con riferimento al punto 3 della medesima delibera, eccepiva l'illegittimità del rendiconto, poiché non composto dai tre distinti documenti: registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica, previsti dalla normativa di legge;
sulla base di tali premesse, chiedeva declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera impugnata, anche relativamente al punto 3 dell'ordine del giorno, nonché la condanna del convenuto al pagamento delle spese di mediazione e CP_1
del presente giudizio.
2.
Sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., e, pertanto, all'udienza del
[...]
03.05.2023, ne veniva dichiarata la contumacia.
3.
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza è stata posta in decisione a mente
2 dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.
Va, innanzitutto, rilevato che l'art. 1137, comma 2, c.c. sancisce espressamente i casi di annullabilità della delibera condominiale, disponendo che “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”
L'azione diretta a far valere la nullità della deliberazione è frutto di elaborazione dottrinale, che riconduce tale fattispecie ai vizi generali del negozio giuridico: mancanza della volontà, contrarietà a norme imperative, mancanza o impossibilità dell'oggetto.
I primi arresti giurisprudenziali, che si sono occupati del discrimen tra nullità e annullabilità della deliberazione, hanno precisato che i casi di nullità sono quelli riconducibili alla impossibilità ed alla illiceità dell'oggetto, mentre tutti gli altri casi costituiscono ipotesi di mera annullabilità (cfr. Cass. n. 31/2000; Cass. n. 1292/2000).
In particolare, il Supremo Collegio ha stabilito che “Sono da ritenersi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno di condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranze inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”.
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che “Tanto l'impossibilità giuridica, quanto l'illiceità dell'oggetto derivano dal difetto di attribuzioni in capo all'assemblea, considerato che la prima consiste nell'idoneità degli interessi contemplati ad essere regolati dal collegio che delibera a maggioranza ovvero a ricevere dalle delibere l'assetto stabilito in concreto e che la seconda si identifica con la violazione delle norme imperative, cui l'assemblea non può derogare, ovvero con la lesione di diritti individuali” (Cass. Sez. Un. n. 4806/2005; Cass. n.
3 17014/2010; Cass. Sez. Un. 9839/2021).
Nel caso che ci occupa parte attorea deduce l'esistenza di vizi formali del verbale (la mancata indicazione dei condomini presenti e di quelli astenuti con il valore delle rispettive quote millesimali) in violazione delle prescrizioni normative.
I motivi dell'opposizione, non prospettando l'impossibilità o illiceità dell'oggetto né la carenza degli elementi costitutivi essenziali o vizi relativi alla formazione della volontà assembleare e non incidendo su diritti individuali o proprietà esclusiva del singolo condomino, appaiono riconducibili ad ipotesi di annullabilità della delibera condominiale.
L'art. 1137, comma 2, c.c. stabilisce che l'annullamento della delibera assembleare può essere chiesto nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In materia di impugnazione delle delibere assembleari il termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c. ha natura non processuale, ma sostanziale e, quindi, non essendo sottratto alla disponibilità delle parti, la decadenza non può essere rilevata di ufficio dal giudice e, di conseguenza, l'eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità” (Cass. 4009/1995; Cass. 15131/2001;
Cass. 8449/2008).
Passando ad esaminare il merito della controversia, giova evidenziare che secondo l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite, cristallizzato nell'arresto n.
4806/2005, è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative all'individuazione dei singoli condomini, assenzienti, dissenzienti, assenti o del valore delle rispettive quote.
La stessa giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “Ai fini della verifica dei
“quorum” prescritti dall'art. 1136 c.c., il verbale dell'assemblea di condominio, deve contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, personalmente o per delega, indicando i nomi di quelli assenzienti o dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, facendo salva la delibera solo se il verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi
l'indicazione, “nominatim”, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il “quorum”
4 richiesto dall'art. 1136 c.c.” ( Cass. n. 6552/2015; Cass. n. 24132/2009).
Tale soluzione interpretativa è stata confermata in una recente pronuncia con la quale il
Giudice di legittimità ha statuito che “In tema di assemblea di condominio, sebbene il relativo verbale dovrebbe contenere l'elenco nominativo dei condomini intervenuti, indicando assenti e dissenzienti, nonché il valore delle rispettive quote, la mancanza di tale indicazione non incide sulla validità della delibera, ove a tale incompletezza possa rimediarsi mediante un controllo “aliunde” della regolarità del procedimento. Sicché non è annullabile la deliberazione il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, cionondimeno contenga l'elenco di tutti i condomini presenti, con i relativi millesimi e rechi, altresì, l'indicazione nominativa di quelli che si sono astenuti e di quelli che hanno votato contro, nonché del valore complessivo delle rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condomini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il “quorum” richiesto dall'art.
1136 c.c.” ( Cass. n. 40827/2021).
Facendo applicazione dei suddetti principi, deve rilevarsi che il verbale relativo alla delibera impugnata appare privo degli elementi necessari per stabilire con certezza quanti e quali condomini avessero espresso voto favorevole né consente di verificare in altro modo che la deliberazione assunta avesse superato il “quorum” richiesto dall'art. 1136 c.c., considerato che la necessità della precisa indicazione dei votanti risponde all'evidente necessità di verificare in concreto l'esistenza delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c. e di eventuali conflitti di interessi, oltre che consentire ai condomini indicati come dissenzienti o assenti l'impugnativa della delibera.
5.
Ne deriva, sotto il profilo sopra esaminato, l'annullabilità della delibera.
6.
Ogni ulteriore questione è assorbita.
7.
Ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase espletata, ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinte e/o assorbita, così definitamente provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara, per le ragioni indicate in motivazione,
l'illegittimità della deliberazione assembleare del 16.08.2022, adottata dal
[...]
; Controparte_3
- condanna parte convenuta alla rifusione delle competenze processuali del presente giudizio, che liquida in favore di parte attorea, in complessivi € 1.962,50, di cui euro
1.698,50 per compensi ed € 264,00 per spese, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge;
- condanna il in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., alla rifusione delle spese di mediazione, sostenute da parte attorea, pari ad euro 54,45.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 28.05.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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