Sentenza breve 28 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 28/11/2022, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2022
N. 01881/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Parlatano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della nota del Direttore dell’Ufficio Motorizzazione di Brindisi di diniego al rilascio della patente di guida di categoria B, emanata e notificata il 22 giugno 2022, basata sulla motivazione “stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 120 comma 1 del Codice della Strada così come da comunicazione citata in premessa” (ostativo al rilascio inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti dalla Prefettura di Brindisi).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente l’avv.to G. Ianne in sostituzione dell'avv.to D. Parlatano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO E DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 18 agosto 2022 e depositato in giudizio il 19 agosto 2022, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la nota del Direttore dell’Ufficio Motorizzazione di Brindisi di diniego al rilascio della patente di guida di categoria B, emanata e notificata il 22 giugno 2022, basata sulla motivazione “stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 120 comma 1 del Codice della Strada così come da comunicazione citata in premessa” (ostativo al rilascio inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti dalla Prefettura di Brindisi).
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7, 8, 9 e 10 bis L. n. 241 del 1990, dell’art. 120 D. Lgs. n. 285 del 1992, violazione del giusto, eccesso di potere anche per omesso esercizio della funzione amministrativa, omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, omessa specificazione degli elementi ostativi al rilascio del titolo, carenza di istruttoria.
2. Il 22 agosto 2022 si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando un breve atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
3. Alla Camera di Consiglio del 14 settembre 2022 in cui il ricorso è stato chiamato per la trattazione dell’istanza cautelare incidentale, il Presidente ha fatto, in via preliminare, presente alle parti ex art. 73 comma 3 c.p.a. una possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito Giudice Amministrativo in vista di una possibile definizione nel merito con sentenza in forma semplificata ex art 60 c.p.a.. Il difensore di parte ricorrente, a fronte della contestazione, ha chiesto un breve rinvio per poter controdedurre sul punto. Il Presidente ha, quindi, disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 12 ottobre 2022.
4. Alla Camera di Consiglio del 12 ottobre 2022 in cui il ricorso è stato chiamato per la trattazione dell’istanza cautelare incidentale, il difensore di parte ricorrente, nel rimettersi al Tribunale sull’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A., ha chiesto la condanna di controparte alle spese di lite (o, almeno, la compensazione delle stesse), segnalando che nel provvedimento impugnato è indicata ex art. 3 L. n. 241/1990 la possibilità di proporre ricorso al G.A.. Quindi, a seguito dell’avviso del Tribunale alle parti presenti della possibile definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata introitata per la decisione.
5. Il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito G.A., come già prospettato ex art. 73 comma 3 nel corso dell’udienza in Camera di Consiglio del 14 settembre 2022.
Infatti, alla stregua della giurisprudenza esistente in subiecta materia anche di questa Sezione (ex multis T.A.R. Puglia, Lecce, III^ Sezione, 18 novembre 2019 n. 1826), sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario nella controversia sul diniego di rilascio della patente di guida fondato sui rilievi ostativi di cui all’art. 120 comma 1 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, in quanto detto diniego non è espressione di discrezionalità amministrativa, ma atto vincolato sia nel presupposto (esistenza della situazione richiamata) che nel contenuto, sicché si verte in tema di diritti soggettivi perfetti.
5.1 Per completezza, osserva, altresì, il Collegio che l’indicazione contenuta in calce alla nota impugnata della Motorizzazione Civile di Brindisi circa la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. non è (ovviamente) vincolante per il Giudice.
6. Pertanto, deve essere declinata la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (ex art. 11 c.p.a.), fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda azionata innanzi a questo Tribunale.
7. Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale.
8. Sussistono i presupposti di legge (in considerazione dell’indicazione contenuta in calce alla nota impugnata circa la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. e della circostanza che la questione di giurisdizione è stata sollevata d’ufficio), per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale e individua quale Giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.