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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 16124/23 del Ruolo Gen.
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Diego Parente
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato CP_1
e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 21.12.2023 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto che, in sede di visita di revisione, era stata negata la sussistenza del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'assegno ordinario di invalidità Legge n. 222/84; di aver quindi proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio non ha riconosciuto la prestazione richiesta;
di avere pertanto formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord
1 contestando le risultanze della perizia del dott. per Per_1 ottenere l'accertamento del requisito sanitario a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della prestazione assistenziale oltre CP_1 accessori, con vittoria di spese.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Dopo aver convocato il CTU a chiarimenti, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto invalido di grado grave ma senza diritto alla prestazione richiesta.
La parte ricorrente pertanto, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante ha dedotto che il consulente ha errato nella parte in cui non ha dato adeguato rilievo alle patologie di cui è affetto, rilevando inoltre un aggravamento delle proprie condizioni di salute ed allegando ulteriore documentazione medica.
Invero il sanitario risulta avere adeguatamente e correttamente valutato le patologie meglio descritte in perizia. In particolare il consulente, anche in sede di chiarimenti richiesti al fine di esaminare la documentazione medica depositata in sede di
2 opposizione (certificati del 15.12.2023, del 29.11.2023, del
13.11.2024 e del 15.05.2024), ha confermato le conclusioni già rassegnate ribadendo che le infermità di cui è affetto il Sig.
, addetto alle pulizie, singolarmente esaminate e Pt_1 globalmente valutate, non riducono in modo permanente a meno di un terzo la capacità di lavoro dello stesso nell'espletamento della sua mansione o comunque in occupazioni confacenti alle di lei attitudini.
In particolare il ctu, nei chiarimenti resi, analizzata scrupolosamente la documentazione medica sopra indicata, ha precisato che “Analizzando la documentazione sanitaria aggiuntiva, oggetto di richiesta valutativa, bisogna precisare che la risonanza magnetica effettuata in data 15/12/2023 presso il Centro
CRTF, Casoria (NA), refertata dalla Dott.ssa così Persona_2 recita: “piccole focalità gliotiche in corrispondenza della capsula esterna di sinistra e della sostanza bianca frontale omolaterale.” La gliosi è un processo riparativo che una categoria di cellule del sistema nervoso centrale, gli astrociti, mette in atto, mediante la formazione di una cicatrice, in seguito ad un insulto o danno che colpisce lo stesso sistema nervoso centrale.
Questi danni o insulti possono essere di origine vascolare (la causa più frequente), infiammatoria, traumatica, ecc. oppure episodi emicranici particolarmente importanti possono causare questi spot che poi vanno incontro a gliosi. Altresì anche una sofferenza alla nascita che provochi danni encefalici di lieve entità, senza alcun significato clinico, può poi esitare in gliosi. La gliosi si può riscontrare a tutte le età, essendo però più frequente al di sopra dei 50-60 anni. Il fenomeno della gliosi
è generalmente privo di significato clinico, ma in alcuni casi il reperto andrebbe attenzionato mediante un approfondimento diagnostico. Fatta questa precisazione, è verosimile che il ricorrente, Sig. abbia subito qualche insulto Parte_1 ischemico cerebrale cronico e siano esitati appunto dei piccoli focolai gliotici solo in alcune aree encefaliche. Dalla documentazione sanitaria aggiuntiva in ogni caso non si evidenzia
3 un peggioramento del quadro clinico neurologico, difatti sia il neurologo, Dott. sia lo psichiatra, Dott. Persona_3 [...]
, hanno fatto aggiustamenti terapeutici di una terapia Persona_4 che comunque veniva già effettuata in precedenza, non evidenziando dal punto di vista clinico un peggioramento, o almeno non documentandolo. Pertanto in conclusione si può ritenere che il ricorrente abbia subito degli eventi ischemici cerebrali cronici, esitati in gliosi di alcune aree encefaliche, privi di significato clinico tuttavia. Il prolasso mucoemorroidario di II grado con componente esterna in un soggetto addetto alle pulizie, le cui capacità di lavoro non vengono inficiate, in quanto tale complesso morboso non incide sulle mansioni specifiche, di tipo prettamente manuali, del Sig. Trattasi di un complesso Parte_1 morboso in terapia farmacologica il quale non determina riduzioni delle capacità lavorative specifiche, in relazione alle mansioni svolte dal Sig. Stesso discorso per l'ipertrofia Parte_1 prostatica benigna e la piastrinopenia cronica con splenomegalia, tali patologie non hanno alcun riflesso sulle mansioni specifiche del ricorrente, precisando altresì che il ricorrente non ha nemmeno mai effettuato una consulenza urologica per l'ipertrofia prostatica benigna né assume una terapia farmacologica, ed altresì evidenziando che per quanto riguarda la piastrinopenia cronica con splenomegalia l'ultima consulenza ematologica risale al
24/11/1992”.
Le conclusioni cui è dunque giunto il consulente, anche alla luce dei chiarimenti resi, in quanto supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili.
Per tali motivi la prospettazione attorea non sortisce risultati utili alla parte ed appare allo stato superflua un'ulteriore indagine peritale.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
La dichiarazione della parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc la esime dalla condanna al pagamento delle spese di lite;
4 quelle di ctu, invece, si pongono a carico dell e si liquidano CP_1 come in dispositivo.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così dispone:
Rigetta il ricorso.
Dichiara le spese irripetibili.
Pone a carico dell' le spese di ctu che si liquidano come da CP_1 separato decreto.
Aversa, 27.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
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