TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA
236/2024 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 236/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi residenti in Parte_2 C.F._2
Bisceglie in Via Pietro Porcelli n.62, rappresentati e difesi dal dott. Giuseppe Papagni, in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27.11.2024 e rappresentando una Parte_1 Parte_2
debitoria di € 53.674,29 (comprensiva dei costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. (successivamente integrato il 17.1.2025) che prevede il versamento della complessiva somma di € 38.000,00 in sei anni e quattro mesi da € 500,00 mensili. Il piano consente il pagamento integrale dei crediti prededucibili, ipotecari e privilegiati, del
24,05% di tutti i crediti chirografari.
Il ricorrente percepisce una pensione di circa € 621,98 oltre l'indennità di accompagnamento Pt_1 pari ad € 531,76; la ricorrente percepisce € 612,44. Inoltre, sono titolari della Parte_2 comproprietà al 50% dell'immobile per civile abitazione, sito nel Comune di Bisceglie, alla Via Pietro
Porcelli n.62, in catasto al foglio 11, p.lla 1775, sub 16, cat. A/3; di conti correnti accesi Controparte_1
recante NZ (in data 24.10.2024) di € 4.075,61.
[...]
L'OCC, avv. Maurizio Musci, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
1 Nel presente procedimento non è pervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate. La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nell'inadempimento della società con la quale i ricorrenti avevano sottoscritto dei preliminari di permuta con conseguenti azioni giudiziarie ed esborsi economici non preventivati. A questa situazione si aggiungono i gravi problemi di salute del ricorrente che hanno comportato un aggravio di spese e alterato la quotidianità
e serenità dei ricorrenti e la necessità di ricorrere ad istituti di credito per fronteggiare le spese familiari.
I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare in cui le spese mediche incidono in maniera considerevole. Pertanto, l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.
Appare soddisfatto il requisito della durata ragionevole del piano, essendo previsto il pagamento nell'arco temporale di sei anni e quattro mesi e non essendovi contestazioni da parte dei creditori.
2 Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti (C.F. Parte_1
) e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 18 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA
236/2024 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 236/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi residenti in Parte_2 C.F._2
Bisceglie in Via Pietro Porcelli n.62, rappresentati e difesi dal dott. Giuseppe Papagni, in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 27.11.2024 e rappresentando una Parte_1 Parte_2
debitoria di € 53.674,29 (comprensiva dei costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. (successivamente integrato il 17.1.2025) che prevede il versamento della complessiva somma di € 38.000,00 in sei anni e quattro mesi da € 500,00 mensili. Il piano consente il pagamento integrale dei crediti prededucibili, ipotecari e privilegiati, del
24,05% di tutti i crediti chirografari.
Il ricorrente percepisce una pensione di circa € 621,98 oltre l'indennità di accompagnamento Pt_1 pari ad € 531,76; la ricorrente percepisce € 612,44. Inoltre, sono titolari della Parte_2 comproprietà al 50% dell'immobile per civile abitazione, sito nel Comune di Bisceglie, alla Via Pietro
Porcelli n.62, in catasto al foglio 11, p.lla 1775, sub 16, cat. A/3; di conti correnti accesi Controparte_1
recante NZ (in data 24.10.2024) di € 4.075,61.
[...]
L'OCC, avv. Maurizio Musci, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
1 Nel presente procedimento non è pervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate. La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nell'inadempimento della società con la quale i ricorrenti avevano sottoscritto dei preliminari di permuta con conseguenti azioni giudiziarie ed esborsi economici non preventivati. A questa situazione si aggiungono i gravi problemi di salute del ricorrente che hanno comportato un aggravio di spese e alterato la quotidianità
e serenità dei ricorrenti e la necessità di ricorrere ad istituti di credito per fronteggiare le spese familiari.
I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare in cui le spese mediche incidono in maniera considerevole. Pertanto, l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.
Appare soddisfatto il requisito della durata ragionevole del piano, essendo previsto il pagamento nell'arco temporale di sei anni e quattro mesi e non essendovi contestazioni da parte dei creditori.
2 Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti (C.F. Parte_1
) e (C.F. ); C.F._1 Parte_2 C.F._2
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 18 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
3