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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
Dr. Giuseppe Disabato Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
10736/2022 R.G.A.C., pendente tra
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Lacerenza in virtù di Parte_1 mandato in atti;
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Raso in virtù di mandato Controparte_1 in atti;
- CONVENUTO –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
OGGETTO. Separazione personale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 5.2.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
il P. M. concludeva con propria nota
6.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.9.2022, , premesso: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio concordatario in Bitonto con Controparte_1 in data 11.10.2013;
- che dall'unione coniugale erano nati i figli (n. il 2.9.2009), (n. il Per_1 Per_2
12.10.2012) e (n. il 3.5.2019); Per_3
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, tanto che il
, l'11.6.2022, abbandonava il tetto coniugale trasferendosi presso CP_1
l'abitazione della sig.ra con la quale intratteneva da tempo una Persona_4 relazione extraconiugale;
- che il lavorava nel settore edile mentre ella era casalinga;
CP_1
1 tutto quanto premesso chiedeva al Tribunale di Bari di voler dichiarare la separazione personale dei coniugi e di adottare ogni consequenziale provvedimento di giustizia in favore di essa istante e dei figli.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando l'avversa Controparte_1 prospettazione di fatti in ordine alle cause del fallimento dell'unione coniugale;
non si opponeva alla domanda di separazione chiedendo di porre a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento dei soli figli, con rigetto della domanda di assegno muliebre.
All'udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, regolava gli incontri tra il padre e i minori e poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere all'attrice la somma di
€600,00 a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, oltre spese straordinarie.
Depositate le memorie integrative, all'udienza del 10.5.2023 la causa veniva riservata a sentenza per la decisione sullo stato sulle conclusioni contestualmente rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, che rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Emessa in data 20.7.2023 la sentenza n. 3048/2023 e rimessa la causa sul ruolo per le successive incombenze, depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 5.2.2025 le parti rassegnavano conclusioni conformi, allegando convenzione debitamente sottoscritta, e la causa veniva riservata per la decisione;
il P. M. concludeva con propria nota del 6.2.2025 per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pronunciata con sentenza parziale la separazione tra i coniugi, le parti si sono accordate circa la regolazione delle questioni tra loro ancora pendenti, rassegnando conclusioni conformi.
Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di separazione, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello (consensuale) camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti, che è conforme a legge e va dunque recepito.
In particolare, le parti hanno convenuto che:
1. rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
2. i figli minori sono affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre;
3. il padre incontrerà liberamente i figli, nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extra-scolastici;
4. il corrisponderà alla la somma mensile di €540,00 per il CP_1 Parte_1 mantenimento dei tre figli (pari a €180,00 ciascuno), con adeguamenti ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla . Parte_1
2 Per effetto di tali patti, le parti hanno convenuto di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.
Tali conclusioni sono conformi alla legge e, pertanto, possono essere recepite in sentenza.
Le spese legali restano integralmente compensate tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il 20.9.2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. dichiara che la separazione tra i coniugi sarà regolata conformerete agli accordi tra loro raggiunti nella convenzione sottoscritta dalle parti, datata 30.1.2025 e depositata in atti il 5.2.2025, che qui espressamente si richiama;
2. spese integralmente compensate tra le parti.
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile il 1^ aprile 2025
Il Giudice estensore
Tiziana Di Gioia Il Presidente
Giuseppe Disabato
3
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
Dr. Giuseppe Disabato Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n.
10736/2022 R.G.A.C., pendente tra
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maddalena Lacerenza in virtù di Parte_1 mandato in atti;
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Raso in virtù di mandato Controparte_1 in atti;
- CONVENUTO –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
OGGETTO. Separazione personale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 5.2.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
il P. M. concludeva con propria nota
6.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.9.2022, , premesso: Parte_1
- che aveva contratto matrimonio concordatario in Bitonto con Controparte_1 in data 11.10.2013;
- che dall'unione coniugale erano nati i figli (n. il 2.9.2009), (n. il Per_1 Per_2
12.10.2012) e (n. il 3.5.2019); Per_3
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era venuta meno, tanto che il
, l'11.6.2022, abbandonava il tetto coniugale trasferendosi presso CP_1
l'abitazione della sig.ra con la quale intratteneva da tempo una Persona_4 relazione extraconiugale;
- che il lavorava nel settore edile mentre ella era casalinga;
CP_1
1 tutto quanto premesso chiedeva al Tribunale di Bari di voler dichiarare la separazione personale dei coniugi e di adottare ogni consequenziale provvedimento di giustizia in favore di essa istante e dei figli.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando l'avversa Controparte_1 prospettazione di fatti in ordine alle cause del fallimento dell'unione coniugale;
non si opponeva alla domanda di separazione chiedendo di porre a suo carico l'onere di contribuire al mantenimento dei soli figli, con rigetto della domanda di assegno muliebre.
All'udienza di comparizione, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del
Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, regolava gli incontri tra il padre e i minori e poneva a carico del marito l'obbligo di corrispondere all'attrice la somma di
€600,00 a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli, oltre spese straordinarie.
Depositate le memorie integrative, all'udienza del 10.5.2023 la causa veniva riservata a sentenza per la decisione sullo stato sulle conclusioni contestualmente rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, che rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Emessa in data 20.7.2023 la sentenza n. 3048/2023 e rimessa la causa sul ruolo per le successive incombenze, depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 5.2.2025 le parti rassegnavano conclusioni conformi, allegando convenzione debitamente sottoscritta, e la causa veniva riservata per la decisione;
il P. M. concludeva con propria nota del 6.2.2025 per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pronunciata con sentenza parziale la separazione tra i coniugi, le parti si sono accordate circa la regolazione delle questioni tra loro ancora pendenti, rassegnando conclusioni conformi.
Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di separazione, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello (consensuale) camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti, che è conforme a legge e va dunque recepito.
In particolare, le parti hanno convenuto che:
1. rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
2. i figli minori sono affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre;
3. il padre incontrerà liberamente i figli, nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extra-scolastici;
4. il corrisponderà alla la somma mensile di €540,00 per il CP_1 Parte_1 mantenimento dei tre figli (pari a €180,00 ciascuno), con adeguamenti ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla . Parte_1
2 Per effetto di tali patti, le parti hanno convenuto di non aver null'altro a pretendere reciprocamente.
Tali conclusioni sono conformi alla legge e, pertanto, possono essere recepite in sentenza.
Le spese legali restano integralmente compensate tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il 20.9.2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1
così provvede:
[...]
1. dichiara che la separazione tra i coniugi sarà regolata conformerete agli accordi tra loro raggiunti nella convenzione sottoscritta dalle parti, datata 30.1.2025 e depositata in atti il 5.2.2025, che qui espressamente si richiama;
2. spese integralmente compensate tra le parti.
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile il 1^ aprile 2025
Il Giudice estensore
Tiziana Di Gioia Il Presidente
Giuseppe Disabato
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