TRIB
Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 277 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
, (C.F.: ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione, dagli avv. Antonio Di Lena, con studio in Potenza al Viale del Basento n. 114/D, presso il quale è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Angelo Di Lascio e dall'all'avv. Angelo Palmisano ed elettivamente domiciliata in Potenza Via Nazario
Sauro, presso Area Compartimentale Basilicata di Anas Spa, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato in data 29/01/2019, , conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la società per “accertare e CP_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto per il sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore Controparte_2 dell'attore della somma di € 15.326,51, a titolo di risarcimento dei danni, materiali e morali, alla persona e alle cose, conseguenti al predetto incidente, e/o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre la rifusione dell'esborso sostenuto per diritti e contributo unificato”.
L'istante esponeva che, in data 14/05/2017, alle ore 3.30 circa, , alla guida Parte_1
della sua autovettura SAAB 9-3 targata CG860LB, percorreva la strada statale n. 169, in direzione Tolve, unitamente ai sig.ri e , Parte_2 Parte_3 giunto all'imbocco di una curva ivi presente, nonostante la velocità moderata e la perfetta manutenzione dell'autovettura, il veicolo perdeva aderenza ed usciva di strada ribaltandosi lateralmente.
Deduceva che in corrispondenza del punto di fuoriuscita del veicolo dalla strada, non vi era nessuna misura protettiva né guard-rail, né muretti di contenimento.
A causa dell'incidente stradale l'attore subiva sia danni materiali relativi all'autovettura, che fisici;
quindi, inoltrava invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita alla quale l' dichiarava di non aderire e, ritenendola unica CP_1 responsabile dell'occorso, stante l'assenza degli elementi protettivi ai margini della strada, la conveniva in giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni.
2) Si costituiva in giudizio l' con comparsa di costituzione e risposta, CP_1 con la quale chiedeva di “rigettare la domanda attorea così come proposta in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e comunque assolutamente non provata;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la concorrente responsabilità del conducente il veicolo coinvolto nel sinistro e così graduare il risarcimento dovuto;
condannare l'attore al pagamento degli onorari, dei diritti di avvocato e delle spese del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Deduceva l'assoluta infondatezza della domanda, evidenziava che il sinistro non era stato rilevato da alcuna autorità, che il limite d velocità era di 60 Km/h e la strada era un rettilineo seguito da una curva e da altro lungo rettilineo. Sosteneva che qualora avesse rispettato il limite di velocità imposto sul tratto di strada, l'autovettura non avrebbe sicuramente perso di aderenza e non sarebbe uscita di strada, quindi, concludeva che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore.
3) Espletata l'istruttoria attraverso l'escussione dei testi ammessi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, ed all'udienza del 29/11/2024, precisate le conclusioni,
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 4) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria orale e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
La dinamica dell'incidente raccontata dall'attore, afferma che in data 14/05/2017, alle ore 3.30 circa, mentre alla guida della propria autovettura SAAB 9-3 targata CG860LB, nel percorrere la strada statale n. 169 in direzione Tolve, unitamente ai sig.ri Parte_2
e , giunto all'imbocco di una curva ivi presente, il
[...] Parte_3
veicolo perdeva aderenza ed usciva di strada ribaltandosi lateralmente, nonostante la velocità moderata e la perfetta manutenzione dell'autovettura.
Va evidenziato che sul luogo dell'incidente nessuna autorità competente è intervenuta sul posto al fine di effettuare, sia i rilevi dell'incidente che per dare ufficialità ad un incidente che è solo narrato dall'attore e confermato dal teste sentito Parte_2 all'udienza del 30/09/2022, il quale confermava l'ora ed il luogo dell'incidente ed affermava che “ad un certo punto in prossimità di una curva il veicolo usciva fuori strada e finiva in un uliveto, dove scivolava per circa 10-15 m fermandosi vicino ad un albero”.
Alla medesima udienza veniva escusso anche il teste , cognato Testimone_1 dell'attore, il quale nulla poteva riferire sulla dinamica poiché non presente, riferiva di essere stato raggiunto da una telefonata dall'attore, di essere intervenuto sul luogo dell'incidente e di aver accompagnato all'Ospedale gli occupanti dell'autovettura.
La dinamica dell'incidente, quindi, è evincibile dalla narrazione fatta dall'attore e dal teste dalla quale però non emerge alcuna responsabilità esclusiva Parte_2 dell' se non, per come ritenuto dall'attore con le proprie difese, per la CP_1
mancanza di guard-rail.
All'udienza del 20/10/2023 veniva escusso il teste , dipendente di Testimone_2
e capocentro della SS 169, all'epoca dei fatti, il quale riferiva che “riconosco CP_1
il luogo del presunto incidente per cui è causa nonché i guard-rail installati da CP_1 nel settembre 2018, nell'ambito dell'ammodernamento, dico meglio, miglioramento degli standard qualitativi delle SS di competenza di ANAS SPA Basilicata. Preciso che relativamente all'incidente in questione, non risulta presso nessuna segnalazione CP_1 di incidente … precedente alla richiesta di risarcimento danni da parte dell'attore … nell'ambito del miglioramento qualitativo delle strade statali, eseguì un intervento, nell'agosto 2018, di pavimentazione di circa 380 m in relazione al Km 23,400, ricompreso nel più ampio progetto che prevedeva la pavimentazione della SS 169 per circa 5 Km”. Ai fini del decidere risulta assolutamente irrilevante sia l'installazione dei guard-rail che la pavimentazione della SS 169, intervenuta ad oltre un anno dall'incidente per cui è causa, né da tanto si potrebbe mai dedurre una responsabilità di per lo stato CP_1 della SS 169 al momento dell'incidente, del quale non è stato allegato e provato alcunché.
Dalle foto allegate in atti si percepisce la non pericolosità della strada che qualora percorsa nel rispetto dei limiti imposti, non avrebbe creato alcun problema, quindi, la perdita del controllo dell'autovettura, ovvero di aderenza, può essere solamente addebitabile alla condotta dell'autista oppure, come si ritiene verosimile, alla sua imprudenza per la velocità tenuta, non idonea al tratto di strada che stava percorrendo.
Pertanto, si evidenzia, che, qualora l'attore avesse tenuto un comportamento di prudenza, consono al tratto strada ed ai limiti di velocità imposti, sarebbe transitato senza difficoltà ed avrebbe evitato il verificarsi dell'occorso.
5) Tanto premesso in relazione ai profili dinamici del sinistro de quo, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova. Orbene, dall'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio si ricava come l'odierna parte attrice invochi, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità, dell'ente convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c.
5.1) Detto ciò, va rilevato, innanzitutto, che, quale proprietaria della strada pubblica,
l'art. 16 lett. b L. n. 2248/1865 All. F, pone l'obbligo della relativa manutenzione in capo alla P.A. e discende non solo da specifiche norme (per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. n. 2248/1865 All. F;
per i Comuni, art. 5 RD n. 2506/1923), ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (per tutte, sul dovere di custodia delle strade pubbliche da parte della P.A., Cass. Civ. n. 9527/2010).
Come noto, la norma succitata, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa, sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295). La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. 12 aprile
2013, n. 8935). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res (cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546).
Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto
e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità". (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del
01/04/2010).
5.2) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo,
Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per
l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660).
5.3) Differentemente, però, nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Così,
l'ordinanza nr. 11526 del 11/05/2017 pronunciata dalla Sez. 6 - 3 della Corte di
Cassazione che afferma: "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato".
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
5.4) Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051
c.c. (cfr. Cass.17 gennaio 2001, n. 584). Conforme a quanto sostenuto è la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che con l'ordinanza nr. 30775/17 ribadisce che: "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva."(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
Pertanto, affinché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno discenda dalla cosa;
quando, invece, il pregiudizio si determini con la cosa è configurabile la fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 19 novembre 2009, n.
24428; Cass. 27 novembre 2006, n. 2.
5.5) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
Se, però, come rilevato, l'evento dannoso dipenda non da una forza intrinseca della cosa, ma da una relazione tra la condotta del danneggiato e la cosa, l'onere probatorio si aggrava, avendo ad oggetto anche la pericolosità di questa.
6) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non possa trovare accoglimento, dovendosi valutare il contegno imprudente dell'odierno attore, quale fattore causale esclusivo della produzione dell'evento lesivo.
6.1) È, infatti, applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma
1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010,
Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Ciò avviene, secondo il principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n.
15779/2006 e Cass. n. 15383/2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, cfr. Cass. n.
6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
"In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).
7) Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass.
n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).
7.1) Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.
Ed invero, come già accennato, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio nel caso di uso del tutto improprio della res o comunque al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 9546/2010,
Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass.
n. 24804/2008, Cass. n. 4279/2008).
8) Giungendo all'esame della vicenda che ci occupa, in tale prospettiva, va osservato che lo stato dei luoghi così come rappresentato, era inidoneo a ingenerare una situazione di pericolo ed a causare un inevitabile incidente, quindi, era suscettibile di essere evitato attraverso l'adozione delle normali cautele dell'utente del bene pubblico.
Tanto, anche in considerazione del fatto che la strada era dotata di segnaletica che imponeva in entrambe le direzioni di marcia il limite di velocità di 60 Km/h, che doveva indurre il conducente a tenere una condotta di guida prudente consona sia alla segnaletica che all'andamento del tratto di strada che stava percorrendo.
Quindi, il presunto incidente, la cui dinamica rimane incerta, su un tratto di strada rettilineo seguito da una semicurva e da un successivo lungo rettilineo, è stato possibile solo a causa della velocità sostenuta dell'autovettura che ha determinato la mancata aderenza, dedotta dall'attore e l'uscita di strada. Quindi, la strada che Parte_1
stava percorrendo, non integrava in sé alcuna insidia e non presentava nessun pericolo occulto, la strada andava percorsa nel rispetto degli obblighi di legge e nel rispetto del limite di velocità e con l'attenzione richiesta all'utente del bene pubblico, a fortiori, al conducente di un autoveicolo.
Richiamando l'art. 141 C.d. S. si evince chiaramente che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.
Sulla strada SS 169, come si è avuto modo di evidenziare non vi era alcun pericolo per qualsivoglia automobilista che si trovasse a circolare sulla detta strada, e l'automobilista, che non adottando un contegno di diligenza e prudenza, richiamato dagli obblighi imposti dalla segnaletica stradale ivi presente, determini un incidente proprio o altrui sarà responsabile esclusivo dell'evento lesivo che ne consegue. Né la responsabilità del sinistro può essere attribuita alla società per il sol fatto CP_1 che la, dove l'attore ritiene esser uscito di strada, mancava il guard-rail o un muretto di contenimento, poiché secondo un orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, "Le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia o, comunque, al principio del neminem laedere, l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti”. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni responsabilità dell' in relazione ad un CP_1
sinistro stradale mortale occorso ad un soggetto il quale, mentre era alla guida della sua auto, era uscito di strada, rovinando nella sottostante scarpata, sul presupposto che l'incidente fosse stato determinato non dalla mancata apposizione del guard-rail sul tratto di strada rettilineo, ma dalla condotta anomala ed imprevedibile del conducente"
(Cassazione civile , sez. III , 18/07/2011 richiamata anche da Cassazione civile sez. VI
n. 15723,12/10/2021).
Nella fattispecie sussiste la sola responsabilità dell'attore che con la propria condotta ha violato l'obbligo di procedere a velocità moderata - adeguata al tratto di strada che stava percorrendo - e non ha usato l'attenzione e la prudenza richiesta nel percorrere la strada suddetta.
Come sopra evidenziato, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, qualora la cosa in custodia, come nella fattispecie, sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, nonché dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Ne consegue, alla stregua delle osservazioni dinanzi rassegnate, che deve annettersi rilevanza interruttiva del nesso causale al comportamento imprudente dell'attore poiché la mancata intrinseca pericolosità della strada, l'idonea segnaletica, comportava l'onere di dimostrare che lo stato dei luoghi all'atto dell'occorso presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento.
Quindi, si deve ritenere che il luogo dell'occorso, qualora fosse stata causa dell'incidente, ha rappresentato unicamente l'occasione di verificazione dell'evento lesivo, che, ex adverso, trova la propria causa efficiente ed esclusiva nel sopravvenuto contegno abnorme, incauto ed imprudente dell'attore.
Alla stregua delle osservazioni rassegnate, la domanda, proposta ai sensi dell'art. 2051
c.c., non merita accoglimento e va rigettata.
9) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Come noto, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della c.d. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass.
n. 1214/84; da ultimo, Cass. civ. n. 5670/97), alla stregua dell'ordinaria diligenza
(profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo, c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone).
Va, inoltre, evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.
9.1) Nello specifico, lo stato dei luoghi non rappresentava una insidia, ovvero un pericolo oggettivo non prevedibile ed inevitabile, nessuna prova è stata fornita, quindi, usando la normale diligenza e la dovuta prudenza, l'attore avrebbe transitato in sicurezza.
Orbene, le considerazioni dinanzi sviluppate in ordine alla rilevanza causale esclusiva del contegno incauto ed imprudente dell'attore ex art. 1227 c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità custodiale dell'ente convenuto, sono altresì idonee a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che, riscontrando la causa dell'evento nel comportamento colposo del danneggiato, non può individuarsi alcun rapporto di causalità tra la prospettata insidia – della quale, invero, neppure viene fornita prova - e l'evento lesivo.
9.2) Ed infatti, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato, che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, oltre a potere integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, può escludere la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Detto altrimenti, il comportamento colposo del danneggiato che assurga, in relazione alle circostanze del caso, a fattore causale autonomo ed esclusivo della determinazione dell'evento lesivo, non consente di ritenere integrato l'elemento materiale della fattispecie.
10) Le spese di lite, seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, specificando che nella fattispecie in luogo di IVA e CAP sono dovuti gli “oneri riflessi” nella misura di legge, poiché l'avvocato è dipendente della società CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 277/2018, tra (attore) contro Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore (convenuta), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda di risarcimento danni di parte attrice proposta contro la società
per quanto in parte motiva;
CP_1
2) Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite che determina in € 5.077,00, oltre oneri riflessi, in favore di parte convenuta CP_1
Così deciso in Potenza in data 22/03/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 277 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
, (C.F.: ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di citazione, dagli avv. Antonio Di Lena, con studio in Potenza al Viale del Basento n. 114/D, presso il quale è elettivamente domiciliato;
ATTORE
E
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Angelo Di Lascio e dall'all'avv. Angelo Palmisano ed elettivamente domiciliata in Potenza Via Nazario
Sauro, presso Area Compartimentale Basilicata di Anas Spa, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato in data 29/01/2019, , conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, la società per “accertare e CP_1 dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto per il sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore Controparte_2 dell'attore della somma di € 15.326,51, a titolo di risarcimento dei danni, materiali e morali, alla persona e alle cose, conseguenti al predetto incidente, e/o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre la rifusione dell'esborso sostenuto per diritti e contributo unificato”.
L'istante esponeva che, in data 14/05/2017, alle ore 3.30 circa, , alla guida Parte_1
della sua autovettura SAAB 9-3 targata CG860LB, percorreva la strada statale n. 169, in direzione Tolve, unitamente ai sig.ri e , Parte_2 Parte_3 giunto all'imbocco di una curva ivi presente, nonostante la velocità moderata e la perfetta manutenzione dell'autovettura, il veicolo perdeva aderenza ed usciva di strada ribaltandosi lateralmente.
Deduceva che in corrispondenza del punto di fuoriuscita del veicolo dalla strada, non vi era nessuna misura protettiva né guard-rail, né muretti di contenimento.
A causa dell'incidente stradale l'attore subiva sia danni materiali relativi all'autovettura, che fisici;
quindi, inoltrava invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita alla quale l' dichiarava di non aderire e, ritenendola unica CP_1 responsabile dell'occorso, stante l'assenza degli elementi protettivi ai margini della strada, la conveniva in giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni.
2) Si costituiva in giudizio l' con comparsa di costituzione e risposta, CP_1 con la quale chiedeva di “rigettare la domanda attorea così come proposta in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e comunque assolutamente non provata;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare la concorrente responsabilità del conducente il veicolo coinvolto nel sinistro e così graduare il risarcimento dovuto;
condannare l'attore al pagamento degli onorari, dei diritti di avvocato e delle spese del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Deduceva l'assoluta infondatezza della domanda, evidenziava che il sinistro non era stato rilevato da alcuna autorità, che il limite d velocità era di 60 Km/h e la strada era un rettilineo seguito da una curva e da altro lungo rettilineo. Sosteneva che qualora avesse rispettato il limite di velocità imposto sul tratto di strada, l'autovettura non avrebbe sicuramente perso di aderenza e non sarebbe uscita di strada, quindi, concludeva che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore.
3) Espletata l'istruttoria attraverso l'escussione dei testi ammessi, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, ed all'udienza del 29/11/2024, precisate le conclusioni,
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 4) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito dell'attività istruttoria orale e documentale compiuta, deve essere ricostruita come segue.
La dinamica dell'incidente raccontata dall'attore, afferma che in data 14/05/2017, alle ore 3.30 circa, mentre alla guida della propria autovettura SAAB 9-3 targata CG860LB, nel percorrere la strada statale n. 169 in direzione Tolve, unitamente ai sig.ri Parte_2
e , giunto all'imbocco di una curva ivi presente, il
[...] Parte_3
veicolo perdeva aderenza ed usciva di strada ribaltandosi lateralmente, nonostante la velocità moderata e la perfetta manutenzione dell'autovettura.
Va evidenziato che sul luogo dell'incidente nessuna autorità competente è intervenuta sul posto al fine di effettuare, sia i rilevi dell'incidente che per dare ufficialità ad un incidente che è solo narrato dall'attore e confermato dal teste sentito Parte_2 all'udienza del 30/09/2022, il quale confermava l'ora ed il luogo dell'incidente ed affermava che “ad un certo punto in prossimità di una curva il veicolo usciva fuori strada e finiva in un uliveto, dove scivolava per circa 10-15 m fermandosi vicino ad un albero”.
Alla medesima udienza veniva escusso anche il teste , cognato Testimone_1 dell'attore, il quale nulla poteva riferire sulla dinamica poiché non presente, riferiva di essere stato raggiunto da una telefonata dall'attore, di essere intervenuto sul luogo dell'incidente e di aver accompagnato all'Ospedale gli occupanti dell'autovettura.
La dinamica dell'incidente, quindi, è evincibile dalla narrazione fatta dall'attore e dal teste dalla quale però non emerge alcuna responsabilità esclusiva Parte_2 dell' se non, per come ritenuto dall'attore con le proprie difese, per la CP_1
mancanza di guard-rail.
All'udienza del 20/10/2023 veniva escusso il teste , dipendente di Testimone_2
e capocentro della SS 169, all'epoca dei fatti, il quale riferiva che “riconosco CP_1
il luogo del presunto incidente per cui è causa nonché i guard-rail installati da CP_1 nel settembre 2018, nell'ambito dell'ammodernamento, dico meglio, miglioramento degli standard qualitativi delle SS di competenza di ANAS SPA Basilicata. Preciso che relativamente all'incidente in questione, non risulta presso nessuna segnalazione CP_1 di incidente … precedente alla richiesta di risarcimento danni da parte dell'attore … nell'ambito del miglioramento qualitativo delle strade statali, eseguì un intervento, nell'agosto 2018, di pavimentazione di circa 380 m in relazione al Km 23,400, ricompreso nel più ampio progetto che prevedeva la pavimentazione della SS 169 per circa 5 Km”. Ai fini del decidere risulta assolutamente irrilevante sia l'installazione dei guard-rail che la pavimentazione della SS 169, intervenuta ad oltre un anno dall'incidente per cui è causa, né da tanto si potrebbe mai dedurre una responsabilità di per lo stato CP_1 della SS 169 al momento dell'incidente, del quale non è stato allegato e provato alcunché.
Dalle foto allegate in atti si percepisce la non pericolosità della strada che qualora percorsa nel rispetto dei limiti imposti, non avrebbe creato alcun problema, quindi, la perdita del controllo dell'autovettura, ovvero di aderenza, può essere solamente addebitabile alla condotta dell'autista oppure, come si ritiene verosimile, alla sua imprudenza per la velocità tenuta, non idonea al tratto di strada che stava percorrendo.
Pertanto, si evidenzia, che, qualora l'attore avesse tenuto un comportamento di prudenza, consono al tratto strada ed ai limiti di velocità imposti, sarebbe transitato senza difficoltà ed avrebbe evitato il verificarsi dell'occorso.
5) Tanto premesso in relazione ai profili dinamici del sinistro de quo, l'esame del merito della controversia suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova. Orbene, dall'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio si ricava come l'odierna parte attrice invochi, a fondamento della propria pretesa, la responsabilità, dell'ente convenuto quale custode ex art. 2051 c.c. o in subordine ex art. 2043 c.c.
5.1) Detto ciò, va rilevato, innanzitutto, che, quale proprietaria della strada pubblica,
l'art. 16 lett. b L. n. 2248/1865 All. F, pone l'obbligo della relativa manutenzione in capo alla P.A. e discende non solo da specifiche norme (per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. n. 2248/1865 All. F;
per i Comuni, art. 5 RD n. 2506/1923), ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività, nei confronti dell'ente, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. (per tutte, sul dovere di custodia delle strade pubbliche da parte della P.A., Cass. Civ. n. 9527/2010).
Come noto, la norma succitata, nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa, sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295). La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. 12 aprile
2013, n. 8935). Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res (cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546).
Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto
e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia
e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità". (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 8005 del
01/04/2010).
5.2) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo,
Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per
l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660).
5.3) Differentemente, però, nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Così,
l'ordinanza nr. 11526 del 11/05/2017 pronunciata dalla Sez. 6 - 3 della Corte di
Cassazione che afferma: "In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato".
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
5.4) Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051
c.c. (cfr. Cass.17 gennaio 2001, n. 584). Conforme a quanto sostenuto è la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte che con l'ordinanza nr. 30775/17 ribadisce che: "Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa
e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva."(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22/12/2017).
Pertanto, affinché sia integrata la responsabilità da cose in custodia è necessario che il danno discenda dalla cosa;
quando, invece, il pregiudizio si determini con la cosa è configurabile la fattispecie delineata dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 19 novembre 2009, n.
24428; Cass. 27 novembre 2006, n. 2.
5.5) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
Se, però, come rilevato, l'evento dannoso dipenda non da una forza intrinseca della cosa, ma da una relazione tra la condotta del danneggiato e la cosa, l'onere probatorio si aggrava, avendo ad oggetto anche la pericolosità di questa.
6) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa risarcitoria attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c., non possa trovare accoglimento, dovendosi valutare il contegno imprudente dell'odierno attore, quale fattore causale esclusivo della produzione dell'evento lesivo.
6.1) È, infatti, applicabile alla fattispecie de qua la regola posta dall'art. 1227 comma
1 c.c., che prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato e proporzionalmente all'incidenza causale di tale colpa sull'evento dannoso (ex pluribus, cfr. Cass. n. 21328/2010, Cass. n. 9546/2010, Cass. n. 5669/2010, Cass. n. 1002/2010,
Cass. n. 22807/2009, Cass. n. 11227/2008).
Ciò avviene, secondo il principio di causalità, per cui al danneggiante non può farsi carico di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile (cfr. Cass. n.
15779/2006 e Cass. n. 15383/2006).
La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a sé stesso (per tutte, cfr. Cass. n.
6988/2003); e la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c. sul punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore- danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.
"In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro". (Cass. Civ. Sez. 3-, Ordinanza n. 2480 del 01/02/2018).
7) Così inquadrato sotto il profilo eziologico il comportamento colposo del danneggiato, si evidenzia che il concorso di colpa è pacificamente rilevabile d'ufficio, sul presupposto che non si tratta di un'eccezione in senso stretto, ma di una semplice difesa, la quale deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre ovviamente che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (cfr. Cass.
n. 23734/2009, Cass. n. 24080/2008, Cass. n. 14853/2007, Cass. n. 15383/2006).
7.1) Se il comportamento colposo del danneggiato rileva a livello concorsuale nella produzione del danno, per eguale ed addirittura maggiore ragione, il comportamento commissivo o omissivo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti.
Ed invero, come già accennato, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, ad esempio nel caso di uso del tutto improprio della res o comunque al di fuori delle regole prescritte, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito (cfr. Cass. n. 24149/2010, Cass. n. 9546/2010,
Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 993/2009, Cass. n. 28811/2008, Cass. n. 25029/2008, Cass.
n. 24804/2008, Cass. n. 4279/2008).
8) Giungendo all'esame della vicenda che ci occupa, in tale prospettiva, va osservato che lo stato dei luoghi così come rappresentato, era inidoneo a ingenerare una situazione di pericolo ed a causare un inevitabile incidente, quindi, era suscettibile di essere evitato attraverso l'adozione delle normali cautele dell'utente del bene pubblico.
Tanto, anche in considerazione del fatto che la strada era dotata di segnaletica che imponeva in entrambe le direzioni di marcia il limite di velocità di 60 Km/h, che doveva indurre il conducente a tenere una condotta di guida prudente consona sia alla segnaletica che all'andamento del tratto di strada che stava percorrendo.
Quindi, il presunto incidente, la cui dinamica rimane incerta, su un tratto di strada rettilineo seguito da una semicurva e da un successivo lungo rettilineo, è stato possibile solo a causa della velocità sostenuta dell'autovettura che ha determinato la mancata aderenza, dedotta dall'attore e l'uscita di strada. Quindi, la strada che Parte_1
stava percorrendo, non integrava in sé alcuna insidia e non presentava nessun pericolo occulto, la strada andava percorsa nel rispetto degli obblighi di legge e nel rispetto del limite di velocità e con l'attenzione richiesta all'utente del bene pubblico, a fortiori, al conducente di un autoveicolo.
Richiamando l'art. 141 C.d. S. si evince chiaramente che “è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”.
Sulla strada SS 169, come si è avuto modo di evidenziare non vi era alcun pericolo per qualsivoglia automobilista che si trovasse a circolare sulla detta strada, e l'automobilista, che non adottando un contegno di diligenza e prudenza, richiamato dagli obblighi imposti dalla segnaletica stradale ivi presente, determini un incidente proprio o altrui sarà responsabile esclusivo dell'evento lesivo che ne consegue. Né la responsabilità del sinistro può essere attribuita alla società per il sol fatto CP_1 che la, dove l'attore ritiene esser uscito di strada, mancava il guard-rail o un muretto di contenimento, poiché secondo un orientamento della Suprema Corte, condiviso da questo giudice, "Le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia o, comunque, al principio del neminem laedere, l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti”. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni responsabilità dell' in relazione ad un CP_1
sinistro stradale mortale occorso ad un soggetto il quale, mentre era alla guida della sua auto, era uscito di strada, rovinando nella sottostante scarpata, sul presupposto che l'incidente fosse stato determinato non dalla mancata apposizione del guard-rail sul tratto di strada rettilineo, ma dalla condotta anomala ed imprevedibile del conducente"
(Cassazione civile , sez. III , 18/07/2011 richiamata anche da Cassazione civile sez. VI
n. 15723,12/10/2021).
Nella fattispecie sussiste la sola responsabilità dell'attore che con la propria condotta ha violato l'obbligo di procedere a velocità moderata - adeguata al tratto di strada che stava percorrendo - e non ha usato l'attenzione e la prudenza richiesta nel percorrere la strada suddetta.
Come sopra evidenziato, è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, qualora la cosa in custodia, come nella fattispecie, sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, nonché dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Ne consegue, alla stregua delle osservazioni dinanzi rassegnate, che deve annettersi rilevanza interruttiva del nesso causale al comportamento imprudente dell'attore poiché la mancata intrinseca pericolosità della strada, l'idonea segnaletica, comportava l'onere di dimostrare che lo stato dei luoghi all'atto dell'occorso presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento.
Quindi, si deve ritenere che il luogo dell'occorso, qualora fosse stata causa dell'incidente, ha rappresentato unicamente l'occasione di verificazione dell'evento lesivo, che, ex adverso, trova la propria causa efficiente ed esclusiva nel sopravvenuto contegno abnorme, incauto ed imprudente dell'attore.
Alla stregua delle osservazioni rassegnate, la domanda, proposta ai sensi dell'art. 2051
c.c., non merita accoglimento e va rigettata.
9) Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
Come noto, ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto di neminem laedere, è necessario l'accertamento della sussistenza della c.d. insidia, ossia una situazione di pericolo che, dal punto di vista oggettivo, per natura ed entità dell'anomalia, costituisca un ostacolo a cui devono imprescindibilmente aggiungersi la non prevedibilità ed inevitabilità (Cass.
n. 1214/84; da ultimo, Cass. civ. n. 5670/97), alla stregua dell'ordinaria diligenza
(profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che l'invisibilità dell'ostacolo stesso (profilo oggettivo, c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone).
Va, inoltre, evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.
9.1) Nello specifico, lo stato dei luoghi non rappresentava una insidia, ovvero un pericolo oggettivo non prevedibile ed inevitabile, nessuna prova è stata fornita, quindi, usando la normale diligenza e la dovuta prudenza, l'attore avrebbe transitato in sicurezza.
Orbene, le considerazioni dinanzi sviluppate in ordine alla rilevanza causale esclusiva del contegno incauto ed imprudente dell'attore ex art. 1227 c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità custodiale dell'ente convenuto, sono altresì idonee a fondare un giudizio di esclusione della responsabilità ex art. 2043 c.c., atteso che, riscontrando la causa dell'evento nel comportamento colposo del danneggiato, non può individuarsi alcun rapporto di causalità tra la prospettata insidia – della quale, invero, neppure viene fornita prova - e l'evento lesivo.
9.2) Ed infatti, tanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato, che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo, oltre a potere integrare un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato, può escludere la responsabilità dell'amministrazione, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.
Detto altrimenti, il comportamento colposo del danneggiato che assurga, in relazione alle circostanze del caso, a fattore causale autonomo ed esclusivo della determinazione dell'evento lesivo, non consente di ritenere integrato l'elemento materiale della fattispecie.
10) Le spese di lite, seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, specificando che nella fattispecie in luogo di IVA e CAP sono dovuti gli “oneri riflessi” nella misura di legge, poiché l'avvocato è dipendente della società CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 277/2018, tra (attore) contro Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore (convenuta), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda di risarcimento danni di parte attrice proposta contro la società
per quanto in parte motiva;
CP_1
2) Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite che determina in € 5.077,00, oltre oneri riflessi, in favore di parte convenuta CP_1
Così deciso in Potenza in data 22/03/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante