Art. 4. Incentivi per la costituzione
di nuovi consorzi o cooperative 1. Le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 e titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi le quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si associno in cooperative o in consorzi od aderiscano a cooperative o a consorzi gia' esistenti, possono essere autorizzate a contrarre i mutui di cui al comma 2 dell'articolo 3 nei limiti di lire 30 milioni per ciascun autoveicolo o complesso di veicoli. Il numero degli autoveicoli o dei complessi di veicoli in relazione ai quali puo' essere autorizzata la contrazione dei suddetti mutui non puo' essere superiore a tre per ciascuna impresa.
2. La concessione del beneficio di cui al comma 1 e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) la cooperativa o il consorzio devono possedere una struttura organizzativa, imprenditoriale e patrimoniale autonoma, distinta da quella delle singole imprese socie o consorziate;
b) i contratti di trasporto devono essere conclusi esclusivamente dalla cooperativa o dal consorzio nella qualita' di vettore, che deve essere specificata nella documentazione obbligatoria inerente al trasporto di cose per conto di terzi;
c) l'assunzione degli obblighi di trasporto deve avvenire unicamente attraverso un apposito ufficio del consorzio o della cooperativa e l'esecuzione del trasporto deve essere affidata, alle imprese socie o consorziate, dalla cooperativa o dal consorzio; le imprese socie o consorziate non devono assumere obblighi di trasporto ne' eseguire trasporti in proprio;
d) le imprese beneficiarie non devono essere gia' state associate in cooperative o in consorzi nei diciotto mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere concesso, a ciascuna impresa, per una sola volta. Esso e' inoltre revocato e l'impresa che ne abbia usufruito e' tenuta alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto, qualora:
a) nel quinquennio successivo all'erogazione, la cooperativa o il consorzio siano sciolti, ovvero venga meno la condizione di cui alla lettera a) del comma 2, ovvero l'impresa beneficiaria receda dal consorzio o dalla cooperativa;
b) l'impresa beneficiaria concluda direttamente contratti di trasporto ovvero assuma obblighi di trasporto o esegua trasporti in proprio in violazione delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
4. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 3, l'impresa associata in cooperativa o in consorzio e' altresi' radiata dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 , con conseguente revoca della o delle autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 di detta legge ad essa accordate.
Nota all'art. 4:
- Per il titolo della legge n. 298/1974 vedi nota all'art. 3. Il testo dell'art. 41 della medesima legge, cosi' come sostituito dall' art. 4 del D.L. n. 16/1987 , e dell'art. 42, e' il seguente:
"Art. 41 (Autorizzazioni). - 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi e' necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.
2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
3. L'autorizzazione e' accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d) , e) ed f) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilita' della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori ovvero siano nella disponibilita' di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo. Nei trasporti internazionali il traino e' esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.
4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonche' da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 e' subordinata al rispetto del rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.
5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatorinon possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1986, n. 393 , in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso testo unico in disponibilita' della stessa impresa.
6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 puo' essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonche' con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni piu' rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.
7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, puo', con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validita' temporale.
8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.
9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tale fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.
10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinche' l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate".
"Art. 42 (Servizi di piazza). - I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.
I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonche' i comitati provinciali per l'albo, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali.
L'autorizzazione e' accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorita' per il rilascio delle autorizzazioni.
I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso.
Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalita' e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potra' anche prevedere l'installazione obbligatoria di un tassametro. Le tariffe devono essere comunque affisse in modo ben visibile al pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo".
di nuovi consorzi o cooperative 1. Le imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 e titolari di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per autoveicoli o per complessi di veicoli di massa complessiva superiore a 11.500 chilogrammi le quali, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si associno in cooperative o in consorzi od aderiscano a cooperative o a consorzi gia' esistenti, possono essere autorizzate a contrarre i mutui di cui al comma 2 dell'articolo 3 nei limiti di lire 30 milioni per ciascun autoveicolo o complesso di veicoli. Il numero degli autoveicoli o dei complessi di veicoli in relazione ai quali puo' essere autorizzata la contrazione dei suddetti mutui non puo' essere superiore a tre per ciascuna impresa.
2. La concessione del beneficio di cui al comma 1 e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) la cooperativa o il consorzio devono possedere una struttura organizzativa, imprenditoriale e patrimoniale autonoma, distinta da quella delle singole imprese socie o consorziate;
b) i contratti di trasporto devono essere conclusi esclusivamente dalla cooperativa o dal consorzio nella qualita' di vettore, che deve essere specificata nella documentazione obbligatoria inerente al trasporto di cose per conto di terzi;
c) l'assunzione degli obblighi di trasporto deve avvenire unicamente attraverso un apposito ufficio del consorzio o della cooperativa e l'esecuzione del trasporto deve essere affidata, alle imprese socie o consorziate, dalla cooperativa o dal consorzio; le imprese socie o consorziate non devono assumere obblighi di trasporto ne' eseguire trasporti in proprio;
d) le imprese beneficiarie non devono essere gia' state associate in cooperative o in consorzi nei diciotto mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere concesso, a ciascuna impresa, per una sola volta. Esso e' inoltre revocato e l'impresa che ne abbia usufruito e' tenuta alla restituzione dei relativi importi, maggiorati degli interessi conteggiati nella misura del tasso ufficiale di sconto, qualora:
a) nel quinquennio successivo all'erogazione, la cooperativa o il consorzio siano sciolti, ovvero venga meno la condizione di cui alla lettera a) del comma 2, ovvero l'impresa beneficiaria receda dal consorzio o dalla cooperativa;
b) l'impresa beneficiaria concluda direttamente contratti di trasporto ovvero assuma obblighi di trasporto o esegua trasporti in proprio in violazione delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
4. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 3, l'impresa associata in cooperativa o in consorzio e' altresi' radiata dall'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 , con conseguente revoca della o delle autorizzazioni di cui agli articoli 41 e 42 di detta legge ad essa accordate.
Nota all'art. 4:
- Per il titolo della legge n. 298/1974 vedi nota all'art. 3. Il testo dell'art. 41 della medesima legge, cosi' come sostituito dall' art. 4 del D.L. n. 16/1987 , e dell'art. 42, e' il seguente:
"Art. 41 (Autorizzazioni). - 1. Per l'effettuazione dei trasporti di cose per conto di terzi e' necessario che l'imprenditore sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed abbia ottenuto apposita autorizzazione.
2. L'autorizzazione consente l'effettuazione di trasporti nell'ambito dell'intero territorio nazionale.
3. L'autorizzazione e' accordata per ciascun autoveicolo, di cui alle lettere d) , e) ed f) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ; essa vale per il traino dei rimorchi e semirimorchi che siano nella disponibilita' della stessa impresa o di altre imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori ovvero siano nella disponibilita' di consorzi o cooperative cui partecipino imprese iscritte all'albo. Nei trasporti internazionali il traino e' esteso a veicoli rimorchiati immatricolati all'estero.
4. L'immatricolazione di rimorchi e semirimorchi da parte delle imprese nonche' da parte dei consorzi e delle cooperative di cui al comma 3 e' subordinata al rispetto del rapporto di non piu' di cinque veicoli rimorchiati per ciascun veicolo a motore tecnicamente idoneo al loro traino.
5. Da parte di ciascuna impresa iscritta nell'albo degli autotrasportatorinon possono essere immatricolati veicoli di cui alla lettera e) dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1986, n. 393 , in numero superiore a quello dei veicoli rimorchiati di cui all'articolo 28 dello stesso testo unico in disponibilita' della stessa impresa.
6. L'immatricolazione di rimorchi, di semirimorchi e di trattori in numero superiore a quanto indicato rispettivamente ai commi 4 e 5 puo' essere prevista, sentito il comitato centrale per l'albo, con decreti del Ministro dei trasporti emanati in attuazione di norme internazionali, ovvero tenendo conto di particolari tecniche di trasporto, nonche' con decreti che recepiscano accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni piu' rappresentative degli autotrasportatori, presenti nel comitato centrale per l'albo, e dell'utenza, ovvero tra associazioni di autotrasportatori.
7. Il Ministro dei trasporti, sentito il comitato centrale per l'albo, puo', con proprio decreto, prevedere il rilascio di speciali autorizzazioni con limiti relativi alle cose oggetto del trasporto, alla portata, alle caratteristiche ed all'impiego del veicolo, all'ambito territoriale ed alla validita' temporale.
8. Dell'autorizzazione e dei limiti a cui essa sia soggetta deve essere fatta menzione in apposito documento che deve accompagnare il trasporto.
9. Le autorizzazioni vengono rilasciate dagli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che abbiano la sede nel territorio di competenza degli uffici stessi e che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. A tale fine le suddette imprese allegano alla domanda di autorizzazione il certificato di iscrizione all'albo.
10. Il Ministro dei trasporti adotta i provvedimenti necessari affinche' l'offerta del trasporto di merci su strada sia adeguata alla domanda, sentite le regioni ed il comitato centrale per l'albo, che devono esprimere pareri nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorita' per l'assegnazione delle autorizzazioni contingentate".
"Art. 42 (Servizi di piazza). - I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi, e previo parere favorevole degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, possono istituire il servizio di piazza per il trasporto di cose.
I comuni, con deliberazione del consiglio, sentiti gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonche' i comitati provinciali per l'albo, determinano il numero delle autorizzazioni da rilasciare e la portata degli automezzi in relazione alle esigenze locali.
L'autorizzazione e' accordata dal sindaco del comune all'imprenditore la cui impresa abbia sede nel suo territorio e che sia iscritto nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabiliti i criteri di priorita' per il rilascio delle autorizzazioni.
I veicoli adibiti ai servizi di piazza possono effettuare trasporti nel raggio di 30 chilometri dai confini del comune stesso.
Per i servizi di piazza, i trasporti di cose vengono effettuati con le modalita' e le tariffe stabilite nel regolamento comunale, il quale potra' anche prevedere l'installazione obbligatoria di un tassametro. Le tariffe devono essere comunque affisse in modo ben visibile al pubblico nelle aree di sosta dei servizi di piazza e in ogni autoveicolo".