Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/06/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 4981/2019 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4981/2019 tra
(avv. NEGRI GIUSEPPE)Parte_1
ATTORE e avv. LENTINI ALESSANDRO) Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI e
(avv. ) TERZO CHIAMATO
* Oggi 6 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi i procuratori delle parti, i quali forniscono al Giudice i necessari chiarimenti in punto di dinamica del sinistro, ammontare e data di corresponsione acconto, capitalizzazione rendita e sua imputazione. CP_3
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate in occasione della precedente udienza e sono invitati a discutere oralmente la causa. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 4981/2019 R.G. promossa da
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Negri come da mandato in atti, ATTRICE contro in persona del procuratore speciale Controparte_1 [...]
CP_4 con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Lentini come da mandato in atti, CONVENUTA e
Controparte_2
CONVENUTO-CONTUMACE
OGGETTO: “Sinistro stradale - Risarcimento danni”.
Conclusioni di parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso e di legge, dichiarare il sig. responsabile dell'incidente per cui è lite e, conseguentemente Controparte_2 condannare i convenuti Ferrari e a risarcire all'attrice i danni tutti a cose e a persona Controparte_1 dalla stessa sofferti da liquidarsi nella somma di Euro 120.000,00, già al netto dell'acconto ricevuto di Euro 10.000,00 e della capitalizzazione della rendita per biologico pari ad Euro 70.459,85, od in quella CP_3 maggiore o minor somma ritenuta dovuta in esito alle risultanze istruttorie oltre interessi e rivalutazione ISTAT dal giorno del sinistro alla domanda ed ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo. Con vittoria di spese, competenze, rimb. forfettario 15%, CPA 4% e IVA 22%” Conclusioni della convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contraris Controparte_1 reiectis, dichiarare che il sinistro de quo è avvenuto per concorsuale responsabilità ex art. 1227 c.c. per l'attraversamento della carreggiata operata repentinamente dall'attrice in sella alla propria bicicletta, o comunque per i titoli fondanti una concorsualità che emergessero in sede istruttoria. Liquidare pertanto il danno che risultasse dalla espletata istruttoria nelle proporzioni di colpa accertata, detratto quanto dovuto ed incassato dall' . Con vittoria nelle spese”. CP_3
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 nelle rispettive qualità di proprietario/conducente e compagnia assicuratrice per la rca della autovettura BMW tg. DJ049NL, chiedendone la condanna in solido al ristoro dei danni tutti patiti in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto il 07.10.2016, alle ore 23,00 circa, in Parma, allorquando il conducente della predetta autovettura, sopraggiunto a velocità elevata, la aveva investita di fronte al sul tratto urbano della via Emilia Est, mentre stava Pt_2 attraversando le strisce pedonali, portando a mano sulla propria sinistra la bicicletta. Ha precisato l'attrice sulla dinamica dell'incidente che, al momento dell'investimento, ella era già giunta al centro della strada in corrispondenza della metà della semicarreggiata di sinistra e che per la violenza dell'impatto contro la BMW era stata scagliata a circa dodici metri di distanza;
gli agenti di Polizia Municipale di Parma intervenuti sul posto avevano elevato contravvenzioni solo a per l'urto del pedone in attraversamento sulle strisce e per guida in stato Controparte_2 di ebbrezza. Il conducente della BMW era stato poi condannato in sede penale per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'art. 590 bis. c.p.c. L'attrice ha altresì allegato di essere stata subito trasportata al Pronto Soccorso, ove le erano diagnosticati trauma cranico commotivo e frattura della rocca petrosa nella base cranica coinvolgente la mastoide ed il condotto uditivo esterno, con emorragia sub-durale occipito parietale dx e coinvolgimento dell'apparato dentario, trauma della caviglia sinistra e sospetta frattura sacrale, con prima prognosi di quaranta giorni e ricovero ospedaliero protrattosi fino al 18.10.2016. Il decorso post ricovero era complicato dalla sindrome vestibolare con vertigini parossistiche, da insorgenza di ipoacusia bilaterale e di sofferenze psichiche che conducevano alla presa in carico presso il Dipartimento Salute Mentale, il quale certificava disturbo post- traumatico da stress con necessità di terapia psicofarmacologica, diagnosi confermata dallo specialista neuropsichiatra prof. nella relazione dell'aprile 2018. Il 16.10.2017 la Tac Per_1 temporo-mandibolare e dentaria aveva documentato dislocazione posteriore mandibolare per la quale erano state indicate dallo specialista terapia con byte e cure odontoiatriche. Richiamato il contenuto della documentazione sanitaria prodotta e quello della relazione medico-legale eseguita dal dott. a postumi stabilizzati, ha Persona_2 Parte_1 chiesto la liquidazione del danno non patrimoniale alla salute, con personalizzazione per le ripercussioni su specifici aspetti personali, relazionali, lavorativi e il danno morale, nonché il danno patrimoniale riferito a spese mediche quantificate in 3.444,00 Euro, a spese di riparazione della bicicletta di proprietà, di assistenza stragiudiziale e da perdita del contratto in essere dal 2010 con McDonald's, presso cui si stava recando anche la sera del 7 ottobre 2016 per iniziare il proprio turno di lavoro. Il danno è stato complessivamente determinato in citazione nella somma di 187.804,61 Euro, già al netto dell'acconto di 10.000,00 Euro pagato nel 2017 da della rendita Controparte_5 capitalizzata per il danno biologico in 70.459,35 Euro. CP_3
Si è costituita in giudizio soltanto mentre il convenuto Ferrari ha Controparte_1 preferito rimanere contumace. L'assicuratore ha contestato la dinamica del sinistro come descritta da alla quale ha imputato una corresponsabilità per avere attraversato la Pt_1 strada in sella alla bicicletta e non a piedi, così come dichiarato dal testimone oculare TE
; sul quantum, ha evidenziato la necessità di decurtazione della rendita e di
[...] CP_3 liquidare soltanto le componenti risarcitorie effettivamente dimostrate.
3 Nel corso del processo, interrotto il 29.12.2022 per il decesso del difensore della convenuta e tempestivamente riassunto dall'attrice, è stato dato ingresso alla prova orale e alla CTU medico-legale affidata al dott. La causa è pervenuta infine all'udienza odierna Per_3 ricevere alcuni chiarimenti dai legali sulla dinamica e sulla corresponsione di acconti, a seguito dei quali è pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
Quanto all'accertamento della responsabilità civile del sinistro che ha coinvolto Parte_1
e , occorre evidenziare che il fatto storico è provato nella sua materialità
[...] Controparte_2 sulla scorta dei rilievi e rapporto di incidente n. 27535 redatti il 07.10.2016 dalla Polizia Municipale di Parma (doc. 2 fasc. attoreo), nel quale sono confluite anche le dichiarazioni delle parti e di due testimoni oculari. Assume particolare rilevanza ricostruttiva la dichiarazione di
, ove si legge “ero nella corsia di sinistra delle due presenti ed avevo alcune Controparte_2 auto davanti alla mia quando arrivavo in prossimità dell'attraversamento pedonale a fronte del civico 52. Improvvisamente mi trovavo una bicicletta sul cofano della vettura e mi arrestavo subito. Capivo così di avere colliso con un velocipede, poco oltre l'attraversamento pedonale di cui sopra, alla fermata dell'autobus”. Da quanto riferito dallo stesso Ferrari nell'immediatezza del fatto emerge che quest'ultimo neppure si accorgeva di che stava attraversando, sebbene la ragazza fosse ormai Pt_1 giunta a centro strada, in perfetta visibilità, stanti l'ampiezza delle due carreggiate, divise da cordolo di cemento centrale, la buona illuminazione artificiale presente sul tratto (come evidenziato dal rapporto) e la presegnalazione delle strisce. Il contenuto della dichiarazione è stato integrato dall'automobilista in sede di interpello, raccolto all'udienza 24.02.2022, nel corso del quale , premesso di avere tenuto Controparte_2 velocità contenuta, ha affermato che “all'improvviso la ragazza è spuntata fuori sulla bicicletta, fuori dalle strisce, e io non ho potuto evitarla”. Ora, nelle affermazioni sopra riportate vi sono circostanze del tutto inverosimili, concretamente inattuabili o, quanto meno, difficilmente comprensibili secondo criteri logici che governano contegni sensati e utili per chi li attua. Intanto, non può essere “spuntata fuori” per il fatto che, quando è stata Parte_1 investita da aveva già attraversato tutta la semicarreggiata con direzione Parma- Controparte_2
Reggio Emilia dell'ampiezza di otto metri (distanze indicate nello schizzo da 10,45 m a 18,20 m.), tagliando in senso trasversale la via Emilio Lepido fino a metà. Il fatto di essere stata in sella alla propria bicicletta come sostenuto dal convenuto – ma non è, per quanto di seguito si esporrà – l'avrebbe peraltro resa ancor più visibile al conducente della BMW per la maggiore altezza rispetto al piano stradale, rispetto ad un passaggio compiuto a piedi. E ancora, l'affermato attraversamento fuori dalle strisce pedonali di è del tutto privo Pt_1 di senso, intanto perché avrebbe comportato lo scavalcamento dell'isola pedonale in cemento portando a mano e tenendo sollevata la bicicletta senza alcun evidente vantaggio, affrontando al contrario una fatica sterile;
il superamento del cordolo restando in sella alla bici appare invece evenienza impossibile per l'altezza del manufatto cementizio, contro il quale la bici si sarebbe arrestata. Nemmeno era concretamente attuabile il passaggio all'esterno delle strisce pedonali, perché il cordolo in parola terminava e termina a stretto contatto con le stesse, di fatto impedendo un transito tra esso e le zebre tracciate sul piano stradale.
4 Va anche evidenziato che, sempre ha dichiarato ai verbalizzanti che altre Controparte_2 vetture lo avevano preceduto nel transito sulla corsia di sinistra della semicarreggiata con direzione Reggio Emilia - Parma, ciò che rende ancor più inverosimile che sia Pt_1
“sbucata” a velocità incongrua sulla bici, avendo permesso il passaggio di tali vetture prima di proseguire ed essere violentemente urtata dalla BMW e sbalzata nel punto 1 dello schizzo planimetrico in cui è segnata la macchia ematica. Le considerazioni e valutazioni che precedono smentiscono, altresì, il contenuto delle dichiarazioni del testimone , sulla terzietà e attendibilità del quale vi sono Testimone_1 ragioni per dubitare, identificabili nelle circostanze illogiche riferite, nell'ambiguità delle stesse quanto alla posizione della ciclista - non sull'attraversamento ma in corrispondenza della macchia di sangue - senza alcuna precisazione, decisiva, sul fatto che quella era, sì, la collocazione dell'attrice, ma dopo l'impatto che ne aveva sbalzato il corpo a oltre undici metri di distanza dal punto d'urto, non prima. Sono imputabili dunque a plurimi e gravi profili di colpa tali da integrare la Controparte_2 responsabilità aquiliana del medesimo, accertati anche in sede penale, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza, non avere dato la precedenza al pedone in transito sull'attraversamento a ciò destinato, non avere neppure avvistato sebbene Parte_1 posizionata al centro della carreggiata ben illuminata, non avere regolato la velocità al limite dei 50 km orari vigente sul tratto, inosservanza quest'ultima evincibile dalla notevole distanza Contr a cui l'impatto con la ha sbalzato il corpo dell'attrice. Le ulteriori risultanze di prova raccolte sulla dinamica del sinistro, secondo l'apprezzamento fattone da questo Giudice, convincono che l'attraversamento di sia avvenuto a piedi Pt_1
e con utilizzo della necessaria prudenza e diligenza, sì da non potersi imputare all'attrice una responsabilità concorrente, come invece chiesto da Controparte_1
Può ritenersi provato che abbia attraversato sulle strisce pedonali, che lo abbia fatto Pt_1
a piedi per le ragioni evidenziate dai verbalizzanti, quali la posizione diritta della sella della bicicletta, il punto d'urto tra pedone e auto evidenziato nelle fotografie al doc. 1, la presenza di lesioni alla caviglia sinistra di confermativa del fatto che la ragazza stava Pt_1 attraversando portando a braccio la bicicletta sul lato sinistro del corpo. Diversamente, portando la bicicletta a destra o attraversando in sella alla stessa, sarebbero rimaste tracce evidenti, anche di vernice, del velocipede sulla BMW, che non sono state accertate. La ricostruzione della dinamica sopra riportata è pienamente collimante con la dichiarazione della testimone oculare persona del tutto estranea alla vicenda e Testimone_2 alla stessa attrice, che non è stato possibile reperire per la conferma testimoniale, la quale ha ricostruito gli spostamenti della ragazza, prima sulla via Sidoli poi giunta al passaggio pedonale in corrispondenza del civico n. 52, che attraversava e veniva investita da un'auto che arrivava alla sua destra, con la precisazione che la ragazza aveva la bicicletta a mano e quando vedeva arrivare l'auto accelerava il passo per non essere investita: non sussistono ragioni per negare veridicità a tale dichiarazione, del tutto corrispondente agli esiti delle verifiche degli agenti della Polizia Municipale di Parma intervenuti sul posto. Sulla scorta di quanto sopra riportato, può dirsi appurata e va dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro del 07.10.2016. Controparte_2
Così accertata l'esistenza dell'obbligazione risarcitoria in capo ai convenuti nelle qualità precisate in precisate in premessa, occorre procedere alla determinazione del danno risarcibile.
5 Al riguardo, occorre premettere l'inquadramento attuale di tipo bipolare, a seguito delle sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 8827 e 8828 del 31.05.2003 e della Corte Cost.le n. 233/2003), che individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, comprendendo nel secondo ogni danno di natura non patrimoniale derivante da valori inerenti alla persona, quindi sia il danno morale soggettivo sia il danno biologico, sia il danno da lesione di altri interessi di rilievo costituzionale inerenti alla persona. Ciò, ponendo particolare attenzione e rigore nell'individuazione e quantificazione del ristoro onde evitare di incorrere in automatismi e duplicazioni risarcitori, in particolare per quanto attiene al danno morale e alla personalizzazione del danno biologico. Tanto premesso a livello generale, si richiamano i risultati della CTU espletata nel rispetto del contraddittorio tra le parti, i cui consulenti non hanno fatto pervenire osservazioni e rilievi critici all'operato del perito d'ufficio dott. ausiliato dal medico psichiatra dott. Per_3 [...]
Per_4
I risultati di tale accertamento sono completi, apprezzabili e condivisi anche da questo Giudice, poiché il dott. ha affermato, sulla base dell'esame della documentazione in fascicolo Per_3
e dell'esame diretto di la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lesioni Pt_1 riportate dall'attrice e ha rilevato la sussistenza di: 1) una ITT della durata di 11 giorni, rapportata ai giorni di ricovero ospedaliero, una ITP al 75% di 60 gg. e una ITP al 50 per cento di 100 giorni;
2) una IP al 25% per cento, identificata in sindrome post concussionale con associata sindrome vestibolare causa di vertigini ed ipoacusia bilaterale, cervicalgia post traumatica con limitazione antalgica nei movimenti del capo, dislocazione posteriore del condilo mandibolare di destra, con disfunzione dell'ATM, Disturbo da Stress Post- Traumatico, con livello di gravità moderato e con deficit psicologici stabilizzati e cronicizzati nel tempo;
3) spese mediche congrue e giustificate per 3.444,00 Euro. Si procede quantificando, già in moneta attuale, il danno biologico stimato dal CTU in base alle note e recenti tabelle di Milano 2024 (per l'applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019) - in relazione all'età dell'attrice all'epoca del fatto (24 anni) e alla percentuale dei postumi permanenti accertati - si giunge all'importo di Euro 142.971,33 (di cui 97.546,00 per danno biologico risarcibile - senza alcun incremento per sofferenza sul valore del punto, risultando che non è stata sottoposta a interventi Pt_1 chirurgici e, dopo la degenza, ha fatto rientro nella propria abitazione, senza che vi siano elementi probatori aggiuntivi rivelatori di una sofferenza o dolore meritevole di ristoro integrativo rispetto al punto base) – e 12.190 Euro a titolo di danno biologico temporaneo. Appare giustificato riconoscere la personalizzazione del danno in misura pari ad 1/3 del danno biologico permanente accertato, e così ulteriori 32.515,33 Euro poiché accertata invece una peculiare, maggiore incidenza negativa dei postumi permanenti sulle abitudini, relazioni e ambiti in cui si esprime la vita della giovane Parte_1
Tale convincimento trova il suo maggiore supporto nelle considerazioni espresse dall'ausiliaro neuropsichiatra dott. il quale, all'esito dell'esame psichiatrico condotto, ha posto in Per_4 evidenza l'assenza di problematiche di rilievo pregresse al trauma: sviluppo come di norma, regolare percorso scolastico, soddisfacente vita relazionale e lavorativa e normali relazioni intrafamigliari ( ha sempre vissuto e vive tutt'ora nella famiglia di origine). Sempre sul Pt_1 piano psicopatologico ha evidenziato che, dopo l'incidente, dal novembre 2016 alla fine del 2017, l'attrice è stata seguita presso gli ambulatori del Servizio Psichiatrico Ospedaliero-
6 Universitario con Diagnosi posta di Disturbo Post-Traumatico da Stress e con impostazione di terapia psicofarmacologica a base di antidepressivi (classe SSRI) e Benzodiazepine a basso dosaggio. In seguito, dopo la dimissione dal Servizio Ospedaliero, ha iniziato privatamente un percorso psicoterapeutico e che, a distanza di quasi sei anni dal trauma, è ancora presente una sintomatologia ansiosa, con comportamenti di evitamento, cali dell'umore, isolamento sociale e relazionale, riduzione della volizione e scarsa infuturazione. Il trauma fisico, nei suoi aspetti e residuati, pare avere ostacolato in modo significativo la piena realizzazione dei progetti di vita affettiva, relazionale e lavorativa, accentuando gli aspetti di fatica e di dipendenza. Molte attività paiono essere divenute difficoltose per una sopraggiunta e cronica difficoltà di attenzione e concentrazione, così come la vita relazionale si è ristretta all'interno della famiglia, per intervenute difficoltà fisiche e psicologiche. Permangono difficoltà di addormentamento e risvegli frequenti, ansia, iperarousal, nel contesto di un atteggiamento negativo verso il futuro. Pur avendo acquisito la patente: non riesce di fatto a guidare con una complessiva riduzione delle proprie possibilità e progetti: è stata confermata la Diagnosi di Disturbo da Stress Post-Traumatico, con livello di gravità moderato e con deficit psicologici stabilizzati e cronicizzati nel tempo. La deposizione testimoniale della madre di suffraga le Pt_1 indicazioni sopra riportate. Il danno non patrimoniale complessivo ammonta così a 142.971,33, dal quale occorre detrarre
– in particolare dall'importo riconosciuto a titolo di danno biologico per omogeneità delle poste di calcolo – la somma già riconosciuta dall' in 70.459,00: residuano 72.512,33 CP_3
Euro ancora da ristorare. Il danno patrimoniale corrisponde a quello relativo alle spese mediche di cui al punto 3) della CTU, alle spese per danno alla bicicletta e al vestiario, pari a 409,00 Euro che appaiono congrue. Vi si aggiunge il danno da perdita redditi degli anni 2017 e 2018 parametrato ai dati reddituali messi a disposizione dall'attrice e valutato sulla scorta delle denunce dei redditi presentate negli anni precedenti l'evento, da cui risulta che aveva percepito un reddito di Euro Parte_1
11.954,00 come da CUD 2014 di Euro 10.640,00 nel 2015 come da CUD 2016 e di Euro 10.644,23 nel 2016 come da CUD 2017, mentre dopo il sinistro ed al termine della tutela Naspi in pendenza dell'infortunio, nonostante le domande per trovare lavoro pur in uno stato di profonda prostrazione psico fisica, ha conseguito nel 2019 reddito di soli Euro 1.075,00 come da CUD 2020 (doc. 22 e segg. parte attrice): si stima congruo riconoscere per tale componente di danno 18.000,00 in conformità alla richiesta della danneggiata. Da escludersi ulteriori danni per quanto attiene alla capacità lavorativa di atteso che Pt_1 il CTU, nelle conclusioni al punto 4), ha affermato che non si evidenziano specifiche limitazioni alla ripresa dell'attività lavorativa quo ante. Il danno patrimoniale ammonta dunque a 21.853,00 Euro. Si perviene così a un danno complessivo di Euro 94.365,33. Da tale somma va detratto l'importo corrisposto all'attrice dalla compagnia assicurativa e imputato a ristoro del danno alla persona per il medesimo sinistro del 07.10.2016. Il compimento di tale operazione presuppone che gli elementi di calcolo siano tra loro omogenei: pertanto, come affermato da giurisprudenza ormai consolidata, occorre ricorrere alla metodica della devalutazione di tutti gli importi alla data del sinistro o, al contrario, della rivalutazione dei medesimi tutti alla data di liquidazione del danno, dunque alla rivalutazione degli importi pagati dall'assicuratore dalla data del pagamento ad oggi, affinché le somme siano
7 espresse in importo attualizzato così come il danno complessivamente quantificato in capo a
Pt_3
La scelta compiuta è nel senso della rivalutazione all'attualità la somma di 10.000,00 corrisposta il 3.2.2018. Si giunge così a complessivi 11.950,00 Euro rivalutati ad oggi, importo inferiore a quello spettante a per il suo ristoro integrale: residuano Euro 82.415,33. Parte_1
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di 82.415,33 Euro sono dovuti gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (somma devalutata al 07.10.2016, pari a 67.943,39 Euro) e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data di deposito della presente sentenza. Sull'importo risultante da tale calcolo, pari a 90.971,30 Euro (82.415,33+8.555,97 per interessi compensativi) espresso in moneta attuale, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo: i convenuti devono essere dichiarati tenuti e condannati in solido al pagamento di tale importo a Parte_1
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sul valore dell'accolto, facendo riferimento ai valori medi di scaglione del DM 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022 per le Le spese della fase stragiudiziale sono liquidate come chieste dal legale risultando documentati gli adempimenti espletati e congruo l'importo rispetto a quello tabellare di cui al DM citato. Infine, le spese di CTU liquidate in corso di causa seguono la soccombenza e sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
così decide:
[...]
- accertata l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro avvenuto il Controparte_2
7 ottobre 2016, dichiara tenuti e condanna e Controparte_2 Controparte_1 in solido tra loro, al pagamento in favore di della residua somma di 90.971,30 Parte_1
Euro, già espressa in moneta attuale, a titolo di integrale risarcimento dei danni conseguiti al predetto sinistro, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condanna i convenuti in solido a rifondere a le spese processuali e della fase Parte_1 stragiudiziale sostenute, liquidate in Euro 15.121,00 per compensi e Euro 847,85 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone in via definitiva a carico di parte convenuta le spese della CTU liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma il 6 giugno 2025
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.
Il Giudice
Cristina Ferrari
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