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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/05/2024, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'esito dello scambio di note del 14/5/2024 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 2286/ 2021
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in PIAZZA PACE , 20 80041 BOSCOREALE
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti GUARINO DANIELA con il quale elettivamente CP_1
domicilia in VIA CESARE BATTISTI C/O AVVOCATURA 19 VERONA
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.5.2021 ha convenuto in giudizio l' per sentir Parte_1 CP_1
accertare e dichiarare “l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione di recupero operata dall' e, per l'effetto, annullare i provvedimenti dell' emessi in data 19.02.2020 e CP_2 CP_1 20.03.2020”, in relazione alla pensione di inabilità per invalidità civile cat. INVCIV n.
07352843, per i periodi dal 01/08/2010 al 31/12/2016 e dal 01/01/2017 al 31/08/2019.
Si è costituito che ha co ntro dedotto e chiesto il rigetto del ricorso rappresentando che CP_1
l'indebito è derivato dal ricalcolo della pensione alla luce di altri redditi percepiti e non dichiarati.
Più in particolare i provvedimenti qui impugnati si riferiscono a due partite debitorie, e precisamente l'indebito n. 15121214, derivante da ricalcolo effettuato a livello centrale sulla pensione INVCIV n. 07352843 in data 25/07/2019, e l'indebito n. 15159944, derivante da ricalcolo effettuato sulla medesima prestazione in data 16/08/2019;
Gli indebiti predetti sarebbero conseguenti al superamento dei limiti reddituali previsti per la pensione di inabilità per invalidità civile: il primo ricalcolo, ha accertato un debito di €
9.942,76, è stato effettuato considerando i redditi relativi all'anno 2016, con contestuale emersione dell'indebito per gli anni 2017, 2018 e 2019 interessati da azzeramento della prestazione per superamento dei limiti reddituali;
Successivamente, su segnalazione dell'Ufficio preposto, previe ulteriori indagini sui redditi da cui emergeva anche la percezione di redditi da lavoro dipendente, e da fabbricati, la prestazione è stata nuovamente ricostituita in data 16 agosto 2019, a decorrere da agosto
2010, derivandone un debito complessivo di € 12.371,20.
Il ricorrente invoca a sostegno della sua pretesa che, non solo vi sarebbe buona fede ma nche tardività nell'accertamento dell'indebito.
Questo giudicante ha richiesto all' di produrre in copia la dichiarazione Ap 70 al fine di CP_1
verificarne il contenuto.
Ebbene, da tale documento prodotto dall' si evince che il ricorrente non ha dichiarato CP_1 redditi da lavoro dipendente e redditi da fabbricati: entrambi redditi che l' non era tenuta CP_1
a conoscere e pertanto vi era l'obbligo in capo al ricorrente di dichiarare tali redditi.
Inoltre la dichiarazione non veritiera di non percepire altri redditi consente di escludere la buona fede del ricorrente o comunque non consente di ritenere la mancanza di dolo necessaria alla irripetibilità delle somme. La Cassazione ha più volte precisato che laddove l'erogazione di altre prestazioni o benefici siano noti all'ente previdenziale o siano comunque dallo stesso conoscibili con l'uso della diligenza richiesta in ragione della qualità di soggetto erogatore della prestazione il comportamento omissivo del percipiente non è ostativo ancorché in malafede (Cassazione 13233/2020). Nel caso che ci occupa invece si è in presenza di redditi da fabbricati e redditi da lavoro dipendente che l' non poteva CP_1
conoscere e che il ricorrente non ha dichiarato anzi ha dichiarato di non percepire altri redditi cosi escludendo qualsivoglia buona fede. Per aversi irripetibilità occorre che l'errore sia imputabile all'ente erogatore e che, a parte l'ipotesi di dolo dell'interessato, non vi sia stata omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione goduta e non conosciuti già dall'ente competente. Ciò che non ricorre nel caso in esame.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato.
Spese di lite compensate ex art. 112 disp att. c.p.c..
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Torre Annunziata,15.5.2024 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto